IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
20 marzo 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui
e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,
con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ff) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il
Presidente della Regione puo' disporre la programmazione del servizio
erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di
linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere
l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni
sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche
internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l'elenco dei
codici di cui all'allegato 3 del medesimo decreto puo' essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile
2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare
congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura
di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto
dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di
specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree
attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche'
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per
ogni altra attivita';
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di
consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto
di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,
in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel
rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive
individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del
comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del
CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e
gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli
spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a
titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni
private, eventi di qualunque tipologia ed entita', cinema, teatri,
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni
attivita'; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata
all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le
cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri
con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un
massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di
attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i
corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i
medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire
anche in modalita' non in presenza. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili
concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita';
n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,
attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed
esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e
che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e
della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle
persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato
dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi
dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle
suddette attivita';
o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a
distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi
di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza;
per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto
dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e
dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a
gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a
livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica
o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli
uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito
provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che
non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della
sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o
video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare
l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di
misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i
mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto
fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
nell'allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai
sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla
distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in
modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei
locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita'
di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro
privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa
di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e
privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e
di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e
dall'art. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile
per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di
un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia
e delle finanze.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 puo'
essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente
decreto; resta altresi' fermo quanto previsto dall'art. 1 del
presente decreto per le attivita' commerciali e i servizi
professionali.
2. Le attivita' produttive sospese in conseguenza delle
disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se
organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.
3. Sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i
musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonche' per i
servizi che riguardano l'istruzione.
4. E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto,
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e
alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza.
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la
distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di
prima necessita'.
6. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra
il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche', per i
rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata
attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza.
7. Le imprese, le cui attivita' dovessero essere sospese per
effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque
altra causa, completano le attivita' necessarie alla sospensione,
compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di
tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal
provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa
comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di
vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei
pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione. E'
consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso
terzi di merci giacenti in magazzino nonche' la ricezione in
magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attivita' a partire dal 4
maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita' propedeutiche alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data
di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro
attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11. Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in
condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza
giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei
casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio
sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri
stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data
del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone
tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato
esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le
attivita' produttive delle aree del territorio regionale
specificamente interessate dall'aggravamento.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati
di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessita';
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi
commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata;
g) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 4.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso.
4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia
non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente
mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora,
indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorita' sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le
modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo
privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si
svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e
all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare
tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile
raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di
svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la quale informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento
con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con
spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta
misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le persone sottoposte a
tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le
modalita' previste dalla citata lettera b). L'Autorita' sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede
legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in
Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu'
abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di
ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli
obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della
lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la
predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i
motivi e secondo le modalita' di cui al comma 1, anche se
asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
mediante mezzo di trasporto privato, e' tenuto a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante
l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte delle competenti Autorita', di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in
Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti,
altresi', gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito, con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel
territorio italiano e' di 24 ore, prorogabile per specifiche e
comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del
periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli
obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
4, nonche' quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano
ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato
(UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita' al
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi,
nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria,
ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in
un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra localita' del
territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,
a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte
dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di
destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e
del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la
destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate
all'interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4,
comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e
nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di
destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4,
comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di
linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede
legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi
di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia'
presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le societa' di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non
gia' sbarcati in precedenti scali.
4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalita' italiana e residenti all'estero
sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in
Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di
essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti all'estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell'armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono
a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia
ovvero la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell'Autorita' sanitaria, ove sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei
termini definiti dall'Autorita' sanitaria, sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localita'
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente
trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e
dedicato, e spese a carico dell'armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche
all'equipaggio in relazione alla nazionalita' di appartenenza. E'
comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione
dell'Autorita' sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed
isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E' fatto divieto alle societa' di gestione, agli armatori ed ai
comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in
servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani
di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 7
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonche' delle
«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di
cui all'allegato 9.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto
puo' integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19», nonche', previo accordo con i soggetti
firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 8
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del
comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata
Art. 10
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17
maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e
11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu'
restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro
della salute, relativamente a specifiche aree del territorio
regionale.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 26 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897
Allegato 1
Commercio al dettaglio
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in
esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:
47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per
televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita' delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse
Allegato 3
ATECO
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E
SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI
IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I
MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE
DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI
NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE
PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA' EDITORIALI
59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI
MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA'
CONNESSE
63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I
FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA'
ASSICURATIVE
68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI
ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E
AIUOLE)
82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI
DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE
OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA
CASA
97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER
PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Allegato 4
Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione
in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di
almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l'attivita' sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali,
utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva
alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
Allegato 5
Misure per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del
distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque
in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile
garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti
modalita':
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera
b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in
attesa di entrata.
Allegato 6
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso
l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena
attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in
sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro
agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative
straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il
Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei
luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di
COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente
protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate
per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo
2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita'
di produzione tali misure raccomandano:
* sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
* siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
* siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
* assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
* siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
* per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano
limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;
* si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali;
* per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo
delle modalita' di lavoro agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro.
1-INFORMAZIONE
* L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,
informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
depliants informativi
* In particolare, le informazioni riguardano
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l'autorita' sanitaria
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e
del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
* Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea(1). Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel
rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni
----------
(1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
* Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni dell'OMS(2)
----------
(2) Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul
trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della
dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti
con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza
da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei
luoghi.
* Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
* L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le
modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
* Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione.
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
* Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
* Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro
* Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera
* Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2
* Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento.
* le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in
appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
* in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano
nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti
alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il
committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorita'
sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali
contatti stretti.
* L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
* l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago
* nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei
locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro
ventilazione
* occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
* l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)
* nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui
si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle
normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare
5443 del 22 febbraio 2020..
*
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
* e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
* l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le
mani
* e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone
* I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
* l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e'
evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi
motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanita'.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria
c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido
detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
* qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e
sanitarie.
* nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a
partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL
n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)
* l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
* occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
* occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
* disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione
o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
* Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
* assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
* utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare
sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino
l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune
rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione
* nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e
non ancora fruiti
* sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
* Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da
evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa)
* dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una
porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
* Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere
limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni
aziendali
* non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata
pulizia/areazione dei locali
* sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni
attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria,
anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a
distanza, anche per i lavoratori in smart work
* Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare
ad operare come carrellista)
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
* nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute
* l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potra'
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell'Autorita' sanitaria
* Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
* La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo)
* vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
* la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio
* nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST.
* Il medico competente segnala all'azienda situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
* Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita'
Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo
nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori.
* Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni di fragilita' e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),
anche per valutare profili specifici di rischiosita' e comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
* E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
* Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di
comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza,
laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
* Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.
Allegato 7
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca -
CISL e Fillea CGIL il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni
del presente protocollo rappresentano specificazione di settore
rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si
e' ritenuto definire ulteriori misure.
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei
cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la
logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:
• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;
• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte
attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;
• sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa
vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di
supporto al cantiere;
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
• sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari
del cantiere;
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati.
Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente
potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale
misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione
individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 ,
n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento
e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinche' nei cantieri siano
adottate le misure di sicurezza anti-contagio;
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita'
dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST
territorialmente competente.
1-INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalita' di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
• il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto
delle indicazioni riportate in nota
1
----------
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
3 - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita'
sanitaria;
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e
del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
• Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali
chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie
attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il
trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un
metro;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera;
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore
di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo
ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed
uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una
corretta areazione all'interno del veicolo.
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
* Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni
limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
* Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti
individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro;
* Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di
tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita'
del cantiere;
* nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del
cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove
necessario, alla loro ventilazione
* La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore
di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente);
* Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente);
* Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale;
* Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e
minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle
lavorazioni;
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani;
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio
dei predetti dispositivi;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto
previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanita';
• data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido
detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se
necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;
• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa
stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il
coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia'
nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19;
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare
il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere;
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei
distributori di bevande;
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di
categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita.
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;
• Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria
9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio;
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle
Autorita' Sanitarie;
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il
sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la
salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive
dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE
RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di
contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorita' scientifiche e sanitarie (risulta documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua
mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle
lavorazioni;
2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di
esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano
possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal
coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi
come meramente esemplificativa e non esaustiva.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o
determinazioni assunte dal Ministero della salute e
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' in relazione alle
modalita' di contagio del COVID-19.
Roma, 24 aprile 2020.
Allegato 8
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le
associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli
appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti
comuni:
• prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione
relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di
protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,
etc.);
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche
circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita').
• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei
passeggeri.
• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia
possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti).
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la
distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo
vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In
subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi
strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno
rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt
dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli
appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile.
• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8
del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che
richiedono necessariamente tale modalita'.
• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto.
• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi
anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio.
• Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia
obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per
l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo
di contagio.
ALLEGATO
SETTORE AEREO
• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu' stretto
contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse
impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,
dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del
Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali
protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse
regole degli autisti del trasporto merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In
ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico anche
se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal veicolo o
mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di
carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie operazioni
propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la
presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita' che non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto
della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli
uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo
l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza
ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel
igienizzante lavamani.
• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti.
• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in
analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivita' lavorative
che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario l'uso
delle mascherine.
• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione
aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando
priorita' nella lavorazione delle merci.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020,
per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.
• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del
posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri;
consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine
di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
• Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del
controllo dei titoli di viaggio a bordo.
• Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti.
SETTORE FERROVIARIO
• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure
di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed
in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle ri