D.l. 18/2020 testo coordinato con la Legge di conversione 27/2020

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70  del  17  marzo  2020),
coordinato con la legge di conversione 24  aprile  2020,  n.  27  (in
questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi.».

GU n.110 del 29-4-2020 – Suppl. Ordinario n. 16

 

 Vigente al: 29-4-2020

 

Titolo I
MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 
 
Avvertenza: 
 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
  Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  15  maggio
2020  si  procedera'  alla   ripubblicazione   del   presente   testo
coordinato, corredato delle relative note. 
 
 
                               Art. 1 
 
 
Finanziamento  aggiuntivo  per  incentivi  in  favore  del  personale
             dipendente del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate
alla remunerazione delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale  sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   alla   emergenza   epidemiologica   determinata   dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le  condizioni  di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per  le  condizioni  di  lavoro  e  incarichi  del
personale del comparto sanita'  sono  complessivamente  incrementati,
per ogni regione e provincia autonoma,  in  deroga  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  dell'importo
indicato per ciascuna di esse nella tabella A  allegata  al  presente
decreto. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  250
milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento  accedono  tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per  l'anno  2019  e  per  gli
importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a),
e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  100  milioni  di  euro,  a
valere sul finanziamento  sanitario  corrente  stabilito  per  l'anno
2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A  allegata  al
presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
    Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute 
 
  1. Tenuto conto della necessita'  di  potenziare  le  attivita'  di
vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso
i  principali  porti  e  aeroporti,  anche  al   fine   di   adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove  esigenze  sanitarie
derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a  tempo  determinato
con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti  sanitari
medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari  e  29  unita'  di
personale non dirigenziale con il profilo  professionale  di  tecnico
della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1,
del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici  periferici,
utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre  amministrazioni
per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. 
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno  2020,  di  euro
6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di  euro  1.697.665  per  l'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede,  quanto  a  2.345.000  euro  per
l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a  2.000.000  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  e,  quanto  a
2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e  a
4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo  del
fondo di parte  corrente  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                             Art. 2 bis 
 
Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e  per  il
  conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitari 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza   nonche'   per   assicurare   sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti  letto  per  la  terapia
intensiva e sub-intensiva necessari alla cura  dei  pazienti  affetti
dal predetto virus, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato  dal
Consiglio dei ministri con deliberazione in  data  31  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  26  del  1°  febbraio  2020,
possono: 
    a) procedere al  reclutamento  del  personale  delle  professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.   233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561,  e  dalla  legge  18
febbraio 1989, n. 56, e degli  operatori  sociosanitari,  nonche'  di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e  al  penultimo  anno  di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi,  prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato  di
emergenza sino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal   contratto   di
formazione   medico-specialistica,   integrato    dagli    emolumenti
corrisposti  per  l'attivita'  lavorativa  svolta.  Il   periodo   di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,  teoriche   e   assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi  formativi  previsti.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia  di  spesa   di   personale,   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con  decreto  del
Ragioniere generale dello  Stato  10  marzo  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020; 
    b)  procedere  alle  assunzioni  di  cui  all'articolo  1,  comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti  e  con  le
modalita'  ivi  previsti  compreso  il   trattamento   economico   da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro  ivi  previsto.  Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono  avvenire  nell'ambito
delle strutture  accreditate  della  rete  formativa  e  la  relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto  formativo  deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione. 
  2.  I  contratti  di  lavoro  autonomo  stipulati  in  assenza  dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.  L'attivita'  di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante  lo  stato  di
emergenza  integra,  per  la  durata  della  stessa,   il   requisito
dell'anzianita' lavorativa di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  3. Gli incarichi di cui al comma  1,  lettera  a),  possono  essere
conferiti anche  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio  della  professione  medica  e  iscritti  agli   ordini
professionali. 
  4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto  dal  comma
2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera  a),  conferiti,  per  le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata
ivi previsto. 
  5. Fino al 31 luglio 2020, al fine  di  far  fronte  alle  esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di
garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'articolo  7
del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche  facendo  ricorso  agli
idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono
conferire incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
coordinata e continuativa, con durata non superiore  a  sei  mesi,  e
comunque entro il termine  dello  stato  di  emergenza,  a  dirigenti
medici,  veterinari  e  sanitari  nonche'  al  personale  del   ruolo
sanitario del comparto sanita', collocati in  quiescenza,  anche  ove
non iscritti al competente  albo  professionale  in  conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza. I predetti  incarichi,  qualora  necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai  vincoli  previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa  di  personale,  nei  limiti
delle risorse complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli  incarichi  di
cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da
lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui  all'articolo  14,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
                             Art. 2 ter 
 
 
    Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle   prestazioni   di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,  le  aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia'  in  servizio  nonche'  di  ricorrere  agli
idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del
Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  conferire  incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
delle professioni sanitarie e agli operatori  socio-sanitari  di  cui
all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). 
  2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti  previa
selezione, per titoli o colloquio orale  o  per  titoli  e  colloquio
orale,  attraverso  procedure  comparative  che  prevedono  forme  di
pubblicita' semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel
sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di
cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono  rinnovabili.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga, limitatamente  alla  spesa  gravante  sull'esercizio
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente  in  materia  di
spesa  di  personale,  nei  limiti  delle  risorse   complessivamente
indicate per ciascuna regione con  decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66
del 13 marzo 2020.  Per  la  spesa  relativa  all'esercizio  2021  si
provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale. 
  3. Le attivita' professionali svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione presso le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
  4. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle  lauree  nelle   professioni   sanitarie   (L/SNT1),   di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo'
essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si  svolge,
previa  certificazione  delle  competenze  acquisite  a  seguito  del
tirocinio pratico  svolto  durante  i  rispettivi  corsi  di  studio,
secondo le  indicazioni  di  cui  al  punto  2  della  circolare  del
Ministero   della   salute   e   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
  5. Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti  anche  ai  medici  specializzandi  iscritti   regolarmente
all'ultimo  e  al  penultimo  anno   di   corso   della   scuola   di
specializzazione.  I  medici  specializzandi  restano  iscritti  alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire  il
trattamento  economico   previsto   dal   contratto   di   formazione
medicospecialistica,  integrato  dagli  emolumenti   corrisposti   in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita',
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo  stato  di
emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce  al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita',  ferma
restando la durata legale del corso,  assicurano  il  recupero  delle
attivita'  formative,  teoriche  e   assistenziali,   necessarie   al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
                            Art. 2 quater 
 
 
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle  aziende
            e degli enti del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni  di  cui  agli
articoli 2-bis e 2-ter del presente  decreto,  le  regioni  procedono
alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. 
                          Art. 2 quinquies 
 
 
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale  e
                    dei pediatri di libera scelta 
 
  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina  generale
e' consentita l'instaurazione di un rapporto  convenzionale  a  tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di  attivita'
svolte dai suddetti medici devono  essere  considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo,  previsto  dall'articolo  26,  comma  1,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante  la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli  elenchi  della
guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino  alla
fine della durata dello stato  di  emergenza.  Le  ore  di  attivita'
svolte dai suddetti medici devono  essere  considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo  previsto  dall'articolo  26,  comma   1,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti l'assegnazione di  un  numero  di  assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio  e'  sospesa.  Il
periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del  ciclo  di
studi che conduce al conseguimento del diploma  di  specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano
il recupero delle  attivita'  formative,  teoriche  e  assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
  3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVlD-19,  come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12  del  decreto  del
Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006,  si  intendono  integrate  con  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Per la  durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  i
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso  formativo,  possono  assumere  incarichi  provvisori  o  di
sostituzione di  pediatri  di  libera  scelta  convenzionati  con  il
Servizio sanitario nazionale. Il periodo  di  attivita',  svolto  dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato  di  emergenza,
e'  riconosciuto  ai  fini  del  ciclo  di  studi  che   conduce   al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita',  ferma
restando la durata legale del corso,  assicurano  il  recupero  delle
attivita'  formative,  teoriche  e   assistenziali,   necessarie   al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
                            Art. 2 sexies 
 
 
  Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale 
 
  1. Le aziende sanitarie locali e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento  del  monte
ore   dell'assistenza   specialistica   ambulatoriale   convenzionata
interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,
con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo  collettivo
nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro. 
                           Art. 2 septies 
 
 
           Disposizioni urgenti in materia di volontariato 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  la
durata dello stato emergenziale, come stabilita  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il  regime
di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
                               Art. 3 
 
 
         Potenziamento delle reti di assistenza territoriale 
 
  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di
spesa di cui all'articolo 45,  comma  1-ter,  del  decreto  legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui: 
    a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19
richieda l'attuazione nel  territorio  regionale  e  provinciale  del
piano di cui alla lettera b) del presente comma; 
    b)  dal  piano,  adottato  in  attuazione  della  circolare   del
Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al  fine
di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia  intensiva  e
nelle unita'  operative  di  pneumologia  e  di  malattie  infettive,
isolati e allestiti con  la  dotazione  necessaria  per  il  supporto
ventilatorio e in conformita' alle indicazioni fornite  dal  Ministro
della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29  febbraio  2020,
emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi di  potenziamento
dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020
nelle strutture pubbliche  e  nelle  strutture  private  accreditate,
mediante le prestazioni acquistate con i  contratti  in  essere  alla
data del presente decreto. 
  2. Qualora non sia possibile perseguire gli  obiettivi  di  cui  al
comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma,
le regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano  e  le  aziende
sanitarie,  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui   all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
autorizzate a stipulare al  medesimo  fine  contratti  con  strutture
private non accreditate, purche' autorizzate ai  sensi  dell'articolo
8-ter del medesimo decreto legislativo. 
  3. Al fine  di  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  personale
medico e delle professioni sanitarie, in  conseguenza  dell'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in  stato
contumaciale  a  causa  dell'infezione  da  COVID-19,  le   strutture
private, accreditate e  non,  su  richiesta  delle  regioni  o  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  o  delle  aziende  sanitarie,
mettono a disposizione il personale sanitario in servizio  nonche'  i
locali e le apparecchiature presenti  nelle  suddette  strutture.  Le
attivita' rese dalle strutture private di cui al presente comma  sono
indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4. 
  4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' le misure
di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine  dello  stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri  del  31
gennaio 2020. 
  5. Sono fatte salve le misure di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  gia'
adottate per cause di forza maggiore  per  far  fronte  all'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19. 
  6. Per l'attuazione dei commi  1  e  2,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione
del comma 3, e' autorizzata la spesa  di  160  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente  stabilito  per  il  medesimo  anno.  Al  relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente  rilevate
per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma
avviene secondo la tabella A allegata al presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
             Disciplina delle aree sanitarie temporanee 
 
  1. Le regioni e le province autonome  possono  attivare,  anche  in
deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie
anche temporanee sia all'interno  che  all'esterno  di  strutture  di
ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private,  o  di
altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al
termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di  accreditamento  non
si applicano alle strutture di ricovero e cura per  la  durata  dello
stato di emergenza. 
  2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture
idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di  cui  al
comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  delle
leggi regionali, dei  piani  regolatori  e  dei  regolamenti  edilizi
locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.
151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende  assolto
con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81. I lavori possono essere  iniziati  contestualmente  alla
presentazione della istanza o della denunzia di inizio  di  attivita'
presso il comune competente.  La  presente  disposizione  si  applica
anche agli ospedali, ai policlinici universitari,  agli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, alle  strutture  accreditate
ed autorizzate. 
  3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi  del  comma  1
dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far  fronte
all'emergenza COVID-19. 
  4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino  alla  concorrenza
dell'importo di 50 milioni di euro,  a  valere  sull'importo  fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come  rifinanziato
dall'articolo 1, comma 555, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
nell'ambito delle risorse non ancora  ripartite  alle  regioni.  Alle
risorse di cui al presente comma  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento
di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui
al  menzionato  articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene  secondo
la tabella B allegata al presente decreto. Con  uno  o  piu'  decreti
dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a  finanziamento
gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza  degli
importi di cui alla tabella B;  al  conseguente  trasferimento  delle
risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione
al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento
dei lavori. 
                             Art. 4 bis 
 
 
            Unita' speciali di continuita' assistenziale 
 
  1. Al fine di consentire  al  medico  di  medicina  generale  o  al
pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di
garantire  l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  istituiscono,  entro  dieci
giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede  di  continuita'
assistenziale  gia'  esistente,  una  unita'  speciale  ogni   50.000
abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19
che non necessitano di ricovero  ospedaliero.  L'unita'  speciale  e'
costituita da un numero di medici pari a quelli gia'  presenti  nella
sede  di  continuita'  assistenziale  prescelta.  Possono  far  parte
dell'unita' speciale: i medici titolari o  supplenti  di  continuita'
assistenziale; i  medici  che  frequentano  il  corso  di  formazione
specifica in medicina generale;  in  via  residuale,  i  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine  di  competenza.
L'unita' speciale e' attiva sette giorni su  sette,  dalle  ore  8.00
alle ore 20.00, e per le attivita' svolte nell'ambito della stessa ai
medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora. 
  2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta  o
il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il  nominativo  e
l'indirizzo dei pazienti di cui al  comma  1.  I  medici  dell'unita'
speciale, per  lo  svolgimento  delle  specifiche  attivita',  devono
essere dotati di ricettario del Servizio  sanitario  nazionale  e  di
idonei dispositivi di  protezione  individuale  e  seguire  tutte  le
procedure gia' all'uopo prescritte. 
  3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente  in  pronto
soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato  dai  locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto  soccorso,  al  fine  di
consentire alle  strutture  sanitarie  di  svolgere  al  contempo  le
ordinarie attivita' assistenziali. 
  4.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   hanno   efficacia
limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-19, come stabilita dalla delibera del  Consiglio  dei  ministri
del 31 gennaio 2020. 
                             Art. 4 ter 
 
 
          Assistenza ad alunni e a persone con disabilita' 
 
  1. Durante la sospensione del servizio scolastico e  per  tutta  la
sua durata,  gli  enti  locali  possono  fornire,  tenuto  conto  del
personale disponibile,  anche  impiegato  presso  terzi  titolari  di
concessioni o convenzioni o che  abbiano  sottoscritto  contratti  di
servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli  alunni  con
disabilita'   mediante   erogazione   di   prestazioni    individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle  attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle attivita' previste all'articolo 3, comma  1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  59  dell'8  marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati  a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  hanno
facolta' di istituire, entro dieci giorni dalla  data  del  10  marzo
2020, unita' speciali atte a garantire  l'erogazione  di  prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a  domicilio  in  favore  di  persone  con
disabilita' che presentino condizioni di fragilita' o di comorbilita'
tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione  dei  centri
diurni per persone con disabilita'. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 5 
 
 
  Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  produzione  e  la  fornitura   di
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori
di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo  di  emergenza  COVID-19,  il
Commissario straordinario di cui all'articolo 122  e'  autorizzato  a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in  conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle  imprese  produttrici
di tali dispositivi. 
  2. A tal fine il Commissario straordinario si  avvale  dell'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa S.p.A. - Invitalia che  opera  come  soggetto  gestore  della
misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6. 
  3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo  122,  entro  5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia
la misura  e  fornisce  specifiche  disposizioni  per  assicurare  la
gestione della stessa. 
  4. I finanziamenti possono essere erogati anche  alle  aziende  che
rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 5-bis, comma
3. 
  5. I dispositivi di protezione  individuale  sono  forniti  in  via
prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto  convenzionale  o
comunque impegnati  nell'emergenza  da  COVID-19,  e  agli  operatori
sanitari e sociosanitari. 
  6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi  a  fondo
perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita'  compatibili
con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un  apposito
conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato. La gestione  ha  natura  di  gestione
fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei  conti,  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.  1041.  Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  6  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126. 
                             Art. 5 bis 
 
 
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione  di  dispositivi
                      di protezione e medicali 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile e i  soggetti  attuatori
individuati dal Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio  2020,
nonche' il Commissario straordinario di cui  all'articolo  122,  sono
autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la  gestione
dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire
dispositivi di protezione individuali (DPI)  come  individuati  dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio  2020  e
altri dispositivi medicali, nonche' a disporre  pagamenti  anticipati
dell'intera  fornitura,  in  deroga  al  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera
del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  e'  consentito
l'utilizzo di dispositivi  di  protezione  individuali  di  efficacia
protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di  protezione
individuali previsti dalla normativa  vigente.  L'efficacia  di  tali
dispositivi    e'    valutata    preventivamente     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in  coerenza  con  le
linee  guida  dell'Organizzazione  mondiale  della   sanita'   e   in
conformita' alle attuali evidenze scientifiche,  e'  consentito  fare
ricorso alle  mascherine  chirurgiche,  quale  dispositivo  idoneo  a
proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine
prive del marchio  CE,  previa  valutazione  da  parte  dell'Istituto
superiore di sanita'. 
                             Art. 5 ter 
 
 
Disposizioni per  garantire  l'utilizzo  di  dispositivi  medici  per
                           ossigenoterapia 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  la  Federazione  dei
farmacisti  titolari  di  farmacie  private  nonche'  la  Federazione
nazionale delle farmacie  comunali,  da  adottare,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  31  luglio  2020,
sono definite  le  modalita'  con  cui  si  rendono  disponibili  sul
territorio nazionale, attraverso le strutture  sanitarie  individuate
dalle  regioni  ovvero,  in  via  sperimentale  fino  all'anno  2022,
mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno
e la ricarica dei presidi  portatili  che,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia.  Il  decreto
di cui al presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare  le
specifiche modalita' tecniche idonee a  permettere  la  ricarica  dei
citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche'  le
modalita' con cui le aziende  sanitarie  operano  il  censimento  dei
pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma. 
  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  comma  1  e  in
ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  Ministro  della
salute puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  attuate
mediante le risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie  previste  a
legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
                            Art. 5 quater 
 
 
   Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici 
 
  1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi
di protezione individuali nonche' medicali necessari per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato all'apertura di  apposito  conto  corrente  bancario  per
consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono  il
pagamento immediato o anticipato delle forniture. 
  2. Al conto corrente  di  cui  al  comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei  dispositivi
di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale  conseguente
all'emergenza di cui  allo  stesso  comma  1,  posto  in  essere  dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica  l'articolo  29
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  novembre
2010, recante « Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e  contabile
della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  »,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7  dicembre  2010,  e  tali  atti  sono
altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi
atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'  comunque
limitata ai soli  casi  in  cui  sia  stato  accertato  il  dolo  del
funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha  dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono  immediatamente  e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. 
                          Art. 5 quinquies 
 
 
Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria 
 
  1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per  il
potenziamento  dei  reparti  di  terapia  intensiva  necessari   alla
gestione  dei  pazienti  critici  affetti  dal  virus  COVID-19,   il
Dipartimento della protezione civile, per  il  tramite  del  soggetto
attuatore  CONSIP  S.p.A.,  nominato  con  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep.  n.  741,
e' autorizzato ad acquistare con le  procedure  di  cui  all'articolo
5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga  ai  limiti  di
cui  all'articolo  163,  comma  8,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,   cinquemila   impianti   di
ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili  per  il
funzionamento dei ventilatori. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  185
milioni di euro per l'anno 2020; al  relativo  onere  si  provvede  a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo  44,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1. 
                            Art. 5 sexies 
 
 
   Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario 
 
  1. Al fine di impiegare  il  personale  sanitario  delle  strutture
pubbliche o private prioritariamente nella  gestione  dell'emergenza,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
rimodulare o sospendere le  attivita'  di  ricovero  e  ambulatoriali
differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate  in  regime  di
libera professione intramuraria. 
  2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far  fronte
alla gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  ai  sensi
dell'articolo  17,  paragrafo  2,  della  direttiva  2003/88/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  4  novembre  2003,  non  si
applicano le disposizioni sui limiti  massimi  di  orario  di  lavoro
prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a
condizione  che  venga  loro  concessa  una  protezione  appropriata,
secondo modalita'  individuate  mediante  accordo  quadro  nazionale,
sentite le rappresentanze  sindacali  unitarie  e  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 
                               Art. 6 
 
 
                 Requisizioni in uso o in proprieta' 
 
  1. Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo  del
Dipartimento della protezione civile puo' disporre, nel limite  delle
risorse disponibili di cui  al  comma  10,  anche  su  richiesta  del
Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  122,  con  proprio
decreto, la requisizione in uso o in  proprieta',  da  ogni  soggetto
pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici,  nonche'
di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti  per  fronteggiare  la
predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle
strutture  e  degli  equipaggiamenti   alle   aziende   sanitarie   o
ospedaliere   ubicate   sul   territorio   nazionale,   nonche'   per
implementare il numero di posti letto specializzati  nei  reparti  di
ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. 
  2. La requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data
di apprensione del bene, ovvero oltre il termine al quale  sia  stata
ulteriormente prorogata la durata del predetto  stato  di  emergenza.
Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita  al
proprietario senza alterazioni sostanziali e nello  stesso  luogo  in
cui fu requisita,  ovvero  in  altro  luogo  se  il  proprietario  vi
consenta, la requisizione in uso  si  trasforma  in  requisizione  in
proprieta',  salvo  che  l'interessato  consenta  espressamente  alla
proroga del termine. 
  3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o  alterati  nella
sostanza sono requisibili solo in proprieta'. 
  4.   Contestualmente   all'apprensione    dei    beni    requisiti,
l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di  rifiuto
del proprietario a  riceverla,  essa  e'  posta  a  sua  disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi  corrisposta  non  appena
accettata. Tale somma e' liquidata,  secondo  i  valori  correnti  di
mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e
senza  tenere  conto  delle  variazioni  dei  prezzi  conseguenti   a
successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue: 
    a)  in  caso  di  requisizione  in  proprieta',  l'indennita'  di
requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore; 
    b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari, per ogni
mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a  un
sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'. 
  5. Se nel decreto di requisizione in uso non  e'  indicato  per  la
restituzione  un  termine  inferiore,  l'indennita'  corrisposta   al
proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al  numero
di  mesi  o  frazione  di  mesi  intercorrenti  tra   la   data   del
provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma  1,
comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2. 
  6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonche'  in
quelli di  sua  trasformazione  in  requisizione  in  proprieta',  la
differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella  spettante  per
l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi  della  lettera
a) del comma 4, e' corrisposta al proprietario entro 15 giorni  dalla
scadenza del termine indicato per l'uso. Se  non  viene  indicato  un
nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi  della
lettera a) del comma 4. 
  7. Nei  casi  in  cui  occorra  disporre  temporaneamente  di  beni
immobili per  far  fronte  ad  improrogabili  esigenze  connesse  con
l'emergenza  di  cui  al  comma  1,  il  Prefetto,  su  proposta  del
Dipartimento della protezione civile e  sentito  il  Dipartimento  di
prevenzione territorialmente competente, puo' disporre,  con  proprio
decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere,  ovvero  di
altri immobili aventi  analoghe  caratteristiche  di  idoneita',  per
ospitarvi  le  persone  in  sorveglianza   sanitaria   e   isolamento
fiduciario o in  permanenza  domiciliare,  laddove  tali  misure  non
possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. 
  8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi
del comma 7,  il  Prefetto,  avvalendosi  delle  risorse  di  cui  al
presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di  rifiuto
del proprietario a  riceverla,  essa  e'  posta  a  sua  disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi  corrisposta  non  appena
accettata. L'indennita' di requisizione  e'  liquidata  nello  stesso
decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale  dell'Agenzia
delle entrate, secondo il valore corrente  di  mercato  dell'immobile
requisito o secondo quello di immobili di  caratteristiche  analoghe,
in misura corrispondente,  per  ogni  mese  o  frazione  di  mese  di
effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto  valore.  La
requisizione degli immobili puo' protrarsi fino al  31  luglio  2020,
ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata  la
durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto  di
requisizione in uso non e' indicato per la  restituzione  un  termine
inferiore,    l'indennita'    corrisposta    al    proprietario    e'
provvisoriamente liquidata  con  riferimento  al  numero  di  mesi  o
frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella
del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In  ogni  caso  di
prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennita' gia'
corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e' corrisposta
al  proprietario  entro  30  giorni  dalla   scadenza   del   termine
originariamente indicato.  Se  non  e'  indicato  alcun  termine,  la
requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero  fino
al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello
stato di emergenza di cui al comma 1. 
  9. In ogni caso di contestazione, anche  in  sede  giurisdizionale,
non  puo'  essere  sospesa  l'esecutorieta'  dei   provvedimenti   di
requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo
458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la  spesa
nel limite massimo di 150 milioni di euro per  l'anno  2020,  cui  si
provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4. 
                               Art. 7 
 
 
       Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari 
 
  1. Al fine di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus
COVID-19,   e'   autorizzato,   per   l'anno   2020,   l'arruolamento
eccezionale,  a  domanda,  di  militari  dell'Esercito  italiano   in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale  della  durata  di  un
anno, nelle misure di seguito stabilite  per  ciascuna  categoria  di
personale: 
    a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; 
    b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. 
  2. Possono  essere  arruolati,  previo  giudizio  della  competente
commissione d'avanzamento,  i  cittadini  italiani  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) eta' non superiore ad anni 45; 
    b) possesso della laurea magistrale in  medicina  e  chirurgia  e
della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al
comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica  e  della
relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma
1, lettera b); 
    c) non essere  stati  giudicati  permanentemente  non  idonei  al
servizio militare; 
    d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle
Forze armate; 
    e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. 
  3. Le procedure di arruolamento di cui al  presente  articolo  sono
gestite tramite il portale on line nel sito  internet  del  Ministero
della difesa « www.difesa.it » e si concludono entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il personale di cui al  comma  1  non  e'  fornito  di  rapporto
d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso
e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei  parigrado  in
servizio permanente. 
  5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzato  il
mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di  ufficiali  medici
delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento,  di  cui
all'articolo 937, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
  6. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  euro  13.750.000
per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno  2021  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 8 
 
 
Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e
          la fisica presso le strutture sanitarie militari 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del  COVID  19,  di  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente
le altre  strutture  di  qualsiasi  livello  del  Servizio  sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento delle  prestazioni  a  carico
del Dipartimento  scientifico  del  Policlinico  militare  del  Celio
causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa  necessita'
di sviluppo di test per patogeni rari,  il  Ministero  della  difesa,
verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio,
puo' conferire incarichi  individuali  a  tempo  determinato,  previo
avviso pubblico, fino a un massimo di  sei  unita'  di  personale  di
livello  non  dirigenziale  appartenente  all'Area  terza,  posizione
economica F1, profilo professionale di  funzionario  tecnico  per  la
biologia la chimica e la fisica. 
  2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione
per titoli e colloquio mediante  procedure  comparative  e  hanno  la
durata di un anno e non sono rinnovabili. 
  3. Le attivita' professionali svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione di personale nei medesimi profili  professionali  presso
il Ministero della difesa. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di euro 115.490 per ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  e  ai
relativi oneri si provvede: 
    a) per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a
disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle  tre
Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66; 
    b) per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione  del  fondo
per  la  riallocazione  delle  funzioni  connesse  al  programma   di
razionalizzazione,  accorpamento,  riduzione  e  ammodernamento   del
patrimonio  infrastrutturale,  per  le  esigenze  di   funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,  dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze  Armate,  inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il  riequilibrio  dei  principali
settori di spesa del Ministero della  Difesa,  con  la  finalita'  di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e
di sostenere le capacita'  operative  di  cui  all'articolo  619  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 
                               Art. 9 
 
 
        Potenziamento delle strutture della Sanita' militare 
 
  1. Al fine di fronteggiare  le  particolari  esigenze  emergenziali
connesse all'epidemia da COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020  la
spesa di 34,6 milioni  di  euro  per  il  potenziamento  dei  servizi
sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi  medici  e  presidi
sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. 
  2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze  e'  autorizzato   alla   produzione   e   distribuzione   di
disinfettanti e sostanze ad attivita' germicida  o  battericida,  nel
limite di spesa di 704.000 euro. 
  3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  35,304
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
126. 
                               Art. 10 
 
 
               Potenziamento risorse umane dell'INAIL 
 
  1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul lavoro,  anche  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  dell'Ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  Protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, e' autorizzato ad  acquisire  un  contingente  di  200
medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime  modalita'  di
cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi  di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata  e  continuativa,
di durata non superiore a  sei  mesi,  eventualmente  prorogabili  in
ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non  oltre
il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  2. Alla copertura degli oneri di cui  al  comma  1,  pari  ad  euro
15.000.000 per  l'anno  2020,  si  provvede  a  valere  sul  bilancio
dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in
convenzione   con   i   medici   specialisti   ambulatoriali.    Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari  a  euro  7.725.000  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 11 
 
 
Disposizioni  urgenti  per  assicurare  continuita'  alle   attivita'
    assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita' 
 
  1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di
coordinamento connesse alla  gestione  dell'emergenza  COVID-19,  ivi
compreso  il  reclutamento  di  personale,  anche  in   deroga   alle
percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25
novembre  2016,  n.  218,   lo   stanziamento   di   parte   corrente
dell'Istituto superiore di sanita' e' incrementato di euro  4.000.000
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalita' di cui al
primo periodo l'Istituto e' altresi' autorizzato ad assumere a  tempo
determinato, per il triennio 2020-2022, n.  50  unita'  di  personale
cosi' suddivise: 
    a) 20 unita' di personale con qualifica di dirigente medico; 
    b)   5   unita'   di   personale   con   qualifica    di    primo
ricercatore/tecnologo, livello II; 
    c) 20 unita' di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo,
livello III; 
    d) 5 unita' di personale con qualifica di  Collaboratore  Tecnico
Enti di Ricerca (CTER) livello VI. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo  del  fondo  di  parte  corrente  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                               Art. 12 
 
 
Misure straordinarie per la  permanenza  in  servizio  del  personale
                              sanitario 
 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio  dei  ministri  in  data  31  gennaio  2020,
verificata  l'impossibilita'  di   procedere   al   reclutamento   di
personale,  anche  facendo  ricorso  agli  incarichi  previsti  dagli
articoli 2-bis e 2-ter, possono trattenere in  servizio  i  dirigenti
medici e sanitari, nonche'  il  personale  del  ruolo  sanitario  del
comparto sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in  deroga  ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti  per  il  collocamento  in
quiescenza. 
  2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il
personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della  Polizia
di Stato puo' essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza. 
                               Art. 13 
 
 
Deroga delle norme in  materia  di  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione
           alle dipendenze della pubblica amministrazione 
 
  1. Per la durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in
deroga agli articoli  49  e  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni,  e  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,
e' consentito  l'esercizio  temporaneo  di  qualifiche  professionali
sanitarie ai professionisti che intendono esercitare  sul  territorio
nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da
specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati  presentano
istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del  Paese
di  provenienza  alle  regioni  e  Province  autonome,  che   possono
procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai  sensi
degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 
  1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze  della
pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni  sanitarie  e
per la qualifica di operatore  socio-sanitario  sono  consentite,  in
deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,
titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare,  fermo
ogni altro limite di legge. 
                               Art. 14 
 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. La misura di cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica: 
    a) agli operatori sanitari; 
    b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; 
    c) ai dipendenti delle  imprese  che  operano  nell'ambito  della
produzione e dispensazione dei  farmaci,  dei  dispositivi  medici  e
diagnostici nonche' delle  relative  attivita'  di  ricerca  e  della
filiera integrata per i subfornitori. 
  2.  I  lavoratori  di  cui  al  presente  articolo,  sottoposti   a
sorveglianza,  sospendono  l'attivita'  nel  caso  di  sintomatologia
respiratoria o esito positivo per COVID-19. 
                               Art. 15 
 
 
Disposizioni  straordinarie   per   la   produzione   di   mascherine
         chirurgiche e dispositivi di protezione individuale 
 
  1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  5-bis,  per  la  gestione
dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato  di  emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020, e' consentito produrre,  importare  e  immettere  in  commercio
mascherine chirurgiche e dispositivi  di  protezione  individuale  in
deroga alle vigenti disposizioni. 
  2. I produttori e gli importatori delle mascherine  chirurgiche  di
cui al comma 1, e coloro  che  le  immettono  in  commercio  i  quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista,  inviano  all'Istituto
superiore di sanita' una autocertificazione  nella  quale,  sotto  la
propria  esclusiva  responsabilita',  attestano  le   caratteristiche
tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti
i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro  e  non
oltre  3  giorni  dall'invio  della  citata   autocertificazione,   i
produttori e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto
superiore di sanita'  ogni  elemento  utile  alla  validazione  delle
mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore  di
sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di  quanto  indicato
nel  presente  comma,  si  pronuncia  circa  la   rispondenza   delle
mascherine chirurgiche alle norme vigenti. 
  3. I produttori, gli  importatori  dei  dispositivi  di  protezione
individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio,
i quali  intendono  avvalersi  della  deroga  ivi  prevista,  inviano
all'INAIL  una  autocertificazione  nella  quale,  sotto  la  propria
esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche  dei
citati dispositivi e dichiarano che gli  stessi  rispettano  tutti  i
requisiti di sicurezza di cui alla vigente  normativa.  Entro  e  non
oltre  3  giorni  dall'invio  della  citata   autocertificazione,   i
produttori e gli importatori devono  altresi'  trasmettere  all'INAIL
ogni elemento utile alla validazione dei  dispositivi  di  protezione
individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine  di  3  giorni
dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma,  si  pronuncia
circa la rispondenza dei dispositivi di protezione  individuale  alle
norme vigenti. 
  4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai  commi  2  e  3  i
prodotti risultino non conformi alle  vigenti  norme,  impregiudicata
l'applicazione delle disposizioni in materia  di  autocertificazione,
il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore
e' fatto divieto di immissione in commercio. 
                               Art. 16 
 
 
Ulteriori misure di  protezione  a  favore  dei  lavoratori  e  della
                            collettivita' 
 
  1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine
dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero  territorio  nazionale,
per i lavoratori che nello  svolgimento  della  loro  attivita'  sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale
di un metro, sono considerati dispositivi di  protezione  individuale
(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1,  del  decreto  legislativo  9
aprile  2008,  n.  81,  le  mascherine  chirurgiche   reperibili   in
commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis,  comma  3,
del presente decreto. 
  2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
gli  individui  presenti  sull'intero   territorio   nazionale   sono
autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 
                               Art. 17 
 
   (Abrogato dall'articolo 40, comma 8, del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23). 
                             Art. 17 bis 
 
 
Disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali   nel   contesto
                            emergenziale 
 
  1.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  per  motivi  di
interesse  pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica   e,   in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza  sanitaria  a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del  COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi,  nonche'  per  assicurare  la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero  la  gestione
emergenziale  del  Servizio   sanitario   nazionale,   nel   rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i),  e  dell'articolo
10 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies,  comma
2, lettere t) e u), del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della
protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti  attuatori  di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' gli uffici  del
Ministero della salute  e  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  le
strutture pubbliche e private che operano  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a  garantire
l'esecuzione delle misure  disposte  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la
piu'  efficace  gestione  dei  flussi  e  dell'interscambio  di  dati
personali,   possono   effettuare   trattamenti,   ivi   inclusa   la
comunicazione tra loro,  dei  dati  personali,  anche  relativi  agli
articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  2016/679,  che  risultino
necessari  all'espletamento  delle  funzioni   ad   essi   attribuite
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 
  2. La comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti  pubblici  e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche'  la  diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10  del
citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate  nei  casi  in  cui
risultino indispensabili ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. 
  3. I trattamenti di dati personali di cui  ai  commi  1  e  2  sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela  dei
diritti e delle liberta' degli interessati. 
  4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare  le  esigenze  di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella  afferente  alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di  cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni  di  cui  all'articolo
2-quaterdecies del codice di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, con modalita' semplificate, anche oralmente. 
  5. Nel contesto emergenziale in atto, ai  sensi  dell'articolo  23,
paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679,  fermo
restando quanto disposto  dall'articolo  82  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa  di  cui
all'articolo 13 del medesimo  regolamento  o  fornire  un'informativa
semplificata,  previa  comunicazione  orale  agli  interessati  dalla
limitazione. 
  6. Al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre  i  trattamenti  di  dati
personali effettuati nel  contesto  dell'emergenza  all'ambito  delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali. 
                             Art. 17 ter 
 
 
Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome
  di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie 
 
  1. Le disposizioni del presente  titolo  si  applicano  anche  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi  ordinamenti
e ove non diversamente previsto,  entro  i  limiti  delle  rispettive
disponibilita' di bilancio. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter,  2-quater,
5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalita'
stabilite d'intesa tra le universita' di riferimento e le  regioni  e
comunque  nei  limiti  del  finanziamento  sanitario  corrente   come
rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto,  anche
alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2,  comma
2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. 
                           Art. 17 quater 
 
 
            Proroga di validita' della tessera sanitaria 
 
  1. La validita' delle tessere sanitarie  di  cui  all'articolo  50,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   nonche'
all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30  giugno
2020, anche per la  componente  della  Carta  nazionale  dei  servizi
(TS-CNS). La proroga non e' efficace per la  validita'  come  tessera
europea di assicurazione malattia riportata sul retro  della  tessera
sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per  le
quali sia stata effettuata richiesta di duplicato,  al  fine  di  far
fronte ad eventuali difficolta' per  la  consegna  all'assistito,  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  rende  disponibile  in  via
telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di
assistenza   ovvero   tramite   le    funzionalita'    del    portale
www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della  salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non
assolve  alle  funzionalita'  di  cui  alla  componente  della  Carta
nazionale dei servizi (TS-CNS). 
                               Art. 18 
 
 
                        Rifinanziamento fondi 
 
  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti
dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis,  commi  1,  lettera  a),  e  5,
2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, e' incrementato di 1.410
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti
tra le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente  decreto
e 660 milioni di euro ripartiti sulla base  di  quanto  disposto  dal
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo  2020.  Al  relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente  rilevate
per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e  gli  enti  dei  rispettivi  servizi  sanitari   regionali
provvedono, sulla contabilita' dell'anno  2020,  all'apertura  di  un
centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «  COV  20
»,  garantendo  pertanto  una  tenuta  distinta   degli   accadimenti
contabili legati  alla  gestione  dell'emergenza  che  in  ogni  caso
confluiscono nei modelli economici di cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
23 alla Gazzetta Ufficiale  n.  147  del  25  giugno  2019.  Ciascuna
regione e  provincia  autonoma  e'  tenuta  a  redigere  un  apposito
programma operativo per la gestione  dell'emergenza  da  COVID-19  da
approvare da parte del Ministero della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte  dei
predetti Ministeri congiuntamente. 
  2.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti  dalla  diffusione   del   COVID-19,   per   le   verifiche
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  nazionale  relative
all'anno 2019, per l'anno 2020  il  termine  del  30  aprile  di  cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311  e'
differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31  maggio
e' differito al 30 giugno. 
  3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui  all'articolo  44,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  1.650
milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6,  comma
10. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                             Art. 18 bis 
 
 
                  Finanziamento delle case rifugio 
 
  1.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento
ad essa collegate, e' autorizzata per l'anno 2020  l'ulteriore  spesa
di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private
esistenti su tutto il  territorio  nazionale  al  fine  di  sostenere
l'emersione del fenomeno della  violenza  domestica  e  di  garantire
un'adeguata protezione alle vittime. 
  2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 

Titolo II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Capo I
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
per tutto il territorio nazionale

                               Art. 19 
 
 
Norme speciali in materia di trattamento  ordinario  di  integrazione
                    salariale e assegno ordinario 
 
  1. I datori di lavoro che  nell'anno  2020  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  o  di  accesso
all'assegno ordinario  con  causale  «emergenza  COVID-19»,  per  una
durata massima di nove  settimane,  per  periodi  decorrenti  dal  23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020. 
  2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al  comma  1
sono  dispensati  dall'osservanza  dell'articolo   14   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento
previsti dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo  30,  comma
2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni  caso,  deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo  a  quello
in cui ha avuto inizio il  periodo  di  sospensione  o  di  riduzione
dell'attivita'  lavorativa  e  non  e'  soggetta  alla  verifica  dei
requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. 
  3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  e
assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono  conteggiati
ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e  dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015,  n.  148,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle
successive  richieste.  Limitatamente   all'anno   2020   all'assegno
ordinario garantito  dal  Fondo  di  integrazione  salariale  non  si
applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma  4,  secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  4.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale e assegno  ordinario  concessi  ai  sensi  del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso, per la durata
e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche  ai  lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di  integrazione
salariale  (FIS)  che  occupano  mediamente  piu'  di  5  dipendenti.
L'assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di pagamento  diretto
della prestazione da parte dell'INPS. 
  6. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite  di  80
milioni di euro per l'anno 2020, che sono  trasferiti  ai  rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. I fondi di solidarieta'  bilaterali  del  Trentino  e  dell'Alto
Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.148,  garantiscono  l'erogazione  dell'assegno
ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita'  del  presente
articolo. 
  8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non
si applica la disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e
di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di  spesa
pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  10. Alla copertura degli oneri previsti dai  commi  da  1  a  9  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site  nei  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020 nonche' i datori di lavoro che  non  hanno
sede legale o unita' produttiva od  operativa  nei  comuni  suddetti,
limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei
predetti  comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di   accesso
all'assegno  ordinario  con  causale  «emergenza  COVID-19»,  per  un
periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno  ordinario  di
cui al primo periodo  e'  concesso  anche  ai  lavoratori  dipendenti
presso datori di lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale
(FIS) che occupano mediamente  piu'  di  5  dipendenti.  Al  predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  10-ter. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  al  comma
10-bis sono riconosciute nel limite  massimo  di  spesa  pari  a  5,8
milioni di euro  per  l'anno  2020  con  riferimento  al  trattamento
ordinario di integrazione salariale e  a  4,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 con riferimento alla prestazione  di  assegno  ordinario.
L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui  al  primo
periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga
che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  10-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  10-bis  e  10-ter  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                             Art. 19 bis 
 
Norma  di  interpretazione  autentica  in  materia  di  accesso  agli
  ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine 
  1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di
lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli  articoli
da 19 a 22  del  presente  decreto,  nei  termini  ivi  indicati,  e'
consentita la possibilita', in deroga alle  previsioni  di  cui  agli
articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere,  nel
medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga  dei  contratti  a  tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione. 
                               Art. 20 
 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
  trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria 
  1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso  un
trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,   possono
presentare  domanda  di  concessione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non
superiore a nove settimane. La concessione del trattamento  ordinario
sospende e sostituisce il trattamento di  integrazione  straordinario
gia'  in  corso.  La  concessione  del   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale puo' riguardare anche  i  medesimi  lavoratori
beneficiari  delle  integrazioni  salariali  straordinarie  a  totale
copertura dell'orario di lavoro. 
  2.  La  concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione
salariale  e'  subordinata  alla  sospensione  degli  effetti   della
concessione della cassa  integrazione  straordinaria  precedentemente
autorizzata  e  il  relativo  periodo  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale concesso ai  sensi  dell'articolo  19  non  e'
conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2,
e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  3.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione  salariale  concessi  ai  sensi  del  comma   1   e   in
considerazione della  relativa  fattispecie  non  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148. 
  4. In considerazione della limitata operativita'  conseguente  alle
misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via  transitoria
all'espletamento dell'esame  congiunto  e  alla  presentazione  delle
relative  istanze  per  l'accesso  ai  trattamenti  straordinari   di
integrazione salariale non si applicano gli  articoli  24  e  25  del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  limitatamente  ai
termini procedimentali. 
  5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1  a  3
sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del  limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  6. Soppresso. 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dai  commi  da  1  a  5  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  7-bis. I datori di lavoro con unita'  produttive  site  nei  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020  hanno
in corso un  trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per  un  periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari
a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle  medesime  condizioni  di
cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si  provvede  a  valere
sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
                               Art. 21 
 
 
Trattamento di assegno ordinario per i datori  di  lavoro  che  hanno
           trattamenti di assegni di solidarieta' in corso 
 
  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale,
che alla data del 23 febbraio 2020, hanno  in  corso  un  assegno  di
solidarieta', possono presentare domanda di concessione  dell'assegno
ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo  non  superiore  a
nove settimane. La  concessione  dell'assegno  ordinario  sospende  e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso.  La  concessione
dell'assegno ordinario puo' riguardare anche  i  medesimi  lavoratori
beneficiari  dell'assegno  di   solidarieta'   a   totale   copertura
dell'orario di lavoro. 
  2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e
assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono  conteggiati
ai fini  dei  limiti  previsti  dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  e
dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148. 
  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9. 
  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai  sensi
del comma 1 e in considerazione della  relativa  fattispecie  non  si
applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 22 
 
 
       Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga 
 
  1. Le Regioni e Province autonome, con  riferimento  ai  datori  di
lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della  pesca
e  del  terzo  settore  compresi  gli   enti   religiosi   civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o  riduzione  di
orario, in costanza di rapporto di lavoro,  possono  riconoscere,  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che  puo'  essere  concluso  anche   in   via   telematica   con   le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale per  i  datori  di  lavoro,  trattamenti  di  cassa
integrazione salariale in deroga, per la  durata  della  riduzione  o
sospensione del rapporto di lavoro e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a nove settimane. Per i  lavoratori  sono  riconosciuti  la
contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento
di cui al presente comma, limitatamente  ai  lavoratori  del  settore
agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita',  nei
limiti ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al  presente
comma non e' richiesto per i datori di lavoro  che  occupano  fino  a
cinque dipendenti ne'  per  i  datori  di  lavoro  che  hanno  chiuso
l'attivita' in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza  emanati  per
far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro
domestico. 
  3. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo  di  3.293,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia'  in
forza alla medesima data. Le risorse di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome  con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Nei
decreti di cui  al  secondo  periodo,  una  quota  delle  risorse  e'
riservata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  per  i
trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con
decreto delle regioni  e  delle  province  autonome  interessate,  da
trasmettere all'INPS in modalita' telematica  entro  quarantotto  ore
dall'adozione, la cui efficacia e'  in  ogni  caso  subordinata  alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa  di  cui  al  comma  3.  Le
regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione,
inviano   la   lista   dei   beneficiari   all'INPS,   che   provvede
all'erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al
comma 3. Le domande sono presentate  alle  regioni  e  alle  province
autonome,  che  le  istruiscono  secondo  l'ordine   cronologico   di
presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale  attivita'
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  alle  regioni  e
alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite  di
spesa, le regioni e le province autonome non potranno  in  ogni  caso
emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di  lavoro  con
unita' produttive  site  in  piu'  regioni  o  province  autonome  il
trattamento di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo  le  modalita'
di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente
comma. Nei decreti di riparto di cui  al  comma  3  e'  stabilito  il
numero di regioni o province autonome  in  cui  sono  localizzate  le
unita' produttive del medesimo datore di  lavoro,  al  di  sopra  del
quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero. 
  5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui  al  comma
1, destinate alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di  solidarieta'  bilaterali   del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  che  autorizzano  le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le  province  autonome
al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi. 
  5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse  non
utilizzate  di  cui  all'articolo  44,  comma  6-bis,   del   decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,   in   alternativa   alla
destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro  previste  dal
medesimo articolo. 
  5-ter. Le risorse finanziarie relative ai  trattamenti  di  cui  al
comma 5, destinate alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di  solidarieta'  bilaterali   del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
utilizzate  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  a
condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario  si
provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di  assicurare
ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni  connesse
alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente.  I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del  decreto
legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le  relative
prestazioni. 
  6. Per il trattamento di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo  19,  comma  2,  primo  periodo  del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso  esclusivamente
con la modalita' di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte
dell'INPS, applicando la disciplina di  cui  all'articolo  44,  comma
6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  7. Soppresso 
  8. Alla copertura degli oneri previsti  dai  commi  da  1  a  6  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  8-bis. I datori di lavoro con unita'  produttive  site  nei  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, nonche' i datori di lavoro che non  hanno
sede legale o unita' produttiva od  operativa  nei  comuni  suddetti,
limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei
predetti comuni, possono presentare  domanda  di  cassa  integrazione
salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
mesi a decorrere dalla data  del  23  febbraio  2020,  in  base  alla
procedura di cui al presente articolo. 
  8-ter. Il trattamento di cui al comma  8-bis  e'  riconosciuto  nel
limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma  8-bis,  le  regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con  riferimento  ai  datori  di
lavoro con unita' produttive ivi situate nonche' ai datori di  lavoro
che non hanno sede legale o  unita'  produttiva  od  operativa  nelle
predette regioni, limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o
domiciliati nelle medesime regioni, possono  riconoscere  trattamenti
di cassa  integrazione  salariale  in  deroga,  per  un  periodo  non
superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma  1
e autorizzabile con il  medesimo  provvedimento  di  concessione.  Al
trattamento di cui al presente comma si applica la procedura  di  cui
al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da  parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno
2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai  riparti  di
cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135  milioni
di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione
Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. 
  8-quinquies. Agli oneri di cui al  comma  8-quater  si  provvede  a
valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo  comma
8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo  44,  comma  6-bis,
del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  anche   in
alternativa alle azioni di politica attiva del  lavoro  previste  nel
predetto articolo. 
                             Art. 22 bis 
 
Iniziative di  solidarieta'  in  favore  dei  famigliari  di  medici,
  personale infermieristico e operatori socio-sanitari 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un
fondo con una dotazione  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
destinato all'adozione di iniziative di  solidarieta'  a  favore  dei
famigliari  di  medici,   personale   infermieristico   e   operatori
socio-sanitari, impegnati nelle azioni  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020
abbiano  contratto,  in  conseguenza   dell'attivita'   di   servizio
prestata, una patologia  alla  quale  sia  conseguita  la  morte  per
effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19. 
  2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuate le modalita' di attuazione del comma 1. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126. 

Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di
sostegno ai lavoratori

                               Art. 23 
 
Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore privato,
  i lavoratori iscritti alla Gestione separata  di  cui  all'art.  2,
  comma 26 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  i  lavoratori
  autonomi, per emergenza COVID-19 
  1. Per l'anno 2020 a decorrere dal  5  marzo,  in  conseguenza  dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia  e
delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  di
cui al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  4  marzo
2020, e  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  comunque  non
superiore a quindici giorni, i  genitori  lavoratori  dipendenti  del
settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10  e  11,
per i figli di eta' non superiore ai  12  anni,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 5, di  uno  specifico  congedo,  per  il  quale  e'
riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della  retribuzione,
calcolata  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione
figurativa. 
  2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  fruiti
dai genitori durante il periodo di sospensione  di  cui  al  presente
articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1  con  diritto
all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo  di  congedo
parentale. 
  3. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e  11,  per  il
periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non  superiore  ai  12
anni, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  5,  di  uno  specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta una  indennita',  per  ciascuna
giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di  1/365  del  reddito
individuato secondo la base  di  calcolo  utilizzata  ai  fini  della
determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima  indennita'
e' estesa ai genitori lavoratori autonomi  iscritti  all'INPS  ed  e'
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al  50  per  cento
della retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente
dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
  4. La  fruizione  del  congedo  di  cui  al  presente  articolo  e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per  un  totale
complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che
nel nucleo familiare  non  vi  sia  altro  genitore  beneficiario  di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o  cessazione
dell'attivita'  lavorativa  o  altro  genitore  disoccupato   o   non
lavoratore. 
  5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti
di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e  3  non
si applica in riferimento ai figli con disabilita' in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni  ordine  e  grado  o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 
  6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a  5,  i  genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori,  di  eta'
compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo  familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa
o che non vi sia altro  genitore  non  lavoratore  hanno  diritto  di
astenersi dal lavoro  per  il  periodo  di  sospensione  dei  servizi
educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  senza  corresponsione  di   indennita'   ne'
riconoscimento  di   contribuzione   figurativa,   con   divieto   di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
  7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori affidatari. 
  8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  disposizione,
in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3  e  5  e  per  i
medesimi lavoratori  beneficiari,  e'  prevista  la  possibilita'  di
scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi  di
baby-sitting  nel  limite  massimo  complessivo  di  600   euro,   da
utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma  1.
Il  bonus  viene  erogato  mediante  il  libretto  famiglia  di   cui
all'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  9. Il  bonus  di  cui  al  comma  8  e'  altresi'  riconosciuto  ai
lavoratori autonomi  non  iscritti  all'INPS,  subordinatamente  alla
comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del
numero dei beneficiari. 
  10. Le modalita' operative per accedere al congedo di cui ai  commi
1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma  8  sono  stabilite  dall'INPS.
Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede  al  monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
monitoraggio emerga il superamento del limite  di  spesa  di  cui  al
comma 11, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 
  11. I benefici di cui al presente articolo  sono  riconosciuti  nel
limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 24 
 
 
          Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, 
                    legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1.  Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da
contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e'  incrementato  di  ulteriori  complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 
  2. Il beneficio di cui al comma  1  e'  riconosciuto  al  personale
sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende
ed enti del Servizio  sanitario  nazionale  impegnati  nell'emergenza
COVID-19 e del comparto sanita'. 
  2-bis. Resta fermo che per il personale  delle  Forze  di  polizia,
delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il beneficio di  cui  al  comma  1  si  intende
riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative  dell'ente
cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico  da
tutelare. Il beneficio non puo' essere cumulato con  quanto  previsto
all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo  periodo  del
presente comma si intende riferita anche al personale  della  polizia
locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 25 
 
Congedo  e  indennita'  per  i  lavoratori  dipendenti  del   settore
  pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi  di  baby-sitting
  per  i  dipendenti  del  settore  sanitario  pubblico   e   privato
  accreditato, per emergenza COVID-19 
  1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza  dei  provvedimenti
di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita'
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e  per  tutto  il
periodo  della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori   lavoratori
dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire   dello
specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo  periodo
non spettano in tutti i casi in  cui  uno  o  entrambi  i  lavoratori
stiano gia' fruendo di analoghi benefici. 
  2.  L'erogazione  dell'indennita',  nonche'   l'indicazione   delle
modalita' di fruizione del congedo sono a  cura  dell'amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 
  3. Per i lavoratori dipendenti del settore  sanitario,  pubblico  e
privato accreditato, appartenenti alla categoria  dei  medici,  degli
infermieri, dei tecnici di  laboratorio  biomedico,  dei  tecnici  di
radiologia medica e  degli  operatori  sociosanitari,  il  bonus  per
l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  per  l'assistenza   e   la
sorveglianza dei figli minori  fino  a  12  anni  di  eta',  previsto
dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di  cui  al
comma 1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica  anche  al
personale  del  comparto  sicurezza,  difesa  e   soccorso   pubblico
impiegato per le esigenze connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19. 
  4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3,  il  lavoratore
presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e  secondo  le
modalita' tecnico-operative stabilite in  tempo  utile  dal  medesimo
Istituto indicando, al momento della domanda stessa,  la  prestazione
di cui intende usufruire,  contestualmente  indicando  il  numero  di
giorni di indennita'  ovvero  l'importo  del  bonus  che  si  intende
utilizzare. Sulla base delle domande pervenute,  l'INPS  provvede  al
monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora  dal  monitoraggio  emerga  il  superamento,  anche  in   via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al
rigetto delle domande presentate. 
  5. I benefici di cui al presente  articolo  sono  riconosciuti  nel
limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti  Covid-19,  dichiarato  con  la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i
sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72  ore.  Per  i
sindaci  lavoratori  dipendenti  pubblici  le  assenze   dal   lavoro
derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a  tutti
gli effetti di legge. 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 26 
 
 
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza  attiva  dei
                   lavoratori del settore privato 
 
  1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o  in
permanenza domiciliare fiduciaria  con  sorveglianza  attiva  di  cui
all'articolo 1, comma  2,  lettere  h)  e  i)  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere  d)  ed
e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti
del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento
economico  previsto  dalla  normativa  di  riferimento   e   non   e'
computabile ai fini del periodo di comporto. 
  2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori  dipendenti  pubblici  e
privati  in  possesso   del   riconoscimento   di   disabilita'   con
connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i lavoratori  in  possesso
di certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative
terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della  medesima
legge n. 104  del  1992,  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  e'
equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87,  comma  1,
primo periodo, del presente decreto ed e' prescritto dalle competenti
autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, sulla base documentata del  riconoscimento  di
disabilita'   o   delle   certificazioni   dei   competenti    organi
medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le
verifiche  di   competenza,   nel   medesimo   certificato.   Nessuna
responsabilita',  neppure  contabile,  e'  imputabile  al  medico  di
assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. 
  3. Per i periodi di cui al comma 1, il  medico  curante  redige  il
certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato
origine alla quarantena con sorveglianza  attiva  o  alla  permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19. 
  4. Sono considerati validi i  certificati  di  malattia  trasmessi,
prima dell'entrata in vigore della presente  disposizione,  anche  in
assenza del provvedimento di cui al comma 3 da  parte  dell'operatore
di sanita' pubblica. 
  5. In deroga alle disposizioni vigenti,  gli  oneri  a  carico  del
datore di lavoro, che  presenta  domanda  all'ente  previdenziale,  e
degli Istituti  previdenziali  connessi  con  le  tutele  di  cui  al
presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite  massimo
di  spesa  di  130  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Gli   enti
previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa  di  cui
al  primo  periodo  del  presente   comma.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via  prospettica
il limite di spesa, gli stessi enti  previdenziali  non  prendono  in
considerazione ulteriori domande. 
  6.  Qualora  il  lavoratore  si  trovi  in  malattia  accertata  da
COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete
modalita' telematiche, senza necessita'  di  alcun  provvedimento  da
parte dell'operatore di sanita' pubblica. 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 27 
 
 
Indennita' professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione
                      coordinata e continuativa 
 
  1. Ai liberi professionisti titolari di  partita  iva  attiva  alla
data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori  titolari  di  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla  medesima  data,
iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari  di  pensione  e  non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,  e'  riconosciuta
un'indennita'  per  il  mese  di  marzo  2020,  pari  a   600   euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 28 
 
 
Indennita'  lavoratori  autonomi  iscritti  alle  Gestioni   speciali
                              dell'Ago 
 
  1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme  previdenziali
obbligatorie,  ad  esclusione  della   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'
riconosciuta un'indennita' per il mese di  marzo  2020,  pari  a  600
euro. L'indennita' di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 29 
 
 
Indennita' lavoratori stagionali del  turismo  e  degli  stabilimenti
                               termali 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore della presente disposizione,  non  titolari
di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data
di entrata in vigore della  presente  disposizione,  e'  riconosciuta
un'indennita'  per  il  mese  di  marzo  2020,  pari  a   600   euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 30 
 
 
             Indennita' lavoratori del settore agricolo 
 
  1. Agli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  non  titolari  di
pensione,  che  nel  2019  abbiano  effettuato  almeno  50   giornate
effettive  di  attivita'  di   lavoro   agricolo,   e'   riconosciuta
un'indennita'  per  il  mese  di  marzo  2020,  pari  a   600   euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  396  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal  predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 31 
 
 
                   Incumulabilita' tra indennita' 
 
  1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non  sono
tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di
reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28  gennaio  2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.
26. 
                               Art. 32 
 
 
Proroga del termine di presentazione delle domande di  disoccupazione
                       agricola nell'anno 2020 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per
gli operai agricoli a tempo determinato  e  indeterminato  e  per  le
figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n.
334, ovunque residenti o domiciliati  sul  territorio  nazionale,  il
termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola
di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre  1989  n.
338, convertito con modificazioni dalla legge  7  dicembre  1989,  n.
389, e' prorogato,  solo  per  le  domande  non  gia'  presentate  in
competenza 2019, al 1° giugno 2020. 
                               Art. 33 
 
 
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione  NASpI  e
                              DIS-COLL 
 
  1.  Al  fine  di  agevolare  la  presentazione  delle  domande   di
disoccupazione NASpI e  DIS-COLL,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attivita' lavorativa verificatisi a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020 e fino al 31 dicembre 2020,  i  termini  di  decadenza  previsti
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma  8,  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n.  22,  sono  ampliati  da  sessantotto  a
centoventotto giorni. 
  2. Per le domande di NASpI e DISCOLL presentate  oltre  il  termine
ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la  decorrenza  della
prestazione  dal  sessantottesimo  giorno  successivo  alla  data  di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 
  3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini  previsti  per  la
presentazione della domanda di  incentivo  all'autoimprenditorialita'
di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto  legislativo  n.  22  del
2015, nonche' i termini per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma  1,  e  di
cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo. 
                               Art. 34 
 
 
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno  2020  il  decorso
dei termini di decadenza  relativi  alle  prestazioni  previdenziali,
assistenziali  e  assicurative  erogate  dall'INPS  e  dall'INAIL  e'
sospeso di diritto. 
  2. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo di cui  al  comma
1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione. 
                               Art. 35 
 
 
              Disposizioni in materia di terzo settore 
 
  1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  le  parole  «  entro
ventiquattro mesi dalla data della  sua  entrata  in  vigore  »  sono
sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020 ». 
  2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, le parole « entro diciotto mesi dalla data della sua  entrata
in vigore » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020
». 
  3. Per l'anno 2020, le organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nei  registri  regionali  e  delle   province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le  associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e
delle province autonome di Trento e Bolzano  di  cui  all'articolo  7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le  quali  la  scadenza  del
termine di approvazione dei bilanci ricade  all'interno  del  periodo
emergenziale,  come  stabilito  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri del 31 gennaio 2020,  possono  approvare  i  propri  bilanci
entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai  commi  1  e  2,
anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o  statuto.  Le
medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le
attivita' correlate ai fondi del cinque per  mille  per  l'anno  2017
entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresi' prorogati alla  data
del 31  ottobre  2020  i  termini  di  rendicontazione  di  eventuali
progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. 
  3-bis. Per il solo  anno  2020,  il  termine  di  un  anno  di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere
un apposito rendiconto  dal  quale  risulti  l'utilizzo  delle  somme
percepite, e' fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione  delle
somme. 
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti
disciplinati dai capi II e III, del titolo II  del  libro  primo  del
codice civile, nonche' agli enti di cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera c), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014,  n.
125, le parole: « almeno biennale » sono sostituite dalle seguenti: «
almeno triennale ». 
                             Art. 35-bis 
 
 
    Disposizioni in materia di volontari della protezione civile 
 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata
con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  i
periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino  a
centottanta giorni,  fermo  restando  il  limite  massimo  di  giorni
nell'anno previsto nel medesimo comma 2. 
                               Art. 36 
 
 
                Disposizioni in materia di patronati 
 
  1.  Gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza   sociale,   in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono: 
    a) in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  10
ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30  marzo  2001  n.  152,
acquisire, fino alla cessazione dello stato di  emergenza  sanitaria,
il mandato di patrocinio in via telematica,  fermo  restando  che  la
immediata  regolarizzazione  del  citato  mandato  ai   sensi   della
normativa  vigente  deve  intervenire  una  volta  cessata  l'attuale
situazione emergenziale prima della  formalizzazione  della  relativa
pratica all'istituto previdenziale; 
    b) in deroga all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  10
ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura
al pubblico e, tenuto conto della necessita' attuale  di  ridurre  il
numero di personale presente negli uffici e di  diminuire  l'afflusso
dell'utenza, modulare il servizio all'utenza, assicurando  l'apertura
delle sedi solo nei casi in cui non sia  possibile  operare  mediante
l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza; 
    c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere  b)
e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge  30  marzo  2001,  n.
152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019
e i nominativi dei componenti degli organi di  amministrazione  e  di
controllo, nonche' i dati  riassuntivi  e  statistici  dell'attivita'
assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla  struttura
organizzativa in Italia e all'estero. 
                               Art. 37 
 
 
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria  per  i
lavoratori domestici. Sospensione dei termini di  prescrizione  delle
  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria 
 
  1. Sono sospesi i termini relativi  ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico  in  scadenza  nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si  fa  luogo  al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati
entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  2. I termini di prescrizione delle contribuzioni  di  previdenza  e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995 n. 335, sono  sospesi,  per  il  periodo  dal  23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere  dalla  fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo. 
                               Art. 38 
 
 
               Indennita' lavoratori dello spettacolo 
 
  1. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  Lavoratori  dello
spettacolo, con almeno 30 contributi  giornalieri  versati  nell'anno
2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a  50.000
euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta  un'indennita'  per
il mese di marzo 2020, pari  a  600  euro.  L'indennita'  di  cui  al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i  lavoratori
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  3. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di  48,6  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 39 
 
 
               Disposizioni in materia di lavoro agile 
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104  o  che
abbiano nel proprio nucleo  familiare  una  persona  con  disabilita'
nelle condizioni di cui  all'articolo  3,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a  svolgere  la  prestazione  di
lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18  a  23  della
legge 22 maggio 2017, n. 81, a  condizione  che  tale  modalita'  sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione. 
  2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate
patologie  con  ridotta  capacita'  lavorativa  e'  riconosciuta   la
priorita'  nell'accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle
prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli  da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  ai
lavoratori  immunodepressi  e  ai  familiari  conviventi  di  persone
immunodepresse. 
                               Art. 40 
 
 
Sospensione delle misure di  condizionalita'  per  l'attribuzione  di
                         alcune prestazioni 
 
  1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici,  considerate
la situazione di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativa  al
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata  di
6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  e
le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del  virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  emanati
in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli  spostamenti  delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per  due
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli  obblighi
connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi  termini  ivi  previsti,  le
misure di condizionalita' e i relativi termini comunque previsti  per
i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto  legislativo  4  marzo
2015, n. 22, e per i  beneficiari  di  integrazioni  salariali  dagli
articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, gli adempimenti relativi agli obblighi  di  cui  all'articolo  7
della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  le  procedure  di  avviamento  a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' i termini  per  le  convocazioni  da  parte  dei  centri  per
l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150. 
  1-bis. Fermo restando che le attivita' di formazione  professionale
e orientamento al lavoro, nonche'  le  altre  attivita'  connesse  ai
patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale  che  possono
essere svolte  a  distanza  sono  rese  nelle  modalita'  citate,  la
sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte  di  lavoro
congrue nell'ambito del comune di appartenenza. 
  1-ter. Tenuto conto della necessita' di  assicurare  assistenza  di
carattere sociale o socio-assistenziale in  relazione  alle  esigenze
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  i  comuni  e  gli
ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi  e
i servizi sociali di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del  Fondo  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo  1,
comma 386, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  ai  bisogni  di
assistenza che emergessero nell'attuale  situazione  emergenziale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  per
un periodo di due mesi. 
                               Art. 41 
 
 
Sospensione  dell'attivita'  dei  Comitati  centrali   e   periferici
    dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione 
 
  1. Sono sospese fino al 1° giugno 2020 le  attivita'  dei  Comitati
centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia  dei  decreti  di
costituzione e ricostituzione dei Comitati. 
  2.  Le  integrazioni  salariali  di   competenza   dei   Fondi   di
solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo
le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi. 
  3. Sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati  amministratori
dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono  nominati
Commissari dei rispettivi Fondi. 
                               Art. 42 
 
 
                         Disposizioni INAIL 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020,  il  decorso
dei termini di  decadenza  relativi  alle  richieste  di  prestazioni
erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla
fine del periodo  di  sospensione.  Sono  altresi'  sospesi,  per  il
medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo  periodo
del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine,  sospesi
i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche'
su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del  presente
comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. 
  2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus  (SARS-CoV-2)  in
occasione di lavoro,  il  medico  certificatore  redige  il  consueto
certificato di infortunio e lo invia  telematicamente  all'INAIL  che
assicura, ai sensi delle vigenti  disposizioni,  la  relativa  tutela
dell'infortunato.  Le  prestazioni  INAIL  nei  casi   accertati   di
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro  sono  erogate  anche
per il periodo di quarantena o di permanenza  domiciliare  fiduciaria
dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti
eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non  sono
computati ai fini della determinazione  dell'oscillazione  del  tasso
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali del 27 febbraio 2019, recante « Modalita' per  l'applicazione
delle tariffe 2019 ». La presente disposizione si applica  ai  datori
di lavoro pubblici e privati. 
                               Art. 43 
 
 
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei  presidi
                              sanitari 
 
  1. Allo scopo  di  sostenere  la  continuita',  in  sicurezza,  dei
processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria
coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad
Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per
l'acquisto  di  dispositivi  ed   altri   strumenti   di   protezione
individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio  di
previsione 2020  dello  stesso  istituto  per  il  finanziamento  dei
progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. 
  2. Al fine di rafforzare la tutela  dei  lavoratori  infortunati  e
tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione
e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato  a  bandire  procedure
concorsuali  pubbliche  e  conseguentemente  ad  assumere   a   tempo
indeterminato,  a  decorrere  dall'anno  2020,   con   corrispondente
incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita'  di
personale, con qualifica di dirigente medico di primo  livello  nella
branca specialistica di medicina legale e del lavoro. 
  3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto  in  misura
pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per
il restante 50 per  cento,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Ai
relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno  2020,  4.926.759  per
l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a
valere sul bilancio  dell'INAIL.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021  e  euro
5.075.000 annui a decorrere dall'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126. 
                               Art. 44 
 
 
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a  favore  dei
              lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 
 
  1. Al fine di  garantire  misure  di  sostegno  al  reddito  per  i
lavoratori dipendenti e autonomi che  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  un
Fondo denominato « Fondo per il reddito di ultima istanza »  volto  a
garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui  al  presente
comma, di una indennita', nel limite di spesa 300 milioni di euro per
l'anno 2020. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, sono definiti i criteri  di  priorita'  e  le  modalita'  di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la  eventuale
quota del limite di spesa di cui al comma  1  da  destinare,  in  via
eccezionale,  in  considerazione  della   situazione   di   emergenza
epidemiologica, al sostegno del reddito dei  professionisti  iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e  10  febbraio  1996,  n.
103. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                             Art. 44-bis 
 
 
Indennita' per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1
 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 
 
  1. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei
lavoratori autonomi o  professionisti  ivi  compresi  i  titolari  di
attivita'   di   impresa,   iscritti    all'assicurazione    generale
obbligatoria e alle forme esclusive  e  sostitutive  della  medesima,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  che  svolgono  la  loro  attivita'
lavorativa alla data del 23  febbraio  2020  nei  comuni  individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° marzo 2020, o siano ivi  residenti  o  domiciliati  alla  medesima
data, e' riconosciuta un'indennita' mensile  aggiuntiva  pari  a  500
euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di
sospensione dell'attivita'. L'indennita' di cui al presente comma non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Il trattamento di cui al comma 1 e'  erogato  dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa, fornendo i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                               Art. 45 
 
 
Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori  necessari  al
                  ripristino del servizio elettrico 
 
  1.  Al  fine  di   garantire   la   continuita'   delle   attivita'
indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino  del
servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le  abilitazioni
gia' in possesso del relativo personale conservano la loro  validita'
fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di  temporanea  impossibilita'
ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. 
  2. Resta fermo l'obbligo per il datore  di  lavoro  di  erogare  la
formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto
delle misure di contenimento adottate per l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. 
                               Art. 46 
 
 
Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per
                    giustificato motivo oggettivo 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223 e' precluso  per  60  giorni  e  nel  medesimo
periodo sono sospese le procedure  pendenti  avviate  successivamente
alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve  le  ipotesi  in  cui  il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto d'appalto. Sino alla  scadenza  del  suddetto  termine,  il
datore di lavoro, indipendentemente dal numero  dei  dipendenti,  non
puo' recedere dal contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai
sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
                               Art. 47 
 
 
Strutture per le persone con disabilita'  e  misure  compensative  di
                     sostegno anche domiciliare 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo  di  contrastare  e
contenere il diffondersi del virus  COVID-19  e  tenuto  conto  della
difficolta' di far rispettare le regole  di  distanziamento  sociale,
nei  Centri  semiresidenziali,  comunque   siano   denominati   dalle
normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e  sociosanitario  per
persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi  e'  sospesa  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino  alla  data  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo
con gli enti gestori dei centri  diurni  di  cui  al  primo  periodo,
attivare interventi non  differibili  in  favore  delle  persone  con
disabilita'  ad  alta  necessita'  di  sostegno  sanitario,  ove   la
tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse
consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.  In  ogni
caso,  per  la  durata  dello  stato  di  emergenza   di   cui   alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le  assenze
dalle   attivita'   dei   centri   di   cui   al   presente    comma,
indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di
esclusione dalle medesime. 
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e  39  del  presente
decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal  posto  di
lavoro da parte di uno dei genitori conviventi  di  una  persona  con
disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto
di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione
che sia preventivamente comunicata  e  motivata  l'impossibilita'  di
accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle
attivita' dei Centri di cui al comma 1. 
                               Art. 48 
 
 
                 Prestazioni individuali domiciliari 
 
  1. Durante la sospensione dei servizi educativi  e  scolastici,  di
cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante  la  sospensione  delle
attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri  diurni  per
anziani e per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze
regionali  o  altri   provvedimenti,   considerata   l'emergenza   di
protezione civile e il conseguente stato di necessita', le  pubbliche
amministrazioni forniscono, avvalendosi  del  personale  disponibile,
gia' impiegato in tali servizi, dipendente da  soggetti  privati  che
operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni  in  forme
individuali domiciliari o  a  distanza  o  rese  nel  rispetto  delle
direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i
servizi senza creare aggregazione. Tali servizi si  possono  svolgere
secondo  priorita'   individuate   dall'amministrazione   competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando  i  medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse
condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a  eventuali
clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono  autorizzate  al
pagamento dei gestori privati dei suddetti  servizi  per  il  periodo
della  sospensione,  sulla  base  di  quanto  iscritto  nel  bilancio
preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo  accordo
tra le parti secondo le modalita' indicate al comma  1  del  presente
articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte  dell'importo
dovuto per l'erogazione del servizio  secondo  le  modalita'  attuate
precedentemente alla sospensione  e  subordinatamente  alla  verifica
dell'effettivo svolgimento dei  servizi.  Sara'  inoltre  corrisposta
un'ulteriore quota che, sommata  alla  precedente,  dara'  luogo,  in
favore  dei  soggetti  cui  e'   affidato   il   servizio,   ad   una
corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto,
al  netto  delle  eventuali  minori  entrate  connesse  alla  diversa
modalita' di effettuazione del  servizio  stesso.  La  seconda  quota
sara' corrisposta previa  verifica  dell'effettivo  mantenimento,  ad
esclusiva cura degli affidatari di tali  attivita',  delle  strutture
attualmente interdette, tramite il personale a cio'  preposto,  fermo
restando che le stesse dovranno risultare immediatamente  disponibili
e in regola  con  tutte  le  disposizioni  vigenti,  con  particolare
riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da
Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'. 
  3. I pagamenti di cui al  comma  2  comportano  la  cessazione  dei
trattamenti  del  fondo  di  integrazione  salariale   e   di   cassa
integrazione in deroga laddove riconosciuti per  la  sospensione  dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e  dei  servizi  degli  educatori
nella   scuola   primaria,   o    di    servizi    sociosanitari    e
socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
adottati ai sensi  delle  disposizioni  richiamate  al  comma  1  del
presente articolo e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che
dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con
disabilita'. 

Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

                               Art. 49 
 
 
                   Fondo centrale di garanzia PMI 
 
  Abrogato dall'articolo 13, comma 12,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23. 
                             Art. 49-bis 
 
 
Fondo di garanzia per le PMI nei comuni  di  cui  all'allegato  1  al
   decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 
 
  1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2  marzo
2020, in favore delle piccole e medie imprese,  ivi  comprese  quelle
del settore agroalimentare, con sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
territori dei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo gratuito e con priorita'
sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per  singola
impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta  la
percentuale  massima  di  copertura  e'   pari   all'80   per   cento
dell'ammontare di  ciascuna  operazione  di  finanziamento.  Per  gli
interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura  e'
pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi  o  da  altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80  per  cento.
Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  nel  rispetto
della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
  2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate
in aree diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione
dell'impatto  economico   eccezionale   subito   in   ragione   della
collocazione  geografica  limitrofa  alle   medesime   aree,   ovvero
dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita,  anche  solo
in aree particolari. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis. 
                               Art. 50 
 
 
 Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR 
 
  1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole:  «  comma  499.  »  le
seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del  piano
di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo  nel  limite  massimo
del  40  per  cento  dell'importo  dell'indennizzo  deliberato  dalla
Commissione  tecnica   a   seguito   del   completamento   dell'esame
istruttorio »; 
    b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole:  «  comma  499.  »  le
seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione  del
piano di riparto, puo' essere  corrisposto  un  anticipo  nel  limite
massimo del 40  per  cento  dell'importo  dell'indennizzo  deliberato
dalla Commissione tecnica  a  seguito  del  completamento  dell'esame
istruttorio». 
  2. All'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  le
parole: « 18 aprile 2020 » sono sostituite  con  le  seguenti:  «  18
giugno 2020 ». 
                               Art. 51 
 
 
Misure per il contenimento dei costi per le PMI  della  garanzia  dei
                 confidi di cui all'art.112 del TUB 
 
  1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di
quelle a  titolo  di  sanzione,  dai  confidi  all'Organismo  di  cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  sono  deducibili  dai   contributi   previsti   al   comma   22
dell'articolo  13  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  3-bis  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresi' agli
Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385. 
                               Art. 52 
 
 
Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva  (UE)  2019/2177
del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  dicembre  2019  che
modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di  riassicurazione  (Solvibilita'
                                 II) 
 
  1. All'articolo 36-septies  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    « 9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al  comma  8
e' applicato quando la differenza descritta  al  medesimo  comma  sia
positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli  85
punti base.» 
                               Art. 53 
 
 
               Misure per il credito all'esportazione 
 
  Abrogato dall'articolo 2, comma  11,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23. 
                               Art. 54 
 
 
Attuazione del Fondo solidarieta' mutui « prima casa », cd.  «  Fondo
                            Gasparrini » 
 
  1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo  di  cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244: 
  a) l'ammissione ai benefici  del  Fondo  e'  estesa  ai  lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti  che  autocertifichino  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  aver
registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente
la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente  tra  il  21
febbraio 2020 e la data della domanda qualora non  sia  trascorso  un
trimestre, un calo  del  proprio  fatturato,  superiore  al  33%  del
fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura  o
della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle
disposizioni  adottate  dall'autorita'  competente  per   l'emergenza
coronavirus; 
    b) per l'accesso al  Fondo  non  e'  richiesta  la  presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e  sono
ammissibili mutui  di  importo  non  superiore  a  400.000  euro.  La
sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i
mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate; 
  b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa
anche per i mutui che fruiscono  della  garanzia  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147. 
  2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente: 
  « 478. Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari  bancari  o
finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del
mutuatario che intende avvalersi della facolta'  prevista  dal  comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50%
degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di
sospensione.». 
  2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  « c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario  di  lavoro
per  un  periodo  di  almeno   trenta   giorni,   anche   in   attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione  dei  trattamenti
di sostegno del reddito ». 
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate  le  necessarie
disposizioni di attuazione del presente articolo. 
  4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di  cui  all'articolo  2,
comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400  milioni  di
euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art.
8 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 21 giugno 2010, n. 132. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                             Art. 54-bis 
 
 
                            Fondo Simest 
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis. 
                             Art. 54-ter 
 
 
       Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa 
 
  1.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  in  tutto  il  territorio  nazionale  e'
sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ogni
procedura  esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare,   di   cui
all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto
l'abitazione principale del debitore. 
                           Art. 54-quater 
 
 
 Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura 
 
  1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate  dei  mutui,  concessi  in
favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono  rimborsate  prolungando  il
piano  di  ammortamento  originariamente  stabilito.  Sono   altresi'
sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto  piano
le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non  pagate.
Gli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  6.360.000  euro  per
l'anno 2020, sono a carico del Fondo di cui al medesimo articolo  14.
Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi
dell'articolo 126. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  83,  fino  al  31
dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui
di cui al comma 1. 
                               Art. 55 
 
 
             Misure di sostegno finanziario alle imprese 
 
  1. L'articolo 44-bis del decreto  legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 44-bis. - (Cessione di crediti) 
  1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre
2020,  crediti  pecuniari   vantati   nei   confronti   di   debitori
inadempienti a  norma  del  comma  5,  puo'  trasformare  in  credito
d'imposta le attivita' per imposte anticipate  riferite  ai  seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in  diminuzione  del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  alla  data  della  cessione;
importo del rendimento nozionale  eccedente  il  reddito  complessivo
netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto- legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta
alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle  perdite
fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma
1  dell'articolo  84  del  predetto  testo  unico.  Ai   fini   della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al  presente
comma  possono  essere  considerati  per  un  ammontare  massimo  non
eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini  del
presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un
valore nominale massimo  pari  a  2  miliardi  di  euro,  determinato
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro  il  31  dicembre
2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e  dalle  societa'  controllate,
anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attivita' per imposte
anticipate riferibili ai componenti  sopra  indicati  possono  essere
trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte  in  bilancio.
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia
della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della
cessione dei crediti, per il cedente: 
  a) non sono computabili in diminuzione dei  redditi  imponibili  le
perdite di cui all'articolo 84 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,   relative   alle   attivita'   per    imposte    anticipate
complessivamente trasformabili in  credito  d'imposta  ai  sensi  del
presente articolo; 
  b) non sono deducibili ne' fruibili tramite  credito  d'imposta  le
eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, relative alle attivita' per imposte anticipate  complessivamente
trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 
  2. I crediti d'imposta  derivanti  dalla  trasformazione  non  sono
produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti
di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  ovvero  possono  essere  ceduti
secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o  dall'articolo  43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, ovvero possono essere chiesti a rimborso.  I  crediti  d'imposta
vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono  alla
formazione  del  reddito  di  impresa  ne'  della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della
societa' cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  giugno  2016,  n.  119.  L'opzione,  se  non   gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio
in corso alla data  in  cui  ha  effetto  la  cessione  dei  crediti;
l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello
in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione  del  citato
articolo 11  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  119  del  2016,  nell'ammontare  delle
attivita' per imposte anticipate sono compresi anche le attivita' per
imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta  ai  sensi  del
presente  articolo  nonche'  i  crediti  d'imposta  derivanti   dalla
trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate. 
  4. Il presente articolo non si applica a societa' per le quali  sia
stato accertato lo stato di dissesto o  il  rischio  di  dissesto  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.
180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2,  comma  1,  lettera
b), del codice della crisi d'impresa e  dell'insolvenza,  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
  5. Per gli effetti  del  presente  articolo,  si  ha  inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla
data in cui era dovuto. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti
di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  e  alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto». 
                               Art. 56 
 
 
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole  e  medie  imprese
                  colpite dall'epidemia di COVID-19 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta  come  evento  eccezionale   e   di   grave
turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  2. Al fine di sostenere le  attivita'  imprenditoriali  danneggiate
dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese,  come  definite  al  comma  5,
possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle
esposizioni  debitorie  nei  confronti  di  banche,  di  intermediari
finanziari previsti dall'articolo 106  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti
abilitati alla concessione di credito  in  Italia  -  delle  seguenti
misure di sostegno finanziario: 
    a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati
a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29  febbraio
2020 o,  se  successivi,  a  quella  di  pubblicazione  del  presente
decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata  sia  per
quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o
in parte fino al 30 settembre 2020; 
    b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del
30  settembre  2020  i  contratti  sono  prorogati,   unitamente   ai
rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino  al  30
settembre 2020 alle medesime condizioni; 
    c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale,
anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di  cambiali  agrarie,  il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di
rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione   e'
dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna
formalita', secondo modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o
maggiori oneri per entrambe  le  parti;  e'  facolta'  delle  Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 
  3.  La  comunicazione  prevista  al  comma  2  e'  corredata  della
dichiarazione  con  la  quale  l'Impresa   autocertifica   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di  aver  subito  in  via
temporanea carenze di  liquidita'  quale  conseguenza  diretta  della
diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
  4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le
cui esposizioni debitorie non siano, alla data di  pubblicazione  del
presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile  agli  intermediari
creditizi. 
  5. Ai fini del presente  articolo,  si  intendono  per  Imprese  le
microimprese e  le  piccole  e  medie  imprese  come  definite  dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003, aventi sede in Italia. 
  6.  Su  richiesta  telematica   del   soggetto   finanziatore   con
indicazione dell'importo massimo  garantito,  le  operazioni  oggetto
delle misure di sostegno di  cui  al  comma  2  sono  ammesse,  senza
valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del  Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La sezione speciale, con una dotazione  di  1730  milioni  di
euro, garantisce: 
    a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi,  alla
data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data
di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2,
lettera a); 
    b) per un importo pari al 33 per cento i  prestiti  e  gli  altri
finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi  del  comma  2,
lettera b); 
    c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei  mutui
e degli altri finanziamenti  a  rimborso  rateale  o  dei  canoni  di
leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che  siano
state sospese ai sensi del comma 2, lettera c). 
  Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in  tutto  o  in
parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al  comma  2,  lettere
a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte
dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto  di
provvista  in   relazione   al   prolungamento   dell'operazione   di
finanziamento,  alle  stesse  condizioni  del  contratto   originario
nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti   agevolati    previa
comunicazione  all'ente  incentivante  che  entro  15   giorni   puo'
provvedere  a  fornire  le  eventuali  integrazioni  alle   modalita'
operative. 
  7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al  comma  6
ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito.  La  garanzia
copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e  capitale
dei maggiori utilizzi delle linee di credito e  dei  prestiti,  delle
rate o dei canoni di leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per  ciascuna  operazione  ammessa  alla
garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un  importo  non
inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della
sezione speciale. 
  8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta  dai  soggetti
finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi  al
termine delle misure di sostegno di cui  al  comma  2,  le  procedure
esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale  delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al  mancato  pagamento,
anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi  relative
ai  prestiti  prorogati  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b);   3)
all'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o canoni di  leasing
sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In  tal  caso,  i  soggetti
finanziatori possono inviare al Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai  prestiti  e  agli
altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c)  corredata
da una stima  della  perdita  finale  a  carico  del  Fondo.  Per  la
fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile,
con i medesimi presupposti di  cui  sopra,  nei  limiti  dell'importo
delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020.
Il Fondo di garanzia, verificata  la  legittimita'  della  richiesta,
provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. 
  9.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la   legittimita'   della
richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto  finanziatore,
entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del  minor  importo  tra  la
quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e
il 33 per cento della perdita finale stimata a carico  del  Fondo  di
cui al comma 8. 
  10.  Il  soggetto  creditore  beneficiario  della   garanzia   puo'
richiedere,  entro  180  giorni  dall'esaurimento   delle   procedure
esecutive, la liquidazione del residuo importo  dovuto  a  titolo  di
escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni  dalla  data
di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo  di
garanzia  provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
soggetti beneficiari della garanzia. 
  11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformita'
all'autorizzazione  della  Commissione  europea  prevista  ai   sensi
all'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione  Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge
possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo  di  cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
662. 
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 57 
 
 
Supporto  alla  liquidita'  delle  imprese   colpite   dall'emergenza
           epidemiologica mediante meccanismi di garanzia 
 
  1. Al fine  di  supportare  la  liquidita'  delle  imprese  colpite
dall'emergenza epidemiologica da « Covid-19 », le esposizioni assunte
da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di
prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle  banche
e degli altri soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito  che
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che  hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata  emergenza,
operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del
comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla  garanzia
del Fondo di cui all'art. 2, comma 100,  lett.  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia  dello
Stato. La garanzia dello Stato  e'  rilasciata  in  favore  di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per  cento
dell'esposizione assunta, e' a prima domanda, orientata  a  parametri
di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e  conforme  con
la normativa di riferimento dell'Unione europea. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  stabiliti
criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia  di
cui al  comma  1  e  la  relativa  procedura  di  escussione  e  sono
individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1,
assicurando comunque complementarieta' con il Fondo  di  garanzia  di
cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle  garanzie
dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione  iniziale
di 500 milioni di euro per l'anno 2020.  E'  autorizzata  allo  scopo
l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione
del Fondo puo' essere affidata  a  societa'  a  capitale  interamente
pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma  5,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. La dotazione del fondo, sul quale  sono  versate
le commissioni che la Cassa depositi e prestiti  paga  per  l'accesso
alla garanzia, puo' essere incrementata anche mediante versamento  di
contributi da  parte  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente  comma
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati al Fondo. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 58 
 
 
       Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,
puo' essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento
della quota capitale e degli interessi delle  rate  in  scadenza  nel
corso dell'anno  2020,  con  conseguente  traslazione  del  piano  di
ammortamento per un periodo corrispondente. 
                               Art. 59 
 
 
Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di  beni
            necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19 
 
  1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza  derivante  dalla
diffusione del COVID-19, ferma restando  l'operativita'  di  sostegno
all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
143, SACE Spa  e'  autorizzata  a  rilasciare  garanzie  e  coperture
assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti  della  garanzia
dello Stato, in favore  di  fornitori  esteri  per  la  vendita  alle
Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per  il
COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni  possono  essere  rilasciate
anche a banche  nazionali,  nonche'  a  banche  estere  od  operatori
finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi  di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita',  per
crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento  delle
suddette attivita', nonche' di  quelle  connesse  o  strumentali.  Le
modalita' operative degli interventi sopra descritti sono definite da
SACE Spa, in base  alle  proprie  regole  di  governo  e  nei  limiti
specifici  indicati  annualmente  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato. 

Titolo IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE
IMPRESE

                               Art. 60 
 
 
               Rimessione in termini per i versamenti 
 
  1. I versamenti  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed  assistenziali
ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo
2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. 
                               Art. 61 
 
 
Sospensione   dei   versamenti   delle   ritenute,   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
                            obbligatoria 
 
  1. Per i soggetti di  cui  al  comma  2,  che  hanno  il  domicilio
fiscale, la sede legale o la  sede  operativa  nel  territorio  dello
Stato, sono sospesi: 
  a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla  fonte,  di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
  b)  i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
  c)  i  termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai  seguenti
soggetti: 
  a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour
operator; 
  b) federazioni sportive nazionali,  enti  di  promozione  sportiva,
associazioni    e    societa'    sportive     professionistiche     e
dilettantistiche, nonche' soggetti  che  gestiscono  stadi,  impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori; 
  c)  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da   concerto,   sale
cinematografiche,  ivi  compresi  i  servizi  di  biglietteria  e  le
attivita'  di  supporto  alle  rappresentazioni  artistiche,  nonche'
discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi; 
  d)  soggetti  che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,   lotterie,
scommesse,  ivi  compresa  la  gestione  di  macchine  e   apparecchi
correlati; 
  e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed  eventi,  ivi  compresi
quelli  di  carattere  artistico,  culturale,  ludico,   sportivo   e
religioso; 
  f) soggetti che gestiscono attivita'  di  ristorazione,  gelaterie,
pasticcerie, bar e pub; 
  g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche,  archivi,  luoghi  e
monumenti  storici,  nonche'  orti  botanici,  giardini  zoologici  e
riserve naturali; 
  h) soggetti che gestiscono  asili  nido  e  servizi  di  assistenza
diurna  per  minori  disabili,  servizi  educativi   e   scuole   per
l'infanzia, servizi didattici di primo  e  secondo  grado,  corsi  di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e  di  volo,
che rilasciano  brevetti  o  patenti  commerciali,  scuole  di  guida
professionale per autisti; 
  i) soggetti  che  svolgono  attivita'  di  assistenza  sociale  non
residenziale per anziani e disabili; 
  l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre  2000,  n.  323,  e
centri per il benessere fisico; 
  m)  soggetti  che  gestiscono  parchi  di  divertimento  o   parchi
tematici; 
  n)  soggetti  che  gestiscono  stazioni  di  autobus,  ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali; 
  o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci  e  trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e skilift; 
  p)  soggetti  che  gestiscono  servizi  di  noleggio  di  mezzi  di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
  q) soggetti che gestiscono  servizi  di  noleggio  di  attrezzature
sportive  e  ricreative  ovvero  di  strutture  e  attrezzature   per
manifestazioni e spettacoli; 
  r) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica; 
  s) esercenti di librerie che non  risultano  ricomprese  in  gruppi
editoriali dagli stessi direttamente gestite; 
  t)  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
iscritte negli  appositi  registri,  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni  di  promozione  sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge  7  dicembre
2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o  principale,  una  o
piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5,  comma
1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
  4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai  sensi
del comma  1  sono  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di maggio  2020.  Nei  medesimi  termini
sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i  versamenti
delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. 
  5. Le  federazioni  sportive  nazionali,  gli  enti  di  promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche  e
dilettantistiche, di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  applicano  la
sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio  2020.  I  versamenti
sospesi ai  sensi  del  periodo  precedente  sono  effettuati,  senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  cinque
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                             Art. 61-bis 
 
 
Disposizioni riguardanti i termini relativi  alla  dichiarazione  dei
                      redditi precompilata 2020 
 
  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le disposizioni del presente articolo  acquistano  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma
2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021 ». 
  2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 5 maggio. 
                               Art. 62 
 
 
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali  e
                            contributivi 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  sono  sospesi  gli
adempimenti   tributari   diversi   dai    versamenti    e    diversi
dall'effettuazione delle  ritenute  alla  fonte  e  delle  trattenute
relative  all'addizionale  regionale  e  comunale,  che  scadono  nel
periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e  il  31  maggio  2020.  Restano
ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  61-bis  riguardanti  i
termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata. 
  2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non  superiori  a  2
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello  in  corso
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono
sospesi i versamenti da  autoliquidazione  che  scadono  nel  periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
    a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
    c) relativi ai contributi previdenziali  e  assistenziali,  e  ai
premi per l'assicurazione obbligatoria. 
  3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto
di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi  o
compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la  sede
operativa  nelle  Province  di  Bergamo,  Brescia,  Cremona,  Lodi  e
Piacenza. 
  4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,  restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei  commi  2  e  3,  nonche'  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24  febbraio  2020
sono effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed  interessi,  in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal
mese di maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del  comma  1  sono  effettuati
entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 
  7. Abrogato dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23. 
                             Art. 62-bis 
 
 
Proroga  dei  termini  degli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi
relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili  in  servizio
pubblico e agli  impianti  di  sollevamento  di  persone  o  cose  in
                          servizio privato 
 
  1. Al fine di garantire la  continuita'  del  servizio,  i  termini
relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attivita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante  norme  regolamentari  in
materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di
persone,  dal  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  103
del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante « Impianti  aerei  e
terrestri.  Prescrizioni  tecniche  riguardanti  le  funi   »,   sono
prorogati di dodici mesi, qualora non sia  possibile  procedere  alle
verifiche  ed  al  rilascio  delle   autorizzazioni   di   competenza
dell'autorita' di sorveglianza entro i termini  previsti  dai  citati
decreti, ferma restando la certificazione da parte  del  direttore  o
del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di
sicurezza per l'esercizio pubblico. 
                               Art. 63 
 
 
                   Premio ai lavoratori dipendenti 
 
  1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui  all'articolo
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno  precedente  di
importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese  di
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a  100
euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria
sede di lavoro nel predetto mese. 
  2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600
riconoscono, in via automatica, l'incentivo  di  cui  al  comma  1  a
partire dalla retribuzione corrisposta nel  mese  di  aprile  2020  e
comunque entro  il  termine  di  effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio di fine anno. 
  3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2  compensano  l'incentivo
erogato mediante  l'istituto  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 64 
 
 
Credito d'imposta per le spese di  sanificazione  degli  ambienti  di
                               lavoro 
 
  1. Allo scopo di incentivare la  sanificazione  degli  ambienti  di
lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19,
ai soggetti esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione  e'
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020,  un  credito  d'imposta,
nella misura del 50 per cento  delle  spese  di  sanificazione  degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino  ad
un massimo di  20.000  euro  per  ciascun  beneficiario,  nel  limite
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 65 
 
 
               Credito d'imposta per botteghe e negozi 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19,  ai   soggetti   esercenti   attivita'   d'impresa   e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura  del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse  attribuite
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la  riduzione  del  disagio
abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva
assegnata  per  l'anno  2020  al  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in  locazione,  di  cui  all'articolo  11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di
euro, e il riparto dell'annualita'  2020  del  Fondo  destinato  agli
inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,  attribuita  dall'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo  2014,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  e  pari  a  9,5
milioni di euro, sono effettuati entro dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
deroga alle procedure ordinarie di  determinazione  dei  coefficienti
regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati  per  i
riparti relativi all'annualita' 2019. 
  2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  regioni
attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche  in  applicazione
dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  con
procedura  di  urgenza,  anche  secondo  le  quote  a  rendiconto   o
programmate  nelle  annualita'  pregresse,  nonche'  per  l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale  di  cui
all'articolo 11 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431.  I  comuni
utilizzano i fondi  anche  ricorrendo  all'unificazione  dei  titoli,
capitoli e  articoli  delle  rispettive  voci  di  bilancio  ai  fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 126. 
                               Art. 66 
 
 
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza  epidemiologica  da
                              COVID-19 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura,  effettuate
nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza  scopo  di  lucro,  compresi  gli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli  interventi  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  spetta  una   detrazione   dall'imposta   lorda   ai   fini
dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore  a
30.000 euro. 
  2. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a  sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa,
si applica l'articolo 27 della legge  13  maggio  1999,  n.  133.  La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni
liberali effettuate per le medesime finalita' in  favore  degli  enti
religiosi civilmente riconosciuti.  Ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive, le erogazioni liberali di cui al presente
comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. 
  3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura  di  cui
ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche  sociali  del  28  novembre  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 67 
 
 
Sospensione dei termini relativi  all'attivita'  degli  uffici  degli
                           enti impositori 
 
  1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i  termini  relativi
alle attivita' di liquidazione, di  controllo,  di  accertamento,  di
riscossione e di  contenzioso,  da  parte  degli  uffici  degli  enti
impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio  2020,
i termini per  fornire  risposta  alle  istanze  di  interpello,  ivi
comprese quelle  da  rendere  a  seguito  della  presentazione  della
documentazione integrativa, di cui all'articolo  11  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5  agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 147. Per il  medesimo  periodo,  e',  altresi',  sospeso  il
termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello  di
cui al periodo precedente. Sono inoltre  sospesi  i  termini  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e  31-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche'  i
termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37  a
43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In  relazione  alle  istanze  di  interpello  di  cui  al  comma
precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini  per  la
risposta previsti dalle relative  disposizioni,  nonche'  il  termine
previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3
del decreto  legislativo  24  settembre  2015,  n.  156,  iniziano  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Durante il periodo di sospensione,  la  presentazione
delle predette istanze di interpello e  di  consulenza  giuridica  e'
consentita esclusivamente per via  telematica,  attraverso  l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti  non
residenti che non si avvalgono di un  domiciliatario  nel  territorio
dello Stato, mediante  l'invio  alla  casella  di  posta  elettronica
ordinaria div.contr.interpelloagenziaentrate.it. 
  3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo  al  31  maggio  2020,  le
attivita', non  aventi  carattere  di  indifferibilita'  ed  urgenza,
consistenti nelle risposte alle istanze,  formulate  ai  sensi  degli
articoli  492-bis  del  codice  di  procedura  civile  e  155-quater,
155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla  banca  dati
dell'Anagrafe   Tributaria,   compreso   l'Archivio   dei    rapporti
finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici  delegati,
nonche' nelle risposte alle istanze formulate ai sensi  dell'articolo
22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza  relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  27
luglio 2000, n.  212,  l'articolo  12,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 
                               Art. 68 
 
 
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
                          della riscossione 
 
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non  tributarie,  sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo  dall'8  marzo
al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di  pagamento  emesse  dagli
agenti  della  riscossione,  nonche'  dagli  avvisi  previsti   dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I  versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non
si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  Si  applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 159. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  agli  atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli  enti  territoriali,  nonche'  agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160. 
  2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla  data  del  21
febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio dei comuni individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e  dei  soggetti
diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del  21  febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa,
i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e  2  decorrono  dalla
medesima data del 21 febbraio 2020. 
  3. Sono differiti al 31 maggio il  termine  di  versamento  del  28
febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera  b),  e  23,  e
all'articolo 5, comma 1, lettera d),  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e  il  termine  di
versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del
presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019  e  nell'anno
2020 sono presentate, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  2023,
entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025. 
                               Art. 69 
 
 
              Proroga versamenti nel settore dei giochi 
 
  1. I termini per il versamento del prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e  del
canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati
al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere  versate  con  rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 29 maggio  e  le
successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima
rata e' versata entro il 18 dicembre 2020. 
  2. A seguito della  sospensione  dell'attivita'  delle  sale  bingo
prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non e'  dovuto
il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, a decorrere dal mese di  marzo  2020  e  per  tutto  il
periodo di sospensione dell'attivita'. 
  3. I termini previsti dall'articolo 1, comma  727  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto- legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente  disposizione
si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 70 
 
 
       Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
  Abrogato dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23. 
                               Art. 71 
 
 
              Menzione per la rinuncia alle sospensioni 
 
  1. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
previste  forme  di  menzione  per  i  contribuenti  i   quali,   non
avvalendosi di una o piu' tra le sospensioni di  versamenti  previste
dal  presente  titolo  e  dall'articolo  37,  effettuino  alcuno  dei
versamenti  sospesi   e   ne   diano   comunicazione   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo  decreto  il  Ministro
dell'economia e delle finanze definisce le  modalita'  con  le  quali
l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della  menzione,  che
puo' essere utilizzata dai  contribuenti  a  fini  commerciali  e  di
pubblicita'. 
                             Art. 71-bis 
 
 
  Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale 
 
  1. All'articolo 16  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  « d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per  l'abbigliamento  e
per l'arredamento, dei giocattoli, dei  materiali  per  l'edilizia  e
degli  elettrodomestici,  nonche'  dei  personal  computer,   tablet,
e-reader e altri dispositivi per la lettura in  formato  elettronico,
non piu' commercializzati o non idonei alla  commercializzazione  per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari »; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo
di adempiere per loro conto, ferma restando  la  responsabilita'  del
donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere  b)
e c) del comma 3 ». 

Titolo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI

                               Art. 72 
 
 
Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento
dell'assistenza  ai  connazionali   all'estero   in   situazione   di
                             difficolta' 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da  ripartire
denominato « Fondo per la promozione integrata », con  una  dotazione
iniziale  di  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  volto  alla
realizzazione delle seguenti iniziative: 
  a) realizzazione di una  campagna  straordinaria  di  comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione
del sistema economico nazionale nel settore  agroalimentare  e  negli
altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla  diffusione  del
Covid-19,  anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia  per   la   promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  b) potenziamento delle attivita' di promozione  del  sistema  Paese
realizzate, anche mediante la rete all'estero,  dal  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  da  ICE-Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane; 
  c) cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette  a  mercati
esteri  realizzate  da  altre  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, mediante la stipula di apposite convenzioni; 
  d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta
per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato
di importanza minore (de minimis). 
  2. In considerazione dell'esigenza di  contenere  con  immediatezza
gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui  al
comma 1, nonche' a quelli inclusi  nel  piano  straordinario  di  cui
all'articolo  30  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
  a) i contratti  di  forniture,  lavori  e  servizi  possono  essere
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  63,  comma  6,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b)  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale  e  ICEAgenzia  per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  possono  avvalersi,
con modalita' definite  mediante  convenzione,  e  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,  dell'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa Spa-Invitalia. 
  3. Le iniziative di cui al presente articolo  sono  realizzate  nel
rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico  in  materia  di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina  di  regia
di cui all'articolo 14, comma 18-bis,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le  diverse
finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
126. 
  4-bis.  Al  fine  di  sostenere  i  cittadini  italiani  all'estero
nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale sono autorizzati i seguenti interventi: 
  a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle
misure per la tutela degli interessi italiani e della  sicurezza  dei
cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa
la protezione del personale dipendente di  amministrazioni  pubbliche
in servizio,  anche  temporaneamente,  al  di  fuori  del  territorio
nazionale; 
  b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle
misure per l'assistenza ai  cittadini  all'estero  in  condizioni  di
indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da  24  a  27  del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 
  4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al  comma  4-bis,
lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020,  l'erogazione  di
sussidi  senza  promessa  di  restituzione  anche  a  cittadini   non
residenti nella circoscrizione consolare. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
                             Art. 72-bis 
 
 
               Sospensione dei pagamenti delle utenze 
 
  1. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con
riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas,
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a  mezzo  di
reti canalizzate, e  al  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti
urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione  temporanea,
fino al 30 aprile 2020, dei termini  di  pagamento  delle  fatture  e
degli avvisi  di  pagamento  emessi  o  da  emettere,  per  i  comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020. 
  2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo  2020,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,  con  propri
provvedimenti, disciplina  altresi'  le  modalita'  di  rateizzazione
delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di  pagamento
sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno,
anche le  modalita'  per  la  relativa  copertura  nell'ambito  delle
componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. Il versamento delle somme oggetto di  sospensione  relative
al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui  al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla  legge
4 giugno 1938, n. 880, avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione con la  prima  fattura  dell'energia
elettrica successiva al termine del periodo di sospensione. 
                             Art. 72-ter 
 
 
         Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati 
 
  1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unita'  locali  ubicate
nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,   possono
beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate
con  scadenza  non  successiva  al  31  dicembre   2020   e   di   un
corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I
suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia  stata  gia'
adottata da Invitalia la risoluzione del contratto  di  finanziamento
agevolato in ragione della morosita' nella restituzione  delle  rate,
purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo  ovvero
non siano incardinati  contenziosi  per  il  recupero  dello  stesso.
Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro
sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede,  nel  rispetto
della  normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di   Stato,   alla
ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e  interessi,
da rimborsare al tasso di interesse  legale  e  con  rate  semestrali
posticipate. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  alle  rate  di
pagamento con scadenza non successiva al 31  dicembre  2020  relative
alle transazioni gia' perfezionate con  Invitalia  alla  data  del  2
marzo 2020. 
  3. Agli oneri in  termini  di  fabbisogno  derivanti  dal  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
                           Art. 72-quater 
 
 
Istituzione  di  un  tavolo  di  crisi  per  il  turismo  a   seguito
                     dell'emergenza da COVID-19 
 
  1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sul
comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune  iniziative,
e' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita'  culturali
e per il turismo un tavolo di confronto  con  la  partecipazione  dei
rappresentanti  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria. 
  2. Ai componenti  del  tavolo  di  cui  al  comma  1  non  spettano
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  3. Il tavolo esamina le  problematiche  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si
rendono necessarie per  far  fronte  ai  danni  diretti  e  indiretti
derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonche' le esigenze di sostegno
e gli interventi strutturali in favore delle attivita' piu'  esposte,
al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il
consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di
veicolare il complesso dei valori distintivi  dell'offerta  nazionale
in maniera coordinata sia verso i target  interni  che  verso  quelli
internazionali. 
                               Art. 73 
 
 
           Semplificazioni in materia di organi collegiali 
 
  1. Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus
COVID-19 e fino alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e  le  giunte
comunali, che non  abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento
delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali
modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la
regolarita' dello svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i  presidenti  degli
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati  su
base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi  del  sistema
camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti
organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia  prevista
negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza
nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle
comunicazioni. 
  2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute  degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di  ogni
ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche  ove  tale
modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari interni  di
cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297. 
  3.  Per  lo  stesso  periodo  previsto  dal  comma  1  e'   sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  8  e
55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai  pareri  delle
assemblee  dei  sindaci  e   delle   conferenze   metropolitane   per
l'approvazione dei bilanci preventivi  e  consuntivi,  nonche'  degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 
  4. Per lo stesso periodo previsto  dal  comma  1,  le  associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni, nonche' le  societa',
comprese le societa' cooperative  ed  i  consorzi,  che  non  abbiano
regolamentato   modalita'   di   svolgimento    delle    sedute    in
videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali   modalita',   nel
rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilita'  previamente
fissati,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 
                             Art. 73-bis 
 
 
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia,  delle
       Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze
di polizia, alle Forze armate e al Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco impiegati  per  le  esigenze  connesse  al  contenimento  della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi  d'istituto,  comprese  le
attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali  volte  a
tutelare  la  salute  del  predetto  personale  sono   definite   dai
competenti  servizi  sanitari,  istituiti  ai  sensi  del   combinato
disposto dell'articolo 6,  lettera  z),  e  dell'articolo  14,  terzo
comma, lettera q), della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  nonche'
dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee
guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni  da  cui  il  medesimo
personale dipende. 
  2. Le linee guida di cui al comma  1  sono  applicate  altresi'  al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che  opera  presso
le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della  protezione
internazionale. 
                               Art. 74 
 
 
Misure per la funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei  Vigili  del  Fuoco,  della  carriera
prefettizia e del personale  dei  ruoli  dell'Amministrazione  civile
                            dell'interno 
 
  01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze  di  polizia  e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data  di  effettivo  impiego,  dei  maggiori  compiti   connessi   al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento  delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  degli  oneri  di  cui   ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo,  il
contingente di personale delle Forze armate di  cui  all'articolo  1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato di  253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1,  2  e  3,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125. 
  02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al  comma  01,
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno  2020,
per il pagamento delle maggiori prestazioni di  lavoro  straordinario
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  1.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma   01,   in   conseguenza
dell'estensione a tutto  il  territorio  nazionale  delle  misure  di
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19,  per  un  periodo  di
ulteriori novanta giorni  a  decorrere  dalla  scadenza  del  periodo
previsto dal comma 01, e' autorizzata la spesa  complessiva  di  euro
59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per  il  pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per  gli
altri oneri connessi all'impiego del personale. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il
Corpo delle Capitanerie  di  porto,  Guardia  Costiera,  al  fine  di
consentire la sanificazione e  la  disinfezione  straordinaria  degli
uffici, degli ambienti e  dei  mezzi  in  uso  alle  medesime  Forze,
nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di  protezione
individuale  e  l'idoneo  equipaggiamento   al   relativo   personale
impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per
l'anno 2020, di cui euro 19.537.122  per  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  e   per
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro  4.000.000
per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro  144.000  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale  del
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. 
  3. Al fine di garantire lo  svolgimento  di  compiti  demandati  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  la  sicurezza  del  personale
impiegato, per la stessa durata di cui al comma  1,  e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui  euro
2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro  900.000  per  i  richiami  del  personale  volontario  ed  euro
3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei  specialistici  per
il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di
protezione individuali del personale operativo  e  i  dispositivi  di
protezione collettivi e  individuali  del  personale  nelle  sedi  di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e  licenze  informatiche
per il lavoro agile. 
  4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione   territoriale   delle   Prefetture    -    Uffici
territoriali del Governo (U.t.G.), e lo svolgimento  dei  compiti  ad
esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' autorizzata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020,
la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,  euro  1.765.842
per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese
sanitarie,  pulizia  e  acquisto   di   dispositivi   di   protezione
individuale ed euro 1.000.000 per  acquisti  di  prodotti  e  licenze
informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni  e'  disposta
in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare la sostituzione temporanea
del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G. 
  5. Al fine di assicurare,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della
pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro  2.081.250  per
l'anno  2020,  per  il  pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro
straordinario  rese   dal   personale   dell'amministrazione   civile
dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a)  e  b),
della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  di
cui  al  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di  garantire
la  migliore  applicazione  delle  correlate   misure   precauzionali
attraverso la  piena  efficienza  operativa  delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la  piu'
rapida copertura di posti vacanti in organico,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.
139, il corso di formazione per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale
della carriera prefettizia avviato a seguito  del  Concorso  pubblico
indetto con decreto ministeriale 28  giugno  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale  -  «  Concorsi  ed  Esami  »,
numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata  in
vigore della presente  disposizione  ha,  in  via  straordinaria,  la
durata di un anno e si articola in due semestri, il primo  dei  quali
di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo  che
viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza.  Al
semestre di tirocinio operativo non si applicano i  provvedimenti  di
sospensione delle  attivita'  didattico-formative.  Con  decreto  del
Ministro  dell'interno  di  natura  non  regolamentare,  sentito   il
Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione  (SNA)  presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione
dei partecipanti al corso di formazione previste dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, sono
adeguate alle modalita' di svolgimento del corso di cui  al  presente
comma. L'esito favorevole della valutazione comporta  il  superamento
del  periodo  di  prova  e   l'inquadramento   nella   qualifica   di
viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara' determinata  sulla
base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di  accesso
ed il giudizio conseguito nella valutazione finale.  La  disposizione
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
limitatamente alla previsione del requisito del  tirocinio  operativo
di   durata   di   nove   mesi   presso   le    strutture    centrali
dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica  di
viceprefetto non si  applica  ai  funzionari  di  cui  alla  presente
disposizione.  Per  le  finalita'  previste  dal  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro  837.652  per  l'anno  2020  e  di  euro
2.512.957 per l'anno 2021. 
  7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza
in ambito  carcerario  e  far  fronte  alla  situazione  emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo  svolgimento  da  parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico,  e'  autorizzata  la  spesa   complessiva   di   euro
6.219.625,00  per  l'anno  2020  di  cui  euro  3.434.500,00  per  il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale  necessario,
nonche' di cui euro 1.200.000,00 per  le  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  ambienti  nella  disponibilita'   del   medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di  procedere
alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici,
l'esame  conclusivo  della  fase  di  formazione  generale  del   VII
corso-concorso selettivo  di  formazione  dirigenziale,  indetto  con
decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n.
181/2018, e' svolto entro il 30 maggio 2020,  anche  in  deroga  agli
articoli 12 e 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24  settembre  2004,  n.  272,  e  con  modalita'  a
distanza definite con decreto del Presidente della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione. Per le finalita'  di  cui  al  presente  comma,
tutti  gli   allievi   sono   assegnati   alle   amministrazioni   di
destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,  n.  272,  sulla  base
delle preferenze  espresse  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
merito  definita  a  seguito  del   citato   esame   conclusivo.   Le
amministrazioni  di  cui  al  presente  comma  assumono  il  predetto
personale,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente e  della  dotazione  organica,  in  deroga  alle
procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge  19  giugno
2019, n. 56. 
  7-ter. A  seguito  delle  misure  di  sospensione  delle  procedure
concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno  epidemiologico  da
COVID-19, in via sperimentale e  comunque  con  effetto  fino  al  31
dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del  ricambio
generazionale nelle pubbliche  amministrazioni,  di  semplificare  le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e di  ridurre  i
tempi di accesso al pubblico impiego,  con  regolamento  da  adottare
entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, si provvede  ad  aggiornare  la  disciplina
regolamentare vigente in materia di reclutamento e  di  accesso  alla
qualifica   dirigenziale   e   agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare  e
verificare anche il possesso di requisiti specifici e  di  competenze
trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse  quelle  manageriali
per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale
da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove  possibile,  con
l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di
societa' e professionalita' specializzate in materia di  reclutamento
e di selezione delle risorse umane. 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a
euro 110.044.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021,  si  provvede,
quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126,  comma
1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma
6-bis, e quanto a euro 2.512.957 nel  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
                             Art. 74-bis 
 
 
Disposizioni per il personale impegnato nelle attivita' di assistenza
                             e soccorso 
 
  1. Allo scopo di fronteggiare i contesti  emergenziali  di  cui  al
presente decreto  ed  in  atto,  anche  tenuto  conto  dei  nuovi  ed
ulteriori compiti del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la  dotazione  organica  del
ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale  dirigenziale  di
prima  e  di  seconda  fascia  della  protezione   civile,   di   cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'
incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di  un  posto
di seconda fascia. 
  2.  Al  secondo  periodo  del  comma  2-bis  dell'articolo  19  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per un massimo di  due
volte » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ». 
  3. Il trattamento economico fondamentale  del  personale  posto  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile nell'ambito del  contingente  di  cui  all'articolo
9-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
rimane comunque a carico delle amministrazioni  di  appartenenza  del
medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia,
anche delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021,  si  provvede
ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
                             Art. 74-ter 
 
 
      Ulteriori misure per la funzionalita' delle Forze armate 
 
  1. Per consentire lo svolgimento da parte delle  Forze  armate  dei
maggiori  compiti  connessi  al  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19, il contingente di  personale  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
integrato delle 253 unita' di cui  all'articolo  74,  comma  01,  del
presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. 
  2.  Il  contingente  di  7.050   unita'   di   personale   previsto
dall'articolo 1, comma 132, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
puo' essere impiegato, oltre che  per  le  attivita'  previste  dalla
stessa norma, anche per  quelle  concernenti  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19. 
  3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente  di
cui al comma 1, e' autorizzata  per  l'anno  2020  l'ulteriore  spesa
complessiva  di  euro  10.163.058,  di  cui  euro  8.032.564  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494
per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. 
  4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro  10.163.058
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  5. Le regolazioni delle  operazioni  contabili  di  chiusura  delle
gestioni operanti sulle contabilita'  speciali  del  Ministero  della
difesa sono posticipate al 15 maggio 2020. 
                               Art. 75 
 
 
Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del
lavoro agile e di servizi  in  rete  per  l'accesso  di  cittadini  e
                               imprese 
 
  1. Al fine di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  di  cui
all'articolo 18 della legge  22  maggio  2017,  n.  81,  favorire  la
diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina,
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e  imprese,
quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del  l'imprevedibile
emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    le    amministrazioni
aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  nonche'  le  autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge  che  disciplina  i
procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto  di  beni,
forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nonche'  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   e   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate,  sino  al  31
dicembre  2020,   ad   acquistare   beni   e   servizi   informatici,
preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service)
e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2018/1807  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi
di conservazione, processamento e gestione dei  dati  necessariamente
localizzati   sul   territorio   nazionale,   nonche'   servizi    di
connettivita',   mediante   procedura    negoziata    senza    previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,
lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando
l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di  cui  almeno
una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa
», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese
di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33. 
  2.  Le  amministrazioni  trasmettono   al   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale e al  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono
indette le procedure negoziate. 
  3.  Le  amministrazioni  possono  stipulare  il  contratto   previa
acquisizione  di  una  autocertificazione  dell'operatore   economico
aggiudicatario  attestante  il  possesso  dei   requisiti   generali,
finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza  di  motivi
di  esclusione  secondo  segnalazioni   rilevabili   dal   Casellario
Informatico dell'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  nonche'
previa  verifica  del  rispetto  delle  prescrizioni  imposte   dalle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
Al termine delle procedure  di  gara,  le  amministrazioni  stipulano
immediatamente il contratto ed  avviano  l'esecuzione  dello  stesso,
anche in deroga  ai  termini  di  cui  all'articolo  32  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici  e
di connettivita' hanno una durata massima non superiore  a  trentasei
mesi,  prevedono  di  diritto  la  facolta'  di  recesso  unilaterale
dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a  dodici  mesi
dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso  il  rispetto
dei  principi  di  interoperabilita'  e  di  portabilita'  dei   dati
personali e dei contenuti comunque realizzati o  trattati  attraverso
le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1,  senza  ulteriori  oneri
per il committente. La facolta' di recesso  unilaterale,  di  cui  al
periodo precedente, e' attribuita senza corrispettivo e  senza  oneri
di alcun genere a carico dell'amministrazione. 
  4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione. Gli interventi di  sviluppo  e  implementazione  dei
sistemi informativi  devono  prevedere,  nei  casi  in  cui  cio'  e'
possibile, l'integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti  previste
dagli articoli 5, 62, 64 e  64-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1  con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione  della
disposizione non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
                               Art. 76 
 
 
Gruppo  di  supporto  digitale  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per l'attuazione delle  misure  di  contrasto  all'emergenza
                              COVID-19. 
 
  1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per  il
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus  COVID-19,  con
particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione
tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro  delegato,  fino
al 31 dicembre 2020 si  avvale  di  un  contingente  di  esperti,  in
possesso di specifica ed elevata competenza nello  studio,  supporto,
sviluppo  e  gestione  di  processi  di  trasformazione  tecnologica,
nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
sono individuati il contingente di tali esperti, la sua  composizione
ed i relativi compensi. 
  2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Gli
incarichi   conferiti   ad   esperti   con   provvedimento   adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla  scadenza
prevista nell'atto di conferimento». 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei
limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui  all'articolo  8,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art.  1,
comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
                               Art. 77 
 
 
           Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici 
 
  1. In relazione all'emergenza sanitaria  connessa  alla  diffusione
del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni  scolastiche  ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi  incluse
le  scuole  paritarie,  di  dotarsi  dei  materiali  per  la  pulizia
straordinaria dei locali, nonche'  di  dispositivi  di  protezione  e
igiene personali, sia per il  personale  sia  per  gli  studenti,  e'
autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel  2020.  Le  predette
risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche  ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi  incluse
le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dal presente articolo si provvede  ai  sensi  dell'articolo
126. 
                               Art. 78 
 
 
         Misure in favore del settore agricolo e della pesca 
 
  1.  In  relazione  all'aggravamento  della  situazione   di   crisi
determinata  dall'emergenza  da  COVID-19,  all'articolo  10-ter  del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «4-bis.  Per  l'anno  2020,  l'anticipazione  di  cui  al  presente
articolo e' concessa in misura pari al 70 per cento  del  valore  del
rispettivo portafoglio titoli 2019  agli  agricoltori  che  conducono
superfici agricole alla  data  del  15  giugno  2020  e  che  abbiano
presentato o si impegnino a presentare,  entro  i  termini  stabiliti
dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per
la campagna 2020 per il regime di base  di  cui  al  titolo  III  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del   17   dicembre   2013.   La   presentazione   della    richiesta
dell'anticipazione non consente  di  cedere  titoli  a  valere  sulla
campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione». 
  1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1  sono
concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo  3,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei
limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di  sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili  o  agevolazioni  fiscali,  punto  23,
della comunicazione della Commissione europea « Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19»,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti  previsti
dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto. 
  1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata  in
vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  previa
informativa alla Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
sono adottate le ulteriori modalita' di  attuazione  dei  commi  1  e
1-bis. 
  1-quater.  In  relazione  alla  situazione  di  crisi   determinata
dall'emergenza da COVID-19, al  fine  di  garantire  liquidita'  alle
aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti,
benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia
prevista  l'erogazione  a  titolo  di  anticipo  e   di   saldo,   le
amministrazioni  competenti  possono  rinviare   l'esecuzione   degli
adempimenti di cui al comma 1-quinquies  al  momento  dell'erogazione
del saldo. In tale caso il pagamento  in  anticipo  e'  sottoposto  a
clausola risolutiva. 
  1-quinquies. I controlli da eseguire a cura  delle  amministrazioni
che erogano risorse pubbliche di cui al comma  1-quater,  al  momento
dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni: 
  a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; 
  c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602; 
  d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. 
  1-sexies.   Le   condizioni   restrittive,   disposte   a   seguito
dell'insorgenza e della diffusione del virus  COVID-19,  integrano  i
casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di  cui
al decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ai  fini  del
pagamento degli aiuti  previsti  dalla  politica  agricola  comune  e
nazionali, per la durata del  periodo  emergenziale  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020. 
  2.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza COVID-19 e per  assicurare  la  continuita'  aziendale
delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi  passivi
su finanziamenti bancari destinati  al  capitale  circolante  e  alla
ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due anni  su  mutui  contratti  dalle
medesime imprese, nonche' per la sospensione dell'attivita' economica
delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con uno  o
piu' decreti del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  del  Fondo,  in
deroga  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2019/316   della
Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il  regolamento  (UE)
n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «  de
minimis »  nel  settore  agricolo,  in  relazione  al  riconoscimento
formale dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e
del regolamento (UE) n. 717/2014 della  Commissione,  del  27  giugno
2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  2-bis.  Costituisce  pratica  commerciale  sleale   vietata   nelle
relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi  della  direttiva  (UE)
2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019,
la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca
e dell'acquacoltura a certificazioni  non  obbligatorie  riferite  al
COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura  per  la  consegna  dei
prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 
  2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce  norma  di
applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo  17  della  legge  31
maggio 1995, n. 218, per  i  contratti  di  compravendita  aventi  ad
oggetto  prodotti  agroalimentari  che  si  trovano  nel   territorio
nazionale. 
  2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  contraente,  a
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui  al  comma  2-bis  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione  e'
determinata facendo riferimento al beneficio  ricevuto  dal  soggetto
che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis.  L'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione delle  frodi
dei prodotti agroalimentari del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari   e   forestali   e'   incaricato   della   vigilanza    e
dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.  All'accertamento  delle  medesime  violazioni
l'Ispettorato provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di  qualunque
soggetto interessato. Gli introiti derivanti  dall'irrogazione  delle
sanzioni di cui  al  presente  comma  sono  versati  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
Ragioniere  generale  dello  Stato,  allo  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  per  il
finanzia mento di iniziative per il superamento di emergenze e per il
rafforzamento dei controlli. 
  2-quinquies.  All'articolo  11,  comma  2,  del  decreto-legge   29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e
alle imprese agricole »; 
  b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
e delle imprese agricole ». 
  2-sexies. Per i lavoratori a  tempo  determinato  e  stagionali,  e
limitatamente a lavorazioni generiche  e  semplici,  non  richiedenti
specifici  requisiti   professionali,   per   le   quali   ai   sensi
dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e' prevista l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria,  gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo si considerano assolti, su scelta del  datore  di  lavoro
ovvero su iniziativa degli enti bilaterali  competenti,  senza  costi
per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da
parte del medico competente ovvero del  dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria locale. 
  2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies  ha  validita'
annuale e consente  al  lavoratore  idoneo  di  prestare  la  propria
attivita' anche presso altre imprese  agricole  per  lavorazioni  che
presentano i  medesimi  rischi,  senza  la  necessita'  di  ulteriori
accertamenti medici. 
  2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di  cui  al
comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore
di lavoro e' tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al
presente comma. 
  2-novies. Gli  enti  bilaterali  e  gli  organismi  paritetici  del
settore  agricolo  e  della  cooperazione  di  livello  nazionale   o
territoriale  possono  adottare  iniziative,  anche  utilizzando   lo
strumento della convenzione, finalizzate  a  favorire  l'assolvimento
degli  obblighi  in  materia  di  sorveglianza   sanitaria   di   cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  le
imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralita',
mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali  per  effettuare
la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante  convenzione
con medici competenti in caso di esposizione a rischi  specifici.  In
presenza di una  convenzione,  il  medico  competente  incaricato  di
effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma
2-sexies non e' tenuto ad effettuare  la  visita  degli  ambienti  di
lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In  tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente  produce  i  suoi
effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. 
  2-decies.  Agli  adempimenti  previsti  dai  commi  da  2-sexies  a
2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « fondi
europei » sono inserite le seguenti: « o statali ». 
  2-duodecies. I  prodotti  agricoli  e  alimentari  a  denominazione
d'origine protetta o a indicazione  geografica  protetta,  inclusi  i
prodotti  vitivinicoli  e  le  bevande  spiritose,   possono   essere
sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione,  anche  per
mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli  sui  quali
il pegno si trasferisce nonche' mediante  l'annotazione  in  appositi
registri. 
  2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma
2-duodecies e la  loro  tenuta,  le  indicazioni,  differenziate  per
tipologia di prodotto, che  devono  essere  riportate  nei  registri,
nonche'  le  modalita'  di   registrazione   della   costituzione   e
dell'estinzione del pegno rotativo  sono  definiti  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Per i prodotti  per  i  quali  vige
l'obbligo  di   annotazione   nei   registri   telematici   istituiti
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale  l'annotazione
e' assolta con la registrazione nei predetti registri. 
  2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al  comma  2-duodecies  si
applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile,  in  quanto
compatibili. 
  2-quinquiesdecies.  I  versamenti  e   gli   adempimenti   di   cui
all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono  sospesi  per  le
imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al  15  luglio
2020.  Per  le  predette  imprese  sono  sospesi  i   versamenti   da
autoliquidazione relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  compresi
fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui  ai
periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di luglio  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate  alimentari
per l'emergenza derivante dalla diffusione  del  virus  Covid-19,  il
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno  2020,
anche a favore delle aste telematiche, della logistica della  vendita
diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione  organizzata  e
ai punti vendita al dettaglio delle comunita' urbane in virtu'  della
chiusura delle  aste  per  l'emergenza  da  COVID-19  e  al  fine  di
sostenere  le  spese  di  logistica  e  magazzinaggio  dei   prodotti
congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati. 
  3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica  professionalita'
richiesta e dei rischi nello  svolgimento  dei  controlli,  anche  di
polizia  giudiziaria,  nel  settore  agroalimentare,  da  parte   del
personale dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa di  2  milioni  di  euro  quale  incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge  11
gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo  2001,  n.   49.   Alla   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
  3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al  fine
di garantire la piu' ampia operativita'  delle  filiere  agricole  ed
agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di
latte, prodotti  a  base  di  latte,  prodotti  derivati  dal  latte,
sottoprodotti derivanti da processi di trattamento  e  trasformazione
del  latte  negli  impianti  di  digestione  anaerobica  del  proprio
territorio,  derogando,  limitatamente  al  periodo  di  crisi,  alle
ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la  modifica  delle
biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e
le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi i  gestori
degli impianti a  biogas.  Il  gestore  dell'impianto  di  digestione
anaerobica, qualora non in possesso delle  specifiche  autorizzazioni
ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e' tenuto a formulare  preventiva
richiesta  straordinaria  all'autorita'  sanitaria  competente   che,
effettuate   le    necessarie    verifiche    documentali,    procede
all'accoglimento  o  al  diniego  entro  i  successivi   tre   giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta  salva  l'autorizzazione
dell'autorita' sanitaria competente,  per  la  durata  dell'emergenza
sanitaria  dovuta  alla  diffusione   del   COVID-19,   e'   altresi'
consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del  codice  civile,
l'utilizzo agronomico  delle  acque  reflue  addizionate  con  siero,
scotta, latticello e acque di processo delle  paste  filate,  nonche'
l'utilizzo  di  siero  puro  o  in  miscela  con  gli  effluenti   di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga  all'articolo  15,
comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016. 
  3-quater.  Nella  vigenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di  controllo  e  di
certificazione  dei  prodotti  agricoli  biologici  e  di  quelli  ad
indicazione geografica protetta  a  norma  dei  regolamenti  (UE)  n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014  da
parte degli Organismi autorizzati, i certificati  di  idoneita'  sono
rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da  parte
dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o  alla  permanenza
delle condizioni di  certificabilita',  anche  senza  procedere  alle
visite in  azienda  laddove  siano  state  raccolte  informazioni  ed
evidenze sufficienti e sulla base  di  dichiarazioni  sostitutive  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  rese  dai
titolari delle  imprese  interessate,  fermo  restando  l'obbligo  di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere  a
seguito della cessazione delle predette misure urgenti. 
  3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e),  del  codice  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le  parole:
« i provvedimenti, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi  quelli
di erogazione, ». 
  3-sexies.  La  validita'  dei  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio  e
il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020. 
  3-septies. Ai  fini  del  contenimento  del  virus  COVID-19,  sono
disposti,  d'intesa  con  le  regioni,  i  comuni  interessati  e  le
autorita' sanitarie, appositi strumenti di controllo e di  intervento
sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli  e
dei braccianti. 
  3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo
1, comma 954,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  prorogati
all'anno 2020 dall'articolo  40-ter  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, e' pubblicato entro il 30 settembre 2020. 
  3-novies. Per far fronte ai danni  diretti  e  indiretti  derivanti
dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuita'  aziendale
degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  definite  le  modalita'  e  le   procedure   per   la
riprogrammazione  delle  risorse  previste  dal  programma  operativo
nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la  pesca,
al fine di favorire il  massimo  utilizzo  possibile  delle  relative
misure da parte dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi
e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG). 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede
ai sensi dell'articolo 126. 
  4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle
imprese agricole ubicate nei comuni individuati  nell'allegato  1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,  che
abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso
zero, della durata non superiore a quindici  anni,  finalizzati  alla
estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in  essere  al  31
gennaio 2020. 
  4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il  Ministero  e'
autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita' speciale. 
  4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis. 
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
  4-sexies. Al fine  di  garantire  la  continuita'  aziendale  delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, a valere sulle risorse di cui  all'articolo  56,
comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le
esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in
essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite  il  rilascio  di
cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto
delle esigenze  economiche  e  finanziarie  delle  imprese  agricole,
assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di  ammortamento
e  sulla  misura  del  tasso   di   interesse.   Le   operazioni   di
rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e  da  ogni  altro  onere,
anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi  comprese  le  spese
istruttorie. 
  4-septies.  In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i
soggetti che  intendono  presentare  dichiarazioni,  denunce  e  atti
all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica possono inviare per  via  telematica  ai
predetti intermediari la  copia  per  immagine  della  delega  o  del
mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione  necessaria,
unitamente alla copia del documento di identita'. In  alternativa  e'
consentita la presentazione in via telematica  di  deleghe,  mandati,
dichiarazioni,   modelli   e   domande   non   sottoscritti,   previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la  regolarizzazione
delle deleghe o dei mandati e della documentazione  deve  intervenire
una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.  Tali  modalita'
sono consentite anche per la presentazione,  in  via  telematica,  di
dichiarazioni,  modelli  e  domande  di  accesso   o   fruizione   di
prestazioni all'INPS, alle  amministrazioni  pubbliche  locali,  alle
universita' e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad
altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati. 
  4-octies. La sospensione  di  cui  all'articolo  103  del  presente
decreto si applica altresi' per i certificati di cui agli articoli  8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi
di formazione e agli esami finali necessari per il loro  rinnovo  che
non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
  4-novies. Al fine di  contrastare  gli  effetti  dell'emergenza  da
COVID-19 e di garantire maggiormente la  sicurezza  alimentare  e  il
benessere animale, gli investimenti realizzati  dalle  imprese  della
filiera avicola possono fruire delle agevolazioni  erogate  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno  2020.  Le
agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  8  gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016. 
                               Art. 79 
 
 
                Misure urgenti per il trasporto aereo 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta   come   calamita'   naturale   ed   evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma  2,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  2.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza  dell'epidemia  da  COVID  19,
alle imprese titolari di licenza di  trasporto  aereo  di  passeggeri
rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico,  sono  riconosciute
misure a compensazione dei  danni  subiti  come  conseguenza  diretta
dell'evento  eccezionale  al  fine  di  consentire  la   prosecuzione
dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della
presente disposizione. L'efficacia  della  presente  disposizione  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea. 
  3. In considerazione della situazione determinata  sulle  attivita'
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia  Cityliner
S.p.A. entrambe in  amministrazione  straordinaria  dall'epidemia  da
COVID-19, e'  autorizzata  la  costituzione  di  una  nuova  societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle  Finanze
ovvero  controllata  da  una  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con
uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro  dello  sviluppo  economico  e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  natura  non  regolamentare  e
sottoposti  alla   registrazione   della   Corte   dei   Conti,   che
rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa', sono  definiti
l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale  e  sono
nominati gli organi sociali in deroga alle  disposizioni  vigenti  in
materia, nonche' e' definito ogni altro elemento  necessario  per  la
costituzione  e  il  funzionamento  della  societa'.  Il  Commissario
Straordinario delle societa' di cui al comma 3 e' autorizzato a porre
in  essere  ogni   atto   necessario   o   conseguente   nelle   more
dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali
delle  due  societa'  in   amministrazione   straordinaria   e   fino
all'effettivo  trasferimento   dei   medesimi   complessi   aziendali
all'aggiudicatario della procedura di  cessione  ai  fini  di  quanto
necessario  per  l'attuazione  della  presente  norma.  Ai  fini  del
presente  comma,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a partecipare al  capitale  sociale  o  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della nuova societa', anche  in  piu'  fasi  e
anche  per  successivi  aumenti  di  capitale   o   della   dotazione
patrimoniale, anche  tramite  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  5. Alla societa' di cui  ai  commi  3  e  4  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175  e
successive modifiche e integrazioni. 
  6. Ai fini dell'eventuale trasferimento  del  personale  ricompreso
nel   perimetro   dei   complessi   aziendali   delle   societa'   in
amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati  e
riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  2
dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni  dalla  legge  30
gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter,  del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con  modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con  esclusione  di  ogni  altra
disciplina eventualmente applicabile. 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  sono  stabiliti
gli importi da destinare alle singole finalita' previste dal presente
articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per
gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere  riassegnata,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  una  quota  degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 80 
 
 
        Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo 
 
  1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in  aggiunta  a  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 400  milioni  di  euro  per  l'anno
2020. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 81 
 
 
Misure urgenti per lo svolgimento  della  consultazione  referendaria
                           nell'anno 2020 
 
  1. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio  2020,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25  maggio
1970, n. 352, il termine entro il  quale  e'  indetto  il  referendum
confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «  Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione
del numero dei parlamentari », pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
Serie  Generale,  n.  240  del  12  ottobre  2019,  e'   fissato   in
duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo  ha
ammesso. 
                               Art. 82 
 
 
Misure destinate agli operatori che  forniscono  reti  e  servizi  di
                     comunicazioni elettroniche 
 
  1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al  Governo,
nonche'  quanto  disposto   dall'articolo   4-bis,   comma   3,   del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno  2020,  al
fine di far fronte alla  crescita  dei  consumi  dei  servizi  e  del
traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto
segue. 
  2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi
di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del capo  II  del
titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, intraprendono misure e svolgono ogni  utile  iniziativa  atta  a
potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi. 
  3. Le imprese fornitrici di servizi di  comunicazioni  elettroniche
accessibili al pubblico  adottano  tutte  le  misure  necessarie  per
potenziare  e  garantire  l'accesso  ininterrotto   ai   servizi   di
emergenza. 
  4. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche   soddisfano   qualsiasi   richiesta   ragionevole    di
miglioramento della capacita' di rete e della qualita'  del  servizio
da parte degli utenti, dando  priorita'  alle  richieste  provenienti
dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unita'  di
emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle  unita'
di crisi regionali. 
  5. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche  accessibili  al  pubblico  sono  imprese  di   pubblica
utilita' e assicurano  interventi  di  potenziamento  e  manutenzione
della  rete  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  e   dei
protocolli di sicurezza anti-contagio. 
  6. Le misure  straordinarie,  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4  sono
comunicate all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  che,
laddove  necessario  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a
modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal  presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 83 
 
 
Nuove misure urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti in  materia  di  giustizia  civile,
                    penale, tributaria e militare 
 
  1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze  dei  procedimenti
civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici  giudiziari  sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 
  2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e'  sospeso  il  decorso  dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i
termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti
i termini procedurali.  Ove  il  decorso  del  termine  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla
fine di detto periodo. Quando il termine e'  computato  a  ritroso  e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,  e'  differita
l'udienza o  l'attivita'  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da
consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i  termini  per  la  notifica  del
ricorso in primo grado  innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992 n. 546. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano  nei  seguenti
casi: 
    a) cause di competenza del tribunale  per  i  minorenni  relative
alle  dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori   stranieri   non
accompagnati e  ai  minori  allontanati  dalla  famiglia  quando  dal
ritardo puo' derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti
in cui e' urgente e indifferibile la tutela di  diritti  fondamentali
della  persona;  cause  relative  ad  alimenti  o   ad   obbligazioni
alimentari derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,  di
matrimonio o di affinita', nei soli casi in cui  vi  sia  pregiudizio
per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad
oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti
per  l'adozione  di  provvedimenti   in   materia   di   tutela,   di
amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione  nei
soli  casi  in  cui  viene  dedotta  una   motivata   situazione   di
indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di  provvedimenti
provvisori  e  sempre  che  l'esame   diretto   della   persona   del
beneficiario,  dell'interdicendo  e  dell'inabilitando  non   risulti
incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di
cui  all'articolo  35  della  legge  23  dicembre   1978,   n.   833;
procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22  maggio  1978,  n.
194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione  contro  gli
abusi   familiari;   procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,
allontanamento  e  trattenimento  di  cittadini  di  paesi  terzi   e
dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373
del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti  la
cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti;
procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del  decreto
legislativo 1° settembre 2011,  n.  150.  In  quest'ultimo  caso,  la
dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o
dal suo delegato in calce alla citazione o al  ricorso,  con  decreto
non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento  del
giudice istruttore o del  presidente  del  collegio,  egualmente  non
impugnabile; 
    b)  procedimenti  di  convalida  dell'arresto  o  del   fermo   o
dell'ordine  di  allontanamento  immediato  dalla   casa   familiare,
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,  procedimenti
per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi
della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di  estradizione  per
l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI  del  codice  di
procedura penale,  procedimenti  in  cui  sono  applicate  misure  di
sicurezza detentive o e' pendente la  richiesta  di  applicazione  di
misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli  imputati,  i
proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si  proceda,
altresi' i seguenti: 
      1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i  casi  di
sospensione  cautelativa   delle   misure   alternative,   ai   sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
      2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza; 
      3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o
nei quali sono disposte misure di prevenzione; 
    c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la
necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 
  3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o
proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i  procedimenti
pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, puo' essere avanzata  solo
a mezzo del difensore che li  rappresenta  dinanzi  alla  Corte.  Nei
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di  cassazione  e  pervenuti
alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9  marzo  al  30  giugno
2020 il decorso del termine di prescrizione e' sospeso sino alla data
dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il
31 dicembre 2020. 
  4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303  e  308
del codice di procedura penale. 
  5.  Nel  periodo  di  sospensione  dei  termini   e   limitatamente
all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a)  a  f)  e
h). 
  6.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30  giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari,  sentiti  l'autorita'  sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della  Regione,
e  il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le  misure
organizzative,  anche  relative   alla   trattazione   degli   affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni
igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche  d'intesa
con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine  di  evitare   assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti  ravvicinati  tra  le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di  cassazione  e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure  sono
adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello  e  con  il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte  d'appello  dei
rispettivi distretti. 
  7. Per assicurare le finalita' di cui al  comma  6,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del   pubblico   agli   uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle  persone  che  debbono
svolgervi attivita' urgenti; 
    b)  la  limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche  in  deroga  a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge  23  ottobre  1960,  n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che  non  erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
    c)  la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi,   previa
prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze; 
    e) la celebrazione a porte chiuse, ai  sensi  dell'articolo  472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le  udienze  penali
pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi  dell'articolo  128  del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; 
    f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti
e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di
informazioni   presso   la   pubblica    amministrazione,    mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve  in  ogni
caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio
e l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima  dell'udienza  il
giudice fa comunicare  ai  procuratori  delle  parti  e  al  pubblico
ministero, se e'  prevista  la  sua  partecipazione,  giorno,  ora  e
modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a  verbale
delle modalita'  con  cui  si  accerta  dell'identita'  dei  soggetti
partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale; 
    g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei  procedimenti  civili  e  penali,  con  le  eccezioni
indicate al comma 3; 
    h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo
scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le
sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza
del provvedimento del giudice. 
  h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli  ausiliari  del  giudice
con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione delle parti. 
  7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per  il  periodo
compreso tra il 16 aprile e il  31  maggio  2020,  gli  incontri  tra
genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di  operatori
del  servizio  socio-  assistenziale,  disposti   con   provvedimento
giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano
la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore
specializzato, secondo le modalita' individuate dal responsabile  del
servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente.  Nel
caso in cui non sia possibile assicurare il  collegamento  da  remoto
gli incontri sono sospesi. 
  8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma  7
che precludano la presentazione della domanda giudiziale  e'  sospesa
la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
  9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i  termini
di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis,  e
324, comma 7, del codice di procedura  penale  e  agli  articoli  24,
comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato
ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non  oltre  il  30
giugno 2020. 
  10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che  hanno  la
disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli  atti  e
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto  legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n.  221,  sono  depositati  esclusivamente  con  le
modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con  le  modalita'  previste
dal periodo  precedente,  sono  assolti  con  sistemi  telematici  di
pagamento  anche  tramite   la   piattaforma   tecnologica   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte  di  cassazione,
sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti  e  dei  documenti  da
parte degli  avvocati  puo'  avvenire  in  modalita'  telematica  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici.  L'attivazione  del  servizio   e'   preceduta   da   un
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati   del   Ministero   della   giustizia    che    accerta
l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,
unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito telematico degli atti  di  costituzione
in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti  con  sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma  tecnologica  di
cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. 
  12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di
procedura  penale,  dal  9  marzo  2020  al  30   giugno   2020,   la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,  internate
o in stato  di  custodia  cautelare  e'  assicurata,  ove  possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei   sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
  12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al  30
giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di
soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti  private  e  dai
rispettivi difensori, dagli ausiliari del  giudice,  da  ufficiali  o
agenti di polizia giudiziaria, da  interpreti,  consulenti  o  periti
possono essere tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  direttore  generale  dei   sistemi
informativi  e  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia.   Lo
svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l'effettiva partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o
sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,
partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale. 
  12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto e sino al 30  giugno  2020,  per  la
decisione sui ricorsi proposti  per  la  trattazione  a  norma  degli
articoli 127 e 614  del  codice  di  procedura  penale  la  Corte  di
cassazione procede in camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che  la
parte ricorrente faccia richiesta  di  discussione  orale.  Entro  il
quindicesimo giorno precedente  l'udienza,  il  procuratore  generale
formula le sue richieste con  atto  spedito  alla  cancelleria  della
Corte a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria
provvede immediatamente  a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro  il
quinto giorno antecedente  l'udienza,  possono  presentare  con  atto
scritto, inviato alla  cancelleria  della  Corte  a  mezzo  di  posta
elettronica  certificata,  le  conclusioni.  Alla  deliberazione   si
procede anche con le modalita' di cui al comma 12-quinquies;  non  si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il
dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione
orale  e'  formulata  per  iscritto  dal  difensore  del   ricorrente
abilitato a norma dell'articolo 613 del codice  di  procedura  penale
entro il  termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla  cancelleria.  Le  udienze  fissate   in   data   anteriore   al
venticinquesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo
da consentire il rispetto del termine previsto per  la  richiesta  di
discussione orale. Se la richiesta e'  formulata  dal  difensore  del
ricorrente, i termini di prescrizione e di  custodia  cautelare  sono
sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato. 
  12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30  giugno  2020,  nel  corso  delle
indagini preliminari il  pubblico  ministero  e  il  giudice  possono
avvalersi di collegamenti  da  remoto,  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia, per  compiere  atti  che
richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle  indagini,
della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti  o  di
altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo'
essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento
della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle  persone
detenute, internate o in stato di custodia  cautelare  e'  assicurata
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  12.  Le  persone  chiamate  a
partecipare all'atto  sono  tempestivamente  invitate  a  presentarsi
presso il piu' vicino ufficio di polizia giudiziaria,  che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. 
  12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei  procedimenti
civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di
consiglio possono essere  assunte  mediante  collegamenti  da  remoto
individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il
luogo da cui si collegano  i  magistrati  e'  considerato  camera  di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo
la deliberazione, il presidente del  collegio  o  il  componente  del
collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza  o
l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria  ai  fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e,  in  ogni  caso,
immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. 
  13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi  e  ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del  presente
articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9,  sono  effettuate  attraverso  il  Sistema  di   notificazioni   e
comunicazioni  telematiche  penali  ai  sensi  dell'articolo  16  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
  14.  Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  degli  avvisi  e  dei
provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle  altre  parti
sono eseguite  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia,  ferme  restando  le
notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. 
  15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati  all'utilizzo  del
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche  penali  per  le
comunicazioni e le notificazioni di avvisi e  provvedimenti  indicati
ai  commi  13  e  14,  senza  necessita'  di  ulteriore  verifica   o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  16.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo
2020, i colloqui con i  congiunti  o  con  altre  persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e  gli  imputati  a  norma  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di   cui   dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 121 del 2018. 
  17.  Tenuto  conto  delle  evidenze  rappresentate   dall'autorita'
sanitaria, la  magistratura  di  sorveglianza  puo'  sospendere,  nel
periodo compreso tra il 9  marzo  2020  ed  il  31  maggio  2020,  la
concessione dei permessi premio  di  cui  all'articolo  30-ter  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semiliberta'  ai  sensi
dell'articolo 48 della medesima legge e  del  decreto  legislativo  2
ottobre 2018, n. 121. 
  18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti  di  assise  di
appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287,  in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. 
  19. In deroga al disposto dell'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni  per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e  del  consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima  domenica  e
il lunedi' successivo del mese di ottobre. 
  20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile  2020  sono  altresi'  sospesi  i
termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie   regolati   dalle   disposizioni
vigenti, quando i predetti  procedimenti  siano  stati  introdotti  o
risultino gia' pendenti a far data dal 9  marzo  fino  al  15  aprile
2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata  massima  dei
medesimi procedimenti. 
  20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri  di
mediazione in ogni caso possono svolgersi in via  telematica  con  il
preventivo consenso di tutte le  parti  coinvolte  nel  procedimento.
Anche successivamente a tale periodo  gli  incontri  potranno  essere
svolti, con il preventivo consenso di tutte le  parti  coinvolte  nel
procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  mediante  sistemi  di
videoconferenza. In caso  di  procedura  telematica  l'avvocato,  che
sottoscrive  con  firma  digitale,  puo'  dichiarare   autografa   la
sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta  in
calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo
al procedimento di mediazione svoltosi  in  modalita'  telematica  e'
sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati  delle  parti  con  firma
digitale   ai   fini    dell'esecutivita'    dell'accordo    prevista
dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
  20-ter.  Fino  alla  cessazione  delle  misure  di   distanziamento
previste dalla legislazione emergenziale in  materia  di  prevenzione
del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili  la  sottoscrizione
della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche  su  un
documento  analogico  trasmesso  al   difensore,   anche   in   copia
informatica per immagine, unitamente  a  copia  di  un  documento  di
identita' in corso di  validita',  anche  a  mezzo  di  strumenti  di
comunicazione  elettronica.  In  tal   caso,   l'avvocato   certifica
l'autografia  mediante  la  sola  apposizione  della  propria   firma
digitale  sulla  copia  informatica  della  procura.  La  procura  si
considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del  codice  di
procedura civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce  mediante
gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della
giustizia. 
  21. Le disposizioni del presente articolo, in  quanto  compatibili,
si applicano altresi' ai  procedimenti  relativi  alle  giurisdizioni
speciali non contemplate dal presente decreto-legge,  agli  arbitrati
rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 
  22. Soppresso 
                               Art. 84 
 
 
Nuove misure urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  e  contenerne  gli  effetti   in   materia   di   giustizia
                           amministrativa 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,  dall'8  marzo  2020  e
fino al 15 aprile 2020  inclusi  si  applicano  le  disposizioni  del
presente comma. Tutti i termini relativi al  processo  amministrativo
sono sospesi, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo,
di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104.  Le  udienze
pubbliche e camerali dei  procedimenti  pendenti  presso  gli  uffici
della giustizia amministrativa, fissate in  tale  periodo  temporale,
sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti  cautelari,
promossi o pendenti nel medesimo lasso  di  tempo,  sono  decisi  con
decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui  delegato,
con  il  rito  di  cui  all'articolo  56  del  codice  del   processo
amministrativo, e la relativa trattazione collegiale e' fissata a una
data immediatamente successiva al  15  aprile  2020.  Il  decreto  e'
tuttavia emanato nel rispetto dei termini  di  cui  all'articolo  55,
comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all'articolo 56, comma 1,  primo  periodo,  dello  stesso
codice. I decreti monocratici che, per effetto  del  presente  comma,
non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui
all'articolo 55, comma 5,  del  codice  del  processo  amministrativo
restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma  4,  dello  stesso
codice, fino  alla  trattazione  collegiale,  fermo  restando  quanto
previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1,  dal  6  aprile  al  15
aprile 2020 le  controversie  fissate  per  la  trattazione,  sia  in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli  atti  depositati,  se  ne  fanno
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La  richiesta  e'
depositata entro il termine perentorio di  due  giorni  liberi  prima
dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le  parti  hanno
facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in  cui
sia stato emanato  decreto  monocratico  di  accoglimento,  totale  o
parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera
di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini  di
cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo,
a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare
secondo quanto previsto  dal  presente  comma,  salvo  che  entro  il
termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la
misura cautelare depositi  un'istanza  di  rinvio.  In  tal  caso  la
trattazione collegiale e' rinviata a data  immediatamente  successiva
al 15 aprile 2020. 
  3.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al
30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio  di
Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione  siciliana  e  i  presidenti  dei  tribunali   amministrativi
regionali e delle  relative  sezioni  staccate,  sentiti  l'autorita'
sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  della
citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le  eventuali
disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di
Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa  per
quanto di  rispettiva  competenza,  le  misure  organizzative,  anche
incidenti sulla trattazione degli  affari  giudiziari  e  consultivi,
necessarie   per   consentire   il   rispetto    delle    indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni, e delle prescrizioni  impartite  con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi  dell'articolo
3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare  assembramenti
all'interno degli uffici giudiziari e  contatti  ravvicinati  tra  le
persone. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
    a) la limitazione dell'accesso agli  uffici  giudiziari  ai  soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
    b) la limitazione  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  degli
uffici o, in ultima istanza e solo per  i  servizi  che  non  erogano
servizi  urgenti,  la  sospensione  dell'attivita'  di  apertura   al
pubblico; 
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per orari fissi, e adottando  ogni  misura  ritenuta  necessaria  per
evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di direttive vincolanti  per  la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze, coerenti  con  le  eventuali  disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato; 
    e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30  giugno  2020,
assicurandone comunque la trattazione con priorita',  anche  mediante
una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze
e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause  rispetto
alle  quali  la  ritardata  trattazione   potrebbe   produrre   grave
pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di  urgenza  e'
fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile. 
  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in
deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo,  tutte
le controversie fissate per la trattazione, sia in  udienza  camerale
sia in udienza pubblica,  passano  in  decisione,  senza  discussione
orale,  sulla  base  degli  atti  depositati,   ferma   restando   la
possibilita' di definizione del giudizio ai  sensi  dell'articolo  60
del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le  parti
hanno facolta' di presentare brevi note  sino  a  due  giorni  liberi
prima della data fissata per la trattazione. Il giudice,  su  istanza
proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si  sia  avvalsa
della facolta' di  presentare  le  note,  dispone  la  rimessione  in
termini in relazione a quelli che, per effetto  del  secondo  periodo
del comma  1,  non  sia  stato  possibile  osservare  e  adotta  ogni
conseguente  provvedimento   per   l'ulteriore   e   piu'   sollecito
svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui  all'articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo  sono  abbreviati
della meta', limitatamente al rito ordinario. 
  6. Il giudice  delibera  in  camera  di  consiglio,  se  necessario
avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i
magistrati e il personale addetto e' considerato camera di  consiglio
a tutti gli effetti di legge. 
  7. I provvedimenti di cui  ai  commi  3  e  4  che  determinino  la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse. 
  8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce
l'esercizio  di  diritti  costituisce  causa  di  sospensione   della
prescrizione e della decadenza. 
  9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, dopo le parole « deve essere  depositata  »,  sono  inserite  le
seguenti: « , anche a mezzo del servizio postale, ». Dall'8  marzo  e
fino al 30 giugno 2020  e'  sospeso  l'obbligo  di  cui  al  predetto
articolo 7, comma 4. 
  11. Soppresso 
                               Art. 85 
 
 
Nuove misure urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
 COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84  si  applicano,  in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate  dal
presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti. 
  2.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli effetti negativi  sullo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020  e
fino  al  30  giugno  2020  i  vertici  istituzionali  degli   uffici
territoriali e centrali, sentiti l'autorita' sanitaria  regionale  e,
per le attivita'  giurisdizionali,  il  Consiglio  dell'ordine  degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio,  adottano,  in  coerenza
con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente
o dal Segretario  generale  della  Corte  dei  conti  per  quanto  di
rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal  Ministero  della  salute,
anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite  con  i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  emanati  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2
del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  al  fine  di   evitare
assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra  le
persone. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del  pubblico   agli   uffici,
garantendo comunque l'accesso  alle  persone  che  debbono  svolgervi
attivita' urgenti; 
    b) la limitazione, sentito il dirigente  competente,  dell'orario
di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e  solo
per gli uffici che  non  erogano  servizi  urgenti,  la  chiusura  al
pubblico; 
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione  delle  udienze  o  delle  adunanze,  coerenti   con   le
disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte  dei
conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse; 
    e) la previsione dello svolgimento delle udienze e  delle  camere
di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai
difensori delle parti,  ovvero  delle  adunanze  e  delle  camere  di
consiglio che non richiedono la  presenza  di  soggetti  diversi  dai
rappresentanti  delle  amministrazioni,  mediante   collegamenti   da
remoto, con modalita' idonee a  salvaguardare  il  contraddittorio  e
l'effettiva partecipazione  all'udienza  ovvero  all'adunanza  ovvero
alla camera di consiglio, anche  utilizzando  strutture  informatiche
messe  a  disposizione  da  soggetti  terzi  o  con  ogni  mezzo   di
comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta
l'effettiva partecipazione degli interessati.  Il  luogo  da  cui  si
collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato aula  di
udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti  gli  effetti  di
legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni  e  gli
altri atti del processo  e  del  procedimento  di  controllo  possono
essere adottati  mediante  documenti  informatici  e  possono  essere
firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
    f) il rinvio d'ufficio delle udienze  e  delle  adunanze  a  data
successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le  cause  rispetto  alle
quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio
alle parti. 
  4. In  caso  di  rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le  attivita'
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che
scadono entro  il  30  giugno  2020,  sono  sospesi  e  riprendono  a
decorrere dal 1° luglio  2020.  A  decorrere  dall'8  marzo  2020  si
intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali,  alle  prescrizioni  in  corso  ed   alle   attivita'
istruttorie e di verifica relative al controllo. 
  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in
deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di  cui  al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174,  tutte  le  controversie
pensionistiche  fissate  per  la  trattazione  innanzi   al   giudice
contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione senza discussione  orale,  sulla  base
degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di
discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte  le
parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data
di udienza. Le parti  hanno  facolta'  di  presentare  brevi  note  e
documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la
trattazione. Il  giudice  pronuncia  immediatamente  sentenza,  dando
tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta
salva la facolta' del giudice di decidere in forma  semplificata,  ai
sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo  26  agosto
2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza  e'  depositata
in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve
tutte le disposizioni compatibili col presente  rito  previste  dalla
parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. Il giudice delibera in camera di consiglio,
se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da  cui
si collegano i magistrati  e  il  personale  addetto  e'  considerato
camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Le  sentenze,  le
ordinanze, i decreti e gli altri atti  del  processo  possono  essere
adottati mediante documenti  informatici  e  possono  essere  firmati
digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 
  6. Per il controllo  preventivo  di  legittimita'  non  si  applica
alcuna sospensione dei termini. In  caso  di  deferimento  alla  sede
collegiale di atti delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il
collegio deliberante,  fino  al  30  giugno  2020,  e'  composto  dal
presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi  uffici  di  controllo,
integrato dal  magistrato  istruttore  nell'ipotesi  di  dissenso,  e
delibera con un  numero  minimo  di  cinque  magistrati  in  adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica.  In  relazione
alle  medesime  esigenze  di  salvaguardia  dello  svolgimento  delle
attivita' istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino  al  30  giugno  2020,  e'
composto dal presidente di sezione preposto  al  coordinamento  e  da
dieci  magistrati,  individuati,  in  relazione  alle  materie,   con
specifici provvedimenti del  presidente  della  Corte  dei  conti,  e
delibera  con  almeno  nove  magistrati,  in  adunanze  organizzabili
tempestivamente anche in via telematica. 
  7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze  sono  rinviate  a
norma del presente articolo non si tiene conto del  periodo  compreso
tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 
  8. Soppresso 
  8-bis. In deroga alle  disposizioni  recate  dall'articolo  20-bis,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i  decreti  del  presidente
della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole  tecniche  ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione nelle attivita' di  controllo  e  nei  giudizi  che  si
svolgono innanzi alla  Corte  dei  conti,  acquistano  efficacia  dal
giorno successivo a quello della loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di  consiglio  possono
essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in  deroga  alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita' tecniche definite
ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo  26
agosto 2016, n. 174. 
                               Art. 86 
 
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita'  degli  Istituti
  penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 
  1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e  32  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalita' e
garantire le condizioni  di  sicurezza  degli  istituti  penitenziari
danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in  relazione
alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale  del
Covid-19, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000  nell'anno  2020
per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione  e  di
rifunzionalizzazione delle strutture  e  degli  impianti  danneggiati
nonche' per l'attuazione delle misure  di  prevenzione  previste  dai
protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera  u)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020. 
  2. In considerazione della situazione emergenziale  e  al  fine  di
consentire l'adeguata tempestivita' degli interventi di cui al  comma
precedente, fino al 31 dicembre 2020 e' autorizzata l'esecuzione  dei
lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai  limiti
di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea,  e
ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito  del  programma  «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a  euro  10.000.000  ai
sensi dell'articolo 126. 
                             Art. 86 bis 
 
 
               Disposizioni in materia di immigrazione 
 
  1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020, fino al  31  dicembre  2020,  gli  enti  locali
titolari di  progetti  di  accoglienza  nell'ambito  del  sistema  di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui  attivita'  sono
state autorizzate alla prosecuzione fino al  30  giugno  2020,  e  di
progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno
presentato domanda di proroga  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 4 dicembre  2019,  sono  autorizzati  alla  prosecuzione  dei
progetti in essere alle attuali condizioni  di  attivita'  e  servizi
finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea ed  a  condizione  che  non  sussistano  eventuali
ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro
dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle  risorse  del  Fondo
nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi   dell'asilo,   di   cui
all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989. 
  2. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle
correlate straordinarie esigenze,  possono  rimanere  in  accoglienza
nelle strutture del sistema di protezione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti  di  cui  all'articolo
1-sexies, comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i
titolari di protezione internazionale  o  umanitaria,  i  richiedenti
protezione   internazionale,   nonche'   i   minori   stranieri   non
accompagnati anche oltre il compimento della  maggiore  eta',  per  i
quali sono venute meno le condizioni  di  permanenza  nelle  medesime
strutture, previste dalle disposizioni vigenti. 
  3. Le strutture del sistema  di  protezione  di  cui  al  comma  1,
eventualmente   disponibili,   possono   essere   utilizzate    dalle
prefetture, fino al termine dello stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  sentiti
il dipartimento di prevenzione territorialmente competente  e  l'ente
locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza
dei  richiedenti  protezione  internazionale  e   dei   titolari   di
protezione umanitaria, sottoposti alle misure di  quarantena  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili,  possono  essere
utilizzate dagli enti locali titolari  del  progetto  di  accoglienza
fino al termine dello stato di emergenza, previa  autorizzazione  del
Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo
e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di  necessita',
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  4. Al solo fine di assicurare  la  tempestiva  adozione  di  misure
dirette  al  contenimento   della   diffusione   del   COVID-19,   le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  sono   autorizzate   a
provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture
supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11  e
19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di
cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui
al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel  rispetto  dei
principi di economicita',  efficacia,  tempestivita',  correttezza  e
trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  5. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2,  pari  complessivamente  a
42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse  disponibili  a
legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate
nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma  767,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                               Art. 87 
 
 
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e  di  esenzione  dal
                 servizio e di procedure concorsuali 
 
  1.  Il  periodo  trascorso  in  malattia  o   in   quarantena   con
sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dovuta  al  COVID-19,  e'  equiparato  al  periodo  di  ricovero
ospedaliero.  Fino  alla  cessazione   dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino  ad  una  data  antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su
proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  il  lavoro
agile e' la modalita'  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,
conseguentemente: 
    a) limitano la presenza del personale nei luoghi  di  lavoro  per
assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili  e
che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione  della
gestione dell'emergenza; 
    b)  prescindono  dagli  accordi  individuali  e  dagli   obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio
2017, n. 81. 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del
dipendente qualora non siano forniti  dall'amministrazione.  In  tali
casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017,  n.  81  non
trova applicazione. 
  3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi  di
assenza dal servizio dei  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  imposti  dai  provvedimenti  di   contenimento   del   fenomeno
epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza  dell'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  e  dell'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  le  amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo,  della
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto
della  contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilita'   le
amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   personale
dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio
costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di  mensa,
ove prevista. Tale periodo non  e'  computabile  nel  limite  di  cui
all'articolo 37,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, al primo periodo, dopo le parole: « di qualunque durata, »  sono
inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi al  ricovero
ospedaliero  in  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale   per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza  (LEA),  ».  Agli  oneri  in  termini  di   fabbisogno   e
indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis. 
  3-ter. La valutazione  degli  apprendimenti,  periodica  e  finale,
oggetto dell'attivita'  didattica  svolta  in  presenza  o  svolta  a
distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e  fino  alla  data  di
cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il  31  gennaio  2020,  e  comunque  per  l'anno  scolastico
2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo
ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
  4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,
adeguano il proprio  ordinamento  ai  principi  di  cui  al  presente
articolo. 
  4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1,  e  comunque
non  oltre  il  30  settembre  2020,  al  fine  di  fronteggiare   le
particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da  COVID-19,
anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali
vigenti,  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, possono cedere, in tutto  o  in  parte,  i  riposi  e  le  ferie
maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della  medesima
amministrazione di appartenenza, senza  distinzione  tra  le  diverse
categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione
avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, e'  a  titolo  gratuito,
non puo' essere  sottoposta  a  condizione  o  a  termine  e  non  e'
revocabile.  Restano  fermi  i  termini  temporali  previsti  per  la
fruizione delle ferie pregresse  dalla  disciplina  vigente  e  dalla
contrattazione collettiva. 
  5. Lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui  la  valutazione  dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalita' telematica, e' sospeso  per  sessanta  giorni  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Resta   ferma   la
conclusione delle procedure per le quali  risulti  gia'  ultimata  la
valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di  incarichi,  anche  dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica  e  che  si  possono  concludere  anche
utilizzando le modalita' lavorative di cui ai  commi  che  precedono,
ivi  incluse  le  procedure  relative  alle   progressioni   di   cui
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. 
  6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori  dei  casi
di assenza dal servizio per malattia o  quarantena  con  sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di  esposizione  al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali  e  nel   rispetto   delle   preminenti   esigenze   di
funzionalita' delle amministrazioni interessate, il  personale  delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente  dalla  presenza  in
servizio,   anche   ai   soli   fini   precauzionali   in   relazione
all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con  provvedimento
dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e  dei  Reparti
di appartenenza, adottato secondo specifiche  disposizioni  impartite
dalle amministrazioni competenti. Tale periodo  e'  equiparato,  agli
effetti  economici  e  previdenziali,  al  servizio   prestato,   con
esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. 
  7. Fino al termine stabilito ai sensi del  comma  1,  il  personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o  quarantena  con
sorveglianza  attiva  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,  e'  collocato  d'ufficio  in
licenza straordinaria, in congedo straordinario o  in  malattia,  con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti
dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  dal  periodo
massimo di licenza straordinaria di convalescenza  per  il  personale
militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di  assenza  di
cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della
Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n.
173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento
dell'accordo sindacale integrativo,  rispettivamente,  del  personale
direttivo e dirigente e del personale non direttivo e  non  dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo  di  assenza  di
cui al presente comma  costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli
effetti di legge e  l'amministrazione  non  corrisponde  l'indennita'
sostitutiva di mensa, ove prevista. 
  8. Per il personale delle Forze di polizia, delle  Forze  armate  e
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   agli   accertamenti
diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del  comma
1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari. 
                             Art. 87 bis 
 
Misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile  da  parte  dei
  dipendenti delle pubbliche amministrazioni  e  degli  organismi  di
  diritto pubblico 
  1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile  di  cui
alla legge  22  maggio  2017,  n.  81,  quale  ulteriore  misura  per
contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza  epidemiologica,  i
quantitativi  massimi  delle  vigenti  convenzioni-quadro  di  Consip
S.p.A. per la fornitura  di  personal  computer  portatili  e  tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore  iniziale
delle   convenzioni,   fatta   salva   la   facolta'    di    recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da  esercitare
entro quindici giorni dalla comunicazione  della  modifica  da  parte
della stazione appaltante. 
  2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma  1  o
nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma  1  non
sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),  del  codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  Consip  S.p.A.,
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti  nella
pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30  settembre  2020,
ai  sensi  dell'articolo  63,  comma  2,  lettera  e),  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
  a)  allo  svolgimento   di   procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro  interpellando  progressivamente   gli   operatori
economici che hanno  presentato  un'offerta  valida  nella  proceduta
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente; 
  b)  allo  svolgimento   di   procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi  ad  oggetto  beni  e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori  economici  da
consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei,  tra  gli
operatori economici ammessi nella pertinente  categoria  del  sistema
dinamico di acquisizione  di  cui  all'articolo  55,  comma  14,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma  2  le
offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico
di cui all'articolo 57 del codice di cui al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle  relative  informazioni  puo'
avvenire con modalita' completamente automatizzate. 
  4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono
ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
previa attestazione della  necessita'  ed  urgenza  di  acquisire  le
relative dotazioni al fine di poter  adottare  le  misure  di  lavoro
agile di cui al comma 1 per il proprio personale. 
  5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  le
parole: « per la sperimentazione » sono soppresse. 
                               Art. 88 
 
 
             Rimborso di titoli di acquisto di biglietti 
         per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura 
 
  1. A seguito dell'adozione delle  misure  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettere b) e d), del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita'  della
prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di
accesso per  spettacoli  di  qualsiasi  natura,  ivi  inclusi  quelli
cinematografici e teatrali, e di biglietti di  ingresso  ai  musei  e
agli altri luoghi della cultura. 
  2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa  data
di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza  di  rimborso
al soggetto organizzatore  dell'evento,  anche  per  il  tramite  dei
canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando  il  relativo
titolo   di   acquisto.   L'organizzatore   dell'evento,   verificata
l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione e,  conseguentemente,
l'inutilizzabilita' del titolo di acquisto  oggetto  dell'istanza  di
rimborso, provvede alla emissione di un voucher di  pari  importo  al
titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  fino  alla
data di efficacia delle misure previste dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo  2020  e  da  eventuali  ulteriori
decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi,  il  termine
utile alla presentazione dell'istanza di cui  al  primo  periodo  del
comma 2 decorre dalla data di entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
successivamente adottati. 
                             Art. 88 bis 
 
 
             Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno 
                      e di pacchetti turistici 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della  prestazione  dovuta  in
relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo,
nelle acque interne o terrestre,  ai  contratti  di  soggiorno  e  ai
contratti di pacchetto turistico stipulati: 
  a) dai soggetti nei  confronti  dei  quali  e'  stata  disposta  la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita'  sanitaria
competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti  da
eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 
  b)  dai  soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari  di   un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti decreti; 
  c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali e'
disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero  la  permanenza
domiciliare   fiduciaria   con   sorveglianza   attiva    da    parte
dell'autorita' sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le
strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 
  d) dai soggetti  che  hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con
partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio   come
individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
e dell'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  con
riguardo ai contratti  da  eseguire  nel  periodo  di  efficacia  dei
predetti decreti; 
  e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a  concorsi
pubblici o  procedure  di  selezione  pubblica,  a  manifestazioni  o
iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma  di  riunione
in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 
  f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio  o  acquirenti  di
pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi  come  destinazione
Stati esteri, dove sia impedito o  vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale  epidemiologica  da
COVID-19. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  comunicano  al  vettore  o  alla
struttura ricettiva o all'organizzatore  di  pacchetti  turistici  il
ricorrere di  una  delle  situazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1
allegando la documentazione comprovante il titolo  di  viaggio  o  la
prenotazione di soggiorno o il contratto di  pacchetto  turistico  e,
nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma  1,  la  documentazione
attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative  o  eventi  indicati  nella  medesima  lettera  e).   Tale
comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti: 
  a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere  da
a) a d); 
  b) dall'annullamento, sospensione o rinvio  del  concorso  o  della
procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell'iniziativa   o
dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); 
  c) dalla data prevista per la  partenza,  nell'ipotesi  di  cui  al
comma 1, lettera f). 
  3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta  giorni  dalla
comunicazione  di  cui  al  comma  2,  procedono  al   rimborso   del
corrispettivo versato per il titolo di viaggio  e  per  il  soggiorno
ovvero all'emissione di un voucher  di  pari  importo  da  utilizzare
entro un anno dall'emissione. 
  4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma
1, il diritto di recesso puo' essere esercitato dal  vettore,  previa
comunicazione tempestiva all'acquirente, quando  le  prestazioni  non
possono essere eseguite in ragione di  provvedimenti  adottati  dalle
autorita' nazionali,  internazionali  o  di  Stati  esteri,  a  causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne
da' tempestiva comunicazione all'acquirente  e,  entro  i  successivi
trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato  per  il
titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari  importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione. 
  5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato  l'attivita',
in tutto  o  in  parte,  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono offrire all'acquirente un  servizio  sostitutivo  di
qualita' equivalente, superiore o inferiore  con  restituzione  della
differenza di prezzo, oppure procedere  al  rimborso  del  prezzo  o,
altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un  anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. 
  6. I soggetti di cui  al  comma  1  possono  esercitare,  ai  sensi
dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo  23  maggio
2011, n. 79,  il  diritto  di  recesso  dai  contratti  di  pacchetto
turistico da eseguire nei periodi  di  ricovero,  di  quarantena  con
sorveglianza  attiva,  di  permanenza  domiciliare   fiduciaria   con
sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle aree interessate dal  contagio  come  individuate  dai
decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  o  negli  Stati
dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione
della situazione emergenziale epidemiologica  da  COVID-19.  In  tali
casi   l'organizzatore,   in   alternativa   al   rimborso   previsto
dall'articolo 41,  commi  4  e  6,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo'  offrire  al  viaggiatore  un
pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere  al
rimborso  o,  altrimenti,  puo'  emettere,  anche  per   il   tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher,  da  utilizzare  entro  un  anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.
79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti
i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di  servizi  e  comunque
non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. 
  7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare,  ai
sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso  dai
contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1,  dai  contratti
di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove  sia
impedito o  vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o  l'arrivo  in  ragione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   e   comunque   quando
l'esecuzione del contratto e' impedita,  in  tutto  o  in  parte,  da
provvedimenti adottati a causa  di  tale  emergenza  dalle  autorita'
nazionali,  internazionali  o  di  Stati   esteri.   In   tali   casi
l'organizzatore, in alternativa al  rimborso  previsto  dall'articolo
41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  puo'
offrire  al  viaggiatore  un  pacchetto   sostitutivo   di   qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza
di prezzo oppure puo'  procedere  al  rimborso  o,  altrimenti,  puo'
emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice,  un  voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e'  corrisposto  e  il
voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai  singoli
fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla  data
prevista di inizio del viaggio. 
  8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative  di  istruzione
disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri il 31 gennaio  2020,  si  applica  l'articolo  1463  del
codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4,  del
codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine
al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto
di viaggio. Il rimborso  puo'  essere  effettuato  dall'organizzatore
anche mediante l'emissione di un voucher di pari  importo  in  favore
del proprio contraente, da utilizzare entro un  anno  dall'emissione.
In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde  il  rimborso  o  emette  il
voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli  fornitori
di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla  data  prevista
di  inizio  del  viaggio.  E'  sempre  corrisposto  il  rimborso  con
restituzione della somma versata, senza emissione di voucher,  quando
il  viaggio  o  l'iniziativa  di  istruzione   riguarda   la   scuola
dell'infanzia o le classi terminali della  scuola  primaria  e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado.  Sono  fatti  salvi,  con
effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti  instaurati  alla
data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici  committenti  con
gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito  degli  stessi  rapporti
con  ciascun  organizzatore,  gli  istituti  scolastici   committenti
possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi, iniziative,
scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche  comunque  denominate,
anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e  alle
destinazioni. 
  9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il  vettore  e  la  struttura
ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato  in  favore
del  soggetto  dal  quale  hanno   ricevuto   il   pagamento   oppure
all'emissione in  suo  favore  di  un  voucher  di  pari  importo  da
utilizzare entro un anno dall'emissione. 
  10. Le disposizioni  del  presente  articolo  trovano  applicazione
anche nei casi in cui il titolo  di  viaggio  o  il  soggiorno  o  il
pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite
di un'agenzia di viaggio o di un portale di  prenotazione,  anche  in
deroga alle condizioni pattuite. 
  11. Fuori dei casi previsti dai  commi  da  1  a  7,  per  tutti  i
rapporti  inerenti  ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  e
instaurati con effetto  dall'11  marzo  2020  al  30  settembre  2020
nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere
all'estero e per le prestazioni in favore di  contraenti  provenienti
dall'estero, quando le prestazioni  non  siano  rese  a  causa  degli
effetti  derivanti  dallo  stato  di  emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo'  essere  restituita
mediante  un  voucher  di   pari   importo   valido   per   un   anno
dall'emissione. 
  12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo  assolve
i correlativi obblighi di rimborso e non  richiede  alcuna  forma  di
accettazione da parte del destinatario. 
  13. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono  norme  di
applicazione necessaria ai sensi  dell'articolo  17  della  legge  31
maggio 1995, n. 218,  e  dell'articolo  9  del  regolamento  (CE)  n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008. 
                               Art. 89 
 
 
          Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo 
 
  1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo,  del  cinema  e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno
di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le  emergenze  nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi  di  cui
al primo periodo hanno una dotazione complessiva di  130  milioni  di
euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente
e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione  delle  risorse
agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti,  autori,  interpreti
ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico  negativo
conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126; 
    b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di  cui  all'articolo  1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente,  con
Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di  pari  importo,
per l'anno 2020, le somme gia' assegnate  con  la  delibera  CIPE  n.
31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo; 
    c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  mediante  riduzione   delle
disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1
della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
                               Art. 90 
 
 
     Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura 
 
  1. Al fine di  far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a
seguito  delle  misure  decreto-legge  23  febbraio   2020,   n.   6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e  al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  la  quota  di  cui  all'articolo
71-octies, comma 3-bis, della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  dei
compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo  71-septies
della medesima legge, per la riproduzione  privata  di  fonogrammi  e
videogrammi, e' destinata al sostegno  degli  autori,  degli  artisti
interpreti ed esecutori,  e  dei  lavoratori  autonomi  che  svolgono
attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto
di  mandato  con  rappresentanza  con  gli  organismi   di   gestione
collettiva di cui all'articolo 180 della legge  22  aprile  1941,  n.
633. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto
del reddito dei destinatari, nonche'  le  modalita'  attuative  della
disposizione di cui al comma 1. 
                             Art. 90 bis 
 
 
                        Carta della famiglia 
 
  1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo  1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'  destinata  alle
famiglie con almeno un figlio a carico. 
  2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari  a
500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo  per  le
politiche della  famiglia  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
                               Art. 91 
 
Disposizioni in  materia  di  ritardi  o  inadempimenti  contrattuali
  derivanti  dall'attuazione  delle  misure  di  contenimento  e   di
  anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il
comma 6, e' inserito il seguente: « 6-bis. Il rispetto  delle  misure
di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1218  e
1223 del codice civile, della  responsabilita'  del  debitore,  anche
relativamente  all'applicazione  di  eventuali  decadenze  o   penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. ». 
  2. All'articolo 35, comma 18, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  e  successive  modificazioni,  dopo  le   parole:   «
L'erogazione  dell'anticipazione  »  inserire  le   seguenti:   «   ,
consentita anche nel caso di consegna  in  via  d'urgenza,  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, ». 
                               Art. 92 
 
 
       Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci 
          e di persone, nonche' di circolazione di veicoli 
 
  1. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in  relazione
alle operazioni effettuate  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020,  non  si  procede
all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1  del
decreto del Presidente della  Repubblica  28  maggio  2009,  n.  107,
attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi  del  comma  6
del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita'  per
le mancate entrate derivanti dalla  disapplicazione  della  tassa  di
ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno
2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126. 
  2. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso  il
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge  28
gennaio 1994, n. 84 relativi al  periodo  compreso  tra  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e quella del 31  luglio  2020.
Al pagamento dei canoni  sospesi  ai  sensi  del  primo  periodo,  da
effettuarsi entro e non oltre il  31  dicembre  2020  anche  mediante
rateazione senza applicazione di interesse, si  provvede  secondo  le
modalita' stabilite da ciascuna Autorita'  di  Sistema  Portuale.  Le
disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  altresi'  ai
concessionari demaniali marittimi titolari di concessione  rilasciata
da Autorita' portuale  o  Autorita'  di  sistema  portuale  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono  al
pagamento dei  canoni  sospesi  entro  il  30  settembre  2020  senza
applicazione di interesse. 
  3. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  i  pagamenti  dei   diritti
doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente
disposizione ed  il  30  aprile  2020  e  da  effettuare  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di  ulteriori
trenta giorni senza applicazione di interessi. 
  4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020,   e'
autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione  dei  veicoli  da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita  e  prova
di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80  del
medesimo decreto legislativo. 
  4-bis. Al fine di contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  delle  misure  di   contrasto   alla
diffusione del virus sui gestori di  servizi  di  trasporto  pubblico
locale e regionale e di  trasporto  scolastico,  non  possono  essere
applicate  dai  committenti  dei  predetti  servizi,  anche   laddove
negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o
penali in ragione  delle  minori  corse  effettuate  o  delle  minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al
trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e  ai  servizi
ferroviari interregionali indivisi. 
  4-ter. Fino al termine  delle  misure  di  contenimento  del  virus
COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti  dei
servizi di trasporto pubblico locale,  possono  essere  sospese,  con
facolta' di proroga degli affidamenti in atto  al  23  febbraio  2020
fino a dodici  mesi  successivi  alla  dichiarazione  di  conclusione
dell'emergenza; restano escluse le  procedure  di  evidenza  pubblica
relative ai servizi di trasporto pubblico locale  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
  4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  4-bis  e
4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4-quinquies. All'articolo  13-bis,  comma  4,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30  giugno  2020  »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ». 
  4-sexies. All'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e  2),  hanno
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 ». 
                               Art. 93 
 
 
                       Disposizioni in materia 
                di autoservizi pubblici non di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di  sicurezza  ai
conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in  favore
dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto  pubblico  non  di
linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi  servizi  di  paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai  sedili  riservati  alla
clientela,  muniti  dei   necessari   certificati   di   conformita',
omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine e' istituito presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un  apposito  fondo
con  la  dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.   Le
agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino  ad
esaurimento delle risorse di cui al  secondo  periodo,  nella  misura
indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque  non  superiore  al
cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, viene determinata l'entita' massima del  contributo
riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle
domande di contributo e di erogazione dello stesso. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede  ai
sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 94 
 
 
           Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' 
                        per il settore aereo 
 
  1. La dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291,
e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. In deroga agli articoli  4  e  22  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  e  fino  al  31  dicembre  2020  puo'  essere
autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per  l'anno
2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato  in
sede governativa presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dello  sviluppo   economico   nonche'   della   Regione
interessata, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale
per crisi aziendale qualora  l'azienda  operante  nel  settore  aereo
abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva  e  sussistano  concrete
prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del  comma
1. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                             Art. 94 bis 
 
Disposizioni urgenti per il territorio  di  Savona  a  seguito  degli
  eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio  da  COVID-19  e  di  consentire  la  ripresa
economica dell'area della provincia di Savona,  la  regione  Liguria,
nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima  regione
ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, puo' erogare nell'anno 2020,  nel  limite  di
spesa di 1,5 milioni  di  euro,  un'indennita'  pari  al  trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva  della  relativa
contribuzione figurativa, per la durata massima di  dodici  mesi,  in
favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di  Savona
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o in parte a
seguito della  frana  verificatasi  lungo  l'impianto  funiviario  di
Savona in concessione alla societa'  Funivie  S.p.a.  in  conseguenza
degli eccezionali eventi atmosferici del mese di  novembre  2019.  La
misura di cui al primo periodo e' residuale rispetto  ai  trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. 
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento  netto  derivanti  dal  comma  1,  pari  a
900.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite
dalle  misure  urgenti  in  materia  di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli
interventi urgenti di ripristino  della  funzionalita'  dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a.,  il
provveditore interregionale  alle  opere  pubbliche  per  le  regioni
Piemonte,  Valle  d'Aosta   e   Liguria   e'   nominato   Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55. 
  4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri  di  cui  ai
commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi
necessari  per  il  ripristino  della   funzionalita'   dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., nel
limite delle risorse di cui al comma 7. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
al Commissario straordinario non spetta alcun  compenso,  gettone  di
presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese. 
  6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attivita'
di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica, delle strutture centrali e  periferiche  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'  di  societa'
dallo stesso controllate. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata  la  spesa  di
4.000.000 di euro per l'anno 2020.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
relativamente alle risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  il  finanziamento
del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali. 
                               Art. 95 
 
 
        Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo 
 
  1. Per le federazioni sportive nazionali, gli  enti  di  promozione
sportiva, le societa' e associazioni  sportive,  professionistiche  e
dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi,  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i
termini per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  e  concessori
relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato  e
degli enti territoriali. 
  2.  I  versamenti  dei  predetti  canoni  sono  effettuati,   senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di  5  rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 
                               Art. 96 
 
 
                  Indennita' collaboratori sportivi 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo  27  del  presente  decreto  e'
riconosciuta da Sport e Salute  S.p.A.,  nel  limite  massimo  di  50
milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione  ai  rapporti  di
collaborazione  presso  federazioni  sportive  nazionali,   enti   di
promozione    sportiva,    societa'    e    associazioni     sportive
dilettantistiche, di cui  all'art.  67,  comma  1,  lettera  m),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento
non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla  societa'
Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal
Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese,  le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di presentazione delle domande  di  cui
al comma 3, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui  al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e  del  relativo
controllo. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                               Art. 97 
 
 
                      Aumento anticipazioni FSC 
 
  1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con  risorse  del
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei  Piani  Operativi
delle Amministrazioni Centrali  e  dei  Patti  per  lo  sviluppo,  le
anticipazioni finanziarie,  di  cui  al  punto  2  lettera  h)  della
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica n. 25 del 10 agosto 2016, e  di  cui  al  punto  3.4  della
delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere  richieste
nella misura del venti per cento delle risorse assegnate  ai  singoli
interventi,  qualora  questi  ultimi  siano  dotati,  nel   caso   di
interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero,
nel caso di interventi a favore delle imprese,  di  provvedimento  di
attribuzione del finanziamento. Restano  esclusi  gli  interventi  di
competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana. 
                               Art. 98 
 
 
               Misure straordinarie urgenti a sostegno 
                     della filiera della stampa 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge  24  aprile  2017  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  « 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta  di  cui
al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti
ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli
investimenti effettuati, nel limite massimo  di  spesa  stabilito  ai
sensi del  comma  3  e  in  ogni  caso  nei  limiti  dei  regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della  concessione
del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati  dalla
presente disposizione, per quanto compatibili, le  norme  recate  dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per  l'anno  2020,  la  comunicazione
telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del  predetto  decreto  e'
presentata nel periodo compreso tra il 1°  ed  il  30  settembre  del
medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed
il 31 marzo 2020 restano comunque valide». 
  2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole « 2.000 euro »  sono  sostituite
con le seguenti « 2.000 euro per l'anno 2019  e  di  4.000  euro  per
l'anno 2020 »; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2020,
il credito d'imposta e' esteso alle imprese  di  distribuzione  della
stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite
situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000  abitanti  e
nei comuni con  un  solo  punto  vendita  e  puo'  essere,  altresi',
parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di  energia
elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche'
per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali ». 
                               Art. 99 
 
 
Erogazioni  liberali   a   sostegno   del   contrasto   all'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. In relazione  alle  molteplici  manifestazioni  di  solidarieta'
pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  ad
aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati  in  via  esclusiva
alla  raccolta  ed  utilizzo  delle  donazioni  liberali   di   somme
finalizzate a  far  fronte  all'emergenza  epidemiologica  del  virus
COVID-19. 
  2. Ai conti correnti  di  cui  al  comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si  applica  l'articolo  27,  commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 e,  in  ogni  caso  sino  al  31
luglio 2020, l'acquisizione di forniture e  servizi  da  parte  delle
aziende, agenzie e degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  da
utilizzare nelle  attivita'  di  contrasto  dell'emergenza  COVID-19,
qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di  persone
fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793  del  codice
civile,  avviene   mediante   affidamento   diretto,   senza   previa
consultazione di due o piu'  operatori  economici,  per  importi  non
superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al
motivo delle liberalita'. 
  4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali  di  cui
al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con
decreto di assegnazione regionale. 
  5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna
pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita  rendicontazione
separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente
dedicato presso  il  proprio  tesoriere,  assicurandone  la  completa
tracciabilita'. Al termine dello  stato  di  emergenza  nazionale  da
COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere  pubblicata  da
ciascuna  pubblica  amministrazione  beneficiaria  sul  proprio  sito
internet o, in assenza, su altro idoneo sito  internet,  al  fine  di
garantire la trasparenza della fonte e  dell'impiego  delle  suddette
liberalita'. 
                              Art. 100 
 
Misure  a  sostegno  delle  universita'  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 
  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno  2020  un  fondo  denominato  «
Fondo per le  esigenze  emergenziali  del  sistema  dell'Universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
degli enti di ricerca » con una dotazione pari a 50 milioni  di  euro
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita'
e della ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  sono  individuati  i  criteri  di  riparto  e   di
utilizzazione delle risorse di  cui  al  precedente  periodo  tra  le
universita', anche non statali  legalmente  riconosciute  ammesse  al
contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243,  le  istituzioni
di  alta  formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   di   cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  gli  enti  di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed  i
collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri  previsti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  2. I mandati dei  componenti  degli  organi  statutari  degli  Enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n.  218,  ad  esclusione  dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica - ISTAT, il cui consiglio e' validamente insediato con  la
nomina della maggioranza dei membri previsti  e,  se  non  integrato,
decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza  durante
il periodo dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare  dello  stato  di
emergenza medesimo. Nel medesimo periodo  sono  altresi'  sospese  le
procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31  dicembre
2009, n. 213. 
  3. I  soggetti  beneficiari  dei  crediti  agevolati  concessi  dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per  le
Agevolazioni  alla  Ricerca  di  cui  all'articolo  5   del   Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di  imprese  con  sede  o
unita' locali ubicate nel territorio italiano,  possono  beneficiare,
su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle  rate
con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un  corrispondente
allungamento della durata dei piani  di  ammortamento.  Il  Ministero
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali posticipate. Agli oneri previsti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                              Art. 101 
 
Misure urgenti per  la  continuita'  dell'attivita'  formativa  delle
  Universita'  e  delle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
  musicale e coreutica 
  1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo,  l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2018/2019  e'  prorogata  al  15  giugno
2020. E'  conseguentemente  prorogato  ogni  altro  termine  connesso
all'adempimento di scadenze didattiche  o  amministrative  funzionali
allo svolgimento delle predette prove. 
  2. Nel periodo  di  sospensione  della  frequenza  delle  attivita'
didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del  decreto  legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto-legge  25
marzo 2020,  n.  19,  le  attivita'  formative  e  di  servizio  agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le  attivita'
di verifica dell'apprendimento  svolte  o  erogate  con  modalita'  a
distanza secondo le indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza
sono  computate  ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti   di   cui
all'articolo  6  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  sono
valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti  biennali,  secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della  medesima  legge  n.
240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui  all'articolo
2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, per
l'attribuzione della classe stipendiale successiva. 
  3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai  fini
della valutazione  dell'attivita'  svolta  dai  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n.  240
del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui  al  comma  5,  del
medesimo articolo 24  delle  attivita'  di  didattica,  di  didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca
svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma
3, lett. b). 
  4. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  1,  le  attivita'
formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza
secondo  le  indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza   sono
computati ai fini dell'assolvimento degli  obblighi  contrattuali  di
cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
  5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono
valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa
attivita'   di   verifica   dell'apprendimento,   nonche'   ai   fini
dell'attestazione della frequenza obbligatoria. 
  6. Con riferimento alle Commissioni  nazionali  per  l'abilitazione
alle funzioni di professore  universitario  di  prima  e  di  seconda
fascia, di cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95,   formate,   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale  2018-2020,  sulla  base  del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile  2018,  come  modificato  dal
decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, i  lavori  riferiti  al
quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono,  in  deroga
all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E'  conseguentemente  differita
all'11 luglio 2020 la data  di  scadenza  della  presentazione  delle
domande nonche' quella di avvio dei lavori delle  citate  Commissioni
per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali  dovranno
concludersi entro il  10  novembre  2020.  Le  Commissioni  nazionali
formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile  2018,
come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f)  della
legge n. 240 del 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In
deroga all'articolo 6, comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle  nuove
Commissioni   nazionali   di   durata   biennale   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il
30 settembre 2020. 
  6-bis. Le universita' e gli istituti  di  ricerca,  anche  mediante
convenzioni,  promuovono,  nell'esercizio   della   loro   autonomia,
strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad  ogni
database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti
di ateneo. 
  6-ter.  Nell'espletamento  delle  procedure   valutative   previste
dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  le
commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di  ateneo
rispondenti   ai   criteri   fissati   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  4  agosto  2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del  26  agosto  2011,
tengono conto delle limitazioni all'attivita' di ricerca  scientifica
connaturate a tutte le disposizioni  conseguenti  alla  dichiarazione
dello stato di emergenza deliberata dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorita' straniere  o
sovranazionali   conseguenti   alla   dichiarazione   di    emergenza
internazionale  di  salute  pubblica  (Public  Health  Emergency   of
International Concern -  PHEIC)  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita' del 30 gennaio 2020. 
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  alle  Istituzioni  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica. 
                              Art. 102 
 
Abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo  e
  ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie 
  1. Il conseguimento  della  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in
Medicina e Chirurgia  -  Classe  LM/41  abilita  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del  giudizio  di
idoneita'  di  cui  all'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio  2018,  n.
58. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17,  comma  95,
della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  adeguato  l'ordinamento
didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  16  marzo   2007,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 157 del 9 luglio 2007.  Con  decreto  rettorale,  in  deroga  alle
procedure di cui all'articolo  11,  commi  1  e  2,  della  legge  19
novembre 1990,  n.  341,  gli  atenei  dispongono  l'adeguamento  dei
regolamenti didattici di ateneo  disciplinanti  gli  ordinamenti  dei
corsi di studio della Classe LM/ 41-Medicina  e  Chirurgia.  Per  gli
studenti che alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
risultino gia' iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta
ferma la facolta' di  concludere  gli  studi,  secondo  l'ordinamento
didattico  previgente,  con  il   conseguimento   del   solo   titolo
accademico. In tal caso resta ferma,  altresi',  la  possibilita'  di
conseguire   successivamente   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo, secondo le modalita' di cui al  comma
2. 
  2. I laureati in Medicina e Chirurgia,  il  cui  tirocinio  non  e'
svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione  dell'articolo
3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca  n.  58  del  2018,  sono   abilitati   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione
del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001,  n.
445. 
  3.  In  via  di  prima  applicazione,  i  candidati  della  seconda
sessione-anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito  il
giudizio di idoneita' nel  corso  del  tirocinio  pratico-valutativo,
svolto  ai  sensi  dell'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca  n.  58  del  2018,
oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo
2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca  n.  445  del  2001,  sono  abilitati   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima
data  continuano  ad  avere  efficacia,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche'  quelle  del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
n. 445 del  2001,  relative  all'organizzazione,  alla  modalita'  di
svolgimento,  di  valutazione  e  di  certificazione  del   tirocinio
pratico-valutativo. 
  5. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle lauree  nelle  professioni  sanitarie  (L/SNT/2),  (L/SNT/3)  e
(L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la  prova
pratica  puo'  svolgersi,  previa  certificazione  delle   competenze
acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi
corsi di studio, secondo le indicazioni  di  cui  al  punto  2  della
circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
  6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora
il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  7  settembre  2005,  di  una  qualifica
professionale per l'esercizio di una  professione  sanitaria  di  cui
all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,  sia  subordinato
allo svolgimento di una prova compensativa,  la  stessa  puo'  essere
svolta con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi con
le modalita' di cui al punto 2 della circolare  del  Ministero  della
salute e del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  del  30  settembre  2016.  E'  abrogato  l'articolo  29  del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
                              Art. 103 
 
 
Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti
                degli atti amministrativi in scadenza 
 
  1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche
amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,  anche
sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio
significativo previste dall'ordinamento. 
  1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1  trova  altresi'
applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e
alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di  notificazione  dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta,  di
svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di  ricorsi
giurisdizionali. 
  2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31
luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle
segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo
termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione
dello stato di emergenza. 
  2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e  fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  dagli
accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale,
nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro
atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta   giorni.   La   presente
disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto  1942,  n.
1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque  denominati   dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  2-ter. Nei contratti tra privati, in  corso  di  validita'  dal  31
gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione
di lavori edili di qualsiasi natura,  i  termini  di  inizio  e  fine
lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla  durata  della
proroga di cui al comma 2.  In  deroga  ad  ogni  diversa  previsione
contrattuale, il  committente  e'  tenuto  al  pagamento  dei  lavori
eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 
  2-quater. I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi
conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020.  Sono  prorogati
fino al medesimo termine anche: 
  a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio
a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato  non
stagionale; 
  b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5,  comma  7,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  c) i documenti di  viaggio  di  cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
  d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di
cui al comma 2 dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
  e) la validita' dei nulla osta rilasciati per  il  ricongiungimento
familiare  di  cui  agli  articoli  28,  29  e  29-bis  del   decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
  f) la validita' dei nulla  osta  rilasciati  per  lavoro  per  casi
particolari  di  cui  agli  articoli  27  e  seguenti   del   decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card,
trasferimenti infrasocietari. 
  2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si  applicano
anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,  26,  30,
39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Il
presente comma si applica anche alle richieste di conversione. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e
dei  decreti-legge  23  febbraio  2020,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo  2020,  n.
19, nonche' dei relativi decreti di attuazione. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo,  indennita'  di  disoccupazione   e   altre   indennita'   da
ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali,
comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati. 
  5. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale
di cui all'articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti
alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 
  6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1° settembre 2020. 
  6-bis. Il termine di prescrizione  di  cui  all'articolo  28  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti  ingiuntivi
emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal  23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo. Per il  medesimo  periodo  e'  sospeso  il  termine  di  cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                            Art. 103 bis 
 
 
Proroga della  scadenza  delle  certificazioni  e  dei  collaudi  dei
                           motopescherecci 
 
  1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti
alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle
Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti,  in  scadenza
in data successiva al 30  gennaio  2020  e  fino  alla  data  del  30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla  data  del
31  agosto  2020,  in  deroga  all'articolo  328  del  codice   della
navigazione,  tutti  i   contratti   di   arruolamento   dei   membri
dell'equipaggio o  del  personale  dei  servizi  ausiliari  di  bordo
vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da
un suo procuratore nelle forme di cui  all'articolo  329  del  codice
della  navigazione,  fermo  restando  l'obbligo  di  procedere   alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo  357,  comma  3,
del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della   navigazione
(Navigazione marittima), di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 
                              Art. 104 
 
 
       Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento 
 
  1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di  riconoscimento  e
di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c),  d)  ed  e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31  gennaio
2020  e'  prorogata  al  31  agosto  2020.  La  validita'   ai   fini
dell'espatrio resta limitata  alla  data  di  scadenza  indicata  nel
documento. 
                              Art. 105 
 
 
              Ulteriori misure per il settore agricolo 
 
  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, le parole  «  quarto  grado  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « sesto grado ». Agli oneri derivanti dal presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore,  a  qualsiasi
titolo,  di  terreni  sui  quali  insistono  piante  infettate  dagli
organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti
delegati, e'  consentito  lo  spostamento  scadenzato  in  un  comune
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano  al  fine  di
dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad  ogni  altra
attivita' ad esse connessa, disposte dai provvedimenti  di  emergenza
fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214. 
  1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore,  a  qualsiasi
titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da
tali soggetti delegati, e' consentito lo spostamento scadenzato in un
comune diverso rispetto a quello in cui attualmente  si  trovano  per
provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine  di
evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura. 
  1-quater. L'attuazione delle misure e delle  attivita'  di  cui  ai
commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei  casi  di  comprovate
esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
22 marzo 2020. 
  1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio  1994,  n.  97,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  « 3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria  derivante  dalla
diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche
a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate
nelle  zone  montane.  Conseguentemente  tali   soggetti   non   sono
considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ». 
                              Art. 106 
 
 
                   Norme in materia di svolgimento 
                 delle assemblee di societa' ed enti 
 
  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo  comma,
e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata  entro  centottanta  giorni  dalla
chiusura dell'esercizio. 
  2.  Con  l'avviso  di  convocazione  delle  assemblee  ordinarie  o
straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita  per
azioni,  le  societa'  a  responsabilita'   limitata,   le   societa'
cooperative e le mutue  assicuratrici  possono  prevedere,  anche  in
deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione  del  voto
in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento  all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione;  le  predette  societa'  possono
altresi' prevedere che l'assemblea si svolga,  anche  esclusivamente,
mediante    mezzi    di    telecomunicazione     che     garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis,  quarto  comma,  e  2538,
sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita'  che
si trovino nel  medesimo  luogo,  ove  previsti,  il  presidente,  il
segretario o il notaio. 
  3.  Le  societa'  a  responsabilita'  limitata  possono,   inoltre,
consentire, anche in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  2479,
quarto  comma,  del  codice  civile  e  alle   diverse   disposizioni
statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto. 
  4.  Le  societa'  con  azioni  quotate  possono  designare  per  le
assemblee  ordinarie  o  straordinarie  il  rappresentante   previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, anche  ove  lo  statuto  disponga  diversamente.  Le  medesime
societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di  convocazione  che
l'intervento  in  assemblea  si  svolga  esclusivamente  tramite   il
rappresentante designato  ai  sensi  dell'articolo  135-undecies  del
decreto  legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58;   al   predetto
rappresentante designato possono essere  conferite  anche  deleghe  o
subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art.  135-undecies,  comma  4,
del medesimo decreto. 
  5.  Il  comma  4  si  applica  anche  alle  societa'  ammesse  alla
negoziazione su un  sistema  multilaterale  di  negoziazione  e  alle
societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 
  6. Le banche popolari, e  le  banche  di  credito  cooperativo,  le
societa' cooperative  e  le  mutue  assicuratrici,  anche  in  deroga
all'articolo  150-bis,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del  codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al  numero
di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare  per
le assemblee ordinarie o  straordinarie  il  rappresentante  previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n.  58.  Le  medesime  banche,  societa'  e  mutue  possono  altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento  in  assemblea
si  svolga  esclusivamente   tramite   il   predetto   rappresentante
designato. Non si  applica  l'articolo  135-undecies,  comma  5,  del
decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  termine  per  il
conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'  fissato  al  secondo
giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. 
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data,  se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza della epidemia da COVID-19. 
  8. Per le societa' a controllo  pubblico  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,
l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  ha
luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
  8-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle associazioni  e  alle  fondazioni  diverse  dagli  enti  di  cui
all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117. 
                              Art. 107 
 
 
          Differimento di termini amministrativo-contabili 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e
della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi amministrativi di
enti  ed  organismi  pubblici  anche  mediante  la  dilazione   degli
adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei
rendiconti o dei  bilanci  d'esercizio  relativi  all'esercizio  2019
ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: 
    a) al 30 giugno 2020  per  gli  enti  e  gli  organismi  pubblici
diversi dalle societa' destinatari  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli  enti  o
organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di  esercizio
sono  sottoposti  ad  approvazione  da   parte   dell'amministrazione
vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei
bilanci di  esercizio  relativi  all'esercizio  2019,  ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, e' differito al 30 settembre 2020; 
    b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi  strumentali
destinatari delle disposizioni del titolo I del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre
2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente
da parte della Giunta e del Consiglio. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  per  l'esercizio  2020  il
termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai  fini  della  contestuale
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio
a tutti gli effetti di legge. 
  3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  per  l'adozione  dei  bilanci  di
esercizio  dell'anno  2019  e'  differito  al  31  maggio  2020.   Di
conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono cosi' modificati  per  l'anno
2020: 
    a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale
entro il 30 giugno 2020; 
    b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta  regionale  entro  il  31  luglio
2020. 
  4. Il termine per la determinazione  delle  tariffe  della  TARI  e
della tariffa corrispettiva, attualmente  previsto  dall'articolo  1,
comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito  al
30 giugno 2020. 
  5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1,  commi  654  e  683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  anche  per
l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   alla
determinazione ed approvazione del piano  economico  finanziario  del
servizio rifiuti (PEF) per il  2020.  L'eventuale  conguaglio  tra  i
costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per
l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
  6.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  Documento  unico   di
programmazione,  di  cui  all'articolo  170,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020. 
  7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020. 
  8.  Il  termine  di  cui  all'articolo  264  comma  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020. 
  9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 2020. 
  10. In considerazione dello stato di emergenza  nazionale  connessa
alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini
di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Per  il
periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono
fissati come segue: 
  a) il termine di cui all'articolo  141,  comma  7,  e'  fissato  in
centoventi giorni; 
  b) il termine di cui all'articolo  143,  comma  3,  e'  fissato  in
novanta giorni; 
  c) il termine di cui all'articolo  143,  comma  4,  e'  fissato  in
centoventi giorni; 
  d) il termine di cui all'articolo 143,  comma  12,  e'  fissato  in
novanta giorni. 
                            Art. 107 bis 
 
 
                Scaglionamento di avvisi di pagamento 
                    e norme sulle entrate locali 
 
  1. A decorrere dal rendiconto 2020 e  dal  bilancio  di  previsione
2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011,  n.  118,  possono  calcolare  il  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato
di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione  calcolando
la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con  i  dati
del 2019 in luogo di quelli del 2020. 
                              Art. 108 
 
 
       Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
30 giugno 2020, al fine di  assicurare  l'adozione  delle  misure  di
prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa
vigente in materia, a tutela dei lavoratori del  servizio  postale  e
dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del  servizio
postale relativo agli invii raccomandati,  agli  invii  assicurati  e
alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo  3,  comma  2  del
decreto legislativo 22 luglio 1999  n.  261,  gli  operatori  postali
procedono  alla  consegna  dei  suddetti  invii  e  pacchi   mediante
preventivo accertamento della presenza del destinatario o di  persona
abilitata al ritiro, senza raccoglierne la  firma  e  con  successiva
immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al  piano  o  in  altro
luogo, presso il medesimo  indirizzo,  indicato  contestualmente  dal
destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' apposta
dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e'  attestata
anche la suddetta modalita' di recapito. 
  1-bis. Per lo svolgimento dei  servizi  di  notificazione  a  mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, gli operatori postali  procedono  alla  consegna  delle
suddette notificazioni con la procedura ordinaria  di  firma  di  cui
all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890,  oppure  con  il
deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata
o altro atto che necessita  di  firma  per  la  consegna.  Il  ritiro
avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso  di  ricevimento.
La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal
30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione  di
cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo  in
esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza. 
  2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19
e  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  con   il
costante incremento dei casi su tutto  il  territorio  nazionale,  al
fine  di  consentire  il  rispetto  delle  norme   igienico-sanitarie
previste dalla vigente normativa volte  a  contenere  il  diffondersi
della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la  somma
di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  fino  al  31
maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e'  effettuato  entro
30 giorni dalla contestazione o notificazione  della  violazione.  La
misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  qualora  siano  previsti
ulteriori termini di durata delle misure restrittive. 
                              Art. 109 
 
 
            Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza 
                  a fronte dell'emergenza COVID-19 
 
  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota  libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma  6,  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  ferme  restando  le
priorita' relative alla copertura dei debiti fuori  bilancio  e  alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti  connesse  con
l'emergenza in corso. 
  1-bis. Al fine di anticipare  la  possibilita'  di  utilizzo  della
quota   libera   dell'avanzo   di   amministrazione   in    relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni  e  le  province
autonome  per  l'anno  2020  possono  utilizzare  la   quota   libera
dell'avanzo   di   amministrazione    dell'anno    precedente    dopo
l'approvazione da parte della  Giunta  regionale  o  provinciale  del
rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di  parifica
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti  e  della
successiva  approvazione  del  rendiconto  da  parte  del   Consiglio
regionale o provinciale. 
  1-ter. In  sede  di  approvazione  del  rendiconto  2019  da  parte
dell'organo esecutivo, gli enti di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono  autorizzati  allo  svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che  ciascun  ente
individua, riferite ad interventi conclusi o  gia'  finanziati  negli
anni precedenti con risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle  prestazioni.  Le
risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione  statale
o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun  ente
per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema  economico
derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita'  di
utilizzo della quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  di  cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ferme restando le priorita' relative alla copertura  dei  debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di  bilancio,  gli
enti locali, limitatamente all'esercizio  finanziario  2020,  possono
utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di  amministrazione  per  il
finanziamento di spese correnti connesse con  l'emergenza  in  corso.
L'utilizzo  della  quota  libera  dell'avanzo  di  cui   al   periodo
precedente   e'   autorizzato,   anche   nel   corso   dell'esercizio
provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della
medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione 2019 e  l'organo  di  revisione  ne
abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo  239,  comma  1,
lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267. Agli stessi fini  e  fermo  restando  il  rispetto  del
principio di equilibrio di bilancio, gli enti  locali,  limitatamente
all'esercizio   finanziario   2020,   possono    utilizzare,    anche
integralmente, per il finanziamento  delle  spese  correnti  connesse
all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  fatta  eccezione  per  le
sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  4-bis,  del  medesimo  testo
unico. 
  2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo  51
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
  a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere  adottate
dall'organo esecutivo in  via  di  urgenza  opportunamente  motivata,
salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da  parte  dell'organo
consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro  il  31
dicembre dell'anno in corso  se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
predetto termine; 
  b) in caso di mancata o  parziale  ratifica  del  provvedimento  di
variazione adottato dall'organo  esecutivo,  l'organo  consiliare  e'
tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti
sulla base della deliberazione non ratificata. 
                              Art. 110 
 
 
                       Rinvio questionari Sose 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2010, n.  216,  relativo
alla scadenza per la restituzione da parte  delle  Province  e  delle
Citta' Metropolitane del questionario  SOSE  denominato  FP20U  e  da
parte dei comuni del questionario denominato  FC50U,  e'  fissato  in
centottanta giorni. 
                              Art. 111 
 
 
          Sospensione quota capitale dei prestiti concessi 
                  alle regioni a statuto ordinario 
 
  1. Le regioni a statuto ordinario  sospendono  il  pagamento  delle
quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi  dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi  e  prestiti
S.p.a. trasferiti al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo 5, commi  1  e  3,  del  decreto-  legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003,  n.  326.  Le  quote  capitale  annuali  sospese  sono
rimborsate nell'anno successivo a quello di  conclusione  di  ciascun
piano di ammortamento contrattuale. 
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1  e'  utilizzato,  previa
apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in
via amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e  per
il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019,
in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in  sede  di  Conferenza  Stato
Regioni, possono essere  ceduti  spazi  finanziari  finalizzati  agli
investimenti alle Regioni maggiormente colpite. 
  4.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   alle
anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2  e  3,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. 
  4-bis.  Il  disavanzo  di  amministrazione  degli   enti   di   cui
all'articolo 2 del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello
applicato al  bilancio,  determinato  dall'anticipo  delle  attivita'
previste  nel  relativo  piano  di   rientro   riguardanti   maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per  gli  esercizi
successivi in attuazione  del  piano  di  rientro,  puo'  non  essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno  2020,  pari  a  4,3
milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di  saldo  netto
da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                              Art. 112 
 
 
            Sospensione quota capitale mutui enti locali 
 
  1. Il pagamento delle quote capitale, in  scadenza  nell'anno  2020
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  agli  enti
locali, trasferiti al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  e'   differito   all'anno   immediatamente
successivo  alla  data  di  scadenza  del   piano   di   ammortamento
contrattuale, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1  e'  utilizzato  per  il
finanziamento  di  interventi  utili  a  far   fronte   all'emergenza
COVID-19. 
  3.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   alle
anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  rifinanziamenti,
nonche' ai mutui che hanno beneficiato di differimenti  di  pagamento
delle rate di ammortamento in scadenza nel  2020,  autorizzati  dalla
normativa applicabile agli enti locali i  cui  territori  sono  stati
colpiti da eventi sismici. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020,  pari  a  euro
276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                              Art. 113 
 
 
                   Rinvio di scadenze adempimenti 
                relativi a comunicazioni sui rifiuti 
 
  1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: 
  a) presentazione del  modello  unico  di  dichiarazione  ambientale
(MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70; 
    b) presentazione della comunicazione annuale  dei  dati  relativi
alle pile e accumulatori  immessi  sul  mercato  nazionale  nell'anno
precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo
20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla
raccolta ed al  riciclaggio  dei  rifiuti  di  pile  ed  accumulatori
portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
    c) presentazione al Centro di Coordinamento  della  comunicazione
di cui all'articolo 33, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49; 
    d)  versamento  del  diritto  annuale  di   iscrizione   all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo  24,  comma  4,  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120. 
                            Art. 113 bis 
 
 
                  Proroghe e sospensioni di termini 
                per adempimenti in materia ambientale 
 
  1. Fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  consentito  fino  ad  un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi. 
                              Art. 114 
 
 
Fondo  per  la  sanificazione  degli  ambienti  di  Province,  Citta'
                       metropolitane e Comuni 
 
  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020,  finalizzato
a  concorrere  al  finanziamento  delle  spese  di  sanificazione   e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei  mezzi  di  Province,
citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per  65  milioni
di euro ai comuni e per 5 milioni di  euro  alle  province  e  citta'
metropolitane. 
  2. Il fondo di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze e con il Ministero della salute, da adottarsi,  sentita
la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione  del  presente  decreto,  tenendo  conto  della
popolazione residente e del numero di casi di  contagio  da  COVID-19
accertati. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per  l'anno  2020,  pari  a  70
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                              Art. 115 
 
 
                    Straordinario polizia locale 
 
  1. Per l'anno 2020, le risorse  destinate  al  finanziamento  delle
prestazioni di  lavoro  straordinario  del  personale  della  polizia
locale dei  comuni,  delle  province  e  delle  citta'  metropolitane
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti  ai  provvedimenti
di  contenimento  del  fenomeno   epidemiologico   da   COVID-19,   e
limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative
adottate ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19,  non  sono  soggette  ai  limiti  del  trattamento
accessorio  previsti  dall'articolo  23,   comma   2,   del   decreto
legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  fermo  restando  il  rispetto
dell'equilibrio di bilancio. 
  2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito per l'anno 2020 un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di  contribuire
all'erogazione dei compensi per le  maggiori  prestazioni  di  lavoro
straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale  del  medesimo  personale.  Al  riparto  delle
risorse del fondo di cui al presente comma si  provvede  con  decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato  citta'  ed  autonomie
locali, adottato entro 30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, tenendo conto della  popolazione  residente  e  del
numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per  l'anno  2020,  pari  a  10
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                              Art. 116 
 
 
                 Termini riorganizzazione Ministeri 
 
  1. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini
previsti dalla  normativa  vigente  concernenti  i  provvedimenti  di
riorganizzazione  dei  Ministeri  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il  31  luglio
2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle
rispettive disposizioni normative. 
                              Art. 117 
 
 
Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «  ,  limitatamente   agli   atti   di   ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse; 
  b) le parole: « fino a non oltre il 31 marzo 2020 » sono sostituite
dalle seguenti: « fino a non oltre i sessanta giorni successivi  alla
data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio  nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la  delibera
del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ». 
                              Art. 118 
 
 
Misure urgenti per  assicurare  la  continuita'  delle  funzioni  del
            Garante per la protezione dei dati personali 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre  2019,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «  ,  limitatamente   agli   atti   di   ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse; 
  b) le parole: « entro il 31 marzo  2020  »  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  data   di
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie  derivanti
da agenti  virali  trasmissibili,  dichiarato  con  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ». 
                              Art. 119 
 
 
       Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio 
 
  1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto un contributo
economico mensile pari a 600 euro  per  un  massimo  di  tre  mesi  e
parametrato al periodo effettivo di sospensione di  cui  all'articolo
83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Il  contributo  non  spetta  ai  magistrati  onorari  dipendenti
pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e'  cumulabile  con
altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del
presente decreto. 
  3. Il contributo economico di  cui  al  comma  1  e'  concesso  con
decreto del Direttore generale degli affari interni del  Dipartimento
per gli affari di  giustizia,  del  Ministero  della  giustizia,  nel
limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  si   provvede
nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione  vigente  nell'anno
2020, nel Programma 1.4 «  Servizi  di  gestione  amministrativa  per
l'attivita' giudiziaria » Azione magistratura onoraria » dello  Stato
di previsione del Ministero della giustizia. 
                              Art. 120 
 
 
               Piattaforme per la didattica a distanza 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio
2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: 
    a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente  di  piattaforme  e  di
strumenti  digitali  utili  per  l'apprendimento  a  distanza,  o  di
potenziare quelli gia' in dotazione,  nel  rispetto  dei  criteri  di
accessibilita' per le persone con disabilita'; 
    b) per 70 milioni di euro nel  2020,  a  mettere  a  disposizione
degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di  cui  alla  lettera
a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete; 
    c) per 5 milioni  di  euro  nel  2020,  a  formare  il  personale
scolastico sulle  metodologie  e  le  tecniche  per  la  didattica  a
distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  3.  Le  istituzioni  scolastiche  acquistano  le  piattaforme  e  i
dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli
strumenti di cui all'articolo 1, commi 449  e  450,  della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia  possibile  ricorrere  ai
predetti   strumenti,   le   istituzioni    scolastiche    provvedono
all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al  comma  2,
lettere a) e b),  anche  in  deroga  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4.  Limitatamente  all'anno  scolastico  2019/2020,  al   fine   di
assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie  e
nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  la  funzionalita'  della
strumentazione informatica,  nonche'  per  il  supporto  all'utilizzo
delle piattaforme di didattica a distanza,  le  predette  istituzioni
scolastiche  sono  autorizzate  a  sottoscrivere  contratti  sino  al
termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite
complessivo di 1.000  unita',  anche  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
della distribuzione per reddito nella relativa regione e  del  numero
di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi'  ripartito
tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui  al  comma
4, tenuto conto del numero di studenti. 
  5-bis. Le istituzioni scolastiche  possono  utilizzare  le  risorse
loro assegnate per le finalita'  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
qualora superiori alle necessita' riscontrate, anche per le finalita'
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2. 
  6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  anticipare  alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente
articolo e, comunque, quelle  assegnate  in  relazione  all'emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a  tal
fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento
dei controlli  a  cura  dei  revisori  dei  conti  delle  istituzioni
scolastiche  sull'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  di  cui   al
presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  6-bis. Per le finalita' di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  e'
stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la  somma
di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da  ripartire  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5. 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni  di
euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi  da  1  a  3,  e  a  9,30
milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, nonche' a  2
milioni di euro per l'anno 2020  con  riguardo  al  comma  6-bis,  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                              Art. 121 
 
 
          Misure per favorire la continuita' occupazionale 
              per i docenti supplenti brevi e saltuari 
 
  1. Al fine di favorire la  continuita'  occupazionale  dei  docenti
gia' titolari di  contratti  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  nei
periodi di chiusura  o  di  sospensione  delle  attivita'  didattiche
disposti  in  relazione  all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,   il
Ministero   dell'istruzione   assegna   comunque   alle   istituzioni
scolastiche  statali  le  risorse  finanziarie  per  i  contratti  di
supplenza breve e saltuaria,  in  base  all'andamento  storico  della
spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. Le istituzioni scolastiche  statali  stipulano  contratti  a
tempo determinato al personale amministrativo  tecnico  ausiliario  e
docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, nel  limite  delle  risorse  assegnate  ai
sensi  del  primo  periodo,  al  fine  di  potenziare  le   attivita'
didattiche a distanza  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,
anche in deroga a disposizioni vigenti in materia. 
                            Art. 121 bis 
 
 
            Presa di servizio di collaboratori scolastici 
                nei territori colpiti dall'emergenza 
 
  1.  I  soggetti  vincitori  della  procedura   selettiva   di   cui
all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
che non possono prendere servizio il 1°  marzo  2020  a  causa  della
chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione  scolastica
o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto  di  lavoro  e
prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente,  presso  gli
ambiti territoriali degli  uffici  scolastici  regionali,  in  attesa
dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati. 
                            Art. 121 ter 
 
 
                    Conservazione della validita' 
                   dell'anno scolastico 2019/2020 
 
  1.  Qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale
d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno  scolastico
2019/2020 conserva  comunque  validita'  anche  in  deroga  a  quanto
stabilito  dall'articolo  74  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Sono  del  pari  decurtati,
proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di
formazione e  di  prova  del  personale  delle  predette  istituzioni
scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
                              Art. 122 
 
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
  misure di contenimento e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
  COVID -19 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
nominato  un  Commissario  straordinario  per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19,  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu'
elevata risposta sanitaria  all'emergenza,  il  Commissario  attua  e
sovrintende  a  ogni  intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria, organizzando, acquisendo e  sostenendo  la  produzione  di
ogni genere di bene  strumentale  utile  a  contenere  e  contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in  relazione  alle  misure
adottate per contrastarla, nonche' programmando e  organizzando  ogni
attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento  delle
risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni,  e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione  di  farmaci,  delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori
e di societa' in  house,  nonche'  delle  centrali  di  acquisto.  Il
Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e  le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e
4 del presente decreto,  provvede,  inoltre  al  potenziamento  della
capienza delle strutture ospedaliere,  anche  mediante  l'allocazione
delle dotazioni  infrastrutturali,  con  particolare  riferimento  ai
reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile e, ove necessario, del prefetto  territorialmente  competente,
ai sensi dell'articolo 6 del presente  decreto,  la  requisizione  di
beni mobili, mobili registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei
prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione  degli
stessi. Il Commissario pone  in  essere  ogni  intervento  utile  per
preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari  per
il  contrasto  e  il  contenimento  dell'emergenza  anche  ai   sensi
dell'articolo 5. Per la  medesima  finalita',  puo'  provvedere  alla
costruzione di nuovi stabilimenti  e  alla  riconversione  di  quelli
esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento
di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti
e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi
privati  destinati  all'emergenza,  organizzandone  la   raccolta   e
controllandone l'impiego secondo quanto  previsto  dall'art.  99.  Le
attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema  nazionale
di protezione civile  e  coordinate  dal  Capo  del  dipartimento  di
protezione civile in raccordo con il Commissario. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta  nell'esercizio
delle relative competenze in materia di salute e, anche su  richiesta
delle regioni, puo' adottare  in  via  d'urgenza,  nell'ambito  delle
funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a  fronteggiare
ogni  situazione  eccezionale.  Tali  provvedimenti,  di  natura  non
normativa,  sono  immediatamente  comunicati  alla  Conferenza  Stato
regioni e alle singole regioni su cui il  provvedimento  incide,  che
possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati
in  deroga  a  ogni  disposizione   vigente,   nel   rispetto   della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere  in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite. 
  3.  Al  Commissario  competono  altresi'  l'organizzazione   e   lo
svolgimento delle  attivita'  propedeutiche  alla  concessione  degli
aiuti  per  far  fronte  all'emergenza  sanitaria,  da  parte   delle
autorita'  competenti  nazionali  ed  europee,   nonche'   tutte   le
operazioni di  controllo  e  di  monitoraggio  dell'attuazione  delle
misure; il Commissario provvede altresi' alla gestione coordinata del
Fondo  di  solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),  di   cui   al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, e
delle  risorse  del  fondo   di   sviluppo   e   coesione   destinato
all'emergenza. 
  4. Il Commissario opera fino alla scadenza del  predetto  stato  di
emergenza e  delle  relative  eventuali  proroghe.  Del  conferimento
dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. 
  5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita'
complesse  e   nella   programmazione   di   interventi   di   natura
straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere
di natura pubblica. L'incarico  di  Commissario  e'  compatibile  con
altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto  a  titolo  gratuito,
eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma 9. 
  6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1  in  raccordo
con il Capo del Dipartimento della  Protezione  civile,  avvalendosi,
per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative  del
Servizio nazionale della  Protezione  civile,  nonche'  del  Comitato
tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo  del  dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per  l'esercizio
delle funzioni di cui  al  presente  articolo,  il  Commissario  puo'
avvalersi, altresi', di qualificati esperti in  materie  sanitarie  e
giuridiche, nel numero da lui definito. 
  7.  Sull'attivita'  del  Commissario  straordinario  riferisce   al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro  da
lui delegato. 
  8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di  cui
al comma 1, nonche' per ogni altro atto  negoziale  conseguente  alla
urgente necessita' di far fronte all'emergenza di  cui  al  comma  1,
posto in essere dal Commissario e  dai  soggetti  attuatori,  non  si
applica l'articolo 29 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  22  novembre  2010,  recante  «  Disciplina  dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e
tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte  dei
Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione.  Per  gli  stessi
atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'  comunque
limitata ai soli  casi  in  cui  sia  stato  accertato  il  dolo  del
funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha  dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono  immediatamente  e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti,
i pareri e le valutazioni  tecnico  scientifiche  resi  dal  Comitato
tecnico scientifico di cui al  comma  6  funzionali  alle  operazioni
negoziali di cui al presente comma. 
  9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e
per le attivita' di cui al presente  articolo,  provvede  nel  limite
delle risorse assegnate allo scopo con  Delibera  del  Consiglio  dei
Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di  cui  all'articolo
44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1;  le  risorse  sono
versate su apposita contabilita' speciale intestata  al  Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente  bancario  per  consentire  la  celere   regolazione   delle
transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato  delle
forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1. 
                              Art. 123 
 
 
          Disposizioni in materia di detenzione domiciliare 
 
  1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e fino al 30  giugno  2020,  la  pena  detentiva  e'
eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o  in  altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza,  ove  non
sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua  di
maggior pena, salvo che riguardi: 
    a)  soggetti  condannati  per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; 
    b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
    c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
    d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
    e) detenuti nei cui confronti sia redatto  rapporto  disciplinare
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei  disordini
e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; 
    f) detenuti privi di un domicilio effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 
  2. Il  magistrato  di  sorveglianza  adotta  il  provvedimento  che
dispone l'esecuzione  della  pena  presso  il  domicilio,  salvo  che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati  la  cui
pena da eseguire  non  e'  superiore  a  sei  mesi  e'  applicata  la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 
  4. La procedura di controllo, alla cui applicazione  il  condannato
deve prestare il consenso, viene disattivata quando la  pena  residua
da espiare scende sotto la soglia di sei mesi. 
  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia,  d'intesa  con  il  capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e periodicamente aggiornato  e'  individuato  il  numero  dei
mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  da   rendere
disponibili, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per  l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate  dalle  autorita'
competenti.  L'esecuzione  dei  provvedimenti   nei   confronti   dei
condannati per i  quali  e'  necessario  attivare  gli  strumenti  di
controllo indicati avviene progressivamente a  partire  dai  detenuti
che devono scontare la pena residua inferiore. Nel  caso  in  cui  la
pena residua non superi di trenta giorni la  pena  per  la  quale  e'
imposta l'applicazione delle procedure di  controllo  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati. 
  6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui  al  comma
1,  la  direzione  dell'istituto  penitenziario  puo'   omettere   la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26  novembre
2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la
pena da  eseguire  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente parte residua di maggior  pena,  che  non  sussistono  le
preclusioni di cui al comma 1  e  che  il  condannato  abbia  fornito
l'espresso consenso alla attivazione delle  procedure  di  controllo,
nonche' a trasmettere il verbale di accertamento  dell'idoneita'  del
domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria  o,
se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o  intende
sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo  94,  comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  7. Per il  condannato  minorenne  nei  cui  confronti  e'  disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  competente  in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con  l'equipe  educativa
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta  giorni  dalla
ricevuta  comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  della  misura  in
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le  modalita'
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre  2018,  n.
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 
  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni  dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 
  8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a  8  si  applicano  ai
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione  della  misura
entro il 30 giugno 2020. 
  9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  alle  attivita'  previste  mediante  utilizzo
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
                              Art. 124 
 
 
             Licenze premio straordinarie per i detenuti 
                      in regime di semiliberta' 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e
ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26
luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di  semiliberta'
sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il
magistrato  di  sorveglianza  ravvisi  gravi  motivi  ostativi   alla
concessione della misura. 
                              Art. 125 
 
Proroga  dei  termini  nel  settore  assicurativo  e  per  opere   di
  efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  dei
  piccoli comuni 
  1. Per l'anno 2020, i  termini  previsti  dall'articolo  30,  comma
14-bis, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono  prorogati  di
sei mesi. 
  2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti
che scadono nel periodo compreso tra il 21  febbraio  2020  e  il  31
luglio 2020, il termine di cui all'articolo  170-bis,  comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  entro
cui l'impresa di assicurazione e'  tenuta  a  mantenere  operante  la
garanzia prestata con  il  contratto  assicurativo  fino  all'effetto
della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni. 
  2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per  il
periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020,  i
contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti.  La
sospensione opera dal giorno in cui  l'impresa  di  assicurazione  ha
ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e  sino
al 31 luglio 2020. Conseguentemente  le  societa'  assicuratrici  non
possono  applicare  penali  o  oneri  di  qualsiasi  tipo  in   danno
dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei  contratti
e' prorogata di un numero di giorni  pari  a  quelli  di  sospensione
senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita
in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di
analoghe    facolta'    contrattualmente    previste    in     favore
dell'assicurato,  che  restano  pertanto  esercitabili.  Durante   il
periodo di sospensione previsto dal presente comma,  il  veicolo  per
cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non  puo'  in  alcun  caso
circolare ne' stazionare su strada pubblica o su  area  equiparata  a
strada pubblica in quanto  temporaneamente  privo  dell'assicurazione
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i
rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione. 
  3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e
2  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  per   la
formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini  della
valutazione del danno alle cose o alle  persone,  sono  prorogati  di
ulteriori 60 giorni. 
  4. In considerazione degli  effetti  determinati  dalla  situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19, al  fine  di  contrastare  le  difficolta'
finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l'accesso  al
credito,  l'Unioncamere  e  le  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura, nell'anno in corso, a valere sulle risorse
disponibili dei  rispettivi  bilanci,  possono  realizzare  specifici
interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo  centrale  di
garanzia, con altri organismi di garanzia, nonche' con  soggetti  del
sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le  camere
di commercio e le loro societa' in house sono, altresi',  autorizzate
ad intervenire mediante l'erogazione  di  finanziamenti  con  risorse
reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social  lending  e
di crowdfunding,  tenendo  apposita  contabilizzazione  separata  dei
proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate. 
                            Art. 125 bis 
 
 
            Proroga dei termini in materia di concessioni 
         di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico 
 
  1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a  seguito  della
diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo
2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle  regioni  della
disciplina sulle modalita'  e  le  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico,  e'
prorogato al 31 ottobre 2020 e  con  esso  gli  effetti  delle  leggi
approvate. 
  2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il
termine del 31 ottobre 2020  di  cui  al  comma  1  e'  ulteriormente
prorogato di sette mesi decorrenti dalla  data  di  insediamento  del
nuovo Consiglio regionale.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
  3. Per effetto della proroga di cui al comma 1: 
  a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31  dicembre  2021
previsto dal comma 1-quater, secondo periodo,  dell'articolo  12  del
decreto legislativo n. 79 del 1999; 
  b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del  31  dicembre
2023  previsti  dal  comma  1-sexies  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo n. 79 del 1999; 
  c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine  del  31  marzo  2020
previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto  legislativo
n. 79 del 1999. 
                            Art. 125 ter 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                              Art. 126 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  In  relazione  a  quanto  stabilito  con  le   Risoluzioni   di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243,  tenuto  conto  degli  effetti  degli
interventi previsti dal presente decreto, e' autorizzata  l'emissione
di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di  euro  per
l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione  in  aumento
del limite massimo di emissione di titoli di  Stato  stabilito  dalla
legge di bilancio e  del  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
stabilito dalla legge di bilancio, in conformita' con la  Risoluzione
di approvazione. Gli effetti finanziari  del  presente  decreto  sono
coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della
Relazione al Parlamento, e della relativa  Integrazione,  di  cui  al
primo periodo. 
  2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole « 58.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
83.000 milioni di euro ». 
  4. La dotazione del Fondo per esigenze  indifferibili  connesse  ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto  delle  PA  di
cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.  3,
e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020. 
  5.  In  considerazione  del  venir   meno   della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,  le  risorse  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini  di  competenza  e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  del  presente
articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e  agli
oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente
a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di  euro
per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660
milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno
2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di
euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per  l'anno  2028,  a
527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno
2031, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235  milioni  di  euro
per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655
milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno
2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di
euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030  e  a
560,775  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031,  si
provvede: 
      a) quanto a 221,3 milioni di euro 
      per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni
di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno  2027,  a
65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni  di  euro  per
l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che  aumentano
in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022  e  a
216,023 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante  corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74; 
      b) quanto a 185,30 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  a  115
milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20  milioni  di
euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro  per  l'anno  2026,  a
421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro  per
l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516  milioni
di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2031,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre   2004,   n.   307,   come
incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo; 
    c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni  di
euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro  per  l'anno  2023,  a  74
milioni di euro per l'anno 2024, a 63  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro  per
l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a  67  milioni  di
euro per l'anno 2029 e  a  69  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008  n.
189. 
  6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis,  72-ter,
74, 74-bis, 78, comma 4-ter,  e  87,  comma  3-bis,  e  agli  effetti
derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,  a  1,380
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
  a)  quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro; 
  b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  c)  quanto  a  360  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per   esigenze   indifferibili
connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto
delle PA, di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21; 
  d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,579 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno  e
indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori
entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis. 
  7. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
presente decreto sono soggette  ad  un  monitoraggio  effettuato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sulla base degli esiti  del  monitoraggio  di  cui  al
periodo  precedente,  al  fine  di  ottimizzare  l'allocazione  delle
risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri  decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di  bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le  misure  previste
dal presente decreto,  ad  invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
  8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  7,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma 7 entro il  20
dicembre  2020  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  9. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  10. Le Amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  della  normativa
europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi
programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei 2014/2020, alla realizzazione  di  interventi  finalizzati  a
fronteggiare  la  situazione  di  emergenza  connessa   all'infezione
epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al  finanziamento
del capitale circolante nelle PMI, come misura  temporanea,  ed  ogni
altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le  altre  spese
necessarie a rafforzare le  capacita'  di  risposta  alla  crisi  nei
servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio;
il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ove  necessario,  puo'
disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di   tesoreria,   la   cui
regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di   pagamento   sui
pertinenti capitoli di spesa,  e'  effettuata  entro  la  conclusione
dell'esercizio 2020. 
                              Art. 127 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
                                                           Allegato 1 
                                                (articolo 1, comma 1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                              TABELLA A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                              TABELLA B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

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