IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di sostenere
ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in una fase eccezionale
conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
di consentire alle imprese un graduale riavvio dell'attivita'
produttiva concedendo loro la possibilita' di fruire in maniera
continuativa degli ammortizzatori sociali previsti dalle disposizioni
vigenti;
Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di consentire alle
platee interessate di poter accedere, per un arco temporale maggiore,
ai benefici del Reddito di emergenza (Rem) e alla possibilita' di
presentare domande di emersione in ordine a rapporti di lavoro
irregolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Norme speciali in materia di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e
integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano
interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla
durata massima di quattordici settimane, e' possibile usufruire di
ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti
antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima
di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti
cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai
sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime
ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di
euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli
22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni e integrazioni. L'Inps provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati
di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica
il limite di spesa, l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dai primi due
periodi del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande
per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono
essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima
applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al
trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente
decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo
periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo
ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente
dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano
erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle
modalita' corrette entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca
dell'eventuale provvedimento di concessione emanato
dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della
domanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestiva
se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per le domande presentate ai sensi del presente
comma, non opera quanto previsto dall'articolo 19, comma 2-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni e integrazioni, da parte dell'Inps, il
datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale
entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il
periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al
presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e'
posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente
tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Art. 2
Modifica dei termini per la presentazione
della domanda di Rem
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito di
emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.
Art. 3
Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione
di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di
soggiorno temporaneo.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di
rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo,
di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere
presentate entro il 15 agosto 2020.
Art. 4
Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a
legislazione vigente
1. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono soggette ad un
monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del
monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare
l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato, sentiti i
Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e
successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di
tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure
di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica.
2. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 9,
dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal
comma 8, dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.