IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, recante « Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 nonche' i verbali n. 71, 73, 74,
76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14, 15, 18, 19,
21, 25 e 28 maggio e del 3 e 8 giugno 2020 del comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11
giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati
allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori
cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida
del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato
8;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni
sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e
dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi
sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di
prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli
di cui alla presente lettera;
f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita'
dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate
dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva
Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.
1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
g) a decorrere dal 25 giugno 2020 e' consentito lo svolgimento
anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che,
d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorita' di Governo
delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la
compatibilita' delle suddette attivita' con l'andamento della
situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformita'
con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;
h) le attivita' dei comprensori sciistici possono essere svolte a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento,
nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi
dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli
spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero
massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o
all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le
fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione
all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori,
possono stabilire una diversa data di ripresa delle attivita',
nonche' un diverso numero massimo di spettatori in considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in
particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso
la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in
medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli
Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici
in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche
in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla sospensione
i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli
uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonche' i corsi
per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e
viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti
dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
secondo le modalita' individuate nelle linee guida adottate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le
misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base
della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e nel periodo di
chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile puo'
autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente
gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'
di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita';
s) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; nelle Universita', nelle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,
attivita' seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o
didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di
biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e
del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di
aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di
prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della
formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle
specifiche esigenze delle persone con disabilita', di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita' di
cui al precedente periodo, le universita', le istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di
ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale
necessario allo svolgimento delle suddette attivita';
t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a
distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi
di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita';
z) le attivita' di centri benessere, di centri termali (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
prontosoccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario
all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi'
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che
le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato
la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la
ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta
fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona
gia' consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del
settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove
possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno
un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida
sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in
ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un
metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti
all'interno dei medesimi;
2) l'accesso dei fornitori esterni;
3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da
assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli
utenti;
8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa
le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei
clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa
le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato
14.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 16;
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi
commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche'
i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso.
4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
5. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita' di cui all'art. 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 e
dall'articolo 6 del presente decreto;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove
sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19" di cui all'allegato 15, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia
non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente
mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora,
indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorita' sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le
modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e
5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche' quelle dell'articolo 6
del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia,
tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a
comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il
luogo in cui si svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima
comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita'
sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente
dedicati.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile
raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di
svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la quale informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento
con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con
spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta
misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le persone sottoposte a
tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le
modalita' previste dalla citata lettera b). L'Autorita' sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati
parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in
Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria
in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato
della Citta' del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare
nell'esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n.
33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende
fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai
fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto
dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente
decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di
soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu'
abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di
ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli
obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della
lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la
predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i
motivi e secondo le modalita' di cui al comma 1, anche se
asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n.
33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore, chiunque
intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di
trasporto privato, e' tenuto a comunicare immediatamente il proprio
ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio
nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle
competenti Autorita', di:
a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente
decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di
soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti,
altresi', gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito, con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel
territorio italiano e' di 36 ore. In caso di superamento del periodo
di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi
di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed
isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
4, nonche' quelli previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3 non si
applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un
altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare,
in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con
tempestivita' al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria
locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e
di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni
dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito,
con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in
altra localita' del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a
consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte
dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione
finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di
trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate
all'interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'articolo
4, comma 3, nel luogo di destinazione finale e nei confronti del
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente
competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale,
anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, si considera
come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per
fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati
parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in
Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria
in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato
della Citta' del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare
nell'esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero
1. fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in
relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono
soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti
Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
2. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per
Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone
fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri
diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi
soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.
Art. 7
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi
di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia'
presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le societa' di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non
gia' sbarcati in precedenti scali.
4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalita' italiana e residenti all'estero
sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in
Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di
essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti all'estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell'armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono
a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia
ovvero la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell'Autorita' sanitaria, ove sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei
termini definiti dall'Autorita' sanitaria, sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localita'
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente
trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e
dedicato, e spese a carico dell'armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche
all'equipaggio in relazione alla nazionalita' di appartenenza. E'
comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione
dell'Autorita' sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed
isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi
di crociera l'ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini
della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di
cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto
puo' integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19", nonche', previo accordo con i soggetti
firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 9
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro
autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 10
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del
comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14
luglio 2020.
2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure
previsti dalle disposizioni del presente decreto nonche' quanto
previsto dall'articolo 1 lettera e).
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 11 giugno 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri:
Conte
Il Ministro della salute:
Speranza
_______
Avvertenza:
"A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della
fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e'
provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241".
Allegato 1
Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa
delle celebrazioni con il popolo
Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il
popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di
sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa
sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
liturgiche
1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le
persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza
massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima
di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e
frontale.
1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta
contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente
il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.
1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andra'
rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si
utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo
quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante
l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per
favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni
liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
1.6. Venga ricordato ai fedeli che non e' consentito accedere al
luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o
in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.7. Venga altresi' ricordato ai fedeli che non e' consentito
l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone
diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro
partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa
vigente.
1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili
liquidi igienizzanti.
2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano
igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante
pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica.
Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.
2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e
altri oggetti utilizzati, cosi' come gli stessi microfoni, vengano
accuratamente disinfettati.
2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.
3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento e'
necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri,
che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in
presbiterio.
3.2. Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in questa
fase si ometta il coro.
3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere
lo scambio del segno della pace.
3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il
celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi -
indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura
di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non e' opportuno che nei
luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di
altro tipo.
3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la
celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere
collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni
sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei
dispositivi di protezione personale si applica anche nelle
celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa:
Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.
______
1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del
Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre
alla mascherina, guanti monouso.
3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi
e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure
di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione e'
rinviata.
4. Adeguata comunicazione
4.1. Sara' cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del
presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2. All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con le
indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla
capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il
mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di
igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione
personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1. Ove il luogo di culto non e' idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo puo'
valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria.
5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di eta'
e di salute.
5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalita'
streaming per la fruizione di chi non puo' partecipare alla
celebrazione eucaristica.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza Episcopale
Italiana.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno
lunedi' 18 maggio 2020.
Card. Gualtiero Bassetti
Presidente della CEI
Prof. Avv. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio
Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Ministro dell'Interno
Roma, 7 maggio 2020
Allegato 2
Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero
massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che,
alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area
dell'incontro.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto.
Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che
assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di
idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Ebraiche Italiane", con le
raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su
richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico
Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti
Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 3
Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.12 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.13 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima
dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non
superando le 200 unita'.
1.14 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.15 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.16 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.17 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero
massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.18 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.19 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.20 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni
dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.21 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.22 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione
di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverra'
dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno
curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli
stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi
naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno
cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.3 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.4 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di
idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane", con
le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato,
su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato
Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti
Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 4
Protocollo con le Comunita' ortodosse
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.23 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.24 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima
dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non
superando le 200 unita'.
1.25 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.26 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.27 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.28 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero
massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.29 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.30 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.31 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni
dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.32 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.33 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita' di
culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della
Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa
vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente
di culto o della confessione di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a
voce bassa.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione avverra' dopo che il
celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi -
indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura
di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza
venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.5 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.6 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto (parroco)
rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le
modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di
idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti
Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 5
Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e
Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose
1.34 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel
rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze
interpersonali di almeno un metro.
1.35 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima
dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non
superando le 200 unita'.
1.36 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione
religiosa sono tenuti a indossare mascherine.
1.37 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.38 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto e'
affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei
riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale,
facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.39 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.40 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.41 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.42 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei
luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa.
1.43 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus.
1.44 Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili
del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive
confessioni religiose possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.7 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni funzione.
3.8 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che
assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di
idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista, Buddista (Unione
Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti
Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 6
Protocollo con le Comunita' Islamiche
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazione del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera
1.45 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel
rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze
interpersonali di almeno un metro.
1.46 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima
dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non
superando le 200 unita'.
1.47 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono
tenuti a indossare mascherine.
1.48 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.49 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il
distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le
prescrizioni di sicurezza.
1.50 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.51 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.52 Non e' consentito accedere al luogo della preghiera a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.53 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di
culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della preghiera.
1.54 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus.
1.55 I ministri di culto o responsabili di comunita' (uomini e
donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono
svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre
i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate
nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione del
responsabile della comunita'.
Attenzioni da osservare nella preghiera
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale - in
particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.9 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni preghiera.
3.10 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di
idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia in grado
di rispettare le misure sopra disciplinate.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti
Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 7
Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi
degli ultimi giorni
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazione del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.56 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.57 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima
dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non
superando le 200 unita'.
1.58 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.59 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.60 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.61 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.62 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.63 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.64 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni
dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.65 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.66 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione
di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverra' dopo che il
celebrante avra' curato l'igiene delle mani e indossato guanti
monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza
- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con
i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.11 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.12 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di
idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi
degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state recepite.
Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti
Prof. Avv. Giuseppe Conte Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 8
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' organizzate
di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell'emergenza covid-19
Nuove opportunita' per garantire ai bambini ed agli adolescenti
l'esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco.
L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione
che hanno limitato fortemente la possibilita' di movimento al di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di
tutte le attivita' educative e scolastiche in presenza, si e'
limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze al di
fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli
adolescenti.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di
salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano
strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro
sociale fra pari, al gioco ed all'educazione.
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee
guida hanno l'obiettivo di individuare orientamenti e proposte per
realizzare, nella attuale fase 2 dell'emergenza COVID-19,
opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini ed
adolescenti, con l'obiettivo di contenere il rischio di contagio
epidemiologico.
Tale prospettiva e' stata perseguita ricercando il giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco ed in generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la
necessita' di garantire condizioni di tutela della loro salute,
nonche' di quella delle famiglie e del personale educativo ed
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata,
interazione tra persone, non e' infatti possibile azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.
Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali ed unitarie
relativamente ai requisiti per la riapertura delle attivita', in
relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico ed alla
definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli
adolescenti, sugli operatori, educatori o animatori e sulle famiglie.
Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari
protocolli operativi da adottare durante le attivita', sia sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali
ed ai diversi materiali impiegati.
Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione
delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire
opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco in
condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza
possibile, date le circostanze.
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze
ed attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento:
1) la centratura sulla qualita' della relazione interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto ed il bambino, nel caso
di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu' grandi e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
2) l'attenta organizzazione degli spazi piu' idonei e sicuri,
privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire
attivita' di piccoli gruppi;
3) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia,
al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Con questi presupposti e finalita' generali, le linee guida
trattano due distinte tipologie di interesse, che trovano
realizzazione progressiva nella fase temporale che ci separa dalla
riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno
scolastico.
In particolare, ci si riferisce:
1) alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed
aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di eta'
inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
2) alla realizzazione di attivita' ludico-ricreative, educazione
non formale ed attivita' sperimentali di educazione all'aperto (in
inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di eta' 0-17
anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti
alla loro conduzione, utilizzando le potenzialita' di accoglienza di
nidi e spazi per l'infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed
aree verdi.
La finalita' perseguita di ripristinare le condizioni per
l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla
socialita' ed al gioco anche oltre i confini della dimensione
domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche
inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da
parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore
intensita' a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente
precedente, a riprendere le proprie attivita' di lavoro.
1. Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree
gioco per bambini e adolescenti
I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una
risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche
per i bambini e gli adolescenti, per realizzare esperienze all'area
aperta orientate sia alla scoperta dell'ambiente sia alla
realizzazione di attivita' di gioco col supporto di attrezzature
poste ad arredo dello spazio stesso.
La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per
il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito
delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria
abitazione, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di
accesso, nelle modalita' di controllo delle condizioni igieniche
degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che
sia rispettato il distanziamento fisico previsto dalla normativa
vigente e, ove occorra, l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale (dpi).
Gli aspetti considerati riguardano:
1) l'accessibilita' degli spazi;
2) i compiti del gestore;
3) la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore.
1.1 Accessibilita' degli spazi
In via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle
seguenti condizioni:
1) da parte dei bambini e degli adolescenti di eta' da 0 a 17
anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di
un altro adulto responsabile, ove necessario;
2) limitata esclusivamente dalla necessita' di non produrre
assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla
normativa vigente nell'area interessata.
1.2 Compiti del gestore
Il gestore deve:
1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso
presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici piu'
toccate, con detergente neutro;
2) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi
e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in
linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle
autorita' competenti.
1.3 Responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore
L'accompagnatore deve:
1) attuare modalita' di accompagnamento diretto del bambino o
dell'adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3
anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria
infantile (Npi), fragilita', cronicita', in particolare:
a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina,
un passeggino o similari, oppure, se il bambino e' in grado di
deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte
dell'adulto accompagnatore;
b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con
patologie Npi, fragilita', cronicita', garantire la presenza di un
adulto accompagnatore;
2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul
distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;
3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le
prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(dpi), e vigilare sui bambini con piu' di 3 anni di eta' che si
accompagnano. Nel caso di bambini con piu' di 6 anni,
l'accompagnatore deve vigilare affinche' questi rispettino le
disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo
dei dpi ove previsto.
2. Attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale e
attivita' sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor
education) per bambini e adolescenti di eta' 0-17 anni, con la
presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro
conduzione, utilizzando le potenzialita' di accoglienza di nidi e
spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi
Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attivita'
ludico-ricreative e di educazione non formale durante il periodo
estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per
l'attivita' scolastica o per i servizi educativi per l'infanzia e
preferibilmente dotate di un generoso spazio verde dedicato, poiche'
questo consente di realizzare attivita' anche all'aperto e diverse da
quelle che caratterizzano l'attivita' didattica che si svolge durante
il calendario scolastico.
Non e' naturalmente esclusa la possibilita' di utilizzare anche
altre sedi similari, a patto che le stesse offrano le medesime
funzionalita' necessarie, in termini di spazi per le attivita'
all'interno e all'esterno, servizi igienici, spazi per servizi
generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti
(es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri d'aggregazione del
terzo settore e degli enti locali, sedi scout, palestre, centri
sportivi, centri estivi con gli sport acquatici o di altra attivita'
sportiva, aziende agricole attive quali fattorie didattiche e
nell'ambito dell'agricoltura sociale).
I progetti delle attivita' offerte potranno essere realizzati dagli
enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonche'
da organizzazioni ed enti del terzo settore.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in
merito a:
1) l'accessibilita' degli spazi;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti
accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i
bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento
fisico;
4) i principi generali d'igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli
operatori, educatori o animatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle
attivita' e di stabilita' nel tempo della relazione fra gli
operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed
adolescenti;
7) l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e di
ritiro dei bambini ed adolescenti;
8) il protocollo di accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed
adolescenti con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze.
2.1 Accessibilita' degli spazi
In via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle
seguenti condizioni:
1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto
deve essere circoscritto a sottofasce di eta' in modo da determinare
condizioni di omogeneita' fra i diversi bambini ed adolescenti
accolti. A tale scopo, devono essere distinte fasce relative al nido
ed alla scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
2) mediante iscrizione: e' il gestore a definire i tempi ed i
modi d'iscrizione dandone comunicazione al pubblico e con congruo
anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte.
Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una
scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,
eventualmente riprendendo anche l'esempio dei micronidi o delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
65/2017; articolo 48 del decreto legislativo 18/2020).
Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per
cui si rimanda alle vigenti Linee guida per l'attivita' sportiva di
base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e
spazio disponibile
In considerazione della necessita' di garantire il distanziamento
fisico prescritto dalla normativa vigente, e' fondamentale
l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una
pluralita' di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attivita'
programmate.
E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile le attivita'
in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo
conto di adeguate zone d'ombra.
Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione dello spazio
ad accogliere le diverse attivita' programmate non possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o area
dal punto di vista della sicurezza.
Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli gruppi, e' necessario
uno sforzo volto ad individuare una pluralita' di diversi spazi o
aree per lo svolgimento delle attivita' ludico-ricreative, di
educazione non formale e di educazione all'aperto (outdoor education)
nell'ambito del territorio di riferimento.
In caso di attivita' in spazi chiusi, e' raccomandata l'aerazione
abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere
frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini
e gli adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento
fisico
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di
autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attivita' comuni come
il pasto o l'uso dei servizi igienici, sia la loro capacita' di
aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di
COVID-19.
Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o
animatori e bambini ed adolescenti e' graduato in relazione all'eta'
dei minori:
1) per i bambini in eta' da nido o scuola dell'infanzia (da 0 a 5
anni), e' consigliato un rapporto di un operatore, educatore o
animatore ogni 5 bambini;
2) per i bambini in eta' da scuola primaria (da 6 a 11 anni), e'
consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7
bambini;
3) per gli adolescenti in eta' da scuola secondaria (da 12 a 17
anni), e' consigliato un rapporto di un operatore, educatore o
animatore ogni 10 adolescenti.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle
attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
previste dalla normativa vigente.
Per i bambini in eta' 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici
consolidati, secondo i quali e' necessario prevedere un periodo di
ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto
accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale
ambientamento e' suggerito anche per i bambini gia' socializzati al
nido o scuola dell'infanzia, stante che escono da un periodo in cui
sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori.
In questo caso, e' consigliato prevedere un rapporto di un
operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a
meno di necessita' differenti in relazione agli spazi utilizzati.
Tale rapporto consigliato e' da considerarsi valido anche per
attivita' che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori
insieme ai bambini in eta' 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi
di massaggio infantile).
2.4 Principi generali d'igiene e pulizia
Considerato che l'infezione virale si realizza per droplets
(goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per
contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca,
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere quanto piu' possibile il distanziamento fisico di
almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive degli utenti e le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a
contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
Tutto questo si realizza in modo piu' agevole nel caso di
permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto
(outdoor education).
Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' 0-3 anni (es.
bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve prevedere
protocolli che seguano queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre
possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina
chirurgica;
2) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si
raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di
risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che
potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
I gestori delle attivita' devono impiegare diverse strategie per
informare ed incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2. A seguire
si elencano alcune attivita', a titolo di esempio.
Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione
del contagio
1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate
al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la
diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio
delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
2) includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account
ufficiali sui social media);
3) utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero
della salute disponibili sul sito istituzionale.
Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine
1) L'utilizzo di mascherine puo' essere difficoltoso quando si
organizzano attivita' per minori, specialmente se devono essere
indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o
campi estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto il
personale, e da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le
mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico e' piu'
difficile da rispettare;
2) le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di
bambini con meno di 3 anni di eta', di persone con difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con
disabilita' tale da rendergli impossibile la rimozione della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona;
3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni
del Ministero della salute e delle autorita' competenti;
4) l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre
persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente
infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del
contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono
nelle condizioni di indossarle.
Garantire la sicurezza del pernottamento
Se e' previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i
pernottamenti, soprattutto quando non risulti possibile garantire il
corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle misure
igienico sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti
devono rispettare il distanziamento fisico e, quando non sia
possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche;
2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea. Il
gestore definisce la periodicita' di tali misurazioni;
3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al punto 2.8
Protocollo di accoglienza;
4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una
dall'altra;
5) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla
settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra
persona;
6) e' consigliato prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le
mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in
aree predisposte e di facile accesso.
Garantire la sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani
prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i
bambini;
2) e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o
monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che
le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda, o tramite una
lavastoviglie;
3) e' possibile ricorrere ad un servizio di ristorazione esterno,
purche' i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente
(allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, alla sezione "Ristorazione" ed eventuali successivi
aggiornamenti).
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni
e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di
preparazione dei pasti.
Pulire e sanificare i servizi igienici
Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia
dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo
0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo
le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.
Prevedere scorte adeguate
Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette
disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per
l'apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani.
2.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli
operatori, educatori o animatori
E' consentita la possibilita' di coinvolgimento di operatori,
educatori o animatori volontari, opportunamente informati.
Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o di supporto per
specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)
o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o
animatori responsabili dei piccoli gruppi.
Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato
sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per gli aspetti di
utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia .
I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei
corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria
piattaforma istituzionale di formazione online a distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste o
promosse dalle autorita' competenti.
Per periodi d'attivita' superiori a 15 giorni, e' possibile
prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori
responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un'attivita' di affiancamento con un altro operatore,
educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, cosi' da
favorire una familiarita' fra i bambini ed adolescenti con il nuovo
operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo.
Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in
coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme
di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per
l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.
2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e
di stabilita' nel tempo della relazione fra operatori, educatori o
animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
E' necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed
adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto
il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione tra il
piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori, educatori o
animatori attribuiti deve essere garantita con continuita' nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilita' di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare, garantendo altresi' la possibilita' di puntuale
tracciamento del medesimo.
La realizzazione delle diverse attivita' programmate deve
realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali
condizioni:
1) continuita' di relazione fra ogni operatore, educatore o
animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche al
fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di
contagio (in caso di attivita' che prevedono piu' turni, un
operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato ad un gruppo
per ogni turno);
2) quanto previsto dal precedente punto 2.4 Principi d'igiene e
pulizia;
3) non prevedere attivita' che comprendano assembramenti di piu'
persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai
genitori o tutori.
2.7 Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro dei
bambini ed adolescenti
I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e
l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti
di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con
individuazione di percorsi obbligati.
E' importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei
bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga
senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate.
I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un opportuno
ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli adulti
accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
attivita'.
E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da
rispettare.
Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un
lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel
idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o
adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla
struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel
idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso
degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di
eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attivita'
(es. corsi per neogenitori).
2.8 Protocollo di accoglienza
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo
estivo o centro estivo o altre attivita';
2) per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che
prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita';
3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza
delle attivita' per piu' di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b) non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o
sospetti tali;
c) non e' entrato a stretto contatto con una persona positiva
COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai
37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita';
3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve
misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione.
Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al primo
ingresso
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attivita', una
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria;
b) non e' entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza
dalle attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una persona
con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita';
3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve
misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione.
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita' per piu'
di 3 giorni, e' opportuno rieseguire il protocollo per la prima
accoglienza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto,
successive al primo ingresso
1) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve
misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione.
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti.
Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli
operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere
presso la propria abitazione ed allertare immediatamente il loro
medico di medicina generale ed il gestore.
2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto
I gestori comunicano alla ASL e al comune i progetti organizzativi
del servizio offerto con una descrizione generale delle attivita'.
2.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed
adolescenti con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze
Nella consapevolezza delle particolari difficolta' che le misure
restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini
ed adolescenti con disabilita', e della necessita' di includerli in
una graduale ripresa della socialita', particolare attenzione e cura
vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure di
sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con
disabilita', deve essere potenziato integrando la dotazione di
operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il
bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore,
educatore o animatore per 1 bambino o adolescente.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a
fronte delle diverse modalita' di organizzazione delle attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento,
cosi' come della necessita' di accompagnare bambini ed adolescenti
con disabilita' nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un educatore
professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di
minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri,
non accompagnati, minori che vivono in carcere.
Allegato 9
Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11
giugno 2020
20/95/CR1/COV19
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche, Produttive
e Ricreative
Roma, 11 giugno 2020
SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi
specifici validi per i singoli settori di attivita', finalizzati a
fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle
misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per
sostenere un modello di ripresa delle attivita' economiche e
produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e
lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di
prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per
contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme
comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuita'
con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il
protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche' con
i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da
INAIL e Istituto Superiore di Sanita' con il principale obiettivo di
ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettivita'
in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione
consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per
supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale
pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva
di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di
responsabilita', potra' risultare determinante, non solo per lo
specifico contesto aziendale, ma anche per la collettivita'.
Infine, e' opportuno che le indicazioni operative di cui al
presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di
efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione,
individuando le misure piu' efficaci in relazione ad ogni singolo
contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in
atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono
coincidere con procedure/istruzioni operative gia' adottate, purche'
opportunamente integrate, cosi' come possono costituire un addendum
connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei
rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario
epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche
in senso piu' restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate
con le schede relative a ulteriori settori di attivita'.
SCHEDE TECNICHE
• RISTORAZIONE
• ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
• ATTIVITA' RICETTIVE
• SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini
degli hobbisti)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• PISCINE
• PALESTRE
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
• ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO
• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
• AREE GIOCHI PER BAMBINI
• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
• FORMAZIONE PROFESSIONALE
• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
• SAGRE E FIERE LOCALI
• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e
GUIDE TURISTICHE
• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
• DISCOTECHE
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche
devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di
distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita
sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti
monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un
loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e
frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione
idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per
clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per
questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla
mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione
degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni
contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va
considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n.
19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto
ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione
dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020
"Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della
contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture
turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non
utilizzato durante la pandemia COVID-19".
RISTORAZIONE*
______
* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada
calcolata dal tavolo.
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di
somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie,
pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie
(anche se collocati nell'ambito delle attivita' ricettive,
all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali),
nonche' per l'attivita' di catering (in tal caso, se la
somministrazione di alimenti avviene all'interno di una
organizzazione aziendale terza, sara' necessario inoltre rispettare
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione
delle mani per i clienti e per il personale anche in piu' punti del
locale, in particolare all'entrata e in prossimita' dei servizi
igienici, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno.
• Eliminare la disponibilita' di riviste e materiale informativo di
uso promiscuo.
• Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare
l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che
hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attivita' non
possono essere presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti
siano i posti a sedere.
• Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire
l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle
caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni
(giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro.
• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• La consumazione al banco e' consentita solo se puo' essere
assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i
clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni
vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.
• E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante
somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la
possibilita' per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in
ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della
distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione
delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere
eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con
prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione
degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che
evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
• Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare
la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche,
possibilmente al tavolo.
• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non
sono seduti al tavolo.
• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le
consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando
il piu' possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non
disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menu' favorire la
consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menu' in
stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure
cartacei a perdere.
CERIMONIE
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e
dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e
civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi
specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni)
ed eventi analoghi (es. congressi).
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione da rispettare durante l'evento.
• Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14
giorni.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede
dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale.
• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni
(es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di
almeno 1 metro.
• Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti
interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.
• Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti
interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni
(qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro).
Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la
mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti.
• E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante
somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la
possibilita' per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in
ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della
distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione
delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere
eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con
prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione
degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che
evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
• Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti,
si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni
caso devono essere evitate attivita' e occasioni di aggregazione che
non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di
almeno 1 metro.
ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari,
alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da
parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato
(steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di
prevenzione da rispettare.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto
• Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di
barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve
indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti
per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di
pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo
stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata
e per l'uscita.
• Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone
d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore
piu' calde.
• Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno
10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalita' di
allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio),
quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita
una distanza di almeno 1,5 m.
• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque
assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni
etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo
famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
• Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce
l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione
individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti
rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il
rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone
e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente
presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.
Anche il posizionamento degli ombrelloni dovra' rispettare le
indicazioni sopra riportate.
• E' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive di gruppo
che possono dar luogo ad assembramenti.
• Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia
(es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf)
possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra
(es. beach-volley, beach-soccer) sara' necessario rispettare le
disposizioni delle istituzioni competenti.
ATTIVITA' RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle
locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta,
ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventu'.
Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico
contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine,
palestre, strutture termali e centri benessere.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture
ricettive; eventuali indirizzi specifici sono riportati nelle
rispettive sezioni.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione,
comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante
l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato
di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione
facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore
stesso.
Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C.
Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale
di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi
all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di
ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei
cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con
adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso,
ecc.).
Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello
stesso gruppo familiare o di conviventi, ne' alle persone che
occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il
pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti
non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).
La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il
personale dovra' indossare la mascherina in tutte le occasioni di
contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalita' di
pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con
sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta
fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in
presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorita' di
pubblica sicurezza.
Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14
giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica
alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo
da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina,
ristorante, centro benessere, etc.) non e' necessario ripetere la
registrazione.
L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di
ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e
delle attrezzature utilizzate.
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni
chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve essere
indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1
metro, mentre il personale dipendente e' tenuto sempre all'utilizzo
della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni
circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro.
E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione
delle mani in varie postazioni all'interno della struttura,
promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del
personale. Eliminare la disponibilita' di riviste e materiale
informativo di uso promiscuo.
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovra'
essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il
rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina,
prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso
nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera
o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in
base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale).
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti
e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle
superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre,
ecc.).
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno
turco) e alla sauna. Potra' essere consentito l'accesso a tali
strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti
o mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita
aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni
chiuse (es. attivita' commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e
comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti
allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso
condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l'attivita'
fisica non e' obbligatorio l'uso della mascherina.
I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte,
camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole
delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di
distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri
tra i 2 ingressi delle unita' abitative, qualora frontali. Il
distanziamento di almeno 1,5 metri dovra' essere mantenuto anche nel
caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie,
lettini, sedie a sdraio).
Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e
disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarita'
degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti
interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In
ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di
occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi
igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili,
bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la
disinfezione sara' effettuata almeno 3 volte al giorno.
L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in
presenza degli ospiti dovra' essere effettuato in modo da garantire
il distanziamento sociale di almeno un metro.
RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI
Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata,
consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico
(tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che richiami
le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi
che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i
rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine),
l'area esterna non puo' essere considerata usufruibile in alcun modo.
Pertanto il rifugista potra' utilizzare come spazi utili soltanto
quelli interni al rifugio.
All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con
disinfettante per le mani.
Il gestore all'interno dell'area dovra' invitare gli ospiti al
rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo dei
presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene
applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono
la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non
sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale).
E' d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla
disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei
posti.
Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.
Una parte dei posti a sedere esterni e' riservata alla ristorazione
prenotata.
Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al pranzo
al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E' opportuno,
ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende,
pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione all'entrata del
rifugio.
Accoglienza in rifugio
L'entrata in rifugio e' contingentata in base al numero di persone
previsto e si potra' accedere solo utilizzando i dispositivi di
sicurezza previsti (mascherina).
Non puo' essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
Ove possibile, e' necessario individuare dei percorsi all'interno
del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti
preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.
Accesso alle aree interne del rifugio
La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi
nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno
indossare ciabatte proprie.
Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei
posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un
cartello in entrata che blocchi l'accesso.
La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno 2
volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia
e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In
ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei
clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia
preliminare all'utilizzo del servizio.
Camere da letto
All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di
gel disinfettante.
Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri
materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in
tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del
sacco a pelo personale.
Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste
dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al
coprifedera monouso.
Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero
clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza
tra letti di 1,5 metri.
OSTELLI DELLA GIOVENTU'
Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere
delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere
percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con
disinfettante per le mani.
Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al pranzo
al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E' opportuno,
ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende,
pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione all'entrata
dell'ostello.
Accoglienza in ostello
Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere
forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.
Accesso alle aree/servizi comuni
• La movimentazione tra le stanze dell'ostello avviene solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi
nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare
ciabatte proprie.
• Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei
posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un
cartello in entrata che blocchi l'accesso.
• Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che
dovranno essere puliti piu' volte al giorno, e' necessario rendere
disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.
• Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove
presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed
evitare assembramenti.
• La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno
2 volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla
pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in
comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a
disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in
autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.
Camere da letto
• All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi
igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
• Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri
materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in
tessuto lavabile a 90 °C.
• Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste
dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al
coprifedera monouso.
• Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero
clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza
tra letti di 1,5 metri.
LOCAZIONI BREVI
Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si
raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di
ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a
tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo
stabile nel quale si svolge l'attivita' di locazione breve, si
suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata
pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni,
scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovra' esser presa in
accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore
condominiale.
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della
persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.
• Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione,
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• La permanenza dei clienti all'interno dei locali e' consentita
limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o
trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero
limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto
successivo).
• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di
lavoro, sia tra i clienti.
• L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori,
con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle
mani. Eliminare la disponibilita' di riviste e materiale informativo
di uso promiscuo.
• L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per
l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza
inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo
specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione
individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i
guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici
propri della mansione).
• In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori,
nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza
ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e
mascherina FFP2 senza valvola.
• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e
utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti.
I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di
lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione
delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di
lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione
dei servizi igienici.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno
turco) e alla sauna. Potra' essere consentito l'accesso a tali
strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia
garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore
utilizzo.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani.
In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche,
eventualmente in fase di prenotazione.
• Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi
e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso
alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o
negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali
devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire
l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione
sacchetti per riporre i propri effetti personali.
• E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il
massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie
aeree durante il massaggio.
• Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari
adeguati al contesto.
• La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere
adeguatamente aerata ed essere altresi' pulita e disinfettata la
tastiera di comando.
• Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso
promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente
tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere
puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
• La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e
normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al
dettaglio.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.
• In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potra'
essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso
di temperatura > 37,5 °C.
• Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei
singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
• Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per
l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone
l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del
prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi' come i
lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
• L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene
delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso
al cliente).
• Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree
comuni.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene
delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento
elettroniche.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio al
dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per
la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione e'
competenza dei Comuni, che devono:
• assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le
caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e
ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale,
la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra,
per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso,
contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale;
• verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine
sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a
disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per
le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
• assicurare un'adeguata informazione per garantire il
distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento
all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e
inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
• assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine,
ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
• individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui
limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel
rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilita' di ulteriori spazi da
destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le
prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno
contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della
distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l'opportunita', i Comuni potranno altresi' valutare
di sospendere la vendita di beni usati.
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
• pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima
dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
• e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti
puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
• messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per
le mani in ogni banco;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro
dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del
prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi
di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici,
pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi
amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite
modalita' di collegamento a distanza e soluzioni innovative
tecnologiche.
• Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione,
consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di
clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di
lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa.
Dove questo non puo' essere garantito dovra' essere utilizzata la
mascherina a protezione delle vie aeree.
• L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani
soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
• L'attivita' di front office per gli uffici ad alto afflusso di
clienti esterni puo' essere svolta esclusivamente nelle postazioni
dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
• Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono
prioritariamente favorite le modalita' a distanza; in alternativa,
dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata
prolungata, anche l'uso della mascherina.
• Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima
di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle
attrezzature.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle
piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture gia'
adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l'uso
natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di
riabilitazione e termale, nonche' le piscine inserite in parchi
tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non
sia consentita l'attivita' natatoria, alle quali trova applicazione,
limitatamente all'indice di affollamento, quanto previsto per le
piscine termali nella specifica scheda.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le
indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il
gestore dovra' prevedere opportuna segnaletica, incentivando la
divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per
facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i
comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di
manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di
aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e
nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale
di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e
l'uscita.
• Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite
barriere).
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi
armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali.
• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di
frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere i dispenser
nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree
strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene
delle mani
• La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice
di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e
verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno
10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a
sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere
garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto e'
tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire
le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra
riportati.
• Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione
assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il
limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 -
1,5 mg/l; cloro combinato = 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente
che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza
di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di
cui sopra e' non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere
adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformita',
come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
• Prima dell'apertura della vasca dovra' essere confermata
l'idoneita' dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione
delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui
alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA.
16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di
laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della
piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte,
anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere
una frequenza piu' ravvicinata.
• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una
accurata doccia saponata su tutto il corpo; e' obbligatorio l'uso
della cuffia; e' vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in
acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini
contenitivi.
• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature
(sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti
etc.).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni
etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo
famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad
ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria:
l'utente dovra' accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
• Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtu' della
necessita' di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite
in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di
assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento,
attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento
in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le
vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
• Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture gia' adibite
in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del
presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione
al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle
altre attivita' presenti etc.
• Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di
sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di
autonomia e l'eta' degli stessi.
• Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni
suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili),
mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze
devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare
rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
• Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di
autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al
contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
• Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove
previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua,
nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard
internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata.
In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori
della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base
della portata massima della captazione.
PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti
pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attivita'
fisiche con modalita' a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di
prevenzione da adottare.
• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in
modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere
l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da
assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere
postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche
regolamentando l'accesso agli stessi.
• Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle
diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche
delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attivita'
fisica,
o almeno 2 metri durante l'attivita' fisica (con particolare
attenzione a quella intensa).
• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani
all'ingresso e in uscita.
• Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il
responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina
o degli attrezzi usati.
• Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati
non devono essere usati.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di
attrezzi e macchine (anche piu' volte al giorno ad esempio atra un
turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) a fine giornata.
• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
• Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente
a questo scopo.
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi
armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi
armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali.
MANUTENZIONE DEL VERDE
• La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per
piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in
relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la
consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non e'
possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
• Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate
indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e
aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato
(lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
• Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare
all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri
luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando
comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a
bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere
cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
• Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare
spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e
le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale,
forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
• L'azienda dovra' mettere a disposizione idonei mezzi detergenti,
dovra' inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli
automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di
prodotti igienizzanti per le mani.
• Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad
esempio, spogliatoi, zona pausa caffe') limitando il numero delle
presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in
ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le
persone.
• Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del
rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali
dispositivi, si ritiene piu' protettivo consentire di lavorare senza
guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con
prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti
salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o
di probabile contaminazione delle superfici).
• Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di
delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico
materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza.
Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o
recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di
committenti e/o cittadini.
• Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla
guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da
solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di
lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine
semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e
disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel
caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si
consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono
veicolare il contagio.
• Attivita' di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree
verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine
semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e
la disinfezione delle superfici delle attrezzature.
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti
pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri
luoghi della cultura.
• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di
prevenzione da adottare.
• Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni
di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di
prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e comunque comunicato
ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
• Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione
delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque
quando non e' possibile garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro.
• L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove
possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a
prevenire il contagio tramite droplet.
• In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti
per l'igiene delle mani.
• Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con
prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di
visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare
condizioni di assembramento e aggregazione.
• Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree,
anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento
interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e
degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con
maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La
pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni
culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato
a persone con disabilita' motoria.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.
• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere
utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni
utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la
fruizione delle informazioni.
• Eventuali attivita' divulgative dovranno tenere conto delle
regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le
stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando
gli spazi aperti.
• Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e
collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di
disinfezione poiche' dannosi per gli stessi, si rimanda alle
procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro
utilizzo.
ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO
Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi
dove si pratica attivita' all'aperto che hanno strutture di servizio
al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi,
direzione gara, etc).
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.
• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di
aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle
varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il
distanziamento interpersonale.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
• Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari
per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di
rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non
inferiore a 1 metro mentre non si svolge attivita' fisica, se non
puo' essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante
l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella intensa) e'
necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.
• Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli
utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento
sociale.
• Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al
termine di ogni seduta di allenamento individuale
• Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati
non devono essere usati.
• Per gli utenti e' obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo
l'accesso.
• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
• Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per
la disinfezione e in quantita' adeguata (in prossimita' di ciascuna
macchina o set di attrezzi) affinche', prima e dopo ogni esercizio,
possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli
attrezzi usati.
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio,
pubblici e privati.
• Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la
trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati
attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di
informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure
igieniche da parte del personale addetto.
• Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione,
tramite modalita' di collegamento a distanza e app dedicate; favorire
modalita' di pagamento elettronico.
• E' raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al
momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove avviene il
servizio di noleggio.
• Negli uffici/locali/aree all'aperto, mettere a disposizione
prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti.
• Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli
utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra
noleggiatore ed utente.
• L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e'
obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti
che interagiscono con i predetti).
• Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere
delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio
tramite droplet.
• Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, e'
fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria
indoor:
o Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi
filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi
filtranti piu' efficienti)
o Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che
fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non
sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti
tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite
dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
• Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza
(es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano,
interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).
NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
• I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati
prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per
le superfici toccate piu' di frequente (es. volante, leva del cambio,
display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
• Per il servizio di bike sharing e di car sharing dovra' essere
garantita l'igienizzazione delle mani dei clienti.
NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
• Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo
ogni restituzione da parte del noleggiatore.
• Si avra' cura di porre particolare attenzione a tutte le
superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le mani (es
tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di
contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente abbia utilizzato
lo strumento senza mascherina.
• Se lo strumento noleggiato non puo' essere pulito e disinfettato
senza danneggiarlo, l'utente dovra' essere informato che l'utilizzo
e' possibile solo indossando guanti e mascherina.
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
• Per tutti gli informatori, si applicano le
disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano
per la loro attivita'.
• Il professionista informatore dovra' sempre provvedere ad
adeguata igiene delle mani e all'utilizzo della mascherina a
protezione delle vie aeree.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine
dell'incontro.
• Dovranno essere privilegiate le attivita' da remoto e di contatto
a distanza.
• L'eventuale attivita' di persona dovra' avvenire sempre previo
appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari
per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti
anche negli spazi d'attesa.
• Dovra' sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra
informatore e operatore sanitario.
• Evitare l'utilizzo promiscuo di oggetti nell'attivita'
informativa.
AREE GIOCHI PER BAMBINI
Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi
per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private,
comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.
• Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale
personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione
da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea
ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar
modo per aree a vocazione turistica.
• Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed
informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di
sintomi sospetti per COVID-19.
• Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure
igienico-comportamentali con modalita' anche ludiche, compatibilmente
con l'eta' e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature,
per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che,
in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che
necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo
accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere
utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai
bambini e ragazzi sopra i 6 anni di eta'. Privilegiare mascherine
colorate e/o con stampe.
• Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti
per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in
particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non e'
obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
• Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle
attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza
adeguata rispetto all'intensita' di utilizzo; qualora non sia
possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potra'
essere consentito l'utilizzo.
SALE GIOCHI
• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature
per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che,
in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che
necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo
accompagnatore per bambino.
• Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a
calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree
(comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per
evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
• Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.
• Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per
l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
• I clienti dovranno indossare la mascherina.
• Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
• Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di
associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di
aggregazione sociale, universita' del tempo libero e della terza
eta'.
• Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la
trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati
attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle
misure igieniche da parte del personale addetto.
• Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attivita'
in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale
di almeno 1 metro (2 metri in caso di attivita' fisica). Sono fatte
salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui
applicazione afferisce alla responsabilita' dei singoli. Potra'
essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
• Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attivita'
all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale.
• Privilegiare attivita' a piccoli gruppi di persone, garantendo
sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le
attivita' di tipo ludico. Per le attivita' che prevedono la
condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce),
adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone
che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di
gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso
della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo
gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni
oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e
dopo ciascun turno di utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di
gioco per i quali non e' possibile una disinfezione ad ogni turno
(es. carte da gioco).
• L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e'
obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti
che interagiscono con i predetti).
• E' necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti
distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in
piu' punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si
ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani
e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si
sporcano o si danneggiano. I guanti gia' utilizzati, una volta
rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei
rifiuti indifferenziati.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare
per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali.
• Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere
dotate di barriere fisiche (es. schermi).
• La disposizione dei posti a sedere dovra' garantire il rispetto
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che
lateralmente.
• Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza
(es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della
luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi,
servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione
specifiche per le varie tipologie di attivita' (es. somministrazione
di alimenti e bevande, attivita' motoria e sportiva, attivita'
formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede
tematiche pertinenti.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' formative da
realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi
gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica, di
accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali
tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
• percorsi di istruzione e formazione professionale anche in
modalita' duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma
professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale
che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di
sussidiarieta';
• percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema
educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
• percorsi di formazione e attivita' di orientamento per gli
inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
• percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
• percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del
sistema educativo regionale;
• percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema
educativo regionale;
• percorsi formativi in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
• percorsi di formazione linguistica e musicale.
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme
delle attivita' nelle quali si articola l'offerta formativa
regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto
direttoriale.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione
adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli
utenti di altra nazionalita'.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in aula o alla sede dell'attivita' formativa in caso di
temperatura > 37,5 °C.
• Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani
per utenti e personale anche in piu' punti degli spazi dedicati
all'attivita', in particolare all'entrata e in prossimita' dei
servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
• Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle
attivita' per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle
strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
• Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attivita'
in gruppi il piu' possibile omogenei (es. utenti frequentanti il
medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine
organizzare attivita' per gruppo promiscui.
• Nel caso di soggetti minori (eta' 14-17), il rispetto delle norme
di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale
sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con
il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione
dell'eta' degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni,
le attivita' dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
• Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni
pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
• Gli spazi destinati all'attivita' devono essere organizzati in
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra gli utenti; tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.),
considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente,
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie
per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una frequente
igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, e'
possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che
nelle attivita' pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli
ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi
della singola attivita'.
• Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
• Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra' garantita
una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica
attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da
parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine
industriali e relative attrezzature specifiche), sara' necessario
procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei
guanti.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le
disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In
presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda e in
attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le
attivita' di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il
responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche,
teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche
viaggianti.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
• Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone
che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali
disposizioni.
• Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire
modalita' di pagamento elettroniche.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto in
particolare nei punti di ingresso.
• I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di
una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un
distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente
che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene
applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in
base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale). Per questi soggetti vi e' la possibilita' di sedere
accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1
m, nonche' possibilita' di ridurre il distanziamento sociale di un
metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da
installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
• L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il
rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in
particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2
metri.
• Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di
protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con
il pubblico.
• Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso
fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme
generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso,
incluso il momento del deflusso.
• Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e' 200,
per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori e' 1000,
installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro
piu' ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono
stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli
ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte
e finestre, ecc.).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti.
• Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica
scheda tematica.
PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici
per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali.
Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le
presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
• L'entrata e l'uscita dal palco dovra' avvenire indossando la
mascherina, che potra' essere tolta durante l'esecuzione della
prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e
in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale,
dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni
piu' lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procedera'
con l'ordine inverso).
• I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la
distanza interpersonale minima sara' di 1,5 metri; per il Direttore
d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra
dovra' essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet.
• Per gli ottoni, ogni postazione dovra' essere provvista di una
vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido
disinfettante.
• I componenti del coro dovranno mantenere una distanza
interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le
eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.
Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere
fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite
droplet.
• Si dovra' evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare
l'arrivo in teatro degli orchestrali gia' in abito da esecuzione.
PRODUZIONI TEATRALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici
per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche
(artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori,
tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli
spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
• L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in
maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo
stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita
dalla struttura.
• Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli
artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai
locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei
suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il
distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano
di escludere interferenze.
• L'uso promiscuo dei camerini e' da evitare salvo assicurare un
adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia
delle superfici.
• Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori
di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento
della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando
l'attivita' non consente il rispetto del distanziamento
interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei
familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni
vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).
• Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si
applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per
la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono
mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una
mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare
anche i guanti.
• Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere
manipolati dagli attori muniti di guanti.
• I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno
essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati
igienizzati.
PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le
produzioni teatrali, data la specificita' delle attivita' di danza,
si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio
(distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la
prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di
mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica
della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure
di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai
protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo
professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" puo'
considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza
si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il
palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
• la riduzione del numero totale delle persone (compresi
eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
• la riorganizzazione delle attivita' e la formazione sulle
stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
• l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati
in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro
tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti
permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi
tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici
(faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di
intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente
con attrezzature e spazi.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di
14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della
biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire
un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il
distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa,
laddove non gia' dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra'
essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di
accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i
tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura
senza l'uso delle mani.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei
parchi dove e' previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree,
prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima
dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria,
servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le
disposizioni gia' rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie
delle piscine.
• Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato,
al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di
accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla
responsabilita' individuale. Potra' essere valutata la fornitura di
braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo
familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata
attivita' fisica (es. nei parchi avventura) la distanza
interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri.
• Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle
attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1
metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle
attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi
galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli
consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
• In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini
valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico (in base
al tipo di mansione svolta, sara' cura del datore di lavoro dotare i
lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le
indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si
applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non
sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere
ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei
rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
• Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle
aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e
attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura
al pubblico.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute,
audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni
cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine
giornata.
• Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le
linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di
impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza
(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le
mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto
con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento
idoneo. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia e
disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni
utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo
noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e
risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al
contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di
sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere
lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
• Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es.
merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonche'
per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede
tematiche.
SAGRE E FIERE LOCALI
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi
e manifestazioni locali assimilabili.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per
consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato,
al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle
manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la
postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di
barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita' di
pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se
possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14
giorni.
• E' necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i
clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto, in
particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del
prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un
distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da
garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un
metro.
• In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini
valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli
ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte
e finestre, ecc.).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali
contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda
tematica specifica.
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai
centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive,
e alle diverse attivita' praticabili in tali strutture (collettive e
individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia
(vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della
sordita' rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a
pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie
(inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica,
cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione
motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione
respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe),
trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno
turco).
Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle
prestazioni termali, e' necessario eseguire adeguate opere di
prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema
idrico (es. contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello
specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture
ricettive e ai servizi alla persona.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
• Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la
trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilita' individuale, e coinvolgendo, se presenti, il
Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono
essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalita' e
possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e
cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del
rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
• Prima dell'accesso alle strutture termali o centri benessere,
potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione
viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
• Redigere un programma il piu' possibile pianificato delle
attivita' per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e
regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie
aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e
l'uscita.
• Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi
tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un
periodo di 14 giorni.
• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne
il loro utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani
all'ingresso. Eliminare la disponibilita' di riviste e materiale
informativo di uso promiscuo.
• La postazione dedicata alla cassa e alla reception puo' essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti
igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di
pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di
ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle
attrezzature check-in e check-out ove possibile.
• Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree
comuni al chiuso, mentre il personale e' tenuto all'utilizzo della
mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni
circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro.
• Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite
barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio,
gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la
borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti
personali.
• Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative
vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre
particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per
COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche
eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si
rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle
prestazioni sanitarie.
• Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio,
lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la
distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le
attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo
familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad
ogni fine giornata.
• Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra'
accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente
fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attivita' nei diversi
contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le
sedute.
• Dovra' essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra
eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese
dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra
ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie
minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri
sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di
distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento
degli ombrelloni.
• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento
alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia
saponata su tutto il corpo.
• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio,
sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare
attenzione ad oggetti e superfici toccate con piu' frequenza (es.
maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
• Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
• Per le attivita' di ristorazione si rimanda alla scheda tematica
specifica. Non e' consentito comunque il consumo di alimenti negli
ambienti termali o del centro benessere che non consentano un
servizio corrispondente a quello previsto per le attivita' di
ristorazione.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
• L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per
l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza
inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo
specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione
individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della
mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza
ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e
mascherina FFP2 senza valvola.
• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e
comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni
servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I
guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
• E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il
massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
• Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia
e' raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, cosi' come le
superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e
disinfettati al termine del trattamento.
• La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso
singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono
al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti
seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque
essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della
distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra
il personale durante tutte le attivita' erogate.
• Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia
e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a
quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,
corrimano, etc.).
• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie
aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e
nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta
igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
PISCINE TERMALI
• Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine
con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi.
Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita
dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
• La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice
di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le
dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attivita'
natatoria; qualora non sia consentita l'attivita' natatoria, e'
sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a
persona. Il gestore pertanto e' tenuto, in ragione delle aree a
disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori
nell'impianto.
• Favorire le piscine esterne per le attivita' collettive (es.
acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante
le attivita' collettive, limitare il numero di partecipanti al fine
di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con
particolare attenzione a quelle che prevedono attivita' fisica piu'
intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra
un'attivita' collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il
locale.
• Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le
superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno
essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che
occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale.
• L'attivita' di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto
piu' possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di
indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad
eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia
indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso,
se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina
per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta,
eventuali strumenti devono essere disinfettati.
• Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante
nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e
degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori
della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai
limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in
vasca sulla base della portata massima della captazione.
CENTRI BENESSERE
• Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti
gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo
familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale.
• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno
turco) e alla sauna. Potra' essere consentito l'accesso a tali
strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia
garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore
utilizzo.
• Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone
interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla
struttura.
TRATTAMENTI INALATORI
• Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA,
finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e
respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno
garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica
relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed
eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze
interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle
postazioni).
o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione
della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli
di verifica dell'efficacia della sanificazione.
o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria,
come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia
dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli
opportuni ricambi.
• Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva,
l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a
meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si
provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e
il successivo.
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE
TURISTICHE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)
• Prima dell'inizio delle attivita' giornaliere i partecipanti ai
corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed
aggiornamento professionale potra' essere rilevata la temperatura.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra
nazionalita'.
• Svolgimento dell'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti.
• Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
• Divieto di scambio di cibo e bevande.
• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle
presenze per un periodo di 14 giorni.
• Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es.
imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
• Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza
utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
• Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
• Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei
costruttori.
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e
del divieto di assembramento.
GUIDE TURISTICHE
Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi
e biblioteche, si riportano le seguenti indicazioni integrative
specifiche.
• Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
• Ricorso frequente all'igiene delle mani.
• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di
assembramento.
• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di
prevenzione da adottare.
• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle
presenze per un periodo di 14 giorni.
• Organizzare l'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti.
• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere
utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni
utilizzo.
• Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione
delle informazioni.
• La disponibilita' di depliant e altro informativo cartaceo e'
subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio
dell'iniziativa turistica.
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi
eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi
assimilabili.
Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico
contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare
riferimento alle modalita' di somministrazione a buffet).
• Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovra' essere
valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi
individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il
distanziamento interpersonale.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare
percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di
automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema
di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica,
stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli
ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna
attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili
assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro
delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata
alla segreteria e accoglienza, laddove non gia' dotata di barriere
fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata.
Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree (es.
biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne
l'utilizzo frequente.
• Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere
in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale
distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei
relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere
riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che
consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della
mascherina.
• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori,
moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori
laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.
Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da
una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire
possibilmente ad ogni utilizzatore.
• Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es.
personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor
d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una
frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
• Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il
rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il
contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto
del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali
informativi e scientifici potranno essere resi disponibili
preferibilmente in espositori con modalita' self-service (cui il
visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a
sistemi digitali.
• Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei
singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai
singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget
potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con
modalita' self-service (cui il visitatore accede previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
• Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale
bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attivita' complementari
(e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature
(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per
garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che,
in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che
necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo
accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
• Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a
calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree
(comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori,
ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni
(giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro.
• Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.
• Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per
l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
• I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro.
• Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
• Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
DISCOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri
locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo
serale e notturno). Per eventuali servizi complementari (es.
ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle
specifiche schede tematiche.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine
di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro
tra gli utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla
pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per
l'entrata e per l'uscita.
• Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del
distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del
locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l'utilizzo di
contapersone per monitorare gli accessi.
• Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di
14 giorni.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• La postazione dedicata alla cassa, laddove non gia' dotata di
barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata.
In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree,
prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima
dell'accesso ed all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla
ristorazione, ai servizi igienici, ecc.
• Con riferimento all'attivita' del ballo, tale attivita' in questa
fase puo' essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es.
giardini, terrazze, etc.).
• Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve
utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente
igienizzazione delle mani.
• Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda
dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non e'
consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la
somministrazione delle bevande puo' avvenire esclusivamente qualora
sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere
al banco in modalita' ordinata e, se del caso, contingentata.
• I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli
per il ghiaccio, etc.), dovra' essere disinfettato prima della
consegna.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Nel caso di attivita' complementari che prevedono la condivisione
di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalita'
organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli
stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla
disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i
piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli
utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di
utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non
e' possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco) e il
mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es.
calciobalilla).
• Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle
superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente
toccate dagli utenti e i servizi igienici.
Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato
tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del
Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale
delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di
aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e
delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore
politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da
SARS-CoV-2.
La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del
Paese nonche' i fattori rilevanti nel determinare la dinamica
dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densita' abitativa,
servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire
significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del
paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva e considerata la specificita' tecnico
organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi
ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella
espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle
misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti
ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata della
declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale
conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici
contesti.
In ogni caso e' essenziale che a livello nazionale, regionale e
locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in
termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni,
cosi' da contenere la circolazione del virus al livello piu' basso
possibile.
In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati
predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e
pareri per alcuni settori di maggiore complessita', finalizzati a
supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte
di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare
poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con
il coinvolgimento delle autorita' competenti.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e
dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che i
principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano
conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.
I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli
indirizzi tecnici sono:
1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza
interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacita' di controllo e risposta dei servizi sanitari
della sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi
e' necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative,
di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo
specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i
seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo
prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di
prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a
queste;
2. La prossimita' delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.)
rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni
fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilita' di mantenere la appropriata
mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione
(droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in
relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilita' di accedere alla frequente ed
efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle
superfici;
8. La disponibilita' di una efficace informazione e
comunicazione.
La capacita' di promuovere, monitorare e controllare l'adozione
delle misure definendo i conseguenti ruoli.
Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del
distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque
in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile
garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti
modalita':
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera
b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in
attesa di entrata.
Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso
l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena
attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e,
da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in
sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro
agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative
straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il
Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei
luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di
COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente
protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate
per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo
2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita'
di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
• siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che
siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro.
1-INFORMAZIONE
• L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,
informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
depliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e
del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel
rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni
______
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni dell'OMS
______
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul
trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della
dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti
con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza
da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei
luoghi.
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
• L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le
modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione.
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in
appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano
nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti
alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il
committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorita'
sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali
contatti stretti.
• L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei
locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro
ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui
si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle
normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare
5443 del 22 febbraio 2020.
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
• l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le
mani
• e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e'
evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi
motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanita'.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria
c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido
detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e
sanitarie.
• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a
partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL
n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)
• l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione
o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare
sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino
l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune
rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e
non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da
evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa)
• dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una
porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere
limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni
aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata
pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni
attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria,
anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a
distanza, anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare
ad operare come carrellista)
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute
• l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potra'
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell'Autorita' sanitaria
• Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
• Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita'
Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo
nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori.
• Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni di fragilita' e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),
anche per valutare profili specifici di rischiosita' e comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di
comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza,
laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.
Allegato 13
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI, Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca -
CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni,
Casartigiani, CLAAI
il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni
del presente protocollo rappresentano specificazione di settore
rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si
e' ritenuto definire ulteriori misure.
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei
cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la
logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:
• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;
• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte
attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;
• sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa
vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di
supporto al cantiere;
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
• sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari
del cantiere;
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori
contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza
anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle
lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, siano adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I
committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano
affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio;
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita'
dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST
territorialmente competente.
1 INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalita' di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
• il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto
delle indicazioni riportate in nota1 - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel
piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria;
______
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e
del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
• Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali
chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie
attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il
trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un
metro;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera;
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore
di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo
ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed
uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una
corretta areazione all'interno del veicolo.
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni
limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti
individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro;
• Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di
tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita'
del cantiere;
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del
cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove
necessario, alla loro ventilazione
• La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore
di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente);
• Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente);
• Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale;
• Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e
minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle
lavorazioni;
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani;
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio
dei predetti dispositivi;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto
previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanita';
• data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido
detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se
necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;
• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa
stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il
coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia'
nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19;
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare
il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere;
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei
distributori di bevande;
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di
categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita.
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;
• Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio;
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle
Autorita' Sanitarie;
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il
sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la
salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive
dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE
RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di
contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorita' scientifiche e sanitarie (risulta documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua
mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle
lavorazioni;
2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di
esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano
possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal
coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Roma, 24 aprile 2020.
Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le
associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli
appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti
comuni:
• prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione
relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di
protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,
etc.);
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche
circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita').
• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei
passeggeri.
• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia
possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti).
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le
distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo
vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In
subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi
strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno
rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt
dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli
appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile.
• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8
del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che
richiedono necessariamente tale modalita'.
• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto.
• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi
anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio.
• Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia
obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per
l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo
di contagio.
ALLEGATO
SETTORE AEREO
• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu' stretto
contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse
impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,
dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del
Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali
protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse
regole degli autisti del trasporto merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In
ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico anche
se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal veicolo o
mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di
carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie operazioni
propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la
presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita' che non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto
della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli
uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo
l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza
ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel
igienizzante lavamani.
• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti.
• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in
analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivita' lavorative
che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario l'uso
delle mascherine.
• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione
aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando
priorita' nella lavorazione delle merci.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020,
per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.
• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del
posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri;
consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine
di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
• Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del
controllo dei titoli di viaggio a bordo.
• Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti.
SETTORE FERROVIARIO
• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure
di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed
in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive
capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o disponibilita' per il personale di dispositivi di protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad
eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze
emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle
vigenti disposizioni governative;
o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle
stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di
sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree
di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di
distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le
aree di attesa comuni senza possibilita' di aereazione naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di
gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le
disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso il servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
• In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le
Autorita' sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il
treno per procedere ad un intervento.
• Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili
all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), e'
richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato
rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra
carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere
attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale
di bordo.
• L'impresa ferroviaria procedera' successivamente alla
sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e
personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro. Qualora cio' non fosse possibile, il personale
dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo
sia presso le unita' aziendali (uffici, biglietterie e magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
• Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche
mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
• L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e
frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, anche in
presenza di operazioni commerciali sempre che queste non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra'
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera' secondo le modalita' e la frequenza necessarie da
parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in
considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita' dei traffici. Le
normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con
l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)
• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al
proprio personale:
• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione
di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e
comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni
governative;
• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
• per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime
qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili
all'affezione da Covid-19;
• per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla
sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza prima
di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio.
• Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione
dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile
sara' favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio
documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.
• le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali da ridurre
il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con
sistemi informatici.
• considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici
di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il
personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono
sospese le attivita' di registrazione e di consegna dei PASS per
l'accesso a bordo della nave ai fini di security.
• Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche
altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere
assunto dal terminalista.
• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
• Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta
opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile
vicino al conducente.
Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di
sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu'
possibile, piu' di due passeggeri.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o
determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall'
Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle
modalita' di contagio del COVID-19
Allegato 15
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in
materia di trasporto pubblico
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel
settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida
stabiliscono le modalita' di informazione agli utenti nonche' le
misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei
porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del
contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata
delle attivita' industriali, commerciali e di libera circolazione
delle merci e delle persone.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'
indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,
definibili quali "misure di sistema".
Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la
possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre
prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Misure "di sistema"
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli
uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici sono,
altresi', un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al
tempo stesso forme alternative di mobilita' sostenibile. Tale
approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno
modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di
utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del
trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il
distanziamento interpersonale, l'attuazione di corrette misure
igieniche, nonche' per prevenire comportamenti che possono aumentare
il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni
contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni
autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione
mobile, e' un punto essenziale per comunicare le necessarie regole
comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da
COVID 19
Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri.
• All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al
sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare
una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della
bocca.
• E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici.
• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di
sicurezza.
• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C.
• Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo.
• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di
regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e
autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
• Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto,
garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non
vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
• Sui mezzi di trasporto e' opportuno al fine di perseguire una
migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e
ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una
mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in
verticale delle sedute. Tale modalita', ove realizzabile,
consentira', escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di
ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice
di riempimento dei mezzi.
• Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si
tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa.
• Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di
trasporto, dovra' essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la
possibilita' dell'installazione, di separazioni removibili tipo
plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino
modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza,
prevedendo, comunque , la periodica sanificazione
• Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici
interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di
trasporto.
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico
• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico,
on line o tramite app.
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle
stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un
metro dalle altre persone.
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita
e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro.
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento
dagli altri occupanti.
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al
conducente.
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso.
ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO
SETTORE AEREO
Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche
misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il
corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si
richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico,
rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei
vettori e dei passeggeri:
• gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento
degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
• previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo
degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre
facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E'
consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a
bordo degli aeromobili, nel caso in cui l'aria a bordo sia rinnovata
ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri
EPE, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima
purificazione dell'aria, nonche' in caso in cui siano adottati
specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in
particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso
all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura
superiore a 37,5 °C; garantire la durata massima di utilizzo della
mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendo la
sostituzione per periodi superiori; siano disciplinate
individualmente le salite e le discese dall'aeromobile e la
collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti
tra i passeggeri nella fase di movimentazione; sia acquisita dai
viaggiatori al momento del check-in online o in aeroporto e comunque
prima dell'imbarco specifica autocertificazione che attesti di non
aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19
negli ultimi due giorni, prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a
14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; l'impegno, al fine di
definire la tracciabilita' dei contatti, a comunicazione anche al
vettore ed all'Autorita' sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni
dallo sbarco dall'aeromobile, divieto di portare sull'aeromobile
bagagli a mano di grandi dimensioni, al fine di limitare al massimo
gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile
• Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di
trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo
una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli
automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti,
garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo .
• Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree
ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per
assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli
spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare,
nelle aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a
mantenere il distanziamento fisico;
• i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente
una mascherina, che andra' sostituita ogni quattro ore in caso in cui
sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro;
• attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed
aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico
dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a
tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in
circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere
dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale;
• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo
che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo
tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura
all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le
partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli
aeroporti.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
Trasporto marittimo di passeggeri
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra
passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave
che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione
delle sotto elencate misure:
• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di
terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro;
• i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina,
anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. Vanno
rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali
uffici, biglietterie e magazzini;
• l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura
che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si
sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potra' essere
effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.);
• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa
tramite il proprio personale o mediante display:
- per evitare contatti ravvicinati del personale con la
clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei
dispositivi individuali;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco,
prevedendo appositi percorsi dedicati;
per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di dispositivi di
sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di
terra e sono previste le stesse possibilita' di indici di riempimento
con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di
imbarco/sbarco passeggeri
Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine
di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a
diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal
crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono
indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione,
contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua
mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in
materia di emergenza da covid-19;
2. Corretta gestione delle infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di
passeggeri avendo cura di:
a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle
necessarie misure di prevenzione, quali il corretto utilizzo dei
dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il
distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, puo'
costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche
la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni
che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio
smartphone o altro dispositivo simile;
b) promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di
prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le
operazioni di bigliettazione in porto;
c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito
attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione
degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e
l'uscita;
d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro tra
le persone;
e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante
per una costante igiene e pulizia delle mani;
f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione degli
ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte
al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;
g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle
aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, LACUALE,
LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON INTERCONNESSE ALLA RETE NAZIONALE
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di
categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come
previsto dal medesimo protocollo condiviso;
• i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una
mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della
bocca;
• la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire
secondo flussi separati:
• negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la
discesa dall'altra porta, ove possibile;
• vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare
contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con
un'apertura differenziata delle porte;
• nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo
le specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e
lacuali;
• sugli autobus e sui tram va garantito un numero massimo di
passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un
metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non
possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del
veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni organizzative al
conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
E' consentita' la deroga al rispetto della distanza di un metro e
di garantire quindi un coefficiente di riempimento dei mezzi non
superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei
mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in
piedi purche' sia privilegiato l'allineamento verticale dei
passeggeri; e' possibile l'utilizzazione in verticale delle sedute
senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento c.d. faccia a
faccia e l'affiancamento tra due persone. Il ricambio dell'aria deve
essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei
finestrini o di altre prese di area naturale. Sui mezzi adibiti a
trasporto pubblico con posti a sedere disposti solo in affiancamento
orizzontale occorre comunque garantire l'alternanza dei posti, salvo
l'utilizzo di separatori gia' esistenti e/o rimovibili.
Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto
compatibili, per le metropolitane.
• nelle stazioni della metropolitana:
- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita,
garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione
delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle
banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti;
- prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o
telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare
assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di
messaggi sonori/vocali/scritti;
• applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di
superficie e dei treni metro;
• sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il
controllo dei titoli di viaggio a bordo;
• sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti;
• installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
• adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto
flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
• per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria potra' essere
effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE, FUNICOLARI E
SEGGIOVIE)
Fermo restando che la responsabilita' individuale degli utenti
costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali
misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie,
cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano applicazione le seguenti
misure minime di sicurezza:
A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:
• obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la
protezione del naso e della bocca;
• disinfezione sistematica dei mezzi.
Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:
• limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire
il distanziamento di un metro. Sono esclusi dalla predetta
limitazione i nuclei familiari viaggianti nella stessa cabina in
assenza di altri passeggeri;
• distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker
segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro
nei mezzi;
• areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle
boccole.
• E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purche'
sia misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli
stessi rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei
biglietti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da
patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e
fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, il mezzo sia
costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole.
Nelle stazioni:
• Disposizione di tutti i percorsi nonche' delle file d'attesa in
modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra
le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unita'
abitativa;
• disinfezione sistematica delle stazioni;
• installazione di dispenser di facile accessibilita' per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
SETTORE FERROVIARIO
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
- misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto
disposto dalle Autorita' sanitarie;
- notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da
evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie
delle stazioni;
• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.
Nelle principali stazioni:
• gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
• garanzia della massima accessibilita' alle stazioni ed alle
banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in
deflusso;
• interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
• previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
• attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
• installazione di dispenser di facile accessibilita' per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
• regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro;
• limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al
loro interno delle regole di distanziamento;
• ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della
temperatura corporea;
• nelle attivita' commerciali:
- contingentamento delle presenze;
- mantenimento delle distanze interpersonali;
- separazione dei flussi di entrata/uscita;
- utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
- regolamentazione delle code di attesa;
- acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo
predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza
necessita' di accedervi.
A bordo treno:
• distanziamento fisico a bordo con applicazione di marker sui
sedili non utilizzabili;
• posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni
veicolo, ove cio' sia possibile;
• eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte
esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie;
• sanificazione sistematica dei treni;
• potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e
decoro;
• individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e
discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle
porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e
discesa;
• i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina,
anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
• Sono attuabili le stesse misure di deroga previste per il
trasporto pubblico locale circa la previsione degli indici di
riempimento purche' sia previsto un corretto utilizzo in verticale
delle sedute e siano accuratamente evitati gli assembramenti nei
vestiboli.
Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
• distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato
anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione;
- adozione del biglietto nominativo al fine di identificare
tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di
sospetti o conclamati casi di positivita' al virus covid 19;
- e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza
a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose,
da parte di personale dotato di mascherina e guanti;
- previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni
ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e
agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura
corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui
sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non saro'
consentita la salita a bordo treno.
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto
disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti
di idonei dispositivi di sicurezza.
L'utilizzo della mascherina non e' obbligatorio per il singolo
passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la
vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di
sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino
all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti
che svolgono servizi di trasporto non di linea.
ALTRI SERVIZI
Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o
unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli
solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le
prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto
utilizzato.
Allegato 16
Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione
in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di
almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l'attivita' sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali,
utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva
alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.