D.P.C.M. dell’11.06.2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante « Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza
internazionale; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute  del
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 nonche' i verbali n.  71,  73,  74,
76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14,  15,  18,  19,
21,  25  e  28  maggio  e  del  3  e  8  giugno  2020  del   comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; 
  Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome
dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato  9,  trasmesse  in  data  11
giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
  a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
  b) l'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
  c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati
allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di  operatori
cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle  linee  guida
del dipartimento per le politiche della famiglia di cui  all'allegato
8; 
  d) e' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
  e) a decorrere dal 12 giugno 2020  gli  eventi  e  le  competizioni
sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  e
dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi
sportivi internazionali -  sono  consentiti  a  porte  chiuse  ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline
Sportive Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva,  al  fine  di
prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi
partecipano;  anche  le  sessioni  di   allenamento   degli   atleti,
professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di
squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli
di cui alla presente lettera; 
  f) l'attivita' sportiva di base e  l'attivita'  motoria  in  genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita'
dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate
dall'Ufficio per lo Sport, sentita  la  Federazione  Medico  Sportiva
Italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art.
1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020; 
  g) a decorrere dal 25 giugno  2020  e'  consentito  lo  svolgimento
anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome  che,
d'intesa con il Ministero della Salute e  dell'Autorita'  di  Governo
delegata in materia di sport, abbiano  preventivamente  accertato  la
compatibilita'  delle  suddette  attivita'  con   l'andamento   della
situazione epidemiologica nei rispettivi  territori,  in  conformita'
con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili; 
  h) le attivita' dei comprensori sciistici possono essere  svolte  a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla 
  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; 
  i) lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, 
  nel rispetto delle  prescrizioni  imposte  dal  questore  ai  sensi
dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  l) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo  sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
  m) gli spettacoli aperti al pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto
sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a
condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli
spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero
massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o
all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al  14  luglio  2020,  le
fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in  relazione
all'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori,
possono stabilire  una  diversa  data  di  ripresa  delle  attivita',
nonche' un diverso numero massimo  di  spettatori  in  considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; 
  n) l'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
  o) le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7; 
  p) il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte; 
  q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, e  dai  conseguenti  provvedimenti  attuativi  in
particolare in materia di esami di  stato,  sono  sospesi  i  servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e  le  attivita'  didattiche  in  presenza  nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza  delle  attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita'  e  le
Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso
la possibilita' di svolgimento di  attivita'  formative  a  distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli
Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici
in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche
in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla sospensione
i corsi abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli
uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonche' i corsi
per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci  e
viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento  del  tachigrafo  svolti
dalle stesse autoscuole e da altri  enti  di  formazione  o  comunque
autorizzati dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
secondo le modalita'  individuate  nelle  linee  guida  adottate  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  esami   di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le
misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine
e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base
della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti
amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per
l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e  nel  periodo  di
chiusura  delle  scuole,  l'ente  proprietario   dell'immobile   puo'
autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente
gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'
di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati; 
  r) i dirigenti scolastici  attivano,  per  tutta  la  durata  della
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze
degli studenti con disabilita'; 
  s)  nelle  Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della
sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere
svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e
le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento  del  percorso  didattico;  nelle  Universita',   nelle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini,
attivita' seminariali, di ricerca e di laboratorio  sperimentale  e/o
didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito  l'utilizzo  di
biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi  e
del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e  di
aggregazione  e  che  vengano  adottate   misure   organizzative   di
prevenzione  e  protezione,   contestualizzate   al   settore   della
formazione superiore e  della  ricerca,  anche  avuto  riguardo  alle
specifiche  esigenze  delle  persone  con  disabilita',  di  cui   al
«Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita'  di
cui al precedente periodo, le universita',  le  istituzioni  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica  e  gli  enti  pubblici  di
ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1,  lettera  a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  la  presenza  del  personale
necessario allo svolgimento delle suddette attivita'; 
  t) a beneficio degli studenti ai quali non e'  consentita,  per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
  u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali
siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a
distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi
di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi
corsi; 
  v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting  e  gli  eventi
sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale
incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di
pubblica utilita'; 
  z) le attivita' di  centri  benessere,  di  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
  aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di  permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
prontosoccorso (DEA/PS), salve  specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto; 
  bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'  e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
  cc) tenuto conto delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
  dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a  condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un
metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario
all'acquisto dei beni; le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si  raccomanda  altresi'
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; 
  ee) le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che
le regioni e le province autonome abbiano  preventivamente  accertato
la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con
l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e
che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati
dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle
mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a
domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per
l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la
ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
  ff) restano comunque aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale
di almeno un metro; 
  gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla 
  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza con i criteri  di  cui  all'allegato  10;  resta
fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona
gia' consentite sulla base del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2020; 
  hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del
settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 
  ii) il Presidente  della  Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
  ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
  a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove
possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
  b) siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
  c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di  almeno
un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di
strumenti di protezione individuale; 
  d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi  di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
  mm) le attivita' degli  stabilimenti  balneari  sono  esercitate  a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida
sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle
province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in
ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un
metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  regioni,  idonee  a
prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 
  1)  l'accesso  agli  stabilimenti  balneari   e   gli   spostamenti
all'interno dei medesimi; 
  2) l'accesso dei fornitori esterni; 
  3) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
  4)  la  distribuzione  e  il  distanziamento  delle  postazioni  da
assegnare ai bagnanti; 
  5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; 
  6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 
  7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli
utenti; 
  8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno degli stabilimenti balneari; 
  9) le spiagge di libero accesso; 
  nn) le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 
  1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 
  2) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
  3) le misure  igienico-sanitarie  per  le  camere  e  gli  ambienti
comuni; 
  4) l'accesso dei fornitori esterni; 
  5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 
  6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a  disposizione  dei
clienti; 
  7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza. 
 
 
                               Art. 2 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
        delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di
regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento
della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di  competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all'allegato
14. 
 
 
                               Art. 3 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
  a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
  b) e'  raccomandata  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 16; 
  c)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16; 
  d)  i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono   la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  16  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
  e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
  f) le aziende di  trasporto  pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire 
  continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  Non
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche'
i soggetti  con  forme  di  disabilita'  non  compatibili  con  l'uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso. 
  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie. 
  5.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
 
 
                               Art. 4 
 
            Disposizioni in materia di ingresso in Italia 
 
  1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o
armatori, di: 
  a)  motivi  del  viaggio   nel   rispetto   di   quanto   stabilito
dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge  n.  33  del  2020  e
dall'articolo 6 del presente decreto; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove
sara' svolto il periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario. 
  2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione  della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietano
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  "Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19" di cui all'allegato 15, assicurano in  tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di
insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove  dal  luogo  di  sbarco  del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia
non sia possibile per una o piu' persone  raggiungere  effettivamente
mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l'abitazione  o  la  dimora,
indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1,  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4  e
5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche'  quelle  dell'articolo  6
del presente decreto, le  persone  fisiche  che  entrano  in  Italia,
tramite mezzo privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a
comunicare  immediatamente  il  proprio   ingresso   in   Italia   al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per  il
luogo in cui si svolgera' il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento  fiduciario,  e  sono   sottoposte   alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima
comunicazione. In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita'
sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente
dedicati. 
  6.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia   possibile
raggiungere  l'abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di
svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento
fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la  quale  informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento
con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove
svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con
spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta
misura. 
  7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le  persone  sottoposte  a
tali misure avviare il computo di un nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dal  comma  1,  lettera  b),  integrata  con  l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le
modalita' previste dalla citata lettera  b).  L'Autorita'  sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 
  8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
  a) contattano telefonicamente  e  assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
  b) avviata la sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
  c) in caso  di  necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
  d)  accertano  l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
  e) informano la persona circa  i  sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
  f)  informano  la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
  1) lo  stato  di  isolamento  per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
  2) il divieto di contatti sociali; 
  3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
  4)  l'obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza; 
  g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
  1) avvertire immediatamente il medico di  medicina  generale  o  il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
  2) indossare  la  mascherina  chirurgica  fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
  3) rimanere nella propria stanza con  la  porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
  h)  l'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: 
  a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  b) al personale viaggiante; 
  c) ai cittadini e ai residenti  nell'Unione  Europea,  negli  Stati
parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in
Italia per comprovati motivi di lavoro; 
  d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio  di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
  f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria
in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per   comprovate   esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
  g) ai movimenti da e per la Repubblica di San  Marino  o  lo  Stato
della Citta' del Vaticano; 
  h) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell'esercizio delle loro funzioni; 
  i) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 
  10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 
 
                               Art. 5 
 
           Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente  per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n.
33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende
fare ingresso nel territorio nazionale, tramite  trasporto  di  linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o  terrestre,  e'  tenuto,  ai
fini dell'accesso al  servizio,  a  consegnare  al  vettore  all'atto
dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 
  a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente
decreto e durata della permanenza in Italia; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di
soggiorno in Italia e il mezzo  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu'
abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di
ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per
effettuare i trasferimenti; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli
obblighi: 
  a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai  sensi  della
lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; 
  b) di segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione  della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietano
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la
predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  "Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i
motivi  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  anche   se
asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale
circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente  per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n.
33 del 2020 e per un  periodo  non  superiore  a  120  ore,  chiunque
intende fare ingresso nel territorio  nazionale,  mediante  mezzo  di
trasporto privato, e' tenuto a comunicare immediatamente  il  proprio
ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente in base al  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato,  tale  da  consentire  le  verifiche  da   parte   delle
competenti Autorita', di: 
  a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente
decreto e durata della permanenza in Italia; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di
soggiorno in Italia ed il mezzo privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti,
altresi', gli obblighi: 
  a)  allo  scadere  del   periodo   di   permanenza,   di   lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; 
  b) di segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito,  con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel
territorio italiano e' di 36 ore. In caso di superamento del  periodo
di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli  obblighi
di comunicazione e di  sottoposizione  a  sorveglianza  sanitaria  ed
isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7. 
  8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e
4, nonche' quelli previsti dall'articolo  4,  commi  1  e  3  non  si
applicano ai passeggeri in transito con  destinazione  finale  in  un
altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo  di  segnalare,
in caso di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  tale  situazione  con
tempestivita' al Dipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria
locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati  e
di  sottoporsi,   nelle   more   delle   conseguenti   determinazioni
dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. I  passeggeri  in  transito,
con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE)  ovvero  in
altra localita' del territorio nazionale, sono comunque tenuti: 
  a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,  a
consegnare al vettore all'atto  dell'imbarco  dichiarazione  resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte
dei vettori o armatori, di: 
  1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 
  2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione
finale, codice identificativo del titolo di viaggio e  del  mezzo  di
trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 
  3)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia; 
  b) a non allontanarsi dalle aree ad essi  specificamente  destinate
all'interno delle aerostazioni. 
  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall'articolo
4, comma 3, nel luogo di destinazione  finale  e  nei  confronti  del
Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria  territorialmente
competente in base a detto luogo. Il luogo  di  destinazione  finale,
anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma  4,  si  considera
come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia. 
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: 
  a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  b) al personale viaggiante; 
  c) ai cittadini e ai residenti  nell'Unione  Europea,  negli  Stati
parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in
Italia per comprovati motivi di lavoro; 
  d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio  di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
  f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria
in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per   comprovate   esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
  g) ai movimenti da e per la Repubblica di San  Marino  o  lo  Stato
della Citta' del Vaticano; 
  h) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell'esercizio delle loro funzioni; 
  i) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 
  11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 
 
                               Art. 6 
 
 Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero 
 
  1. fatte salve le limitazioni  disposte  per  specifiche  aree  del
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge n. 33 del 2020,  nonche'  le  limitazioni  disposte  in
relazione alla provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non  sono
soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e  per  i  seguenti
Stati: 
  a) Stati membri dell'Unione Europea; 
  b) Stati parte dell'accordo di Schengen; 
  c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; 
  d) Andorra, Principato di Monaco; 
  e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. 
  2. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per
Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza. 
  3. Gli articoli 4 e 5  si  applicano  esclusivamente  alle  persone
fisiche che fanno ingresso in Italia  da  Stati  o  territori  esteri
diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  1  ovvero  che  abbiano  ivi
soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia. 
 
 
                               Art. 7 
 
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
 
  1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. 
  2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi
di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia'
presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. 
  3. Assicurata  l'esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le  societa'  di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non
gia' sbarcati in precedenti scali. 
  4. All'atto dello sbarco nei porti italiani: 
  a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o  dimora  abituale  in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
  b) i passeggeri di nazionalita'  italiana  e  residenti  all'estero
sono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in
Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell'azienda   sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposti  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco  in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di
essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
  c) i passeggeri di nazionalita' straniera  e  residenti  all'estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell'armatore. 
  5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4  provvedono
a raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia
ovvero  la  localita'  da  essi  indicata   all'atto   dello   sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati. 
  6. Salvo diversa  indicazione  dell'Autorita'  sanitaria,  ove  sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei
termini  definiti  dall'Autorita'  sanitaria,   sono   sottoposti   a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  localita'
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente
trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e
dedicato, e spese a carico dell'armatore. 
  7. Le disposizioni di cui  ai  commi  4  e  6  si  applicano  anche
all'equipaggio in relazione alla  nazionalita'  di  appartenenza.  E'
comunque    consentito    all'equipaggio,    previa    autorizzazione
dell'Autorita'  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed
isolamento fiduciario a bordo della nave. 
  8. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in  servizi
di crociera l'ingresso nei  porti  italiani  esclusivamente  ai  fini
della sosta inoperosa. 
  9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 
 
                               Art. 8 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  "Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
"Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19",  di
cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto
puo' integrare o modificare le "Linee guida per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19", nonche',  previo  accordo  con  i  soggetti
firmatari,  il  "Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020. 
 
 
                               Art. 9 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici
protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri
accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista. 
 
 
                               Art. 10 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile  concorso
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 
 
 
                               Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al  14
luglio 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini di durata delle  singole  misure
previsti dalle  disposizioni  del  presente  decreto  nonche'  quanto
previsto dall'articolo 1 lettera e). 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 11 giugno 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                          del Consiglio dei ministri: 
                                                     Conte            
 
Il Ministro della salute: 
         Speranza         
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
 
    "A norma dell'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento  della
fase  del  controllo   preventivo   della   Corte   dei   conti,   e'
provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo,  ai  sensi  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241". 
 
                             Allegato 1 
 
Protocollo con la Conferenza Episcopale  Italiana  circa  la  ripresa
                  delle celebrazioni con il popolo 
 
  Per la  graduale  ripresa  delle  celebrazioni  liturgiche  con  il
popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di
sicurezza, cui ottemperare con cura,  nel  rispetto  della  normativa
sanitaria e delle misure di contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2. 
  1.  Accesso  ai  luoghi  di  culto  in  occasione  di  celebrazioni
liturgiche 
  1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato. 
  1.2.  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante  dell'ente  individua  la  capienza
massima dell'edificio di culto, tenendo conto della  distanza  minima
di sicurezza, che deve essere pari ad  almeno  un  metro  laterale  e
frontale. 
  1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase  di  transizione,  resta
contingentato  e  regolato  da  volontari  e/o  collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente
il numero massimo di presenze consentite, si consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche. 
  1.4. Per favorire un accesso  ordinato,  durante  il  quale  andra'
rispettata la  distanza  di  sicurezza  pari  almeno  1,5  metro,  si
utilizzino, ove presenti, piu' ingressi,  eventualmente  distinguendo
quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita.  Durante
l'entrata e  l'uscita  dei  fedeli  le  porte  rimangano  aperte  per
favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie  siano
toccate. 
  1.5. Coloro che accedono ai luoghi di  culto  per  le  celebrazioni
liturgiche sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.6. Venga ricordato ai fedeli che non e'  consentito  accedere  al
luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o
in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.7. Venga altresi' ricordato  ai  fedeli  che  non  e'  consentito
l'accesso al luogo della celebrazione a  coloro  che  sono  stati  in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
  1.8. Si favorisca, per quanto possibile,  l'accesso  delle  persone
diversamente  abili,  prevedendo  luoghi   appositi   per   la   loro
partecipazione  alle  celebrazioni  nel  rispetto   della   normativa
vigente. 
  1.9. Agli ingressi dei  luoghi  di  culto  siano  resi  disponibili
liquidi igienizzanti. 
  2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  2.1.  I  luoghi  di  culto,  ivi  comprese  le   sagrestie,   siano
igienizzati regolarmente al termine di  ogni  celebrazione,  mediante
pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione  antisettica.
Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria. 
  2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline  e
altri oggetti utilizzati, cosi' come gli  stessi  microfoni,  vengano
accuratamente disinfettati. 
  2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 
  3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
  3.1. Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri,
che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in
presbiterio. 
  3.2. Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in questa
fase si ometta il coro. 
  3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui  a  omettere
lo scambio del segno della pace. 
  3.4.  La  distribuzione  della  Comunione  avvenga  dopo   che   il
celebrante  e  l'eventuale  ministro  straordinario  avranno   curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti  monouso;  gli  stessi  -
indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza -  abbiano  cura
di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 
  3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria. 
  3.6. Per ragioni  igienico-sanitarie,  non  e'  opportuno  che  nei
luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i  canti  o  di
altro tipo. 
  3.7.  Le  eventuali  offerte  non   siano   raccolte   durante   la
celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono  essere
collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo. 
  3.8.   Il   richiamo   al   pieno   rispetto   delle   disposizioni
sopraindicate,  relative  al  distanziamento  e  all'uso  di   idonei
dispositivi  di  protezione  personale   si   applica   anche   nelle
celebrazioni diverse  da  quella  eucaristica  o  inserite  in  essa:
Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie. 
  ______ 
   1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei  sacramenti  del
Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il  ministro  indossi,  oltre
alla mascherina, guanti monouso. 
 
  3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi  ampi
e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle  misure
di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento  stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina. 
  3.10.  La  celebrazione  del  sacramento  della  Confermazione   e'
rinviata. 
  4. Adeguata comunicazione 
  4.1. Sara' cura di ogni Ordinario  rendere  noto  i  contenuti  del
presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'  che  assicurino   la
migliore diffusione. 
  4.2. All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con  le
indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 
  - il numero massimo di partecipanti consentito  in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
  -   il   divieto   di   ingresso   per   chi    presenta    sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  - l'obbligo di  rispettare  sempre  nell'accedere  alla  chiesa  il
mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di  regole  di
igiene  delle  mani,  l'uso  di  idonei  dispositivi  di   protezione
personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 
  5. Altri suggerimenti 
  5.1. Ove il  luogo  di  culto  non  e'  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni del  presente  Protocollo,  l'Ordinario  del  luogo  puo'
valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria. 
  5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di eta'
e di salute. 
  5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalita'
streaming  per  la  fruizione  di  chi  non  puo'  partecipare   alla
celebrazione eucaristica. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa  delle
celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza  Episcopale
Italiana. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a  far  data  dal  giorno
lunedi' 18 maggio 2020. 
 
                      Card. Gualtiero Bassetti 
                        Presidente della CEI 
 
                      Prof. Avv. Giuseppe Conte 
                      Presidente del Consiglio 
 
                    Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
                        Ministro dell'Interno 
 
  Roma, 7 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 2 
 
            Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
  1.1 E' consentita ogni  celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante  dell'Ente  individua  il  responsabile  del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di  culto,  tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di   aerazione
disponibili e della distanza minima di  sicurezza,  che  deve  essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'. 
  1.3 Coloro  che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si  deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5 Alle autorita' religiose  e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.6 L'accesso al luogo di culto, in  questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove  presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.9 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere  le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto,  avendo  cura  che,
alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area
dell'incontro. 
  1.10 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.11 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto. 
  Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo   con   le   Comunita'   Ebraiche   Italiane",   con   le
raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su
richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al  Comitato  Tecnico
Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio               Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 3 
 
    Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
  1.12 E' consentita ogni celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.13  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.14 Coloro che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.15 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.16 Alle autorita' religiose e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.17 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.18 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.19 Non e' consentito  accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.20 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.21 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.22 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento. 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4 La distribuzione della Comunione - Cena  del  Signore  avverra'
dopo che il celebrante e l'eventuale ministro  straordinario  avranno
curato l'igiene delle loro  mani  e  indossato  guanti  monouso;  gli
stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a  coprirsi
naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno
cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.3 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.4 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche,  Anglicane",  con
le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato,
su richiesta, e'  stato  trasmesso,  in  data  odierna,  al  Comitato
Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 4 
 
                Protocollo con le Comunita' ortodosse 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
  1.23 E' consentita ogni celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.24  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.25 Coloro che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.26 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.27 Alle autorita' religiose e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.28 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.29 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.30 Non e' consentito  accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.31 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.32 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.33 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita'  di
culto ed  eccezionalmente  spostarsi  anche  oltre  i  confini  della
Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa
vigente  e   nel   rispetto   di   quanto   previsto   in   tema   di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente
di culto o della confessione di riferimento. 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare  a
voce bassa. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4  La  distribuzione  della  Comunione  avverra'  dopo   che   il
celebrante  e  l'eventuale  ministro  straordinario  avranno   curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti  monouso;  gli  stessi  -
indossando mascherina, avendo massima attenzione a  coprirsi  naso  e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza -  avranno  cura
di offrire l'Eucarestia in conclusione della  Divina  Liturgia  senza
venire a contatto con i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.5 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.6 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura  del  responsabile  del  luogo  di  culto  (parroco)
rendere noto  i  contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le
modalita' che assicurino la migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 5 
 
Protocollo con le Comunita' Induista,  Buddista  (Unione  Buddista  e
                     Soka Gakkai), Baha'i e Sikh 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose 
  1.34 E'  consentita  ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
  1.35  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.36 Coloro che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  la  funzione
religiosa sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.37 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.38 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto  e'
affidato il compito di individuare forme idonee di  celebrazione  dei
riti  allo  scopo  di  garantire  il  distanziamento  interpersonale,
facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 
  1.39 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.40 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.41 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.42 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni  dei
luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa. 
  1.43 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.44 Le autorita' religiose, i ministri di culto o  i  responsabili
del luogo di culto (uomini  e  donne)  autorizzati  dalle  rispettive
confessioni  religiose  possono  svolgere  attivita'  di   culto   ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento. 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.7 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni funzione. 
  3.8 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
    5.1 Ove il luogo di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista,  Buddista  (Unione
Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 6 
 
                Protocollo con le Comunita' Islamiche 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazione  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera 
  1.45 E'  consentita  ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
  1.46  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.47 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la  preghiera  sono
tenuti a indossare mascherine. 
  1.48 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.49 Alle autorita' religiose e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di preghiera  allo  scopo  di  garantire  il
distanziamento   interpersonale,   facendo   rispettare   tutte    le
prescrizioni di sicurezza. 
  1.50 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.51 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.52 Non e' consentito accedere al luogo della preghiera  a  coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.53 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi  di
culto,  avendo  cura  che,  alla  conclusione,  i   partecipanti   si
allontanino rapidamente dall'area della preghiera. 
  1.54 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.55 I ministri di culto o  responsabili  di  comunita'  (uomini  e
donne)  autorizzati  dai  rispettivi  organismi   religiosi   possono
svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche  oltre
i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate
nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema  di
autocertificazione,  corredata  altresi'  dalla  certificazione   del
responsabile della comunita'. 
  Attenzioni da osservare nella preghiera 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione  delle  vie  aeree  e  del  distanziamento  sociale  -  in
particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.9 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni preghiera. 
  3.10 All'ingresso del luogo di culto dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia  in  grado
di rispettare le misure sopra disciplinate. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 7 
 
Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  Santi
                         degli ultimi giorni 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazione  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
  1.56 E' consentita ogni celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.57  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.58 Coloro che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.59 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.60 Alle autorita' religiose e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.61 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.62 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.63 Non e' consentito  accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.64 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.65 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.66 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento. 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua  avverra'  dopo  che  il
celebrante avra'  curato  l'igiene  delle  mani  e  indossato  guanti
monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di  sicurezza
- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con
i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.11 I luoghi di  culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.12 All'ingresso del luogo di culto dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo  dei  Santi
degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state  recepite.
Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso,  in  data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 8 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
                           della famiglia 
 
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  organizzate
di socialita' e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2
                       dell'emergenza covid-19 
 
Nuove opportunita' per  garantire  ai  bambini  ed  agli  adolescenti
        l'esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco. 
 
  L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di  protezione
che hanno limitato fortemente la  possibilita'  di  movimento  al  di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la  sospensione  di
tutte le  attivita'  educative  e  scolastiche  in  presenza,  si  e'
limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze  al  di
fuori del  contesto  domestico  e  familiare  per  i  bambini  e  gli
adolescenti. 
  Sebbene le esigenze di  garantire  condizioni  di  sicurezza  e  di
salute  per  la  popolazione  abbiano  positivamente  giustificato  i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle  conseguenze  degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli  adolescenti  che  si  legano
strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro
sociale fra pari, al gioco ed all'educazione. 
  Partendo dalle circostanze  sopra  richiamate,  le  presenti  linee
guida hanno l'obiettivo di individuare orientamenti  e  proposte  per
realizzare,   nella   attuale   fase   2   dell'emergenza   COVID-19,
opportunita'  organizzate  di  socialita'  e  gioco  per  bambini  ed
adolescenti, con l'obiettivo di  contenere  il  rischio  di  contagio
epidemiologico. 
  Tale  prospettiva  e'  stata  perseguita   ricercando   il   giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco ed in generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra  parte,  la
necessita' di garantire  condizioni  di  tutela  della  loro  salute,
nonche' di  quella  delle  famiglie  e  del  personale  educativo  ed
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
  Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta  e  controllata,
interazione  tra  persone,  non   e'   infatti   possibile   azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al  minimo  secondo  precise  linee  guida  e  protocolli  contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. 
  Esiste  peraltro  una  diffusa  convergenza  di  orientamenti   che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali ed  unitarie
relativamente ai requisiti per  la  riapertura  delle  attivita',  in
relazione agli standard ambientali,  al  rapporto  numerico  ed  alla
definizione dei controlli  sanitari  preventivi  sui  bambini  e  gli
adolescenti, sugli operatori, educatori o animatori e sulle famiglie. 
  Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa  i  necessari
protocolli operativi  da  adottare  durante  le  attivita',  sia  sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai  locali
ed ai diversi materiali impiegati. 
  Il punto di maggiore attenzione  riguarda  infatti  la  definizione
delle procedure per attuare le condizioni che consentano  di  offrire
opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco  in
condizioni di sicurezza, o almeno  nel  maggior  grado  di  sicurezza
possibile, date le circostanze. 
  Costituiscono elementi di riferimento trasversali  alle  esperienze
ed attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento: 
    1) la centratura sulla qualita' della  relazione  interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto ed il bambino, nel caso
di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e  mediante  l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu'  grandi  e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 
    2) l'attenta organizzazione degli spazi  piu'  idonei  e  sicuri,
privilegiando quelli esterni ed il  loro  allestimento  per  favorire
attivita' di piccoli gruppi; 
    3) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e  di  pulizia,
al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. 
  Con  questi  presupposti  e  finalita'  generali,  le  linee  guida
trattano  due  distinte   tipologie   di   interesse,   che   trovano
realizzazione progressiva nella fase temporale che  ci  separa  dalla
riapertura dei servizi educativi e delle  scuole  nel  prossimo  anno
scolastico. 
  In particolare, ci si riferisce: 
    1) alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici  ed
aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di  eta'
inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; 
    2) alla realizzazione di attivita' ludico-ricreative,  educazione
non formale ed attivita' sperimentali di  educazione  all'aperto  (in
inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti  di  eta'  0-17
anni, con la presenza di operatori,  educatori  o  animatori  addetti
alla loro conduzione, utilizzando le potenzialita' di accoglienza  di
nidi e spazi per l'infanzia, scuole e di altri ambienti  similari  ed
aree verdi. 
  La  finalita'  perseguita  di  ripristinare   le   condizioni   per
l'esercizio da parte  di  bambini  e  adolescenti  del  diritto  alla
socialita' ed  al  gioco  anche  oltre  i  confini  della  dimensione
domestica e familiare si intreccia fortemente  con  le  problematiche
inerenti alla conciliazione delle dimensioni  di  cura  e  lavoro  da
parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore
intensita' a partire dalla fase 2 rispetto alla  fase  immediatamente
precedente, a riprendere le proprie attivita' di lavoro. 
  1. Riapertura regolamentata di parchi, giardini  pubblici  ed  aree
gioco per bambini e adolescenti 
  I parchi, i giardini pubblici e le  aree  gioco  rappresentano  una
risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente  anche
per i bambini e gli adolescenti, per realizzare  esperienze  all'area
aperta  orientate  sia   alla   scoperta   dell'ambiente   sia   alla
realizzazione di attivita' di  gioco  col  supporto  di  attrezzature
poste ad arredo dello spazio stesso. 
  La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo  per
il recupero di un equilibrio psicologico e fisico  che  ha  risentito
delle  prescrizioni  che  hanno  impedito  di  uscire  dalla  propria
abitazione, sebbene richieda di essere regolamentata nelle  forme  di
accesso, nelle modalita'  di  controllo  delle  condizioni  igieniche
degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la  garanzia  che
sia rispettato il  distanziamento  fisico  previsto  dalla  normativa
vigente e, ove occorra,  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
individuale (dpi). 
  Gli aspetti considerati riguardano: 
    1) l'accessibilita' degli spazi; 
    2) i compiti del gestore; 
    3) la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore. 
  1.1 Accessibilita' degli spazi 
  In  via  generale,  l'accesso  agli  spazi  deve  realizzarsi  alle
seguenti condizioni: 
    1) da parte dei bambini e degli adolescenti di eta'  da  0  a  17
anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore  o  di
un altro adulto responsabile, ove necessario; 
    2) limitata  esclusivamente  dalla  necessita'  di  non  produrre
assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto  dalla
normativa vigente nell'area interessata. 
  1.2 Compiti del gestore 
  Il gestore deve: 
    1) disporre la manutenzione  ordinaria  dello  spazio,  eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse  attrezzature  in  esso
presenti, con pulizia periodica  approfondita  delle  superfici  piu'
toccate, con detergente neutro; 
    2) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi
e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da  tenere,  in
linea con le raccomandazioni  del  Ministero  della  salute  e  delle
autorita' competenti. 
  1.3 Responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore 
  L'accompagnatore deve: 
    1) attuare modalita' di accompagnamento  diretto  del  bambino  o
dell'adolescente, con particolare riguardo ai  bambini  nei  primi  3
anni di  vita  ed  ai  soggetti  con  patologie  di  neuropsichiatria
infantile (Npi), fragilita', cronicita', in particolare: 
      a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina,
un passeggino o similari, oppure,  se  il  bambino  e'  in  grado  di
deambulare autonomamente, garantire il  controllo  diretto  da  parte
dell'adulto accompagnatore; 
      b) in caso di  bambini  o  adolescenti  da  0  a  17  anni  con
patologie Npi, fragilita', cronicita', garantire la  presenza  di  un
adulto accompagnatore; 
    2) garantire in ogni caso  il  rispetto  delle  prescrizioni  sul
distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente; 
    3) rispettare le  disposizioni  di  distanziamento  fisico  e  le
prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione  individuale
(dpi), e vigilare sui bambini con piu' di  3  anni  di  eta'  che  si
accompagnano.  Nel  caso   di   bambini   con   piu'   di   6   anni,
l'accompagnatore  deve  vigilare  affinche'  questi   rispettino   le
disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo
dei dpi ove previsto. 
  2.  Attivita'  ludico-ricreative,  di  educazione  non  formale   e
attivita' sperimentali di educazione all'aperto (in inglese,  outdoor
education) per bambini e  adolescenti  di  eta'  0-17  anni,  con  la
presenza di  operatori,  educatori  o  animatori  addetti  alla  loro
conduzione, utilizzando le potenzialita' di  accoglienza  di  nidi  e
spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi 
  Le  strutture  maggiormente  utilizzate   per   offrire   attivita'
ludico-ricreative e di educazione  non  formale  durante  il  periodo
estivo  sono  naturalmente   quelle   generalmente   utilizzate   per
l'attivita' scolastica o per i servizi  educativi  per  l'infanzia  e
preferibilmente dotate di un generoso spazio verde dedicato,  poiche'
questo consente di realizzare attivita' anche all'aperto e diverse da
quelle che caratterizzano l'attivita' didattica che si svolge durante
il calendario scolastico. 
  Non e' naturalmente esclusa la  possibilita'  di  utilizzare  anche
altre sedi similari, a  patto  che  le  stesse  offrano  le  medesime
funzionalita' necessarie,  in  termini  di  spazi  per  le  attivita'
all'interno  e  all'esterno,  servizi  igienici,  spazi  per  servizi
generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti
(es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri  d'aggregazione  del
terzo settore e degli  enti  locali,  sedi  scout,  palestre,  centri
sportivi, centri estivi con gli sport acquatici o di altra  attivita'
sportiva,  aziende  agricole  attive  quali  fattorie  didattiche   e
nell'ambito dell'agricoltura sociale). 
  I progetti delle attivita' offerte potranno essere realizzati dagli
enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonche'
da organizzazioni ed enti del terzo settore. 
  Gli aspetti  presi  in  considerazione  riguardano  indicazioni  in
merito a: 
    1) l'accessibilita' degli spazi; 
    2) gli standard  per  il  rapporto  fra  bambini  ed  adolescenti
accolti e lo spazio disponibile; 
    3) gli standard per il rapporto numerico fra il  personale  ed  i
bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento
fisico; 
    4) i principi generali d'igiene e pulizia; 
    5) i criteri di selezione del personale  e  di  formazione  degli
operatori, educatori o animatori; 
    6)  gli  orientamenti  generali  per  la   programmazione   delle
attivita'  e  di  stabilita'  nel  tempo  della  relazione  fra   gli
operatori,  educatori  o  animatori  ed  i  gruppi  di   bambini   ed
adolescenti; 
    7) l'accesso quotidiano, le modalita'  di  accompagnamento  e  di
ritiro dei bambini ed adolescenti; 
    8) il protocollo di accoglienza; 
    9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 
    10) le  attenzioni  speciali  per  l'accoglienza  di  bambini  ed
adolescenti con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze. 
  2.1 Accessibilita' degli spazi 
  In  via  generale,  l'accesso  agli  spazi  deve  realizzarsi  alle
seguenti condizioni: 
    1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti.  Il  progetto
deve essere circoscritto a sottofasce di eta' in modo da  determinare
condizioni di  omogeneita'  fra  i  diversi  bambini  ed  adolescenti
accolti. A tale scopo, devono essere distinte fasce relative al  nido
ed alla scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), alla scuola  primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 
    2) mediante iscrizione: e' il gestore a definire  i  tempi  ed  i
modi d'iscrizione dandone comunicazione al  pubblico  e  con  congruo
anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte. 
  Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato  un  nido  o  una
scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,
eventualmente riprendendo  anche  l'esempio  dei  micronidi  o  delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
65/2017; articolo 48 del decreto legislativo 18/2020). 
  Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per
cui si rimanda alle vigenti Linee guida per l'attivita'  sportiva  di
base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti  accolti  e
spazio disponibile 
  In considerazione della necessita' di garantire  il  distanziamento
fisico  prescritto   dalla   normativa   vigente,   e'   fondamentale
l'organizzazione  in  piccoli  gruppi  e  l'organizzazione   di   una
pluralita' di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attivita'
programmate. 
  E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile  le  attivita'
in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo
conto di adeguate zone d'ombra. 
  Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione  dello  spazio
ad  accogliere  le  diverse   attivita'   programmate   non   possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o  area
dal punto di vista della sicurezza. 
  Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli  gruppi,  e'  necessario
uno sforzo volto ad individuare una pluralita'  di  diversi  spazi  o
aree  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  ludico-ricreative,   di
educazione non formale e di educazione all'aperto (outdoor education)
nell'ambito del territorio di riferimento. 
  In caso di attivita' in spazi chiusi, e'  raccomandata  l'aerazione
abbondante dei locali, con  il  ricambio  di  aria  che  deve  essere
frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
  2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini
e gli adolescenti, e le  strategie  generali  per  il  distanziamento
fisico 
  I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di
autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attivita' comuni come
il pasto o l'uso dei servizi  igienici,  sia  la  loro  capacita'  di
aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio  di
COVID-19. 
  Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori  o
animatori e bambini ed adolescenti e' graduato in relazione  all'eta'
dei minori: 
    1) per i bambini in eta' da nido o scuola dell'infanzia (da 0 a 5
anni), e' consigliato  un  rapporto  di  un  operatore,  educatore  o
animatore ogni 5 bambini; 
    2) per i bambini in eta' da scuola primaria (da 6 a 11 anni),  e'
consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7
bambini; 
    3) per gli adolescenti in eta' da scuola secondaria (da 12  a  17
anni), e' consigliato  un  rapporto  di  un  operatore,  educatore  o
animatore ogni 10 adolescenti. 
  Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il  suo  rispetto  per  l'intera  durata  delle
attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
previste dalla normativa vigente. 
  Per i bambini in eta' 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici
consolidati, secondo i quali e' necessario prevedere  un  periodo  di
ambientamento  accompagnato  da  un  genitore  o  un   altro   adulto
accompagnatore,  si  suggerisce   un   ambientamento   che   potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i  genitori.  Tale
ambientamento e' suggerito anche per i bambini gia'  socializzati  al
nido o scuola dell'infanzia, stante che escono da un periodo  in  cui
sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori. 
  In  questo  caso,  e'  consigliato  prevedere  un  rapporto  di  un
operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a
meno di necessita' differenti in relazione agli spazi utilizzati. 
  Tale rapporto consigliato  e'  da  considerarsi  valido  anche  per
attivita' che prevedono la costante presenza dei  genitori  o  tutori
insieme ai bambini in eta' 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi
di massaggio infantile). 
  2.4 Principi generali d'igiene e pulizia 
  Considerato  che  l'infezione  virale  si  realizza  per   droplets
(goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o  per
contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando  bocca,
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le  misure  di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
    1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
    2) non tossire o starnutire senza protezione; 
    3) mantenere quanto piu' possibile il  distanziamento  fisico  di
almeno  un  metro  dalle  altre  persone,  seppur  con  i  limiti  di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive  degli  utenti  e  le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 
    4) non toccarsi il viso con le mani; 
    5) pulire frequentemente le superfici con le  quali  si  viene  a
contatto; 
    6) arieggiare frequentemente i locali. 
  Tutto  questo  si  realizza  in  modo  piu'  agevole  nel  caso  di
permanenza in spazi aperti, come nel caso  di  educazione  all'aperto
(outdoor education). 
  Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' 0-3  anni  (es.
bambini in culla o bambini deambulanti), il  gestore  deve  prevedere
protocolli che seguano queste indicazioni: 
    1) gli operatori,  educatori  o  animatori,  non  essendo  sempre
possibile garantire il distanziamento  fisico  dal  bambino,  possono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
per  gli  occhi,  viso  e  mucose)  oltre  alla  consueta  mascherina
chirurgica; 
    2)  qualora  vengano  utilizzati   prodotti   disinfettanti,   si
raccomanda di  fare  seguire  alla  disinfezione  anche  la  fase  di
risciacquo soprattutto  per  gli  oggetti,  come  i  giocattoli,  che
potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 
  I gestori delle attivita' devono impiegare  diverse  strategie  per
informare ed incoraggiare rispetto a comportamenti  che  riducano  il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2.  A  seguire
si elencano alcune attivita', a titolo di esempio. 
  Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per  la  prevenzione
del contagio 
  1)  Affiggere  una  segnaletica  nei  luoghi  con  una  visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree  destinate
al consumo dei pasti, le  aree  destinate  al  riposo  notturno)  che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare  la
diffusione dei germi, ad  esempio  attraverso  il  corretto  lavaggio
delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine; 
  2) includere messaggi (es.  video  esplicativi)  sui  comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione  del  contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al  personale  o  alle  famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite  gli  account
ufficiali sui social media); 
  3) utilizzare i manifesti e le grafiche  realizzate  dal  Ministero
della salute disponibili sul sito istituzionale. 
  Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine 
  1) L'utilizzo di mascherine  puo'  essere  difficoltoso  quando  si
organizzano attivita'  per  minori,  specialmente  se  devono  essere
indossate durante tutta la giornata, come  nel  caso  di  campeggi  o
campi estivi. Le mascherine  devono  essere  indossate  da  tutto  il
personale, e da tutti gli iscritti con piu' di 6  anni  di  eta'.  Le
mascherine sono essenziali quando il distanziamento  fisico  e'  piu'
difficile da rispettare; 
  2) le mascherine non  dovrebbero  essere  utilizzate  nel  caso  di
bambini con meno di 3  anni  di  eta',  di  persone  con  difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o  di  persone  con
disabilita'  tale  da  rendergli  impossibile  la   rimozione   della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona; 
  3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle  indicazioni
del Ministero della salute e delle autorita' competenti; 
  4) l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere  le  altre
persone, nel  caso  in  cui  chi  le  indossa  sia  inconsapevolmente
infetto, ma non mostri  sintomi.  Per  prevenire  la  diffusione  del
contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro  che  sono
nelle condizioni di indossarle. 
  Garantire la sicurezza del pernottamento 
  Se  e'  previsto  un  pernottamento,  il  gestore  deve   prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
  1)  occorre  prevenire  la  condivisione  di  spazi  comuni  per  i
pernottamenti, soprattutto quando non risulti possibile garantire  il
corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle  misure
igienico sanitarie per la prevenzione del  contagio;  i  partecipanti
devono  rispettare  il  distanziamento  fisico  e,  quando  non   sia
possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche; 
  2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea.  Il
gestore definisce la periodicita' di tali misurazioni; 
  3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al  punto  2.8
Protocollo di accoglienza; 
  4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni  persona,  l'una
dall'altra; 
  5)  la  biancheria  deve  essere  pulita  almeno  una  volta   alla
settimana, o  comunque  prima  dell'utilizzo  da  parte  di  un'altra
persona; 
  6) e' consigliato prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le
mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in
aree predisposte e di facile accesso. 
  Garantire la sicurezza dei pasti 
  Se  sono  previsti  pasti,  il  gestore  deve  prevedere  procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
  1) gli operatori, educatori o  animatori  devono  lavarsi  le  mani
prima di preparare il pasto  e  dopo  aver  aiutato  eventualmente  i
bambini; 
  2) e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie  personali  o
monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve  prevedere  che
le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda,  o  tramite  una
lavastoviglie; 
  3) e' possibile ricorrere ad un servizio di  ristorazione  esterno,
purche'  i  pasti  siano  realizzati  secondo  la  normativa  vigente
(allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, alla  sezione  "Ristorazione"  ed  eventuali  successivi
aggiornamenti). 
  In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni
e  regolamentazioni  statali,  regionali  e  locali  in  materia   di
preparazione dei pasti. 
  Pulire e sanificare i servizi igienici 
  Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno,  la  pulizia
dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo
0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi  autorizzati  seguendo
le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 
  Prevedere scorte adeguate 
  Il  gestore  deve  garantire  l'igiene  e  la  salute  durante   le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
chirurgiche,  sapone,  gel  idroalcolico  per  le   mani,   salviette
disinfettanti e  cestini  per  i  rifiuti  provvisti  di  pedale  per
l'apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani. 
  2.5  Criteri  di  selezione  del  personale  e   formazione   degli
operatori, educatori o animatori 
  E' consentita  la  possibilita'  di  coinvolgimento  di  operatori,
educatori o animatori volontari, opportunamente informati. 
  Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o  di  supporto  per
specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)
o  in  sostituzione  temporanea  di  altri  operatori,  educatori   o
animatori responsabili dei piccoli gruppi. 
  Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere  informato
sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per  gli  aspetti  di
utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia . 
  I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei
corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria
piattaforma   istituzionale   di   formazione   online   a   distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste  o
promosse dalle autorita' competenti. 
  Per  periodi  d'attivita'  superiori  a  15  giorni,  e'  possibile
prevedere  un  cambio  degli   operatori,   educatori   o   animatori
responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un'attivita' di affiancamento  con  un  altro  operatore,
educatore o animatore, qualora sia previsto  tale  cambio,  cosi'  da
favorire una familiarita' fra i bambini ed adolescenti con  il  nuovo
operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo. 
  Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre  in
coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme
di collaborazione  con  enti  e  progetti  di  servizio  civile,  per
l'utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi. 
  2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle  attivita'  e
di stabilita' nel tempo della relazione fra  operatori,  educatori  o
animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti 
  E'  necessario  lavorare  per  piccoli   gruppi   di   bambini   ed
adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto
il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la  relazione  tra  il
piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori, educatori o
animatori attribuiti deve essere garantita con continuita' nel tempo. 
  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale
tracciamento del medesimo. 
  La  realizzazione  delle   diverse   attivita'   programmate   deve
realizzarsi  inoltre   nel   rispetto   delle   seguenti   principali
condizioni: 
  1)  continuita'  di  relazione  fra  ogni  operatore,  educatore  o
animatore ed i piccoli gruppi di bambini  ed  adolescenti,  anche  al
fine di consentire l'eventuale tracciamento  di  potenziali  casi  di
contagio  (in  caso  di  attivita'  che  prevedono  piu'  turni,   un
operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato ad  un  gruppo
per ogni turno); 
  2) quanto previsto dal precedente punto  2.4  Principi  d'igiene  e
pulizia; 
  3) non prevedere attivita' che comprendano  assembramenti  di  piu'
persone, come le feste  periodiche  con  le  famiglie,  privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della  comunicazione  ai
genitori o tutori. 
  2.7 Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro  dei
bambini ed adolescenti 
  I gestori devono prevedere punti di  accoglienza  per  l'entrata  e
l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti
di ingresso devono essere differenziati  dai  punti  di  uscita,  con
individuazione di percorsi obbligati. 
  E' importante infatti che la situazione di  arrivo  e  rientro  dei
bambini e degli adolescenti presso la propria  abitazione  si  svolga
senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate. 
  I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un  opportuno
ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che  gli  adulti
accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento  delle
attivita'. 
  E' consigliato segnalare con appositi riferimenti  le  distanze  da
rispettare. 
  Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati. 
  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un
lavandino  con  acqua  e  sapone  o,  in  assenza  di   questa,   gel
idroalcolico  per  l'igienizzazione  delle   mani   del   bambino   o
adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente  deve  igienizzarsi  le  mani  una  volta  uscito   dalla
struttura, prima di essere riconsegnato  all'accompagnatore.  Il  gel
idroalcolico deve ovviamente essere conservato  fuori  dalla  portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
  L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche  nel  caso
degli operatori, educatori o animatori che entrano  in  turno,  o  di
eventuali accompagnatori che  partecipano  anch'essi  alle  attivita'
(es. corsi per neogenitori). 
  2.8 Protocollo di accoglienza 
  Sono previsti 3 protocolli di accoglienza: 
  1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo
estivo o centro estivo o altre attivita'; 
  2) per l'accoglienza giornaliera, per i  giorni  successivi  e  che
prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita'; 
  3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto  e  frequenza
delle attivita' per piu' di 24 ore. 
  Protocollo per la prima accoglienza 
  1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente: 
    a) non ha avuto una temperatura corporea superiore  ai  37,5°C  o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
    b) non e' stato in  quarantena  o  isolamento  domiciliare  negli
ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con  casi  COVID-19  o
sospetti tali; 
    c) non e' entrato a stretto contatto  con  una  persona  positiva
COVID-19 o con una persona  con  temperatura  corporea  superiore  ai
37,5°C o con  sintomatologia  respiratoria,  per  quanto  di  propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.; 
  2)  anche  gli  operatori,  educatori  o  animatori,  o   eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per  l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'; 
  3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  Protocollo  per  l'accoglienza  giornaliera,  successiva  al  primo
ingresso 
  1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente: 
    a) non ha avuto, nel periodo  di  assenza  dalle  attivita',  una
temperatura corporea superiore  ai  37,5°C  o  alcuna  sintomatologia
respiratoria; 
    b) non e' entrato a stretto  contatto,  nel  periodo  di  assenza
dalle attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una  persona
con temperatura corporea superiore ai  37,5°C  o  con  sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 
  2)  anche  gli  operatori,  educatori  o  animatori,  o   eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per  l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'; 
  3) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita'  per  piu'
di 3 giorni, e' opportuno  rieseguire  il  protocollo  per  la  prima
accoglienza. 
  Protocollo per  le  verifiche  giornaliere  in  caso  di  pernotto,
successive al primo ingresso 
  1) l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  Il gestore deve prevedere un registro di presenza di  chiunque  sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti. 
  Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli
operatori, educatori o animatori. Se malati, questi  devono  rimanere
presso la propria abitazione  ed  allertare  immediatamente  il  loro
medico di medicina generale ed il gestore. 
  2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto 
  I gestori comunicano alla ASL e al comune i progetti  organizzativi
del servizio offerto con una descrizione generale delle attivita'. 
  2.10  Attenzioni  speciali  per   l'accoglienza   di   bambini   ed
adolescenti con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze 
  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure
restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini
ed adolescenti con disabilita', e della necessita' di  includerli  in
una graduale ripresa della socialita', particolare attenzione e  cura
vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure  di
sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' estive. 
  Il rapporto numerico,  nel  caso  di  bambini  ed  adolescenti  con
disabilita',  deve  essere  potenziato  integrando  la  dotazione  di
operatori, educatori o animatori nel gruppo  dove  viene  accolto  il
bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1  operatore,
educatore o animatore per 1 bambino o adolescente. 
  Il personale coinvolto deve essere adeguatamente  formato  anche  a
fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento,
cosi' come della necessita' di accompagnare  bambini  ed  adolescenti
con disabilita' nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 
  In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un  educatore
professionale o un mediatore  culturale,  specialmente  nei  casi  di
minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine,  minori  stranieri,
non accompagnati, minori che vivono in carcere. 
 
 
                             Allegato 9 
 
Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome  dell'11
                             giugno 2020 
 
  20/95/CR1/COV19 
 
                    Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
 
Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche,  Produttive
                            e Ricreative 
 
  Roma, 11 giugno 2020 
  SCOPO E PRINCIPI GENERALI 
  Le  presenti  schede  tecniche   contengono   indirizzi   operativi
specifici validi per i singoli settori di  attivita',  finalizzati  a
fornire uno strumento sintetico e  immediato  di  applicazione  delle
misure di prevenzione  e  contenimento  di  carattere  generale,  per
sostenere  un  modello  di  ripresa  delle  attivita'  economiche   e
produttive compatibile  con  la  tutela  della  salute  di  utenti  e
lavoratori. 
  In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure  di
prevenzione e contenimento riconosciute  a  livello  scientifico  per
contrastare  la  diffusione  del  contagio,  tra  le   quali:   norme
comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. 
  Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in  continuita'
con le indicazioni  di  livello  nazionale,  in  particolare  con  il
protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche' con
i criteri guida generali di cui  ai  documenti  tecnici  prodotti  da
INAIL e Istituto Superiore di Sanita' con il principale obiettivo  di
ridurre il rischio di contagio per i singoli e per  la  collettivita'
in tutti i settori produttivi ed economici. 
  In  tale  contesto,  il   sistema   aziendale   della   prevenzione
consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale  per
supportare la gestione integrata  del  rischio  connesso  all'attuale
pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole  e  attiva
di  ogni  singolo  utente  e   lavoratore,   con   pieno   senso   di
responsabilita', potra'  risultare  determinante,  non  solo  per  lo
specifico contesto aziendale, ma anche per la collettivita'. 
  Infine, e'  opportuno  che  le  indicazioni  operative  di  cui  al
presente  documento,  eventualmente  integrate   con   soluzioni   di
efficacia superiore, siano adattate ad ogni  singola  organizzazione,
individuando le misure piu' efficaci in  relazione  ad  ogni  singolo
contesto locale e le procedure/istruzioni operative  per  mettere  in
atto  dette  misure.  Tali  procedure/istruzioni  operative   possono
coincidere con procedure/istruzioni operative gia' adottate,  purche'
opportunamente integrate, cosi' come possono costituire  un  addendum
connesso al contesto emergenziale del documento  di  valutazione  dei
rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  Resta  inteso   che   in   base   all'evoluzione   dello   scenario
epidemiologico le misure indicate potranno essere  rimodulate,  anche
in senso piu' restrittivo. 
  Le schede attualmente pubblicate  saranno  eventualmente  integrate
con le schede relative a ulteriori settori di attivita'. 
  SCHEDE TECNICHE 
  • RISTORAZIONE 
  • ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 
  • ATTIVITA' RICETTIVE 
  • SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO 
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE  PUBBLICHE  (mercati  e  mercatini
degli hobbisti) 
  • UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
  • PISCINE 
  • PALESTRE 
  • MANUTENZIONE DEL VERDE 
  • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
  • ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO 
  • NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 
  • INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 
  • AREE GIOCHI PER BAMBINI 
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
  • FORMAZIONE PROFESSIONALE 
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
  • SAGRE E FIERE LOCALI 
  • STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE 
  • PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine  e  maestri  di  sci)  e
GUIDE TURISTICHE 
  • CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI 
  • SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE 
  • DISCOTECHE 
  Tutte le  indicazioni  riportate  nelle  singole  schede  tematiche
devono  intendersi  come   integrazioni   alle   raccomandazioni   di
distanziamento  sociale  e  igienico-comportamentali  finalizzate   a
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti  di  vita
sociale. A  tal  proposito,  relativamente  all'utilizzo  dei  guanti
monouso, in considerazione del rischio  aggiuntivo  derivante  da  un
loro errato  impiego,  si  ritiene  di  privilegiare  la  rigorosa  e
frequente  igiene  delle  mani  con   acqua   e   sapone,   soluzione
idro-alcolica   o    altri    prodotti    igienizzanti,    sia    per
clienti/visitatori/utenti, sia per i  lavoratori  (fatti  salvi,  per
questi ultimi, tutti i  casi  di  rischio  specifico  associato  alla
mansione). 
  Per tutte le procedure di  pulizia  e  disinfezione,  di  aerazione
degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle  indicazioni
contenute nei seguenti  rapporti  (dei  quali  resta  inteso  che  va
considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19  n.
19/2020 "Raccomandazioni ad interim  sui  disinfettanti  nell'attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici  e  biocidi";  Rapporto
ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la  prevenzione  e
gestione  degli  ambienti  indoor  in  relazione  alla   trasmissione
dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n.  3/2020
"Indicazione ad  interim  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  in
relazione alla  trasmissione  dell'infezione  da  virus  SARS-CoV-2";
Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020  "Guida  per  la  prevenzione  della
contaminazione da  Legionella  negli  impianti  idrici  di  strutture
turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e  industriale  non
utilizzato durante la pandemia COVID-19". 
  RISTORAZIONE* 
  ______ 
  * La Regione Campania ritiene che la  distanza  di  un  metro  vada
calcolata dal tavolo. 
 
  Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio  di
somministrazione di pasti e  bevande,  quali  ristoranti,  trattorie,
pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie
(anche  se   collocati   nell'ambito   delle   attivita'   ricettive,
all'interno di  stabilimenti  balneari  e  nei  centri  commerciali),
nonche'  per  l'attivita'  di  catering   (in   tal   caso,   se   la
somministrazione   di   alimenti   avviene   all'interno    di    una
organizzazione aziendale terza, sara' necessario  inoltre  rispettare
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione). 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • E' necessario rendere disponibili prodotti  per  l'igienizzazione
delle mani per i clienti e per il personale anche in piu'  punti  del
locale, in particolare  all'entrata  e  in  prossimita'  dei  servizi
igienici, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno. 
  • Eliminare la disponibilita' di riviste e materiale informativo di
uso promiscuo. 
  • Negli esercizi che dispongono  di  posti  a  sedere  privilegiare
l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei  soggetti  che
hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali  attivita'  non
possono essere presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti
siano i posti a sedere. 
  • Negli esercizi che non dispongono di posti a  sedere,  consentire
l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in  base  alle
caratteristiche  dei  singoli  locali,  in  modo  da  assicurare   il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. 
  • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo  degli  spazi  esterni
(giardini,   terrazze,   plateatici),   sempre   nel   rispetto   del
distanziamento di almeno 1 metro. 
  • I  tavoli  devono  essere  disposti  in  modo  da  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro  di  separazione  tra  i  clienti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a  barriere  fisiche  tra  i  diversi  tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  • La consumazione al  banco  e'  consentita  solo  se  puo'  essere
assicurata la  distanza  interpersonale  di  almeno  1  metro  tra  i
clienti, ad eccezione delle persone che  in  base  alle  disposizioni
vigenti non siano soggetti al  distanziamento  interpersonale.  Detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. 
  •  E'  possibile  organizzare  una  modalita'  a  buffet   mediante
somministrazione da parte  di  personale  incaricato,  escludendo  la
possibilita' per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo  in
ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento  della
distanza e l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  a  protezione
delle  vie  respiratorie.  La  modalita'  self-service  puo'   essere
eventualmente consentita per  buffet  realizzati  esclusivamente  con
prodotti confezionati in monodose. In particolare,  la  distribuzione
degli  alimenti  dovra'  avvenire  con  modalita'  organizzative  che
evitino  la  formazione  di  assembramenti   anche   attraverso   una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure  (es.  segnaletica  a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet. 
  • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare
la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In
ogni   caso,   favorire   modalita'   di   pagamento    elettroniche,
possibilmente al tavolo. 
  • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non
sono seduti al tavolo. 
  • Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte  le
consuete misure di pulizia e disinfezione delle  superfici,  evitando
il piu'  possibile  utensili  e  contenitori  riutilizzabili  se  non
disinfettabili (saliere,  oliere,  ecc).  Per  i  menu'  favorire  la
consultazione online sul proprio cellulare, o  predisporre  menu'  in
stampa plastificata,  e  quindi  disinfettabile  dopo  l'uso,  oppure
cartacei a perdere. 
  CERIMONIE 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra  riportate  e
dei protocolli adottati per lo  svolgimento  dei  riti  (religiosi  e
civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono  indirizzi
specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni)
ed eventi analoghi (es. congressi). 
    •  Predisporre  una  adeguata  informazione   sulle   misure   di
prevenzione da rispettare durante l'evento. 
    • Mantenere l'elenco  dei  partecipanti  per  un  periodo  di  14
giorni. 
    • Riorganizzare gli spazi,  per  garantire  l'accesso  alla  sede
dell'evento in modo ordinato, al fine  di  evitare  assembramenti  di
persone e  di  assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di
separazione  tra  gli  utenti.  Se  possibile  organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
    • I tavoli devono  essere  disposti  in  modo  da  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di  separazione  tra  gli  ospiti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. 
    • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi  esterni
(es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del  distanziamento  di
almeno 1 metro. 
    • Assicurare  adeguata  pulizia  e  disinfezione  degli  ambienti
interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo. 
    • Gli ospiti dovranno  indossare  la  mascherina  negli  ambienti
interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli  ambienti  esterni
(qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro).
Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la
mascherina e deve procedere ad una frequente igiene  delle  mani  con
prodotti igienizzanti. 
    • E'  possibile  organizzare  una  modalita'  a  buffet  mediante
somministrazione da parte  di  personale  incaricato,  escludendo  la
possibilita' per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in
ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del  mantenimento  della
distanza e l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  a  protezione
delle  vie  respiratorie.  La  modalita'  self-service  puo'   essere
eventualmente consentita per  buffet  realizzati  esclusivamente  con
prodotti confezionati in monodose. In particolare,  la  distribuzione
degli  alimenti  dovra'  avvenire  con  modalita'  organizzative  che
evitino  la  formazione  di  assembramenti   anche   attraverso   una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure  (es.  segnaletica  a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet. 
    • Per eventuali esibizioni musicali da parte  di  professionisti,
si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni
caso devono essere evitate attivita' e occasioni di aggregazione  che
non consentano  il  mantenimento  della  distanza  interpersonale  di
almeno 1 metro. 
  ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 
  Le presenti indicazioni si applicano  agli  stabilimenti  balneari,
alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere. 
    •  Predisporre  una  adeguata  informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
Si promuove, a tal  proposito,  l'accompagnamento  all'ombrellone  da
parte  di  personale  dello  stabilimento   adeguatamente   preparato
(steward  di  spiaggia)  che  illustri  ai  clienti  le   misure   di
prevenzione da rispettare. 
    • E' necessario rendere disponibili prodotti per  l'igiene  delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto 
    • Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
    • Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,  impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
    • La  postazione  dedicata  alla  cassa  puo'  essere  dotata  di
barriere fisiche (es. schermi);  in  alternativa  il  personale  deve
indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti  igienizzanti
per  l'igiene  delle  mani.  In  ogni  caso,  favorire  modalita'  di
pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 
    •  Riorganizzare  gli  spazi,  per   garantire   l'accesso   allo
stabilimento in modo ordinato, al fine di  evitare  assembramenti  di
persone e  di  assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che  in  base
alle  disposizioni  vigenti  non  siano  soggette  al  distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata
e per l'uscita. 
    •  Favorire,  per  quanto  possibile,  l'ampliamento  delle  zone
d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante  le  ore
piu' calde. 
    • Assicurare  un  distanziamento  tra  gli  ombrelloni  (o  altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie  di  almeno
10 m2 per  ogni  ombrellone,  indipendentemente  dalla  modalita'  di
allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). 
    • Tra le attrezzature di  spiaggia  (lettini,  sedie  a  sdraio),
quando non posizionate nel posto ombrellone,  deve  essere  garantita
una distanza di almeno 1,5 m. 
    • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree  comuni,
spogliatoi,  cabine,  docce,   servizi   igienici,   etc.,   comunque
assicurata dopo la chiusura dell'impianto. 
    • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni
etc.  vanno  disinfettati  ad  ogni  cambio  di  persona   o   nucleo
famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata. 
    •  Per  quanto  riguarda  le   spiagge   libere,   si   ribadisce
l'importanza   dell'informazione   e    della    responsabilizzazione
individuale da parte degli avventori nell'adozione  di  comportamenti
rispettosi delle misure di prevenzione.  Al  fine  di  assicurare  il
rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone
e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi  eventualmente
presenti si suggerisce la presenza di un addetto  alla  sorveglianza.
Anche  il  posizionamento  degli  ombrelloni  dovra'  rispettare   le
indicazioni sopra riportate. 
    • E' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive di gruppo
che possono dar luogo ad assembramenti. 
    • Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in  spiaggia
(es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto,  surf,  windsurf,  kitesurf)
possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle  misure  di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra
(es.  beach-volley,  beach-soccer)  sara'  necessario  rispettare  le
disposizioni delle istituzioni competenti. 
  ATTIVITA' RICETTIVE 
  Le presenti  indicazioni  si  applicano  alle  strutture  ricettive
alberghiere ed extralberghiere, agli  alloggi  in  agriturismo,  alle
locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria  aperta,
ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli  della  gioventu'.
Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico
contesto, con quelle relative a ristorazione,  balneazione,  piscine,
palestre, strutture termali e centri benessere. 
  INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
  Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture
ricettive;  eventuali  indirizzi  specifici  sono   riportati   nelle
rispettive sezioni. 
  Predisporre una adeguata informazione sulle misure di  prevenzione,
comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante
l'ausilio di  apposita  segnaletica  e  cartellonistica  e/o  sistemi
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato
di monitorare e promuovere il rispetto delle  misure  di  prevenzione
facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del  visitatore
stesso. 
  Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  Promuovere e facilitare il rispetto della  distanza  interpersonale
di almeno  1  metro  e  favorire  la  differenziazione  dei  percorsi
all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone  di
ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di  affiggere  dei
cartelli informativi e/o di delimitare gli  spazi  (ad  esempio,  con
adesivi da attaccare sul pavimento,  palline,  nastri  segnapercorso,
ecc.). 
  Il distanziamento interpersonale non si  applica  ai  membri  dello
stesso gruppo  familiare  o  di  conviventi,  ne'  alle  persone  che
occupano  la  medesima  camera  o   lo   stesso   ambiente   per   il
pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti
non sono soggetti  al  distanziamento  interpersonale  (detto  ultimo
aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). 
  La postazione dedicata alla reception  e  alla  cassa  puo'  essere
dotata  di  barriere  fisiche  (es.  schermi);  in  alternativa,   il
personale dovra' indossare la mascherina in  tutte  le  occasioni  di
contatto  con  gli  utenti.  In  ogni  caso,  favorire  modalita'  di
pagamento elettroniche e  gestione  delle  prenotazioni  online,  con
sistemi automatizzati di check-in e check-out  ove  possibile.  Resta
fermo  l'obbligo  di  provvedere  al  riconoscimento  dell'ospite  in
presenza, prima  di  effettuare  la  comunicazione  all'autorita'  di
pubblica sicurezza. 
  Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per  un  periodo  di  14
giorni:  tale  adempimento  si  considera  assolto  con  la  notifica
alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza. In caso  di  utilizzo
da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori  (es.  piscina,
ristorante, centro benessere, etc.) non  e'  necessario  ripetere  la
registrazione. 
  L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine  di
ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro  e
delle attrezzature utilizzate. 
  Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree  comuni
chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina  deve  essere
indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1
metro, mentre il personale dipendente e' tenuto  sempre  all'utilizzo
della  mascherina  in  presenza  dei  clienti  e  comunque  in   ogni
circostanza  in  cui  non  sia  possibile   garantire   la   distanza
interpersonale di almeno un metro. 
  E' necessario rendere  disponibili  prodotti  per  l'igienizzazione
delle  mani  in  varie  postazioni   all'interno   della   struttura,
promuovendone  l'utilizzo  frequente  da  parte  dei  clienti  e  del
personale.  Eliminare  la  disponibilita'  di  riviste  e   materiale
informativo di uso promiscuo. 
  Ogni oggetto fornito in  uso  dalla  struttura  all'ospite,  dovra'
essere disinfettato prima della consegna all'ospite. 
  L'utilizzo  degli  ascensori  dev'essere  tale  da  consentire   il
rispetto  della  distanza  interpersonale,  pur  con  la  mascherina,
prevedendo eventuali deroghe  in  caso  di  componenti  dello  stesso
nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa  camera
o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le  persone  che  in
base alle disposizioni vigenti non sono  soggetti  al  distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale). 
  Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti
e  locali,  con  particolare  attenzione  alle  aree  comuni  e  alle
superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,  interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte  e  finestre,
ecc.). 
  Favorire il ricambio d'aria  negli  ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  Inibire l'accesso ad  ambienti  altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco) e alla  sauna.  Potra'  essere  consentito  l'accesso  a  tali
strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli  ospiti
o mediante prenotazione con  uso  esclusivo,  purche'  sia  garantita
aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. 
  STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA 
  Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni
chiuse (es. attivita' commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e
comunque sempre quando  non  sia  possibile  rispettare  la  distanza
interpersonale di almeno un metro (ad  eccezione  degli  appartenenti
allo stesso  nucleo  familiare  o  dei  soggetti  che  in  ogni  caso
condividano gli ambienti per i  pernottamenti).  Durante  l'attivita'
fisica non e' obbligatorio l'uso della mascherina. 
  I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende,  roulotte,
camper)  dovranno  essere   posizionati   all'interno   di   piazzole
delimitate, in modo tale da garantire il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri
tra i  2  ingressi  delle  unita'  abitative,  qualora  frontali.  Il
distanziamento di almeno 1,5 metri dovra' essere mantenuto anche  nel
caso di utilizzo  di  accessori  o  pertinenze  (es.  tavoli,  sedie,
lettini, sedie a sdraio). 
  Raccomandazione  agli  occupanti  della  piazzola   di   pulire   e
disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni. 
  Per i servizi igienici ad uso comune, considerata  la  peculiarita'
degli stessi  nel  contesto  di  queste  strutture,  sono  introdotti
interventi di pulizia da effettuare almeno  2  volte  al  giorno.  In
ragione  di  una  maggiore  affluenza  degli  ospiti,  nel  caso   di
occupazione superiore al 70% delle  piazzole  sprovviste  di  servizi
igienici presenti nella struttura  (escludendo  quindi  case  mobili,
bungalow  e  piazzole  con  servizi  privati),  la   pulizia   e   la
disinfezione sara' effettuata almeno 3 volte al giorno. 
  L'intervento  di  manutentori/dipendenti  negli   appartamenti   in
presenza degli ospiti dovra' essere effettuato in modo  da  garantire
il distanziamento sociale di almeno un metro. 
  RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI 
  Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata,
consentendo un  accesso  regolamentato.  In  presenza  di  plateatico
(tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello  che  richiami
le norme igieniche e le distanze di sicurezza  e  prevedere  percorsi
che non permettano l'incrocio delle persone. Per  quanto  concerne  i
rifugi d'alta quota (situati  oltre  i  3000  metri  di  altitudine),
l'area esterna non puo' essere considerata usufruibile in alcun modo.
Pertanto il rifugista potra' utilizzare  come  spazi  utili  soltanto
quelli interni al rifugio. 
  All'ingresso dell'area  deve  essere  appostato  un  dispenser  con
disinfettante per le mani. 
  Il gestore all'interno dell'area  dovra'  invitare  gli  ospiti  al
rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo  dei
presidi personali, quali  mascherine.  Il  distanziamento  non  viene
applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono
la stessa camera, persone che in base alle disposizioni  vigenti  non
sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo  aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale). 
  E' d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso  e  procedere  alla
disinfezione del tavolo e  delle  sedute  prima  del  riutilizzo  dei
posti. 
  Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto. 
  Una parte dei posti a sedere esterni e' riservata alla ristorazione
prenotata. 
  Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al  pranzo
al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E'  opportuno,
ove possibile, provvedere alla copertura esterna con  gazebi,  tende,
pensiline, limitando  cosi'  l'eccessiva  pressione  all'entrata  del
rifugio. 
  Accoglienza in rifugio 
  L'entrata in rifugio e' contingentata in base al numero di  persone
previsto e si potra'  accedere  solo  utilizzando  i  dispositivi  di
sicurezza previsti (mascherina). 
  Non puo' essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo. 
  Ove possibile, e' necessario individuare dei  percorsi  all'interno
del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone. 
  Il  pernottamento  ed  erogazione  pasti  possono  essere   forniti
preferibilmente  su  prenotazione  e  comunque  deve  essere   tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. 
  Accesso alle aree interne del rifugio 
  La  movimentazione  tra  le  stanze  del   rifugio   avviene   solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di  muoversi
nella zona notte dei rifugi con gli  scarponi:  gli  ospiti  dovranno
indossare ciabatte proprie. 
  Nel caso in cui si raggiunga  l'occupazione  massima  prevista  dei
posti a sedere per  la  ristorazione  all'interno  del  rifugio,  nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre  un
cartello in entrata che blocchi l'accesso. 
  La pulizia accurata e la disinfezione verra'  realizzata  almeno  2
volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla  pulizia
e disinfezione dei servizi igienici, docce e  lavabi  in  comune.  In
ogni caso dovranno essere  consegnati  o  messi  a  disposizione  dei
clienti kit di  pulizia  e  disinfezione  per  un  uso  in  autonomia
preliminare all'utilizzo del servizio. 
  Camere da letto 
  All'ingresso di ogni camera deve essere previsto  un  dispenser  di
gel disinfettante. 
  Il  posto  letto  deve  essere   comprensivo   di   materasso   con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set  monouso  composto  da  copri
materasso e copri  federa  monouso,  o  eventualmente  biancheria  in
tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del
sacco a pelo personale. 
  Nel  caso  si  vogliano  utilizzare  le  lenzuola  monouso,  queste
dovranno  essere  aggiuntive  rispetto   al   coprimaterasso   e   al
coprifedera monouso. 
  Nelle camere con posti letto destinati  ad  uso  promiscuo,  ovvero
clienti soggetti al rispetto del  distanziamento  interpersonale,  si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire  il
distanziamento interpersonale di almeno un metro,  con  una  distanza
tra letti di 1,5 metri. 
  OSTELLI DELLA GIOVENTU' 
  Quando  possibile,   l'area   esterna   all'ostello   deve   essere
delimitata, consentendo un  accesso  regolamentato.  In  presenza  di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di  sicurezza  e  prevedere
percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. 
  All'ingresso dell'area  deve  essere  appostato  un  dispenser  con
disinfettante per le mani. 
  Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al  pranzo
al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E'  opportuno,
ove possibile, provvedere alla copertura esterna con  gazebi,  tende,
pensiline,  limitando   cosi'   l'eccessiva   pressione   all'entrata
dell'ostello. 
  Accoglienza in ostello 
  Il pernottamento  ed  eventuale  erogazione  pasti  possono  essere
forniti  solo  su  prenotazione  obbligatoria;  deve  essere   tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. 
  Accesso alle aree/servizi comuni 
    • La movimentazione  tra  le  stanze  dell'ostello  avviene  solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di  muoversi
nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare
ciabatte proprie. 
    • Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei
posti a sedere per  la  ristorazione  all'interno  dell'ostello,  nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre  un
cartello in entrata che blocchi l'accesso. 
    • Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura,  che
dovranno essere puliti piu' volte al giorno,  e'  necessario  rendere
disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani. 
    • Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove
presenti, dovranno essere gestite per  rendere  possibile  l'utilizzo
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno  un  metro  ed
evitare assembramenti. 
    • La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata  almeno
2 volte  al  giorno.  Particolare  attenzione  andra'  dedicata  alla
pulizia e disinfezione  dei  servizi  igienici,  docce  e  lavabi  in
comune.  In  ogni  caso  dovranno  essere  consegnati   o   messi   a
disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso  in
autonomia preliminare all'utilizzo del servizio. 
  Camere da letto 
    • All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi
igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. 
    • Il  posto  letto  deve  essere  comprensivo  di  materasso  con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set  monouso  composto  da  copri
materasso e copri  federa  monouso,  o  eventualmente  biancheria  in
tessuto lavabile a 90 °C. 
    • Nel caso si vogliano utilizzare  le  lenzuola  monouso,  queste
dovranno  essere  aggiuntive  rispetto   al   coprimaterasso   e   al
coprifedera monouso. 
    • Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero
clienti soggetti al rispetto del  distanziamento  interpersonale,  si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire  il
distanziamento interpersonale di almeno un metro,  con  una  distanza
tra letti di 1,5 metri. 
  LOCAZIONI BREVI 
  Oltre al rispetto  delle  indicazioni  di  carattere  generale,  si
raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia  e  disinfezione  di
ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a
tutela di eventuali persone residenti  o  soggiornanti  nel  medesimo
stabile nel quale  si  svolge  l'attivita'  di  locazione  breve,  si
suggerisce  di  provvedere  con  maggiore  frequenza  ad  un'accurata
pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni,
scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovra' esser presa in
accordo tra i  condomini  o,  laddove  presente,  dall'Amministratore
condominiale. 
  SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 
  Le presenti indicazioni si applicano al settore  della  cura  della
persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  • Consentire  l'accesso  dei  clienti  solo  tramite  prenotazione,
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La permanenza dei clienti all'interno dei  locali  e'  consentita
limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del  servizio  o
trattamento.  Consentire  la  presenza  contemporanea  di  un  numero
limitato di clienti in base  alla  capienza  del  locale  (vd.  punto
successivo). 
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile  in  ragione  delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare  il  mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra  le  singole  postazioni  di
lavoro, sia tra i clienti. 
  • L'area di lavoro, laddove possibile, puo'  essere  delimitata  da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  •  Nelle  aree  del  locale,  mettere   a   disposizione   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e  degli  operatori,
con la raccomandazione di procedere ad  una  frequente  igiene  delle
mani. Eliminare la disponibilita' di riviste e materiale  informativo
di uso promiscuo. 
  • L'operatore e  il  cliente,  per  tutto  il  tempo  in  cui,  per
l'espletamento  della  prestazione,  devono  mantenere  una  distanza
inferiore  a  1  metro  devono  indossare,  compatibilmente  con   lo
specifico servizio, una  mascherina  a  protezione  delle  vie  aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali  dispositivi  di  protezione
individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i
guanti, il grembiule monouso,  etc.,  associati  a  rischi  specifici
propri della mansione). 
  • In particolare per i servizi  di  estetica  e  per  i  tatuatori,
nell'erogazione  della  prestazione   che   richiede   una   distanza
ravvicinata, l'operatore  deve  indossare  la  visiera  protettiva  e
mascherina FFP2 senza valvola. 
  • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente)  e
utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli  estetisti.
I guanti  devono  essere  diversificati  fra  quelli  utilizzati  nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. 
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di
lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata  disinfezione
delle attrezzature e  accessori.  Disinfezione  delle  postazioni  di
lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e  disinfezione
dei servizi igienici. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco) e alla  sauna.  Potra'  essere  consentito  l'accesso  a  tali
strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo,  purche'  sia
garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di  ogni  ulteriore
utilizzo. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le  mani.
In  ogni  caso,  favorire  modalita'   di   pagamento   elettroniche,
eventualmente in fase di prenotazione. 
  • Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli  spazi
e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro (ad  esempio  prevedere  postazioni  d'uso
alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o
negli spazi dedicati al cambio, gli  indumenti  e  oggetti  personali
devono essere  riposti  dentro  la  borsa  personale,  anche  qualora
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire
l'uso  promiscuo  degli  armadietti  e  di  mettere  a   disposizione
sacchetti per riporre i propri effetti personali. 
  •  E'  consentito  praticare   massaggi   senza   guanti,   purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente  proceda  al  lavaggio  e  alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio  e  comunque,  durante  il
massaggio, non  si  tocchi  mai  viso,  naso,  bocca  e  occhi.  Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 
  • Il cliente deve utilizzare  mascherina  a  protezione  delle  vie
aeree durante il massaggio. 
  • Il cliente accede  alla  doccia  abbronzante  munito  di  calzari
adeguati al contesto. 
  • La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere
adeguatamente aerata ed essere  altresi'  pulita  e  disinfettata  la
tastiera di comando. 
  • Sui lettini,  abbronzanti  e  per  il  massaggio,  evitare  l'uso
promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce  al  cliente
tutto l'occorrente al servizio.  Anche  tali  lettini  devono  essere
puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo. 
  • La biancheria deve essere lavata con acqua  calda  (70-90  °C)  e
normale detersivo  per  bucato;  in  alternativa,  lavaggio  a  bassa
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti. 
  COMMERCIO AL DETTAGLIO 
  Le presenti indicazioni si applicano al settore  del  commercio  al
dettaglio. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  • In particolar modo per supermercati e centri commerciali,  potra'
essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in  caso
di temperatura > 37,5 °C. 
  • Prevedere regole di accesso, in  base  alle  caratteristiche  dei
singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti  e  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. 
  • Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi  per
l'igiene  delle  mani  con   prodotti   igienizzanti,   promuovendone
l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. 
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del
prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la
disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
  • I clienti devono sempre indossare la  mascherina,  cosi'  come  i
lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. 
  • L'addetto alla vendita deve procedere  ad  una  frequente  igiene
delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso
al cliente). 
  • Assicurare la pulizia e la  disinfezione  quotidiana  delle  aree
comuni. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per  l'igiene
delle  mani.  In  ogni  caso,   favorire   modalita'   di   pagamento
elettroniche. 
  COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 
  (mercati e mercatini degli hobbisti) 
  Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio al
dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie  per
la  loro  frequenza  di  svolgimento,  la  cui  regolamentazione   e'
competenza dei Comuni, che devono: 
  • assicurare,  tenendo  in  considerazione  la  localizzazione,  le
caratteristiche  degli  specifici  contesti   urbani,   logistici   e
ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area  mercatale,
la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a  terra,
per  consentire  l'accesso  in  modo  ordinato  e,   se   del   caso,
contingentato, al fine di  evitare  assembramenti  di  persone  e  di
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione  tra  gli
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo  familiare  o
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano  soggette  al  distanziamento  interpersonale.  Detto   aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale; 
  • verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine
sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la  messa  a
disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti  per
le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento; 
  •   assicurare   un'adeguata   informazione   per   garantire    il
distanziamento dei  clienti  in  attesa  di  entrata:  posizionamento
all'accesso dei mercati di  cartelli  almeno  in  lingua  italiana  e
inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. 
  • assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed  a  tal  fine,
ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale; 
  • individuare  un'area  di  rispetto  per  ogni  posteggio  in  cui
limitare  la  concentrazione  massima  di  clienti  compresenti,  nel
rispetto della distanza interpersonale di un metro. 
  Qualora, per ragioni di  indisponibilita'  di  ulteriori  spazi  da
destinare  all'area  mercatale,  non  sia  possibile   garantire   le
prescrizioni  di  cui  agli  ultimi  due  punti,  i  Comuni  potranno
contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del  rispetto  della
distanza interpersonale di un metro. 
  Ove ne ricorra l'opportunita', i Comuni potranno altresi'  valutare
di sospendere la vendita di beni usati. 
  MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO 
  •  pulizia  e  disinfezione  quotidiana  delle  attrezzature  prima
dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; 
  • e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso  dei  guanti
puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani 
  • messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per
le mani in ogni banco; 
  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
  • Rispetto del distanziamento interpersonale  di  almeno  un  metro
dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; 
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del
prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la
disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
  • in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi
di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. 
  UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
  Le presenti indicazioni  si  applicano  al  settore  degli  uffici,
pubblici  e  privati,  degli  studi  professionali  e   dei   servizi
amministrativi che prevedono accesso del pubblico. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile,  tramite
modalita'  di  collegamento  a  distanza   e   soluzioni   innovative
tecnologiche. 
  •  Favorire  l'accesso  dei  clienti  solo  tramite   prenotazione,
consentendo la  presenza  contemporanea  di  un  numero  limitato  di
clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile  in  ragione  delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare  il  mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra  le  singole  postazioni  di
lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali  accompagnatori)  in  attesa.
Dove questo non puo' essere garantito  dovra'  essere  utilizzata  la
mascherina a protezione delle vie aeree. 
  • L'area di lavoro, laddove possibile, puo'  essere  delimitata  da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  •  Nelle  aree  di  attesa,   mettere   a   disposizione   prodotti
igienizzanti  per  l'igiene  delle   mani   dei   clienti,   con   la
raccomandazione di procedere  ad  una  frequente  igiene  delle  mani
soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo. 
  • L'attivita' di front office per gli uffici ad  alto  afflusso  di
clienti esterni puo' essere svolta  esclusivamente  nelle  postazioni
dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 
  • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). 
  •  Per  le  riunioni  (con  utenti  interni  o   esterni)   vengono
prioritariamente favorite le modalita' a  distanza;  in  alternativa,
dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento  della  distanza
interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista  una  durata
prolungata, anche l'uso della mascherina. 
  • Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di  lavoro  prima
di servire  un  nuovo  cliente  e  una  adeguata  disinfezione  delle
attrezzature. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  PISCINE 
  Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e  alle
piscine finalizzate ad uso  collettivo  inserite  in  strutture  gia'
adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es.  pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.)  ove  sia  consentito  l'uso
natatorio. Sono escluse le  piscine  ad  usi  speciali  di  cura,  di
riabilitazione e termale,  nonche'  le  piscine  inserite  in  parchi
tematici o strutture ricettive, balneari o di  ristorazione  ove  non
sia consentita l'attivita' natatoria, alle quali trova  applicazione,
limitatamente all'indice di  affollamento,  quanto  previsto  per  le
piscine termali nella specifica scheda. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione.  I  frequentatori  devono  rispettare  rigorosamente  le
indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai  bagnanti.  Il
gestore  dovra'  prevedere  opportuna  segnaletica,  incentivando  la
divulgazione dei messaggi attraverso monitor  e/o  maxi-schermi,  per
facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione  riguardo  i
comportamenti, mediante adeguata segnaletica. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  •  Divieto  di  accesso  del  pubblico  alle  tribune.  Divieto  di
manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  in  modo   da   dissuadere   eventuali   condizioni   di
aggregazioni e da regolamentare i flussi  degli  spazi  di  attesa  e
nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento  sociale
di almeno 1 metro, ad  eccezione  delle  persone  che  in  base  alle
disposizioni   vigenti   non   siano   soggette   al   distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso  e
l'uscita. 
  • Privilegiare  l'accesso  agli  impianti  tramite  prenotazione  e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 
  • Organizzare gli spazi e le  attivita'  nelle  aree  spogliatoi  e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere  postazioni  d'uso  alternate  o   separate   da   apposite
barriere). 
  • Tutti gli indumenti e oggetti  personali  devono  essere  riposti
dentro la borsa personale, anche qualora  depositati  negli  appositi
armadietti; si raccomanda di non  consentire  l'uso  promiscuo  degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali. 
  •   Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser   con   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in  punti  ben  visibili   all'entrata,   prevedendo   l'obbligo   di
frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere  i  dispenser
nelle aree di  frequente  transito,  nell'area  solarium  o  in  aree
strategiche in modo da favorire da parte dei  frequentatori  l'igiene
delle mani 
  • La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con  un  indice
di 7 mq di superficie di acqua a persona.  Per  le  aree  solarium  e
verdi, assicurare un  distanziamento  tra  gli  ombrelloni  (o  altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie  di  almeno
10 m2 per ogni ombrellone; tra  le  attrezzature  (lettini,  sedie  a
sdraio), quando non posizionate nel  posto  ombrellone,  deve  essere
garantita una distanza di  almeno  1,5  m.  Il  gestore  pertanto  e'
tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire
le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici  sopra
riportati. 
  • Al fine di assicurare un  livello  di  protezione  dall'infezione
assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e  il
limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0  -
1,5 mg/l; cloro combinato = 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si  fa  presente
che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati  in  presenza
di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto  dei  parametri  di
cui sopra e' non meno di due  ore.  Dovranno  tempestivamente  essere
adottate tutte le misure di correzione in caso  di  non  conformita',
come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. 
  •  Prima  dell'apertura  della  vasca  dovra'   essere   confermata
l'idoneita' dell'acqua alla balneazione a seguito  dell'effettuazione
delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri  di  cui
alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo  Stato  Regioni  e  PP.AA.
16.01.2003,  effettuate  da  apposito  laboratorio.  Le  analisi   di
laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta  l'apertura  della
piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte,
anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che  possono  prevedere
una frequenza piu' ravvicinata. 
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina: prima di entrare  nell'acqua  di  vasca  provvedere  ad  una
accurata doccia saponata su tutto il  corpo;  e'  obbligatorio  l'uso
della cuffia; e' vietato  sputare,  soffiarsi  il  naso,  urinare  in
acqua;  ai  bambini  molto  piccoli   far   indossare   i   pannolini
contenitivi. 
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione  delle  aree  comuni,
spogliatoi, cabine, docce,  servizi  igienici,  cabine,  attrezzature
(sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature  galleggianti,  natanti
etc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a  sdraio,  ombrelloni
etc.  vanno  disinfettati  ad  ogni  cambio  di  persona   o   nucleo
famigliare. Diversamente la disinfezione  deve  essere  garantita  ad
ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e  biancheria:
l'utente dovra' accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente. 
  •  Le  piscine  finalizzate  a  gioco  acquatico  in  virtu'  della
necessita' di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite
in vasche per la balneazione. Qualora il  gestore  sia  in  grado  di
assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento,
attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento
in vasca, i limiti  dei  parametri  nell'acqua,  sono  consentite  le
vasche torrente, toboga, scivoli morbidi. 
  • Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture gia'  adibite
in  via  principale  ad  altre  attivita'  ricettive  (es.   pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni  del
presente documento, opportunamente vagliate e modulate  in  relazione
al contesto, alla tipologia di piscine,  all'afflusso  clienti,  alle
altre attivita' presenti etc. 
  •  Si  raccomanda  ai  genitori/accompagnatori  di  avere  cura  di
sorvegliare i bambini per il  rispetto  del  distanziamento  e  delle
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro  grado  di
autonomia e l'eta' degli stessi. 
  • Le vasche  che  non  consentono  il  rispetto  delle  indicazioni
suesposte per inefficacia dei trattamenti (es,  piscine  gonfiabili),
mantenimento del disinfettante cloro attivo  libero,  o  le  distanze
devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce  particolare
rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini. 
  • Tutte le  misure  dovranno  essere  integrate  nel  documento  di
autocontrollo  in  un  apposito  allegato  aggiuntivo   dedicato   al
contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2. 
  • Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di  mare,  ove
previsto, mantenere la concentrazione  di  disinfettante  nell'acqua,
nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e  degli  standard
internazionali, preferibilmente nei limiti superiori  della  portata.
In alternativa, attivare i trattamenti  fisici  ai  limiti  superiori
della portata o il massimo ricambio dell'acqua in  vasca  sulla  base
della portata massima della captazione. 
  PALESTRE 
  Le presenti indicazioni si  applicano  a  enti  locali  e  soggetti
pubblici e  privati  titolari  di  palestre,  comprese  le  attivita'
fisiche con modalita' a corsi (senza contatto fisico interpersonale). 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte  le  misure  di
prevenzione da adottare. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato (es. con prenotazione) e  regolamentare  gli  accessi  in
modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere
l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Organizzare gli  spazi  negli  spogliatoi  e  docce  in  modo  da
assicurare le distanze  di  almeno  1  metro  (ad  esempio  prevedere
postazioni d'uso alternate o separate da  apposite  barriere),  anche
regolamentando l'accesso agli stessi. 
  • Regolamentare i flussi,  gli  spazi  di  attesa,  l'accesso  alle
diverse  aree,  il  posizionamento  di  attrezzi  e  macchine,  anche
delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: 
    o almeno 1 metro per le persone  mentre  non  svolgono  attivita'
fisica, 
    o almeno 2 metri  durante  l'attivita'  fisica  (con  particolare
attenzione a quella intensa). 
  •   Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser   con   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo  dell'igiene  delle  mani
all'ingresso e in uscita. 
  •  Dopo  l'utilizzo  da  parte  di  ogni   singolo   soggetto,   il
responsabile della struttura assicura la disinfezione della  macchina
o degli attrezzi usati. 
  • Gli attrezzi e le macchine che non  possono  essere  disinfettati
non devono essere usati. 
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione  dell'ambiente,  di
attrezzi e macchine (anche piu' volte al giorno ad  esempio  atra  un
turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) a fine giornata. 
  • Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e  non  scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 
  • Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente
a questo scopo. 
  • Tutti gli indumenti e oggetti  personali  devono  essere  riposti
dentro la borsa personale, anche qualora  depositati  negli  appositi
armadietti; si raccomanda di non  consentire  l'uso  promiscuo  degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Tutti gli indumenti e oggetti  personali  devono  essere  riposti
dentro la borsa personale, anche qualora  depositati  negli  appositi
armadietti; si raccomanda di non  consentire  l'uso  promiscuo  degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali. 
  MANUTENZIONE DEL VERDE 
  • La consegna a  domicilio  del  cliente  di  piante  e  fiori  per
piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in
relazione al trasporto dei prodotti.  Se  il  personale  effettua  la
consegna del prodotto,  vige  l'obbligo  di  mascherina  (se  non  e'
possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti. 
  •  Tutte  le  operazioni  di  pulizia  devono   essere   effettuate
indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e
aerando  i  locali  chiusi,  individuando   il   personale   dedicato
(lavoratori della stessa azienda o personale esterno). 
  • Le operazioni di pulizia di tutte le  superfici  (in  particolare
all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri
luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando
comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo  a
bordo o senza uomo  a  bordo,  PLE)  e  attrezzature  dovranno  avere
cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti. 
  •  Le  operazioni  di  disinfezione  periodica  devono  interessare
spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le  macchine  e
le attrezzature (PLE, motoseghe,  decespugliatori,  rasaerba,  scale,
forbici) con particolare attenzione se a noleggio. 
  • L'azienda dovra' mettere a disposizione idonei mezzi  detergenti,
dovra' inoltre rendere disponibile all'interno  dei  locali  e  degli
automezzi utilizzati  per  raggiungere  i  cantieri  i  dispenser  di
prodotti igienizzanti per le mani. 
  • Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali,  ad
esempio, spogliatoi, zona pausa caffe')  limitando  il  numero  delle
presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto  in
ogni caso del criterio della  distanza  di  almeno  1  metro  fra  le
persone. 
  • Relativamente alla protezione delle mani, in  considerazione  del
rischio  aggiuntivo  derivante  da  un   errato   impiego   di   tali
dispositivi, si ritiene piu' protettivo consentire di lavorare  senza
guanti monouso e  disporre  il  lavaggio  frequente  delle  mani  con
prodotti igienizzanti secondo opportune  procedure  aziendali  (fatti
salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o
di probabile contaminazione delle superfici). 
  • Allestimento del cantiere: i  lavoratori  in  tutte  le  fasi  di
delimitazione  del   cantiere,   apposizione   segnaletica,   scarico
materiali e attrezzature devono mantenere le distanze  di  sicurezza.
Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica  e/o
recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei  confronti  di
committenti e/o cittadini. 
  • Operazioni di potatura o abbattimento  alberi:  l'operatore  alla
guida del trattore o macchine semoventi  cabinate  deve  trovarsi  da
solo, sia durante le fasi di  spostamento  sia  durante  le  fasi  di
lavorazione.  Evitare  se  possibile  l'uso  promiscuo  di   macchine
semoventi  cabinate  o,  preliminarmente,  effettuare  la  pulizia  e
disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel
caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad  esempio  motoseghe,  si
consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti  che  possono
veicolare il contagio. 
  • Attivita' di sfalcio, piantumazione, creazione  e  cura  di  aree
verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o  macchine
semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la  pulizia  e
la disinfezione delle superfici delle attrezzature. 
  MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
  Le presenti indicazioni si applicano per  enti  locali  e  soggetti
pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche  e  altri
luoghi della cultura. 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte  le  misure  di
prevenzione da adottare. 
  • Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori  (giorni
di  apertura,  orari,   numero   massimo   visitatori,   sistema   di
prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e  comunque  comunicato
ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa). 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • I visitatori devono sempre indossare la mascherina. 
  • Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione
delle vie aeree sempre quando in presenza di  visitatori  e  comunque
quando non e' possibile garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro. 
  • L'area di contatto tra personale e utenza  all'ingresso,  laddove
possibile, puo' essere delimitata  da  barriere  fisiche  adeguate  a
prevenire il contagio tramite droplet. 
  • In tutti i locali mettere a  disposizione  prodotti  igienizzanti
per l'igiene delle mani. 
  •  Redigere  un  programma  degli  accessi  pianificato  (es.   con
prenotazione online o telefonica) che preveda il  numero  massimo  di
visitatori presenti e regolamentare gli accessi in  modo  da  evitare
condizioni di assembramento e aggregazione. 
  • Quando opportuno, predisporre percorsi ed  evidenziare  le  aree,
anche con segnaletica sul pavimento, per favorire  il  distanziamento
interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito. 
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici  e
degli ambienti, con  particolare  attenzione  a  quelle  toccate  con
maggiore frequenza (es.  maniglie,  interruttori,  corrimano,  etc.).
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi  igienici.  La
pulizia di ambienti ove siano esposti,  conservati  o  stoccati  beni
culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e  riservato
a persone con disabilita' motoria. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili. 
  • Eventuali  audioguide  o  supporti  informativi  potranno  essere
utilizzati solo se adeguatamente  disinfettati  al  termine  di  ogni
utilizzo.  Favorire  l'utilizzo  di  dispositivi  personali  per   la
fruizione delle informazioni. 
  • Eventuali  attivita'  divulgative  dovranno  tenere  conto  delle
regole di distanziamento sociale e si suggerisce  di  organizzare  le
stesse attraverso turni, preventivamente programmati e  privilegiando
gli spazi aperti. 
  • Per  quanto  concerne  il  trattamento  di  fondi  documentari  e
collezioni librarie, non potendo essere  sottoposti  a  procedure  di
disinfezione  poiche'  dannosi  per  gli  stessi,  si  rimanda   alle
procedure di stoccaggio in  isolamento  degli  stessi  dopo  il  loro
utilizzo. 
  ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO 
  Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti  sportivi
dove si pratica attivita' all'aperto che hanno strutture di  servizio
al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione,  spogliatoi,
direzione gara, etc). 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  in  modo   da   dissuadere   eventuali   condizioni   di
aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi  di  attesa  e  nelle
varie  aree  in  modo  da  evitare  assembramenti  e   garantire   il
distanziamento interpersonale. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C. 
  • Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari
per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando  le  zone  di
rispetto e  i  percorsi  con  distanza  minima  fra  le  persone  non
inferiore a 1 metro mentre non si svolge  attivita'  fisica,  se  non
puo' essere  rispettata  bisogna  indossare  la  mascherina.  Durante
l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella  intensa)  e'
necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri. 
  • Presenza di personale formato per verificare  e  indirizzare  gli
utenti al rispetto di  tutte  le  norme  igieniche  e  distanziamento
sociale. 
  • Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine  al
termine di ogni seduta di allenamento individuale 
  • Gli attrezzi e le macchine che non  possono  essere  disinfettati
non devono essere usati. 
  • Per gli utenti e' obbligatoria l'igiene delle mani prima  e  dopo
l'accesso. 
  • Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e  non  scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 
  • Fare in modo che ogni praticante possa disporre di  prodotti  per
la disinfezione e in quantita' adeguata (in prossimita'  di  ciascuna
macchina o set di attrezzi) affinche', prima e dopo  ogni  esercizio,
possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o  degli
attrezzi usati. 
  NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 
  Le presenti  indicazioni  si  applicano  ai  servizi  di  noleggio,
pubblici e privati. 
  • Garantire  un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita' individuale. I messaggi devono  essere  comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere  veicolati
attraverso  apposita  segnaletica  e  cartellonistica,  consegna   di
informative,  promozione  e  rinforzo  del  rispetto   delle   misure
igieniche da parte del personale addetto. 
  • Consentire  l'accesso  al  servizio  solo  tramite  prenotazione,
tramite modalita' di collegamento a distanza e app dedicate; favorire
modalita' di pagamento elettronico. 
  • E' raccomandata la  rilevazione  della  temperatura  corporea  al
momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove  avviene  il
servizio di noleggio. 
  •  Negli  uffici/locali/aree  all'aperto,  mettere  a  disposizione
prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti. 
  • Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare  assembramenti  degli
utenti,  predisponendo  percorsi  guidati   di   distanziamento   per
assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di  distanza  tra
noleggiatore ed utente. 
  • L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie  respiratorie  e'
obbligatorio in tutti i  locali  chiusi  accessibili  al  pubblico  e
comunque in tutte le occasioni in cui  non  sia  possibile  garantire
continuativamente  il  mantenimento  della  distanza   di   sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle  disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della  mascherina  e  soggetti
che interagiscono con i predetti). 
  • Le postazioni di lavoro  del  personale  addetto  possono  essere
delimitate da barriere  fisiche  adeguate  a  prevenire  il  contagio
tramite droplet. 
  •  Per  quanto  riguarda  il  microclima  degli  uffici/locali,  e'
fondamentale garantire  condizioni  di  adeguato  ricambio  dell'aria
indoor: 
    o Garantire una frequente  manutenzione/sostituzione  dei  pacchi
filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi
filtranti piu' efficienti) 
    o Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che
fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora  non
sia possibile garantire la corretta  climatizzazione  degli  ambienti
tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle  indicazioni  fornite
dal produttore, ad impianto fermo, i filtri  dell'aria  di  ricircolo
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
  • Garantire  la  frequente  pulizia  di  tutti  gli  ambienti,  con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore  frequenza
(es.  banchi,  piani  di   lavoro,   piani   d'appoggio,   corrimano,
interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.). 
  NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO 
  • I gestori assicurano la pulizia dei veicoli  e  mezzi  noleggiati
prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti  per
le superfici toccate piu' di frequente (es. volante, leva del cambio,
display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.). 
  • Per il servizio di bike sharing e di car  sharing  dovra'  essere
garantita l'igienizzazione delle mani dei clienti. 
  NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE 
  • Tutte le attrezzature devono essere pulite  e  disinfettate  dopo
ogni restituzione da parte del noleggiatore. 
  • Si  avra'  cura  di  porre  particolare  attenzione  a  tutte  le
superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto  con  le  mani  (es
tastiere,  maniglie  ecc)  o  che  possono  essere   a   rischio   di
contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente  abbia  utilizzato
lo strumento senza mascherina. 
  • Se lo strumento noleggiato non puo' essere pulito e  disinfettato
senza danneggiarlo, l'utente dovra' essere informato  che  l'utilizzo
e' possibile solo indossando guanti e mascherina. 
  INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 
  •    Per    tutti    gli    informatori,    si     applicano     le
disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si  recano
per la loro attivita'. 
  •  Il  professionista  informatore  dovra'  sempre  provvedere   ad
adeguata  igiene  delle  mani  e  all'utilizzo  della  mascherina   a
protezione delle vie aeree. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli  ambienti  interni  al  termine
dell'incontro. 
  • Dovranno essere privilegiate le attivita' da remoto e di contatto
a distanza. 
  • L'eventuale attivita' di persona dovra'  avvenire  sempre  previo
appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari
per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti
anche negli spazi d'attesa. 
  • Dovra' sempre essere rispettata la  distanza  interpersonale  tra
informatore e operatore sanitario. 
  •  Evitare   l'utilizzo   promiscuo   di   oggetti   nell'attivita'
informativa. 
  AREE GIOCHI PER BAMBINI 
  Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate  con  giochi
per bambini,  presenti  all'interno  di  aree  pubbliche  e  private,
comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali. 
  • Predisporre per genitori, bambini,  accompagnatori  ed  eventuale
personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione
da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini,  idonea
ai minori, comprensibile anche ad  utenti  stranieri,  in  particolar
modo per aree a vocazione turistica. 
  • Invitare il personale e i  genitori  all'auto-monitoraggio  delle
condizioni di salute proprie  e  del  proprio  nucleo  familiare,  ed
informarli circa i comportamenti da adottare in caso di  comparsa  di
sintomi sospetti per COVID-19. 
  •  Per  bambini  e  ragazzi  devono  essere  promosse   le   misure
igienico-comportamentali con modalita' anche ludiche, compatibilmente
con l'eta' e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle  apparecchiature,
per  garantire  l'accesso  in  modo  ordinato,  al  fine  di  evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che,
in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore  per  bambino.  Se  possibile   organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  •  La  mascherina  di  protezione  delle  vie  aeree  deve   essere
utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e  dai
bambini e ragazzi sopra i 6 anni  di  eta'.  Privilegiare  mascherine
colorate e/o con stampe. 
  • Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti  igienizzanti
per la  frequente  igiene  delle  mani  in  tutti  gli  ambienti,  in
particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura  non  e'
obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici. 
  •  Garantire  una  approfondita  pulizia   delle   aree   e   delle
attrezzature,  preferibilmente  giornaliera  o  con   una   frequenza
adeguata  rispetto  all'intensita'  di  utilizzo;  qualora  non   sia
possibile una adeguata pulizia  delle  attrezzature,  non  ne  potra'
essere consentito l'utilizzo. 
  SALE GIOCHI 
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione  delle  apparecchiature
per  garantire  l'accesso  in  modo  ordinato,  al  fine  di  evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che,
in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore per bambino. 
  • Il gestore e' tenuto, in ragione delle  aree  a  disposizione,  a
calcolare e a gestire  le  entrate  dei  clienti  in  tutte  le  aree
(comprese le aree  distributori  di  bevande  e/o  snack,  ecc.)  per
evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. 
  • Il personale di servizio deve utilizzare  la  mascherina  e  deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. 
  • Dotare il locale di  dispenser  con  soluzioni  igienizzanti  per
l'igiene delle mani dei clienti in punti  ben  visibili  all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti  del  locale  in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. 
  • I clienti dovranno indossare la mascherina. 
  •  Periodicamente  (almeno  ogni  ora),  e'  necessario  assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto  con  le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc). 
  • Le apparecchiature che non possono essere pulite  e  disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso  collettivo  in  cui  non   sia   possibile   il   distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
  Le presenti indicazioni  si  applicano  ai  luoghi  di  ritrovo  di
associazioni  culturali,  circoli   ricreativi,   club,   centri   di
aggregazione sociale, universita' del  tempo  libero  e  della  terza
eta'. 
  • Garantire  un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita' individuale. I messaggi devono  essere  comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere  veicolati
attraverso  apposita  segnaletica   e   cartellonistica,   invio   di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del  rispetto  delle
misure igieniche da parte del personale addetto. 
  • Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma  di  attivita'
in modo da assicurare il mantenimento della  distanza  interpersonale
di almeno 1 metro (2 metri in caso di attivita' fisica).  Sono  fatte
salve  le  eccezioni  previste  dalle  normative  vigenti,   la   cui
applicazione  afferisce  alla  responsabilita'  dei  singoli.  Potra'
essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali. 
  • Privilegiare, laddove  possibile,  lo  svolgimento  di  attivita'
all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto  della  distanza  di
sicurezza interpersonale. 
  • Privilegiare attivita' a piccoli gruppi  di  persone,  garantendo
sempre il rispetto della distanza  interpersonale  anche  durante  le
attivita'  di  tipo  ludico.  Per  le  attivita'  che  prevedono   la
condivisione di oggetti (es.  giochi  da  tavolo,  biliardo,  bocce),
adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone
che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni  di
gioco e squadre a composizione fissa, e  obbligare  comunque  all'uso
della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di  ogni  nuovo
gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i  tavoli  da  gioco  e  ogni
oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e
dopo ciascun turno di utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di
gioco per i quali non e' possibile una  disinfezione  ad  ogni  turno
(es. carte da gioco). 
  • L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie  respiratorie  e'
obbligatorio in tutti i  locali  chiusi  accessibili  al  pubblico  e
comunque in tutte le occasioni in cui  non  sia  possibile  garantire
continuativamente  il  mantenimento  della  distanza   di   sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle  disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della  mascherina  e  soggetti
che interagiscono con i predetti). 
  • E' necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti
distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da  dislocare  in
piu' punti, in particolare vicino  agli  ingressi  delle  stanze.  Si
ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle  mani
e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che  si
sporcano o si  danneggiano.  I  guanti  gia'  utilizzati,  una  volta
rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti  nei
rifiuti indifferenziati. 
  • Potra' essere  rilevata  la  temperatura  corporea  all'ingresso,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Mantenere un registro delle presenze  giornaliere  da  conservare
per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto  della  normativa
in materia di protezione dei dati personali. 
  • Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere
dotate di barriere fisiche (es. schermi). 
  • La disposizione dei posti a sedere dovra' garantire  il  rispetto
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che
lateralmente. 
  • Garantire la frequente  pulizia  di  tutti  gli  ambienti  e  con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore  frequenza
(es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori  della
luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre,  attrezzature,  giochi,
servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Per quanto riguarda le  misure  organizzative  e  di  prevenzione
specifiche per le varie tipologie di attivita' (es.  somministrazione
di alimenti  e  bevande,  attivita'  motoria  e  sportiva,  attivita'
formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle  schede
tematiche pertinenti. 
  FORMAZIONE PROFESSIONALE 
  Le presenti indicazioni si applicano alle  attivita'  formative  da
realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi
gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica,  di
accompagnamento, tutoraggio e orientamento in  gruppo  e  individuali
tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
    • percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  anche  in
modalita' duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e  diploma
professionale, sia presso le Scuole  della  formazione  professionale
che  presso  gli  Istituti  Professionali  Statali   in   regime   di
sussidiarieta'; 
    •  percorsi  di  formazione  superiore  nell'ambito  del  sistema
educativo regionale (ITS, Ifts ecc.); 
    • percorsi di formazione e  attivita'  di  orientamento  per  gli
inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti; 
    • percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente; 
    • percorsi di formazione regolamentata  erogati  nell'ambito  del
sistema educativo regionale; 
    • percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema
educativo regionale; 
    •  percorsi  formativi  in  materia  di  tutela  della  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
    • percorsi di formazione linguistica e musicale. 
  Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme
delle  attivita'  nelle  quali  si   articola   l'offerta   formativa
regionale,  i  cui  progetti  sono  stati   approvati   con   decreto
direttoriale. 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione
adottate dalla singola organizzazione, comprensibile  anche  per  gli
utenti di altra nazionalita'. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in aula o alla sede dell'attivita'  formativa  in  caso  di
temperatura > 37,5 °C. 
  • Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani
per utenti e personale anche  in  piu'  punti  degli  spazi  dedicati
all'attivita',  in  particolare  all'entrata  e  in  prossimita'  dei
servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente. 
  • Mantenere  l'elenco  dei  soggetti  che  hanno  partecipato  alle
attivita' per un periodo di 14 giorni, al  fine  di  consentire  alle
strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti. 
  • Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attivita'
in gruppi il piu' possibile  omogenei  (es.  utenti  frequentanti  il
medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine
organizzare attivita' per gruppo promiscui. 
  • Nel caso di soggetti minori (eta' 14-17), il rispetto delle norme
di distanziamento e il  mantenimento  della  distanza  interpersonale
sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente  con
il grado  di  autonomia  e  di  consapevolezza  e  in  considerazione
dell'eta' degli stessi. Pertanto, sulla base di tali  considerazioni,
le attivita' dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. 
  • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni
pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni. 
  • Gli spazi destinati all'attivita' devono  essere  organizzati  in
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro  di  separazione
tra gli utenti; tale distanza puo' essere ridotta solo  ricorrendo  a
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  •  Tutti  gli  utenti  (docenti,  discenti,  tutor  d'aula   ecc.),
considerata  la  condivisione  prolungata  del   medesimo   ambiente,
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie  respiratorie
per tutta la durata delle attivita'  e  procedere  ad  una  frequente
igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, e'
possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta  inteso  che
nelle attivita' pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli
ordinari dispositivi di protezione individuale  associati  ai  rischi
della singola attivita'. 
  • Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione  degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un  gruppo  di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es.  aree  ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). 
  • Eventuali strumenti  e  attrezzature  dovranno  essere  puliti  e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra'  garantita
una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica
attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso  da
parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso  di  cucine
industriali e relative  attrezzature  specifiche),  sara'  necessario
procedere alla pulizia e disinfezione  frequente  delle  mani  o  dei
guanti. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  •  Per  gli  allievi  in  stage  presso  terzi,  si  applicano   le
disposizioni/protocolli   della   struttura/azienda   ospitante.   In
presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda  e  in
attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le
attivita' di stage secondo turni  da  concordare  con  l'allievo,  il
responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale. 
  CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 
  Le presenti  indicazioni  si  applicano  a  sale  cinematografiche,
teatri, circhi, teatri tenda, arene e  spettacoli  in  genere,  anche
viaggianti. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che  in  base  alle  disposizioni  vigenti  non  siano
soggette al distanziamento interpersonale.  Detto  aspetto  afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare  percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  • Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento  interpersonale  i
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi  o  le  persone
che in base alle  disposizioni  vigenti  non  sono  soggette  a  tali
disposizioni. 
  • Privilegiare, se  possibile,  l'accesso  tramite  prenotazione  e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La postazione dedicata alla reception e alla  cassa  puo'  essere
dotata di barriere fisiche (es.  schermi);  in  ogni  caso,  favorire
modalita' di pagamento elettroniche. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto  in
particolare nei punti di ingresso. 
  • I posti a sedere (comprese, se consentite,  postazioni  prive  di
una  seduta  fisica   vera   e   propria)   dovranno   prevedere   un
distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente
che  lateralmente,  di  almeno  1  metro.  Questa  misura  non  viene
applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le  persone  che  in
base alle disposizioni vigenti non sono  soggette  al  distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale). Per questi soggetti vi e'  la  possibilita'  di  sedere
accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di  1
m, nonche' possibilita' di ridurre il distanziamento  sociale  di  un
metro in presenza di divisori in  plexiglass,  anche  rimovibili,  da
installare tra un nucleo di spettatori ed un altro. 
  • L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire  il
rispetto  delle  raccomandazioni   igienico-comportamentali   ed   in
particolare il distanziamento tra artisti  e  pubblico  di  almeno  2
metri. 
  • Per il personale devono essere utilizzati idonei  dispositivi  di
protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a  contatto  con
il pubblico. 
  • Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso
fino al raggiungimento del posto (per  i  bambini  valgono  le  norme
generali) e comunque ogni qualvolta ci  si  allontani  dallo  stesso,
incluso il momento del deflusso. 
  • Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e' 200,
per quelli all'aperto  il  numero  massimo  di  spettatori  e'  1000,
installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro
piu' ampia modulazione. Le Regioni e  le  Province  Autonome  possono
stabilire un diverso numero massimo di spettatori  in  considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 
  • Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione  alle  aree
comuni e alle superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di  porte
e finestre, ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
  • Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla  specifica
scheda tematica. 
  PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative  costituiscono  indirizzi  specifici
per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali.
Si precisa che,  nella  fase  di  sospensione  degli  spettacoli,  le
presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. 
  • L'entrata e l'uscita dal  palco  dovra'  avvenire  indossando  la
mascherina,  che  potra'  essere  tolta  durante  l'esecuzione  della
prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e
in maniera ordinata,  mantenendo  il  distanziamento  interpersonale,
dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle  postazioni
piu' lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procedera'
con l'ordine inverso). 
  •  I  Professori  d'orchestra  dovranno   mantenere   la   distanza
interpersonale di almeno 1 metro;  per  gli  strumenti  a  fiato,  la
distanza interpersonale minima sara' di 1,5 metri; per  il  Direttore
d'orchestra, la distanza minima  con  la  prima  fila  dell'orchestra
dovra' essere di 2 metri. Tali distanze possono essere  ridotte  solo
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire  il
contagio tramite droplet. 
  • Per gli ottoni, ogni postazione dovra' essere  provvista  di  una
vaschetta  per  la  raccolta  della  condensa,   contenente   liquido
disinfettante. 
  •  I  componenti  del  coro   dovranno   mantenere   una   distanza
interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno  2  metri  tra  le
eventuali file del coro e dagli altri soggetti  presenti  sul  palco.
Tali distanze possono  essere  ridotte  solo  ricorrendo  a  barriere
fisiche, anche mobili,  adeguate  a  prevenire  il  contagio  tramite
droplet. 
  • Si dovra' evitare l'uso di spogliatoi  promiscui  e  privilegiare
l'arrivo in teatro degli orchestrali gia' in abito da esecuzione. 
  PRODUZIONI TEATRALI 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative  costituiscono  indirizzi  specifici
per il personale impegnato nelle  produzioni  teatrali  e  coreutiche
(artisti, costumisti, truccatori,  regista,  assistenti,  produttori,
tecnici, etc.). Si precisa  che,  nella  fase  di  sospensione  degli
spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. 
  • L'accesso alla struttura che ospita le  prove  deve  avvenire  in
maniera ordinata, mantenendo  il  distanziamento  interpersonale;  lo
stesso distanziamento va garantito al termine delle prove  in  uscita
dalla struttura. 
  • Negli spazi comuni che consentono di accedere ai  camerini  degli
artisti, al laboratorio  sartoriale,  alla  sala/area  trucco  ed  ai
locali/aree che ospitano i sistemi  di  gestione  delle  luci  e  dei
suoni, all'ufficio di  produzione,  etc.  deve  essere  mantenuto  il
distanziamento interpersonale e individuati passaggi  che  consentano
di escludere interferenze. 
  • L'uso promiscuo dei camerini e' da evitare  salvo  assicurare  un
adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata  pulizia
delle superfici. 
  • Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i  laboratori
di scenotecnica e sartoria, addetti  allestimento  e  disallestimento
della  scenografia,  etc.)  deve  indossare  la   mascherina   quando
l'attivita'   non   consente   il   rispetto    del    distanziamento
interpersonale. Questa  misura  non  viene  applicata  per  i  nuclei
familiari, i conviventi e le persone che in  base  alle  disposizioni
vigenti non sono soggette  al  distanziamento  interpersonale  (detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). 
  • Per la preparazione degli  artisti,  trucco  e  acconciatura,  si
applicano le indicazioni previste per i settori di  riferimento;  per
la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo  in  cui  devono
mantenere la distanza  inferiore  a  1  metro  devono  indossare  una
mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore  deve  indossare
anche i guanti. 
  • Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena  devono  essere
manipolati dagli attori muniti di guanti. 
  • I costumi di scena  dovranno  essere  individuali;  non  potranno
essere  condivisi  dai  singoli  artisti  prima   di   essere   stati
igienizzati. 
  PRODUZIONI DI DANZA 
  Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per  le
produzioni teatrali, data la specificita' delle attivita'  di  danza,
si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina. 
  Premesso che le  principali  misure  di  prevenzione  del  contagio
(distanziamento,  l'igiene  delle  mani  e  delle  superfici   e   la
prevenzione della  dispersione  di  droplets  tramite  l'utilizzo  di
mascherine e visiere) sono  di  difficile  attuazione  nella  pratica
della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure
di mitigazione,  definite  dalle  singole  compagnie  e  mutuate  dai
protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo
professionista di  squadra,  a  cui  la  categoria  "danzatori"  puo'
considerarsi assimilabile. 
  In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia  di  danza
si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il
palcoscenico) assimilabile ad una palestra. 
  In particolare, vanno attuate: 
    •  la  riduzione  del  numero  totale  delle  persone   (compresi
eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni; 
    • la riorganizzazione  delle  attivita'  e  la  formazione  sulle
stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza; 
    • l'obbligo, per i danzatori, quando non  direttamente  impegnati
in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro
tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina. 
  PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
  Le  presenti  indicazioni  si  applicano  a   parchi   divertimenti
permanenti (giostre) e  spettacoli  viaggianti  (luna  park),  parchi
tematici,  parchi  acquatici,  parchi  avventura,  parchi   zoologici
(faunistici,  acquatici  ecc.)  e  ad  altri  eventuali  contesti  di
intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo  dell'utente
con attrezzature e spazi. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  • Garantire, se possibile, un sistema  di  prenotazione,  pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel  rispetto  della  privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una  durata  di
14 giorni.  Potranno  essere  valutate  l'apertura  anticipata  della
biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per  garantire
un minore affollamento in  funzione  dell'obbligo  di  assicurare  il
distanziamento interpersonale. La  postazione  dedicata  alla  cassa,
laddove non gia' dotata di barriere  fisiche  (es.  schermi),  dovra'
essere  eventualmente  adeguata.  Prevedere  percorsi  obbligati   di
accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i
tornelli o sbarre di ingresso ed uscita  per  permetterne  l'apertura
senza l'uso delle mani. 
  • Potra' essere rilevata la temperatura corporea,  soprattutto  nei
parchi dove e' previsto l'afflusso contemporaneo  di  molte  persone,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale  in  piu'  punti  delle  aree,
prevedendo  l'obbligo  di  utilizzo  da  parte  degli  utenti   prima
dell'accesso ed all'uscita di ogni  area,  attrazione,  biglietteria,
servizi igienici, ecc. Per  i  parchi  acquatici  si  ribadiscono  le
disposizioni gia' rese obbligatorie  dalle  norme  igienico-sanitarie
delle piscine. 
  • Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato,
al fine di evitare assembramenti di  persone  (anche  nelle  code  di
accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad  eccezione  dei
componenti dello stesso  nucleo  familiare  o  conviventi  o  per  le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano  soggette  al
distanziamento   interpersonale.   Detto   aspetto   afferisce   alla
responsabilita' individuale. Potra' essere valutata la  fornitura  di
braccialetti  con  colori/numerazioni  distinti  in  base  al  nucleo
familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga  praticata
attivita'   fisica   (es.   nei   parchi   avventura)   la   distanza
interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri. 
  •  Garantire  l'occupazione  di  eventuali  posti  a  sedere  delle
attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di  almeno  1
metro, salvo  nuclei  familiari.  Con  particolare  riferimento  alle
attrezzature   dei   parchi   acquatici,   utilizzare   gommoni/mezzi
galleggianti  singoli  ove  possibile;   per   i   gommoni   multipli
consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi. 
  •  In  considerazione  del  contesto,  tutti  i  visitatori  devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per  i  bambini
valgono le norme  generali);  tale  obbligo  si  applica  anche  agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico (in  base
al tipo di mansione svolta, sara' cura del datore di lavoro dotare  i
lavoratori di specifici dispositivi di  protezione  individuale).  Le
indicazioni per  i  visitatori  di  cui  al  presente  punto  non  si
applicano  ai  parchi  acquatici.  Si  ricorda  che  i   guanti   non
sostituiscono  la  corretta  igiene  delle  mani  e   devono   essere
ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente  nei
rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. 
  • Garantire la regolare e frequente pulizia  e  disinfezione  delle
aree  comuni,  spogliatoi,  cabine,  docce,   servizi   igienici,   e
attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo  la  chiusura
al pubblico. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio,  gonfiabili,  mute,
audioguide etc.), gli armadietti, ecc.  vanno  disinfettati  ad  ogni
cambio di persona  o  nucleo  familiare,  e  comunque  ad  ogni  fine
giornata. 
  • Con particolare riferimento ai parchi avventura si  applicano  le
linee guida generali secondo le disposizioni di legge in  materia  di
impianti sportivi. Prima di  indossare  i  dispositivi  di  sicurezza
(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le
mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate  evitando  contatto
con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere  un  abbigliamento
idoneo.  Particolare  attenzione  andra'  dedicata  alla  pulizia   e
disinfezione dei  caschetti  di  protezione  a  noleggio:  dopo  ogni
utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un  nuovo
noleggio, deve essere oggetto di  detersione  (con  sapone  neutro  e
risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al
contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito  di
sodio 0,05% o alcool  etilico  70%).  Il  disinfettante  deve  essere
lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti. 
  • Per i  servizi  di  ristorazione,  di  vendita  di  oggetti  (es.
merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali  spettacoli  nonche'
per le  piscine,  aree  solarium  attenersi  alle  specifiche  schede
tematiche. 
  SAGRE E FIERE LOCALI 
  Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri  eventi
e manifestazioni locali assimilabili. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  • Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra,  per
consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso,  contingentato,
al fine di evitare  assembramenti  di  persone  e  di  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di  separazione  tra  gli  utenti,  ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che  in  base  alle  disposizioni  vigenti  non  siano
soggette al distanziamento interpersonale.  Detto  aspetto  afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare  percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  •   Negli   spazi   espositivi   specificatamente   dedicati   alle
manifestazioni fieristiche (sia  ambienti  chiusi,  sia  aperti),  la
postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di
barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire  modalita'  di
pagamento elettronico e gestione  delle  prenotazioni  online,  e  se
possibile mantenere un registro delle presenze per una durata  di  14
giorni. 
  • E' necessario rendere disponibili prodotti  disinfettanti  per  i
clienti  e  per  il  personale  in  piu'  punti   dell'impianto,   in
particolare nei punti di ingresso e di pagamento. 
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del
prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la
disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
  • Se presenti, eventuali  posti  a  sedere  dovranno  prevedere  un
distanziamento minimo tra le sedute di almeno  un  metro  o  tale  da
garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno  un
metro. 
  •  In  considerazione  del  contesto,  tutti  i  visitatori  devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per  i  bambini
valgono le norme  generali);  tale  obbligo  si  applica  anche  agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico. 
  • Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di  porte
e finestre, ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Per eventuali  ulteriori  servizi  erogati  all'interno  di  tali
contesti (es.  bar,  ristorazione)  attenersi  alla  relativa  scheda
tematica specifica. 
  STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE 
  Le presenti indicazioni si applicano alle strutture  termali  e  ai
centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture  ricettive,
e alle diverse attivita' praticabili in tali strutture (collettive  e
individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia,  balneoterapia
(vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura  della
sordita' rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte  a
pazienti  affetti  da  vasculopatie  periferiche,   cure   inalatorie
(inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages),  terapia  idropinica,
cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della  rieducazione
motoria  del  motuleso  e   della   riabilitazione   della   funzione
respiratoria,  prestazioni  di   antroterapia   (grotte   e   stufe),
trattamenti  accessori  (massoterapia,  idromassaggio,  sauna,  bagno
turco). 
  Prima  della  riapertura  dei  centri   e   dell'erogazione   delle
prestazioni  termali,  e'  necessario  eseguire  adeguate  opere   di
prevenzione e controllo del rischio  di  contaminazione  del  sistema
idrico (es. contaminazione da Legionella). 
  Le  presenti  indicazioni  vanno  integrate,  in   funzione   dello
specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle  strutture
ricettive e ai servizi alla persona. 
  INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
  • Garantire  un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita'  individuale,  e  coinvolgendo,   se   presenti,   il
Direttore Sanitario e/o  il  Medico  Termalista.  I  messaggi  devono
essere comprensibili ad eventuali  utenti  di  altra  nazionalita'  e
possono  essere   veicolati   attraverso   apposita   segnaletica   e
cartellonistica, consegna di informative, promozione e  rinforzo  del
rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto. 
  • Prima dell'accesso alle strutture  termali  o  centri  benessere,
potra' essere rilevata la temperatura corporea,  impedendo  l'accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C.  Per  i  pazienti,  la  misurazione
viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione. 
  •  Redigere  un  programma  il  piu'  possibile  pianificato  delle
attivita'  per  prevenire  eventuali  condizioni  di  aggregazioni  e
regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa  e  nelle  varie
aree  del  centro  per  favorire  il  rispetto   del   distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone  che  in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette  al  distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e
l'uscita. 
  • Privilegiare  l'accesso  alle  strutture  e  ai  singoli  servizi
tramite prenotazione e  mantenere  l'elenco  delle  presenze  per  un
periodo di 14 giorni. 
  •   Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser   con   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne
il  loro  utilizzo,  prevedendo  l'obbligo  di  frizionarsi  le  mani
all'ingresso. Eliminare la  disponibilita'  di  riviste  e  materiale
informativo di uso promiscuo. 
  • La postazione dedicata alla cassa e alla  reception  puo'  essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
deve  indossare  la  mascherina  e  avere  a  disposizione   prodotti
igienizzanti per  le  mani.  In  ogni  caso,  favorire  modalita'  di
pagamento  elettroniche,  eventualmente  in  fase  di   prenotazione.
L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere,  alla  fine  di
ogni turno di lavoro, alla  pulizia  del  piano  di  lavoro  e  delle
attrezzature check-in e check-out ove possibile. 
  • Gli ospiti devono  sempre  indossare  la  mascherina  nelle  aree
comuni al chiuso, mentre il personale e'  tenuto  all'utilizzo  della
mascherina  sempre  in  presenza  dei  clienti  e  comunque  in  ogni
circostanza  in  cui  non  sia  possibile   garantire   la   distanza
interpersonale di almeno un metro. 
  • Organizzare gli spazi e le  attivita'  nelle  aree  spogliatoi  e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere  postazioni  d'uso  alternate  o   separate   da   apposite
barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al  cambio,
gli indumenti e oggetti personali devono  essere  riposti  dentro  la
borsa personale, anche qualora depositati negli appositi  armadietti;
si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di
mettere  a  disposizione  sacchetti  per  riporre  i  propri  effetti
personali. 
  • Per i servizi termali che lo richiedono in  base  alle  normative
vigenti, in sede di visita medica  di  ammissione  alle  cure,  porre
particolare  attenzione  ad  eventuale  sintomatologia  sospetta  per
COVID-19.  Per  le  visite  mediche  e   le   visite   specialistiche
eventualmente  effettuate  all'interno  delle  strutture  termali  si
rimanda  alle  indicazioni  per  l'erogazione  in   sicurezza   delle
prestazioni sanitarie. 
  • Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio,
lettino)  attraverso  percorsi  dedicati  in  modo  da  garantire  la
distanza di almeno 1,5  metri  tra  le  attrezzature  e  favorire  un
distanziamento interpersonale di  almeno  1  metro  tra  persone  non
appartenenti  allo  stesso  nucleo   familiare   o   conviventi.   Le
attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di  persona  o  nucleo
familiare. In ogni caso, la disinfezione  deve  essere  garantita  ad
ogni fine giornata. 
  • Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente  dovra'
accedere al servizio munito di  tutto  l'occorrente,  preferibilmente
fornito dalla stessa struttura. Per tutte le  attivita'  nei  diversi
contesti prevedere  sempre  l'utilizzo  del  telo  personale  per  le
sedute. 
  • Dovra' essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra
eventuali ombrelloni previsti  per  il  solarium  e  per  le  distese
dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza  tra
ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie
minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri
sistemi  di   ombreggio   andranno   comunque   garantite   aree   di
distanziamento equivalenti  a  quelle  garantite  dal  posizionamento
degli ombrelloni. 
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina e nel centro benessere, cosi come prima di  ogni  trattamento
alla persona: prima di entrare  provvedere  ad  una  accurata  doccia
saponata su tutto il corpo. 
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione  delle  aree  comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi  igienici,  attrezzature  (sdraio,
sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti),  con  particolare
attenzione ad oggetti e superfici toccate  con  piu'  frequenza  (es.
maniglie, interruttori, corrimano, etc.). 
  • Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura. 
  • Per le attivita' di ristorazione si rimanda alla scheda  tematica
specifica. Non e' consentito comunque il consumo  di  alimenti  negli
ambienti termali  o  del  centro  benessere  che  non  consentano  un
servizio  corrispondente  a  quello  previsto  per  le  attivita'  di
ristorazione. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia) 
  • L'operatore e  il  cliente,  per  tutto  il  tempo  in  cui,  per
l'espletamento  della  prestazione,  devono  mantenere  una  distanza
inferiore  a  1  metro  devono  indossare,  compatibilmente  con   lo
specifico servizio, una  mascherina  a  protezione  delle  vie  aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali  dispositivi  di  protezione
individuale aggiuntivi associati  a  rischi  specifici  propri  della
mansione). In particolare per i servizi che richiedono  una  distanza
ravvicinata, l'operatore  deve  indossare  la  visiera  protettiva  e
mascherina FFP2 senza valvola. 
  • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle  mani  e
comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per  ogni
servizio deve utilizzare camici/grembiuli  possibilmente  monouso.  I
guanti  devono  essere  diversificati  fra  quelli   utilizzati   nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. 
  •  E'  consentito  praticare   massaggi   senza   guanti,   purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente  proceda  al  lavaggio  e  alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio  e  comunque,  durante  il
massaggio, non  si  tocchi  mai  viso,  naso,  bocca  e  occhi.  Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 
  • Per tutti i trattamenti personali e comunque per la  fangoterapia
e' raccomandato l'uso di teli  monouso.  I  lettini,  cosi'  come  le
superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono  essere  puliti  e
disinfettati al termine del trattamento. 
  • La stanza/ambiente adibito al  trattamento  deve  essere  ad  uso
singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che  accedono
al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai  punti
seguenti). Le  stanze/ambienti  ad  uso  collettivo  devono  comunque
essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della
distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti  che  tra
il personale durante tutte le attivita' erogate. 
  • Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire  pulizia
e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione  a
quelle toccate con maggiore frequenza  (es.  maniglie,  interruttori,
corrimano, etc.). 
  • Il cliente deve utilizzare  mascherina  a  protezione  delle  vie
aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di  annettamento  e
nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a  corretta
igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento. 
  PISCINE TERMALI 
  • Prevedere piano di contingentamento degli  accessi  alle  piscine
con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi.
Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati  di  accesso  e  uscita
dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento. 
  • La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con  un  indice
di 7 mq di superficie di acqua a  persona  per  le  piscine  dove  le
dimensioni  e  le   regole   dell'impianto   consentono   l'attivita'
natatoria; qualora  non  sia  consentita  l'attivita'  natatoria,  e'
sufficiente calcolare un indice di 4 mq  di  superficie  di  acqua  a
persona. Il gestore pertanto e'  tenuto,  in  ragione  delle  aree  a
disposizione, a calcolare e a gestire le  entrate  dei  frequentatori
nell'impianto. 
  • Favorire le piscine esterne  per  le  attivita'  collettive  (es.
acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni.  Durante
le attivita' collettive, limitare il numero di partecipanti  al  fine
di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri,  con
particolare attenzione a quelle che prevedono attivita'  fisica  piu'
intensa.  Negli  ambienti  interni,  attendere  almeno  1   ora   tra
un'attivita' collettiva e la seguente, arieggiando  adeguatamente  il
locale. 
  • Le vasche o le zone idromassaggio che non possono  rispettare  le
superfici di acqua per persona  come  al  punto  precedente  dovranno
essere  utilizzate  da  un  solo  bagnante,   fatta   eccezione   per
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi,  persone  che
occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. 
  • L'attivita' di idrokinesiterapia deve  essere  effettuata  quanto
piu' possibile in vasche dedicate, che  permettano  all'operatore  di
indicare i movimenti  al  paziente  rimanendo  fuori  dall'acqua,  ad
eccezione dei casi in cui la presenza  dell'operatore  in  acqua  sia
indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso,
se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina
per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni  seduta,
eventuali strumenti devono essere disinfettati. 
  •  Ove  previsto,  mantenere  la  concentrazione  di  disinfettante
nell'acqua, nei limiti raccomandati e  nel  rispetto  delle  norme  e
degli standard internazionali, preferibilmente nei  limiti  superiori
della portata. In  alternativa,  attivare  i  trattamenti  fisici  ai
limiti superiori della portata o il massimo  ricambio  dell'acqua  in
vasca sulla base della portata massima della captazione. 
  CENTRI BENESSERE 
  • Prevedere  il  contingentamento  degli  accessi  nei  locali  per
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti
gli ambienti  chiusi,  salvo  gli  appartenenti  allo  stesso  nucleo
familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggetti  al  distanziamento
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. 
  • Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco) e alla  sauna.  Potra'  essere  consentito  l'accesso  a  tali
strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo,  purche'  sia
garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di  ogni  ulteriore
utilizzo. 
  • Per i clienti,  uso  della  mascherina  obbligatorio  nelle  zone
interne di attesa e comunque secondo  le  indicazioni  esposte  dalla
struttura. 
  TRATTAMENTI INALATORI 
  •  Relativamente  alle  terapie  inalatorie  ricomprese  nei   LEA,
finalizzate al  trattamento  di  patologie  otorinolaringoiatriche  e
respiratorie e  che  siano  individuali,  gli  stabilimenti  dovranno
garantire,  oltre  ad  un'anamnesi   molto   accurata   e   specifica
relativamente  alla  presenza  di  sintomi  COVID-19   correlati   ed
eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure: 
    o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto  delle  distanze
interpersonali (da garantire anche con  l'occupazione  alterna  delle
postazioni). 
    o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione
della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli
di verifica dell'efficacia della sanificazione. 
    o i locali devono essere dotati di  efficiente  ricambio  d'aria,
come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in  materia
dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che  gli
opportuni ricambi. 
  •  Sono  inibiti  i  trattamenti  inalatori  in  forma  collettiva,
l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore,  a
meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e  si
provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente  e
il successivo. 
  PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e  GUIDE
TURISTICHE 
  PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) 
  • Prima dell'inizio delle attivita' giornaliere i  partecipanti  ai
corsi di abilitazione  tecnica  all'esercizio  della  professione  ed
aggiornamento professionale potra' essere rilevata la temperatura. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione,  comprensibile   anche   per   gli   utenti   di   altra
nazionalita'. 
  • Svolgimento dell'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti. 
  • Lavaggio o disinfezione frequente delle mani. 
  • Divieto di scambio di cibo e bevande. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  ovvero  con  prenotazione;  mantenere   l'elenco   delle
presenze per un periodo di 14 giorni. 
  •  Divieto  di  scambio  di  abbigliamento  ed  attrezzature   (es.
imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini). 
  •  Divieto  di  scambio  di  dispositivi  accessori  di   sicurezza
utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina). 
  • Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate. 
  •  Disinfezione  delle  attrezzature  secondo  le  indicazioni  dei
costruttori. 
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri  e
del divieto di assembramento. 
  GUIDE TURISTICHE 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei,  archivi
e biblioteche,  si  riportano  le  seguenti  indicazioni  integrative
specifiche. 
  • Uso mascherina per guida e per i partecipanti. 
  • Ricorso frequente all'igiene delle mani. 
  •  Rispetto  delle  regole  di  distanziamento  e  del  divieto  di
assembramento. 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte  le  misure  di
prevenzione da adottare. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  ovvero  con  prenotazione;  mantenere   l'elenco   delle
presenze per un periodo di 14 giorni. 
  • Organizzare l'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti. 
  • Eventuali  audioguide  o  supporti  informativi  potranno  essere
utilizzati solo se adeguatamente  disinfettati  al  termine  di  ogni
utilizzo. 
  • Favorire l'utilizzo di dispositivi  personali  per  la  fruizione
delle informazioni. 
  • La disponibilita' di depliant e  altro  informativo  cartaceo  e'
subordinato  all'invio  on  line  ai  partecipanti  prima  dell'avvio
dell'iniziativa turistica. 
  CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI 
  Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi
eventi  fieristici,  convention   aziendali   ed   eventi   ad   essi
assimilabili. 
  Tali indicazioni  vanno  integrate,  in  funzione  dello  specifico
contesto, con quelle  relative  alla  ristorazione  (con  particolare
riferimento alle modalita' di somministrazione a buffet). 
  • Il numero  massimo  dei  partecipanti  all'evento  dovra'  essere
valutato dagli  organizzatori  in  base  alla  capienza  degli  spazi
individuati,  per  poter  ridurre  l'affollamento  e  assicurare   il
distanziamento interpersonale. 
  •  Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano  soggette  al  distanziamento  interpersonale.  Detto   aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare
percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Promuovere  l'utilizzo  di  tecnologie  digitali  al   fine   di
automatizzare i processi organizzativi e partecipativi  (es.  sistema
di prenotazione,  pagamento  tickets,  compilazione  di  modulistica,
stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di  registrazione  degli
ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento,  consegna
attestati  di  partecipazione)  al  fine   di   evitare   prevedibili
assembramenti, e nel rispetto della  privacy  mantenere  un  registro
delle presenze per una durata di 14 giorni.  La  postazione  dedicata
alla segreteria e accoglienza, laddove non gia'  dotata  di  barriere
fisiche  (es.  schermi),  dovra'   essere   eventualmente   adeguata.
Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree  (es.
biglietteria, sale, aule,  servizi  igienici,  etc.),  e  promuoverne
l'utilizzo frequente. 
  • Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti  a  sedere
in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro;  tale
distanza puo' essere  ridotta  solo  ricorrendo  a  barriere  fisiche
adeguate a prevenire il  contagio  tramite  droplet.  Il  tavolo  dei
relatori  e  il  podio   per   le   presentazioni   dovranno   essere
riorganizzati in modo da consentire una  distanza  di  sicurezza  che
consenta a  relatori/moderatori  di  intervenire  senza  l'uso  della
mascherina. 
  • I dispositivi e  le  attrezzature  a  disposizione  di  relatori,
moderatori e  uditori  (es.  microfoni,  tastiere,  mouse,  puntatori
laser, etc) devono essere disinfettati prima  dell'utilizzo  iniziale
verificando  che  siano  disconnessi  dal   collegamento   elettrico.
Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da
una  pellicola  per  uso   alimentare   o   clinico   da   sostituire
possibilmente ad ogni utilizzatore. 
  • Tutti gli uditori e  il  personale  addetto  all'assistenza  (es.
personale  dedicato  all'accettazione,   personale   tecnico,   tutor
d'aula),  considerata  la  condivisione   prolungata   del   medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere  ad  una
frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti. 
  • Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il
rispetto   del   distanziamento    interpersonale,    valutando    il
contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione  in  remoto
del  materiale  da  parte  dei  partecipanti.   Eventuali   materiali
informativi  e   scientifici   potranno   essere   resi   disponibili
preferibilmente in espositori  con  modalita'  self-service  (cui  il
visitatore accede previa igienizzazione delle mani)  o  ricorrendo  a
sistemi digitali. 
  • Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra  le  aree  dei
singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale,  valutando  il  contingentamento  degli  accessi   ai
singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali,  gadget
potranno essere resi disponibili preferibilmente  in  espositori  con
modalita'   self-service   (cui   il   visitatore    accede    previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 
  • Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione  degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un  gruppo  di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es.  aree  ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE 
  Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale
bingo e sale scommesse; per quanto riguarda  attivita'  complementari
(e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione  delle  apparecchiature
(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per
garantire  l'accesso  in  modo   ordinato,   al   fine   di   evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che,
in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore  per  bambino.  Se  possibile   organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  • Il gestore e' tenuto, in ragione delle  aree  a  disposizione,  a
calcolare e a gestire  le  entrate  dei  clienti  in  tutte  le  aree
(comprese le aree distributori di bevande e/o snack,  aree  fumatori,
ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. 
  • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo  degli  spazi  esterni
(giardini,   terrazze,   plateatici),   sempre   nel   rispetto   del
distanziamento di almeno 1 metro. 
  • Il personale di servizio deve utilizzare  la  mascherina  e  deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. 
  • Dotare il locale di  dispenser  con  soluzioni  igienizzanti  per
l'igiene delle mani dei clienti in punti  ben  visibili  all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti  del  locale  in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. 
  • I clienti dovranno indossare  la  mascherina  negli  ambienti  al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e'  possibile  rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro. 
  •  Periodicamente  (almeno  ogni  ora),  e'  necessario  assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto  con  le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc). 
  • Le apparecchiature che non possono essere pulite  e  disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso  collettivo  in  cui  non   sia   possibile   il   distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  DISCOTECHE 
  Le presenti indicazioni si applicano alle  discoteche  e  ad  altri
locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo
serale  e  notturno).  Per  eventuali  servizi   complementari   (es.
ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.)  attenersi  alle
specifiche schede tematiche. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al  solo  fine
di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1  metro
tra gli utenti e almeno 2 metri tra  gli  utenti  che  accedono  alla
pista da  ballo.  Se  possibile  organizzare  percorsi  separati  per
l'entrata e per l'uscita. 
  • Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del
distanziamento interpersonale adeguato  rispetto  alla  capienza  del
locale, come sopra stabilita. A tal fine si  promuove  l'utilizzo  di
contapersone per monitorare gli accessi. 
  • Garantire, se possibile, un sistema  di  prenotazione,  pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel  rispetto  della  privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una  durata  di
14 giorni. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La postazione dedicata alla cassa, laddove  non  gia'  dotata  di
barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata.
In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale  in  piu'  punti  delle  aree,
prevedendo  l'obbligo  di  utilizzo  da  parte  degli  utenti   prima
dell'accesso ed all'uscita di  ogni  area  dedicata  al  ballo,  alla
ristorazione, ai servizi igienici, ecc. 
  • Con riferimento all'attivita' del ballo, tale attivita' in questa
fase puo' essere consentita esclusivamente negli spazi  esterni  (es.
giardini, terrazze, etc.). 
  • Gli utenti dovranno indossare la  mascherina  negli  ambienti  al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e'  possibile  rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio  deve
utilizzare  la  mascherina  e  deve  procedere   ad   una   frequente
igienizzazione delle mani. 
  • Nel rispetto delle indicazioni generali  contenute  nella  scheda
dedicata  alla  ristorazione,  nel  caso  delle  discoteche  non   e'
consentita  la  consumazione  di  bevande  al  banco.   Inoltre,   la
somministrazione delle bevande puo' avvenire  esclusivamente  qualora
sia possibile assicurare  il  mantenimento  rigoroso  della  distanza
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere
al banco in modalita' ordinata e, se del caso, contingentata. 
  • I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra  i  clienti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a  barriere  fisiche  tra  i  diversi  tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  • Ogni oggetto fornito agli utenti (es.  apribottiglie,  secchielli
per il  ghiaccio,  etc.),  dovra'  essere  disinfettato  prima  della
consegna. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Nel caso di attivita' complementari che prevedono la condivisione
di oggetti (es.  giochi  da  tavolo,  biliardo),  adottare  modalita'
organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli
stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina  e  alla
disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In  ogni  caso,  i
piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli
utenti devono essere disinfettati  prima  e  dopo  ciascun  turno  di
utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non
e' possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco) e il
mantenimento  della  distanza  personale  di  almeno  1  metro   (es.
calciobalilla). 
  • Garantire la regolare e frequente pulizia  e  disinfezione  delle
superfici, con particolare riguardo  per  le  superfici  maggiormente
toccate dagli utenti e i servizi igienici. 
 
 
                             Allegato 10 
 
Criteri  per   Protocolli   di   settore   elaborati   dal   Comitato
             tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 
 
  Nel premettere che le raccomandazioni di  carattere  sanitario  del
Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate  sullo  stato  attuale
delle evidenze epidemiologiche e scientifiche  e  sono  passibili  di
aggiornamento in base  all'evoluzione  del  quadro  epidemiologico  e
delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore
politico  indicazioni  utili   al   contenimento   dell'epidemia   da
SARS-CoV-2. 
  La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del
Paese  nonche'  i  fattori  rilevanti  nel  determinare  la  dinamica
dell'epidemia  da  SARS-CoV-2  (es.  trasporti,  densita'  abitativa,
servizi  sanitari  e  sociali)  differiscono  e  potranno   differire
significativamente nel corso dell'epidemia  nelle  diverse  aree  del
paese, sia su base regionale che provinciale. 
  In  questa  prospettiva  e  considerata  la  specificita'   tecnico
organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi
ministeri, il  CTS  individua  il  proprio  compito  specifico  nella
espressione di  raccomandazioni  generali  di  tipo  sanitario  sulle
misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti
ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata  della
declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale
conoscenza  degli  aspetti  tecnico  organizzativi  negli   specifici
contesti. 
  In ogni caso e' essenziale che a  livello  nazionale,  regionale  e
locale vi sia una  valutazione  puntuale  del  possibile  impatto  in
termini di circolazione del virus SARS-CoV-2  delle  diverse  azioni,
cosi' da contenere la circolazione del virus al  livello  piu'  basso
possibile. 
  In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive in vista della  graduale  riapertura,  sono  stati
predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e
pareri per alcuni settori di  maggiore  complessita',  finalizzati  a
supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte
di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare
poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con
il coinvolgimento delle autorita' competenti. 
  Al fine di garantire la salute e  la  sicurezza  dei  lavoratori  e
dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che  i
principi di declinazione di protocolli condivisi di  settore  tengano
conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020. 
  I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli
indirizzi tecnici sono: 
    1.   il   distanziamento   sociale:   mantenendo   una   distanza
interpersonale non inferiore al metro; 
    2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
    3. la capacita' di controllo  e  risposta  dei  servizi  sanitari
della sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera. 
  Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi
e' necessario prevedere specifiche misure di sistema,  organizzative,
di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo
specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo  presente  i
seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di  indirizzo
prodotti da ISS e INAIL: 
    1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di
prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a
queste; 
    2. La prossimita' delle persone (es.  lavoratori,  utenti,  ecc.)
rispetto a contesti statici (es. persone tutte  ferme  in  postazioni
fisse),  dinamici  (persone  in  movimento)  o  misti  (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 
    3.  L'effettiva  possibilita'   di   mantenere   la   appropriata
mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 
    4. Il  rischio  connesso  alle  principali  vie  di  trasmissione
(droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in
relazione alle superfici di contatto; 
    5.  La  concreta  possibilita'  di  accedere  alla  frequente  ed
efficace igiene delle mani; 
    6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 
    7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli  ambienti  e  delle
superfici; 
    8.   La   disponibilita'   di   una   efficace   informazione   e
comunicazione. 
  La capacita' di promuovere,  monitorare  e  controllare  l'adozione
delle misure definendo i conseguenti ruoli. 
 
 
                             Allegato 11 
 
                 Misure per gli esercizi commerciali 
 
  1.  Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del
distanziamento interpersonale. 
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 
  4.  Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono  essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque
in tutte le possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile
garantire il distanziamento interpersonale. 
  6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
  7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti
modalita': 
  a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
  b) per locali fino a quaranta  metri  quadrati  puo'  accedere  una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
  c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera
b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli  spazi  disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
  8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in
attesa di entrata. 
 
 
                             Allegato 12 
 
Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
        ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 
 
  24 aprile 2020 
  Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e'  stato  integrato  il  "Protocollo
condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  della  salute,  che   avevano   promosso
l'incontro  tra  le  parti  sociali,  in  attuazione  della   misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero  9),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2020,  che  -  in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive  -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
 
Il  Governo  favorisce,  per  quanto  di  sua  competenza,  la  piena
                     attuazione del Protocollo. 
 
  Premessa 
    Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo  e,
da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche'  di  quanto  emanato  dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra  le  Parti
per agevolare le imprese nell'adozione  di  protocolli  di  sicurezza
anti-contagio,  ovverosia  Protocollo  di  regolamentazione  per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro. 
  La prosecuzione delle attivita' produttive  puo'  infatti  avvenire
solo in presenza  di  condizioni  che  assicurino  alle  persone  che
lavorano adeguati livelli di protezione. La  mancata  attuazione  del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione  determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni  di
sicurezza. 
  Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile  ricorso  agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  di
tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in
sicurezza del luogo di lavoro. 
  Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere  al  lavoro
agile  e  gli   ammortizzatori   sociali,   soluzioni   organizzative
straordinarie,  le  parti  intendono  favorire  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus. 
  E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle  attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di  salubrita'  e  sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'. 
  In questa prospettiva potranno risultare utili, per la  rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure  urgenti  che  il
Governo intende adottare, in particolare in  tema  di  ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale. 
  Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo  di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito  il
confronto preventivo con le  rappresentanze  sindacali  presenti  nei
luoghi  di  lavoro,  e  per  le  piccole  imprese  le  rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali,  affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace  dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano,  in  particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo  conto  della  specificita'  di  ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali. 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate  a  incrementare,  negli
ambienti  di  lavoro   non   sanitari,   l'efficacia   delle   misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia  di
COVID-19. 
  Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il  presente
protocollo contiene, quindi,  misure  che  seguono  la  logica  della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria. 
  Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni  emanate
per il contenimento del COVID-19 e 
  premesso che 
  il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino  al  25  marzo
2020  di  misure  restrittive   nell'intero   territorio   nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le  attivita'
di produzione tali misure raccomandano: 
    • sia attuato il massimo  utilizzo  da  parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
    • siano incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
    •  siano  sospese  le  attivita'  dei   reparti   aziendali   non
indispensabili alla produzione; 
    • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e,  laddove  non
fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale  di  un  metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale; 
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi  di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
    • per le sole attivita' produttive  si  raccomanda  altresi'  che
siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e
contingentato l'accesso agli spazi comuni; 
    • si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali; 
    • per tutte  le  attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile 
    si stabilisce che 
  le imprese adottano  il  presente  protocollo  di  regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto  dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo  le  peculiarita'  della   propria   organizzazione,   previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro. 
  1-INFORMAZIONE 
  • L'azienda, attraverso  le  modalita'  piu'  idonee  ed  efficaci,
informa tutti i lavoratori e  chiunque  entri  in  azienda  circa  le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali  aziendali,  appositi
depliants informativi 
  • In particolare, le informazioni riguardano 
    o l'obbligo di rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali  e  di  chiamare  il
proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria 
    o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter  fare
ingresso o di poter permanere in  azienda  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 
    o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso  in  azienda  (in  particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare  le  regole  di  igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) 
    o l'impegno a informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 
  L'azienda fornisce  una  informazione  adeguata  sulla  base  delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con  particolare  riferimento  al
complesso delle misure adottate cui il personale  deve  attenersi  in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
  2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA 
  • Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura  corporea1  .  Se  tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale  condizione  -  nel
rispetto   delle   indicazioni   riportate   in   nota   -    saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno  recarsi
al  Pronto  Soccorso  e/o  nelle  infermerie  di  sede,  ma  dovranno
contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni 
  ______ 
   1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del  DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore che  durante  l'attivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
 
  • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale,  e  chi
intende fare ingresso in azienda, della  preclusione  dell'accesso  a
chi, negli ultimi  14  giorni,  abbia  avuto  contatti  con  soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a  rischio  secondo
le indicazioni dell'OMS 
  ______ 
   2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione  attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi  al
COVID-19, si ricorda  di  prestare  attenzione  alla  disciplina  sul
trattamento  dei  dati  personali,   poiche'   l'acquisizione   della
dichiarazione  costituisce  un  trattamento  dati.  A  tal  fine,  si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n.  1  e,  nello
specifico, si  suggerisce  di  raccogliere  solo  i  dati  necessari,
adeguati e pertinenti  rispetto  alla  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione  sui  contatti
con persone risultate positive al  COVID-19,  occorre  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla  persona  risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla  provenienza
da  zone  a  rischio  epidemiologico,  e'  necessario  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito  alle  specificita'  dei
luoghi. 
 
  • Per questi casi si fa riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  • L' ingresso in azienda  di  lavoratori  gia'  risultati  positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da  una  preventiva
comunicazione avente ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui
risulti  la  "avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  secondo   le
modalita' previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione
territoriale di competenza. 
  • Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici,  nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,  l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione. 
  3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
  • Per l'accesso  di  fornitori  esterni  individuare  procedure  di
ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',   percorsi   e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie  attivita'  di  approntamento  delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro 
  •  Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera 
  • Va  ridotto,  per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte  le
regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  per  l'accesso  ai  locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2 
  • Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita  e  rispettata  la  sicurezza  dei  lavoratori  lungo  ogni
spostamento. 
  • le norme del presente Protocollo si  estendono  alle  aziende  in
appalto  che  possono  organizzare  sedi  e  cantieri  permanenti   e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive 
  • in caso di lavoratori dipendenti da  aziende  terze  che  operano
nello stesso sito produttivo  (es.  manutentori,  fornitori,  addetti
alle pulizie  o  vigilanza)  che  risultassero  positivi  al  tampone
COVID-19,   l'appaltatore   dovra'   informare   immediatamente    il
committente  ed  entrambi  dovranno   collaborare   con   l'autorita'
sanitaria fornendo elementi  utili  all'individuazione  di  eventuali
contatti stretti. 
  • L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo  aziendale  e  deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o  delle  aziende  terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni. 
  4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
  • l'azienda assicura la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e
delle aree comuni e di svago 
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  dei
locali  aziendali,  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei
suddetti secondo le disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22
febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute   nonche'   alla   loro
ventilazione 
  • occorre garantire la pulizia a  fine  turno  e  la  sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati  detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 
  • l'azienda in ottemperanza alle indicazioni  del  Ministero  della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi   particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga) 
  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in  cui
si sono registrati  casi  sospetti  di  COVID-19,  in  aggiunta  alle
normali  attivita'  di  pulizia,  e'   necessario   prevedere,   alla
riapertura, una sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  sensi  della  circolare
5443 del 22 febbraio 2020. 
  5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  • e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 
  • l'azienda mette a disposizione idonei  mezzi  detergenti  per  le
mani 
  • e' raccomandata la frequente  pulizia  delle  mani  con  acqua  e
sapone 
  • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici  dispenser  collocati  in
punti facilmente individuabili. 
  6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
fondamentale  e,  vista  l'attuale  situazione   di   emergenza,   e'
evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio.  Per  questi
motivi: 
    a. le mascherine dovranno  essere  utilizzate  in  conformita'  a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale  della
sanita'. 
    b. data la situazione di emergenza, in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria 
    c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
  • qualora il lavoro imponga di lavorare a  distanza  interpersonale
minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e  altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  tute,  cuffie,  camici,
ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorita'  scientifiche  e
sanitarie. 
  • nella declinazione delle misure del  Protocollo  all'interno  dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi  valutati  e,  a
partire dalla mappatura  delle  diverse  attivita'  dell'azienda,  si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per  tutti  i  lavoratori  che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL
n. 18 (art 16 c. 1) 
  7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,  SPOGLIATOI,  AREE   FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) 
  • l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di  una
ventilazione continua dei  locali,  di  un  tempo  ridotto  di  sosta
all'interno di tali spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
  •  occorre  provvedere  alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei
lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
  •  occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack. 
  8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,  TRASFERTE  E  SMART  WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 
  • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla  produzione
o, comunque, di  quelli  dei  quali  e'  possibile  il  funzionamento
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 
  • Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 
  • assicurare un piano di turnazione dei  dipendenti  dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
  • utilizzare lo  smart  working  per  tutte  quelle  attivita'  che
possono essere svolte presso il  domicilio  o  a  distanza  nel  caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,  valutare
sempre la  possibilita'  di  assicurare  che  gli  stessi  riguardino
l'intera  compagine  aziendale,  se  del  caso  anche  con  opportune
rotazioni 
    a. utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire  l'astensione  dal  lavoro
senza perdita della retribuzione 
    - nel caso l'utilizzo degli istituti  di  cui  al  punto  c)  non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati  e
non ancora fruiti 
    - sono sospese e annullate tutte le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli  spazi  aziendali.  Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare  da  soli,  gli  stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 
  Per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative  come,  ad  esempio,  il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
  9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati  in  modo  da
evitare il piu'  possibile  contatti  nelle  zone  comuni  (ingressi,
spogliatoi, sala mensa) 
  • dove e' possibile, occorre dedicare una porta di  entrata  e  una
porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantire  la  presenza  di
detergenti segnalati da apposite indicazioni 
  10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
  • Gli spostamenti all'interno  del  sito  aziendale  devono  essere
limitati al minimo indispensabile e nel  rispetto  delle  indicazioni
aziendali 
  • non sono consentite le riunioni in presenza.  Laddove  le  stesse
fossero  connotate  dal  carattere  della   necessita'   e   urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,  dovranno  essere
garantiti   il   distanziamento    interpersonale    e    un'adeguata
pulizia/areazione dei locali 
  • sono  sospesi  e  annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni
attivita' di formazione in modalita'  in  aula,  anche  obbligatoria,
anche  se  gia'   organizzati;   e'   comunque   possibile,   qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare  la  formazione  a
distanza, anche per i lavoratori in smart work 
  • Il  mancato  completamento  dell'aggiornamento  della  formazione
professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di  forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare  lo  svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo'  continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo'  continuare
ad operare come carrellista) 
  11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
  • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve  dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al  suo
isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita'  sanitaria  e  a
quello  degli  altri   presenti   dai   locali,   l'azienda   procede
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute 
  • l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al  fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie  e  opportune
misure di quarantena. Nel  periodo  dell'indagine,  l'azienda  potra'
chiedere  agli  eventuali  possibili  contatti  stretti  di  lasciare
cautelativamente   lo   stabilimento,    secondo    le    indicazioni
dell'Autorita' sanitaria 
  • Il lavoratore al  momento  dell'isolamento,  deve  essere  subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica. 
  12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo) 
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 
  • la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio 
  • nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST. 
  •  Il  medico  competente   segnala   all'azienda   situazioni   di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
  • Il medico competente applichera' le indicazioni  delle  Autorita'
Sanitarie. Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo
nella valutazione dei rischi  e  nella  sorveglia  sanitaria,  potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora  ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione  del  virus  e  della
salute dei lavoratori. 
  • Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia  coinvolto  il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni  di  fragilita'  e  per  il  reinserimento  lavorativo  di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 
  E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria  ponga  particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta' 
  Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica  precedente  alla  ripresa  del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter),
anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita'  e  comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 
  13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  • E' costituito in azienda un  Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  • Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo  alla  costituzione  di
comitati  aziendali,  verra'  istituito,  un  Comitato   Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la  salute  e  la  sicurezza,
laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento  degli   RLST   e   dei
rappresentanti delle parti sociali. 
  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o  settoriale,
ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
 
 
                             Allegato 13 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
                diffusione del COVID-19 nei cantieri 
 
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ed  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI,  Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal  Uil,  Filca  -
CISL  e  Fillea  CGIL,   ANAEPA-Confartigianato,   CNA   Costruzioni,
Casartigiani, CLAAI 
  il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui  previsioni  il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre,  le  previsioni
del  presente  protocollo  rappresentano  specificazione  di  settore
rispetto alle previsioni generali contenute  nel  Protocollo  del  14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,,  si
e' ritenuto definire ulteriori misure. 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire  indicazioni  operative  finalizzate  a  incrementare  nei
cantieri  l'efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento
adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19.   Il   COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico  generico,  per  il  quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
  Il presente protocollo contiene,  quindi,  misure  che  seguono  la
logica della precauzione e seguono  e  attuano  le  prescrizioni  del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere  e  a  tutti  i  subappaltatori  e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza  dovuta  al  COVID-19,  i  datori  di  lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL  e  favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali: 
    • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che  possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
    •  sospendere  quelle  lavorazioni  che  possono  essere   svolte
attraverso  una  riorganizzazione  delle  fasi  eseguite   in   tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate; 
    • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
    •  utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali
disponibili nel rispetto  degli  istituti  contrattuali  generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita  della
retribuzione; 
    • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche'  gli  altri  strumenti  previsti  dalla  normativa
vigente  e  dalla  contrattazione  collettiva  per  le  attivita'  di
supporto al cantiere; 
    • sono sospese e annullate tutte le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
    •  sono  limitati  al  massimo  gli  spostamenti  all'interno   e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi  comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli  orari
del cantiere; 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura  dei  processi  produttivi  e  con  le  dimensioni  del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano  di  particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da  soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. Per gli  ambienti  dove  operano  piu'  lavoratori
contemporaneamente potranno essere assunti  protocolli  di  sicurezza
anti-contagio e,  laddove  non  fosse  possibile  in  relazione  alle
lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale  di  un
metro  come  principale  misura  di  contenimento,   siano   adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione  dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano  di
sicurezza e di  coordinamento  e  la  relativa  stima  dei  costi.  I
committenti,attraverso  i  coordinatori  per  la   sicurezza,vigilano
affinche' nei cantieri siano adottate le misure  di  sicurezza  anti-
contagio; 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
  Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di   regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare  la  salute  delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire  la  salubrita'
dell'ambiente di  lavoro,  le  ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu'  incisive  secondo  la  tipologia,  la   localizzazione   e   le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione  del  coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori  ove  nominato,  delle  rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del  RLST
territorialmente competente. 
  1 INFORMAZIONE 
  Il datore  di  lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi  attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti  i  lavoratori  e
chiunque entri nel cantiere circa le  disposizioni  delle  Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del  cantiere  e  nei  luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino  le
corrette modalita' di comportamento. 
  In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
  • il  personale,  prima  dell'accesso  al  cantiere  dovra'  essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura   corporea.   Se   tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione -  nel  rispetto
delle  indicazioni  riportate  in  nota1  -  saranno  momentaneamente
isolate e fornite di  mascherine,  non  dovranno  recarsi  al  Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede,  ma  dovranno  contattare  nel
piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria; 
  ______ 
   1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COYID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore  che  durante  Fattivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
 
  • la consapevolezza e l'accettazione del fatto di  non  poter  fare
ingresso o di poter permanere in cantiere  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
  • l'impegno a rispettare tutte le disposizioni  delle  Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso in  cantiere  (in  particolare:
mantenere la distanza  di  sicurezza,  utilizzare  gli  strumenti  di
protezione individuale messi a disposizione  durante  le  lavorazioni
che non consentano di rispettare la  distanza  interpersonale  di  un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 
  • l'impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
  • l'obbligo del datore di lavoro di  informare  preventivamente  il
personale,  e  chi  intende  fare  ingresso   nel   cantiere,   della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,  abbia  avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  o  provenga  da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; 
  • Per questi casi si fa riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
  • Per l'accesso di  fornitori  esterni  devono  essere  individuate
procedure  di  ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre  le  occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con  integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi:  non  e'  consentito  l'accesso  ai  locali
chiusi comuni del cantiere  per  nessun  motivo.  Per  le  necessarie
attivita' di approntamento delle attivita' di carico  e  scarico,  il
trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza  minima  di  un
metro; 
  •  Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera; 
  • Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal  datore
di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e  rispettata  la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso  facendo
ricorso a un numero maggiore di  mezzi  e/o  prevedendo  ingressi  ed
uscite  dal  cantiere  con  orari  flessibili  e  scaglionati  oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come  da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere  e  finestrini,  volante,  cambio,  etc.  mantenendo  una
corretta areazione all'interno del veicolo. 
  3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
  • Il  datore  di  lavoro  assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la
sanificazione  periodica  degli  spogliatoi  e  delle   aree   comuni
limitando l'accesso  contemporaneo  a  tali  luoghi;  ai  fini  della
sanificazione e della igienizzazione  vanno  inclusi  anche  i  mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di  pilotaggio.  Lo  stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi  di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; 
  • Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli  strumenti
individuali di lavoro impedendone  l'uso  promiscuo,  fornendo  anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere  sia  prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro; 
  • Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta  sanificazione  di
tutti  gli  alloggiamenti  e  di  tutti  i  locali,  compresi  quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per  tale  finalita',  nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun  utilizzo,  presenti  nel  cantiere  e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre  per  le  finalita'
del cantiere; 
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  del
cantiere  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei   locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del  Ministero  della  Salute  nonche',  laddove
necessario, alla loro ventilazione 
  • La periodicita' della sanificazione verra' stabilita  dal  datore
di lavoro in relazione alle  caratteristiche  ed  agli  utilizzi  dei
locali  e  mezzi  di  trasporto,  previa  consultazione  del   medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione  e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente); 
  •  Nelle  aziende  che  effettuano  le  operazioni  di  pulizia   e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici  in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente); 
  • Gli operatori che eseguono i lavori di  pulizia  e  sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti  gli  indumenti  e  i
dispositivi di protezione individuale; 
  • Le azioni di sanificazione devono  prevedere  attivita'  eseguite
utilizzando  prodotti  aventi  le  caratteristiche   indicate   nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 
  4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  • e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino  il  frequente  e
minuzioso lavaggio  delle  mani,  anche  durante  l'esecuzione  delle
lavorazioni; 
  • il datore di lavoro, a tal  fine,  mette  a  disposizione  idonei
mezzi detergenti per le mani; 
  5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
di fondamentale  importanza  ma,  vista  la  fattuale  situazione  di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio
dei predetti dispositivi; 
  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a  quanto
previsto  dalle  indicazioni   dell'Organizzazione   mondiale   della
sanita'; 
  • data la situazione  di  emergenza,  in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda  alle  indicazioni   dall'autorita'   sanitaria   e   del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf); 
  • qualora  la  lavorazione  da  eseguire  in  cantiere  imponga  di
lavorare a distanza interpersonale minore di un  metro  e  non  siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...)  conformi  alle  disposizioni  delle  autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in  mancanza  di  idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere  sospese  con  il  ricorso  se
necessario alla Cassa Integrazione  Ordinaria  (CIGO)  ai  sensi  del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo  2020,  per  il  tempo  strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI; 
  • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo  ad
integrare il Piano di sicurezza e  di  coordinamento  e  la  relativa
stima dei costi  con  tutti  i  dispositivi  ritenuti  necessari;  il
coordinatore per la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  con  il
coinvolgimento del RLS o, ove  non  presente,  del  RLST,  adegua  la
progettazione  del  cantiere  alle  misure  contenute  nel   presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione; 
  • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti  i  dispositivi  individuale  di
protezione anche con tute usa e getta; 
  • il datore di lavoro si assicura che in ogni  cantiere  di  grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove  obbligatorio,  l'apposito  servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti  gli  altri  cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli  addetti  al  primo  soccorso,  gia'
nominati, previa adeguata  formazione  e  fornitura  delle  dotazioni
necessarie  con  riferimento  alle  misure  di   contenimento   della
diffusione del virus COVID-19; 
  6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
  • L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e  gli  spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua  dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e  con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che  li  occupano;  nel  caso  di   attivita'   che   non   prevedono
obbligatoriamente  l'uso  degli  spogliatoi,   e'   preferibile   non
utilizzare  gli  stessi  al  fine  di  evitare  il  contatto  tra   i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso,  il  coordinatore
per l'esecuzione dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad  integrare
il Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  anche  attraverso  una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere; 
  •  il  datore  di  lavoro  provvede   alla   sanificazione   almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa  e  degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei  lavoratori  luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro  e  garantire  loro  idonee
condizioni igieniche sanitarie. 
  •  Occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera  con  appositi  detergenti  anche  delle   tastiere   dei
distributori di bevande; 
  7.  ORGANIZZAZIONE  DEL  CANTIERE  (TURNAZIONE,  RIMODULAZIONE  DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o  territoriali  di
categoria,  disporre  la  riorganizzazione   del   cantiere   e   del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la  turnazione  dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare  gruppi
autonomi, distinti  e  riconoscibili  e  di  consentire  una  diversa
articolazione  degli  orari  del  cantiere  sia  per  quanto  attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita. 
  8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
  • Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi  febbre
con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione
respiratoria quali la tosse, lo  deve  dichiarare  immediatamente  al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra'  procedere  al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita'  sanitaria  e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove  nominato  ai  sensi
del  Decreto  legislativo  9  aprile  2008  ,  n.  81   e   procedere
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute; 
  • Il datore di lavoro collabora  con  le  Autorita'  sanitarie  per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti"  di  una  persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata  positiva  al  tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di  applicare  le
necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo
dell'indagine, il datore di lavoro  potra'  chiedere  agli  eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente  il  cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria 
  9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo): 
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; 
  • la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio; 
  • nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST nonche'  con  il  direttore  di  cantiere  e  il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • Il medico competente segnala al datore di  lavoro  situazioni  di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela  nel  rispetto  della
privacy  il  medico  competente  applichera'  le  indicazioni   delle
Autorita' Sanitarie; 
  10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  • E' costituito in cantiere un Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  • Laddove, per la  particolare  tipologia  di  cantiere  e  per  il
sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto  dagli  Organismi  Paritetici  per  la
salute e la sicurezza,  laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o  settoriale,
ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
  Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le  funzioni  ispettive
dell'INAIL  e  dell'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del   lavoro,
"Ispettorato Nazionale del  Lavoro",  e  che,  in  casi  eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale. 
  TIPIZZAZIONE,  RELATIVAMENTE  ALLE  ATTIVITA'  DI  CANTIERE,  DELLE
IPOTESI DI  ESCLUSIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  DEL  DEBITORE,  ANCHE
RELATIVAMENTE  ALL'APPLICAZIONE  DI  EVENTUALI  DECADENZE  O   PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI 
  Le ipotesi che seguono, costituiscono  una  tipizzazione  pattizia,
relativamente alle attivita'  di  cantiere,  della  disposizione,  di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle  misure  di
contenimento adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19  e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per  gli  effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del  debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o  penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. 
    1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone  di  lavorare  a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili  altre
soluzioni  organizzative  e   non   sono   disponibili,   in   numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..)  conformi  alle  disposizioni
delle  autorita'  scientifiche  e  sanitarie   (risulta   documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale  e  la  sua
mancata  consegna  nei  termini):   conseguente   sospensione   delle
lavorazioni; 
    2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le  mense,  non  puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione  continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi  e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di  1  metro  tra  le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il  servizio  di
mensa in altro modo per assenza, nelle  adiacenze  del  cantiere,  di
esercizi commerciali, in cui consumare il  pasto,  non  e'  possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi  mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 
    3) caso di un lavoratore che  si  accerti  affetto  da  COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a  contatto  con  il  collega  contagiato;  non   e'   possibile   la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni; 
    4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il  dormitorio  non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non  siano
possibili altre soluzioni organizzative, per  mancanza  di  strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 
    5) indisponibilita' di approvvigionamento  di  materiali,  mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle  specifiche  attivita'  del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni 
  La ricorrenza delle predette  ipotesi  deve  essere  attestata  dal
coordinatore per la  sicurezza  nell'esecuzione  dei  lavori  che  ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 
  Roma, 24 aprile 2020. 
 
 
                             Allegato 14 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
 diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica 
 
  Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide  con  le
associazioni  datoriali  Confindustria,  Confetra,  Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato,  Assoporti,  Assaeroporti,  CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,  Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti  e  della  logistica,  si  e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure. 
  Il  documento  allegato  prevede  adempimenti  per  ogni  specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi  compresa  la  filiera  degli
appalti funzionali al servizio ed  alle  attivita'  accessorie  e  di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto,  si  richiama  l'attenzione  sui  seguenti  adempimenti
comuni: 
  • prevedere l'obbligo da parte dei  responsabili  dell'informazione
relativamente  al  corretto  uso  e  gestione  dei   dispositivi   di
protezione individuale,  dove  previsti  (mascherine,  guanti,  tute,
etc.); 
  • La sanificazione e l'igienizzazione  dei  locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata  e  frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite  dalle  specifiche
circolari del Ministero della Salute  e  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'). 
  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica  ad  uso  dei
passeggeri. 
  •  Per  quanto  riguarda  il  trasporto  viaggiatori  laddove   sia
possibile e' necessario contingentare la  vendita  dei  biglietti  in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di  almeno  un  metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti). 
  • Nei luoghi di lavoro  laddove  non  sia  possibile  mantenere  le
distanze tra lavoratori previste dalle  disposizioni  del  Protocollo
vanno  utilizzati  i  dispositivi  di  protezione   individuale.   In
subordine dovranno essere usati separatori  di  posizione.  I  luoghi
strategici per la funzionalita' del  sistema  (sale  operative,  sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere  dotati  di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. 
  • Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che  hanno
rapporti con  il  pubblico  e  per  i  quali  le  distanze  di  1  mt
dall'utenza  non  siano  possibili,  va  previsto  l'utilizzo   degli
appositi  dispositivi  di   protezione   individuali   previsti   dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (  a  titolo  di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile. 
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui  al  punto  8
del  Protocollo),  si  deve  fare  eccezione  per  le  attivita'  che
richiedono necessariamente tale modalita'. 
  • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non  effettuabili  da
remoto. 
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei  mezzi
anche mediante apposizione di  cartelli  che  indichino  le  corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con  la  prescrizione  che  il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio. 
  • Nel caso di attivita' che non prevedono  obbligatoriamente  l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare  il  contatto  tra  i  lavoratori,  nel  caso  in   cui   sia
obbligatorio   l'uso,   saranno   individuate   dal   Comitato    per
l'applicazione  del  Protocollo  le   modalita'   organizzative   per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il  pericolo
di contagio. 
 
 
                              ALLEGATO 
 
  SETTORE AEREO 
  • Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu'  stretto
contatto, anche fisico, con il passeggero,  nei  casi  in  cui  fosse
impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,
dovranno indossare mascherine, guanti monouso e  su  indicazione  del
Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione  come  occhiali
protettivi,  condividendo   tali   misure   con   il   Comitato   per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa. 
  • Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono  le  stesse
regole degli autisti del trasporto merci. 
  SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di  guanti  e  mascherine.  In
ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico  anche
se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal  veicolo  o
mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di
carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie  operazioni
propedeutiche e  conclusive  del  carico/scarico  delle  merci  e  la
presa/consegna  dei  documenti,  avvengano  con  modalita'  che   non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti  o  nel  rispetto
della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli
uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun  motivo,  salvo
l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili  dei
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire  la  presenza
ed una adeguata pulizia giornaliera  e  la  presenza  di  idoneo  gel
igienizzante lavamani. 
  • Le consegne di pacchi,  documenti  e  altre  tipologie  di  merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela  da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel  caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia  possibile,  sara'  necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti. 
  • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale  minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative -  in
analogia a quanto previsto per gli  ambienti  chiusi  -,  laddove  la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di  attivita'  lavorative
che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine. 
  • Assicurare, laddove possibile e compatibile con  l'organizzazione
aziendale, un  piano  di  turnazione  dei  dipendenti  dedicati  alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare  gruppi  autonomi,  distinti  e   riconoscibili   individuando
priorita' nella lavorazione delle merci. 
  SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE 
  In adesione a quanto  previsto  nell'Avviso  comune  siglato  dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13  marzo  2020,
per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
specifiche: 
  •   L'azienda   procede   all'igienizzazione,    sanificazione    e
disinfezione  dei   treni   e   dei   mezzi   pubblici,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali. 
  • Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del
posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai  passeggeri;
consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa  al  fine
di evitare contatto tra chi scende e chi sale. 
  • Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la  mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, della  vendita  e  del
controllo dei titoli di viaggio a bordo. 
  • Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da  parte  degli
autisti. 
  SETTORE FERROVIARIO 
  • Informazione alla clientela  attraverso  i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle  misure
di prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine  alle  informazioni  relative  alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso  delle  persone  agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni. 
  • Nei  Grandi  Hub  ove  insistono  gate  di  accesso  all'area  di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini)  ed
in ogni caso in tutte le  stazioni  compatibilmente  alle  rispettive
capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: 
    o disponibilita' per il personale di  dispositivi  di  protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); 
    o divieto di  ogni  contatto  ravvicinato  con  la  clientela  ad
eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione   di   circostanze
emergenziali e comunque con  le  previste  precauzioni  di  cui  alle
vigenti disposizioni governative; 
    o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle
stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza  di
sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. 
    o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree
di attesa comuni  e  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni  di
distanziamento fra le persone di almeno un metro.  Prevedere  per  le
aree di attesa comuni  senza  possibilita'  di  aereazione  naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; 
    o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo  treno  di
gel igienizzante lavamani anche eventualmente  preparato  secondo  le
disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso  il  servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno. 
  • In caso di  passeggeri  che  a  bordo  treno  presentino  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e  le
Autorita' sanitarie devono essere  prontamente  informate:  all'esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il
treno per procedere ad un intervento. 
  • Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi  riconducibili
all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite),  e'
richiesto di indossare una mascherina  protettiva  e  sedere  isolato
rispetto agli altri passeggeri, i quali  sono  ricollocati  in  altra
carrozza  opportunamente  sgomberata   e   dovranno   quindi   essere
attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale
di bordo. 
  •   L'impresa   ferroviaria   procedera'    successivamente    alla
sanificazione  specifica  del  convoglio  interessato  dall'emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio. 
  SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
  • Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra  e
personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro. Qualora  cio'  non  fosse  possibile,  il  personale
dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed  ogni  altro  ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario. 
  • Al fine di assicurare la corretta e  costante  igiene  e  pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale  sia  a  bordo
sia presso le unita' aziendali  (uffici,  biglietterie  e  magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche. 
  • Sono rafforzati  i  servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche
mediante  l'utilizzo  di  macchinari  specifici  che  permettono   di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo  e  degli  altri  siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. 
  • L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato  e
frequente sia a bordo (con modalita'  e  frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante  la  sosta  in  porto,  anche  in
presenza  di   operazioni   commerciali   sempre   che   queste   non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera' in  modo  specifico  le  superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini  e  potra'
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in  cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera' secondo le modalita'  e  la  frequenza  necessarie  da
parte  del  personale  di  bordo  opportunamente   istruito   ed   in
considerazione delle differenti tipologie di navi,  delle  differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita'  dei  traffici.  Le
normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire,  con  modalita'  appropriate  alla  tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso  con
l'uso di prodotti messi a  disposizione  dall'azienda  osservando  le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.) 
  • Le imprese forniranno indicazioni  ed  opportuna  informativa  al
proprio personale: 
    • per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad  eccezione
di quelli indispensabili in ragione  di  circostanze  emergenziali  e
comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni
governative; 
    • per mantenere il  distanziamento  di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
    • per il TPL marittimo con istruzioni circa gli  accorgimenti  da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; 
    • per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime
qualora a bordo siano presenti passeggeri con  sintomi  riconducibili
all'affezione da Covid-19; 
    • per richiedere al  passeggero  a  bordo  che  presenti  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare  una  mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; 
    •  per  procedere,  successivamente  allo  sbarco  di   qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all'affezione da  Covid-19,  alla
sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza  prima
di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio. 
  • Per quanto possibile saranno  organizzati  sistemi  di  ricezione
dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone.  Per  quanto  praticabile
sara' favorito  l'utilizzo  di  sistemi  telematici  per  lo  scambio
documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere. 
  •  le  imprese  favoriranno  per  quanto   possibile   lo   scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali  da  ridurre
il  contatto  tra  il  personale  marittimo   e   quello   terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di  documentazione  con
sistemi informatici. 
  • considerata la situazione emergenziale,  limitatamente  ai  porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il  personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i  chimici
di porto, le guardie  ai  fuochi,  gli  ormeggiatori,  i  piloti,  il
personale addetto al  ritiro  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi,  sono
sospese le attivita' di registrazione e  di  consegna  dei  PASS  per
l'accesso a bordo della nave ai fini di security. 
  • Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa,  anche
altre ditte subappaltatrici  il  governo  dei  processi  deve  essere
assunto dal terminalista. 
  • Risolvere con possibile interpretazione o integrazione  del  DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di  competenza  dell'ADSP  e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua  delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti  da  parte  della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici. 
  Servizi di trasporto non di linea 
  • Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di  linea  risulta
opportuno evitare che  il  passeggero  occupi  il  posto  disponibile
vicino al conducente. 
  Sui  sedili  posteriori  al  fine  di  rispettare  le  distanze  di
sicurezza  non  potranno  essere  trasportati,  distanziati  il  piu'
possibile, piu' di due passeggeri. 
  Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione. 
  Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese  anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
  Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia  di  tutela  sanitaria  sulla  base  delle  indicazioni  o
determinazioni  assunte  dal   Ministero   della   Sanita   e   dall'
Organizzazione  mondiale  della  sanita'  (OMS)  in  relazione   alle
modalita' di contagio del COVID-19 
 
 
                             Allegato 15 
 
Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in
                    materia di trasporto pubblico 
 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e  successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del  Covid  19  negli  ambienti  nel
settore dei trasporti e della  logistica.  Le  presenti  linee  guida
stabiliscono le modalita' di  informazione  agli  utenti  nonche'  le
misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei
porti, al fine di consentire il passaggio alla  successiva  fase  del
contenimento del contagio,  che  prevede  la  riapertura  scaglionata
delle attivita' industriali, commerciali  e  di  libera  circolazione
delle merci e delle persone. 
  Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non  e'
indipendente dall'adozione di altre  misure  di  carattere  generale,
definibili quali "misure di sistema". 
  Si richiamano, di seguito, le principali  misure,  fatta  salva  la
possibilita'  per  le  Regioni  e  Province  autonome  di  introdurre
prescrizioni in  ragione  delle  diverse  condizioni  territoriali  e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi. 
  Misure "di sistema" 
  L'articolazione  dell'orario  di  lavoro  differenziato  con  ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e'  importante  per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire  conseguentemente  i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei  cittadini.  Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura  degli
uffici,  degli  esercizi  commerciali,  dei  servizi  pubblici  sono,
altresi', un utile possibile approccio preventivo,  incoraggiando  al
tempo  stesso  forme  alternative  di  mobilita'  sostenibile.   Tale
approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure  vanno
modulate in relazione alle esigenze del territorio  e  al  bacino  di
utenza  di  riferimento,  avendo  come  riferimento  quantitativo  la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi  di  utilizzo  del
trasporto  pubblico  collettivo  presenti  nel  periodo   antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown. 
  La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei  servizi  di
trasporto pubblico  rimane  un  punto  essenziale  per  garantire  il
distanziamento  interpersonale,  l'attuazione  di   corrette   misure
igieniche, nonche' per prevenire comportamenti che possono  aumentare
il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione  in  ogni
contesto (stazioni ferroviarie,  metropolitane,  aeroporti,  stazioni
autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione
mobile, e' un punto essenziale per comunicare  le  necessarie  regole
comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto. 
  a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da
COVID 19 
  Si  richiama,  altresi',   il   rispetto   delle   sotto   elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto: 
    • La sanificazione e l'igienizzazione dei locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi  di  lavoro  deve  riguardare  tutte  le  parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche  circolari  del  Ministero  della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'. 
    •  Nelle  stazioni   ferroviarie,   nelle   autostazioni,   negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza  e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri. 
    • All'ingresso e  nella  permanenza  nei  luoghi  di  accesso  al
sistema del trasporto pubblico (stazioni  ferroviarie,  autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio  indossare
una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso  e  della
bocca. 
    • E' necessario incentivare la vendita di biglietti  con  sistemi
telematici. 
    • Nelle stazioni o  nei  luoghi  di  acquisto  dei  biglietti  e'
opportuno installare punti vendita e distributori di  dispositivi  di
sicurezza. 
    • Vanno previste misure per la gestione dei  passeggeri  e  degli
operatori nel caso in cui  sia  accertata  una  temperatura  corporea
superiore a 37,5° C. 
    • Vanno adottati sistemi di informazione e di  divulgazione,  nei
luoghi  di  transito  dell'utenza,  relativi  al  corretto  uso   dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti  che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle  stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti  e  dei  luoghi  di  attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto  e  durante  il
trasporto medesimo. 
    •  Vanno  adottati  interventi  gestionali,  ove  necessari,   di
regolamentazione   degli   accessi   alle   principali   stazioni   e
autostazioni,  agli  aeroporti,  e  ai  porti  al  fine  di   evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di  contatto,  garantendo  il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. 
    • Vanno adottate misure  organizzative,  con  predisposizione  di
specifici piani operativi,  finalizzate  a  limitare  ogni  possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo  di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate  alla
sosta dei passeggeri e  durante  l'attesa  del  mezzo  di  trasporto,
garantendo il rispetto della distanza  interpersonale  minima  di  un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e  i  non
vedenti se accompagnati da  persona  che  vive  nella  stessa  unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati  da  persona  che  vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta  un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria. 
    • Sui mezzi di trasporto e' opportuno al fine di  perseguire  una
migliore e funzionale capienza dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  e
ottimizzare gli spazi, fermo  restando  l'obbligo  di  indossare  una
mascherina di  protezione,  procedere  anche  alla  utilizzazione  in
verticale   delle   sedute.   Tale   modalita',   ove   realizzabile,
consentira', escludendo un posizionamento c.d.  faccia  a  faccia  di
ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice
di riempimento dei mezzi. 
    • Il distanziamento di un metro non e'  necessario  nel  caso  si
tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa. 
    • Al fine di aumentare  l'indice  di  riempimento  dei  mezzi  di
trasporto, dovra' essere valutata, dopo adeguata sperimentazione,  la
possibilita'  dell'installazione,  di  separazioni  removibili   tipo
plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che  non  comportino
modifiche  strutturali  sulle  disposizioni  inerenti  la  sicurezza,
prevedendo, comunque , la periodica sanificazione 
    • Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con  specifici
interventi tecnici,  la  massima  areazione  naturale  dei  mezzi  di
trasporto. 
  b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei  servizi  di  trasporto
pubblico 
    • Non usare il trasporto pubblico se  hai  sintomi  di  infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore). 
    • Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato  elettronico,
on line o tramite app. 
    • Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno  delle
stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza  di  almeno  un
metro dalle altre persone. 
    • Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la  salita
e la  discesa,  rispettando  sempre  la  distanza  interpersonale  di
sicurezza di un metro. 
    • Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il  distanziamento
dagli altri occupanti. 
    •  Evitare  di  avvicinarsi  o  di   chiedere   informazioni   al
conducente. 
    • Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente  le  mani  ed
evitare di toccarsi il viso. 
 
 
          ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO 
 
  SETTORE AEREO 
  Per il settore  del  trasporto  aereo  vanno  osservate  specifiche
misure di  contenimento  per  i  passeggeri  che  riguardano  sia  il
corretto  utilizzo  delle  aerostazioni  che  degli  aeromobili.   Si
richiede, pertanto, l'osservanza  delle  seguenti  misure  a  carico,
rispettivamente,  dei  gestori,  degli  operatori  aeroportuali,  dei
vettori e dei passeggeri: 
    •  gestione  dell'accesso  alle  aerostazioni   prevedendo,   ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
    • interventi organizzativi e  gestionali  e  di  contingentamento
degli accessi al fine di favorire la distribuzione  del  pubblico  in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza; 
    • previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati  i  flussi
di utenti in entrata e uscita; 
    • obbligo di distanziamento interpersonale di un  metro  a  bordo
degli aeromobili, all'interno  dei  terminal  e  di  tutte  le  altre
facility  aeroportuali  (es.  bus  per  trasporto   passeggeri).   E'
consentito derogare al distanziamento interpersonale di un  metro,  a
bordo degli aeromobili, nel caso in cui l'aria a bordo sia  rinnovata
ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati  i  filtri
EPE,  in  quanto  tali  precauzioni   consentono   una   elevatissima
purificazione dell'aria,  nonche'  in  caso  in  cui  siano  adottati
specifici  protocolli   di   sicurezza   sanitaria,   prevedendo   in
particolare  la  misurazione  della  temperatura  prima  dell'accesso
all'aeromobile e vietando la salita a bordo in  caso  di  temperatura
superiore a 37,5 °C; garantire la durata massima  di  utilizzo  della
mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore,  prevedendo  la
sostituzione    per    periodi    superiori;    siano    disciplinate
individualmente  le  salite  e  le  discese  dall'aeromobile   e   la
collocazione al posto assegnato al fine di evitare  contatti  stretti
tra i passeggeri nella fase  di  movimentazione;  sia  acquisita  dai
viaggiatori al momento del check-in online o in aeroporto e  comunque
prima dell'imbarco specifica autocertificazione che  attesti  di  non
aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19
negli ultimi due giorni, prima dell'insorgenza dei sintomi e  fino  a
14 giorni dopo l'insorgenza  dei  medesimi;  l'impegno,  al  fine  di
definire la tracciabilita' dei contatti,  a  comunicazione  anche  al
vettore   ed   all'Autorita'   sanitaria   territoriale    competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa  entro  otto  giorni
dallo sbarco  dall'aeromobile,  divieto  di  portare  sull'aeromobile
bagagli a mano di grandi dimensioni, al fine di limitare  al  massimo
gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile 
    •  Nelle  operazioni  di  sbarco  e  imbarco  dei  passeggeri  va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso  di
trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento,  prevedendo
una riduzione  del  50%  della  capienza  massima  prevista  per  gli
automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai  15  minuti,
garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo . 
    • Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree
ad essi riservate, questi ultimi predispongono  specifici  piani  per
assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito  degli
spazi interni e delle  infrastrutture  disponibili.  In  particolare,
nelle aree soggette a formazione di code  sara'  implementata  idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per  invitare  i  passeggeri  a
mantenere il distanziamento fisico; 
    • i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente
una mascherina, che andra' sostituita ogni quattro ore in caso in cui
sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro; 
    • attivita' di igienizzazione  e  sanificazione  di  terminal  ed
aeromobili,  anche  piu'  volte  al  giorno  in  base   al   traffico
dell'aerostazione e sugli  aeromobili,  con  specifica  attenzione  a
tutte le superfici che  possono  essere  toccate  dai  passeggeri  in
circostanze ordinarie. Tutti i  gate  di  imbarco  dovrebbero  essere
dotati  di  erogatori  di  gel   disinfettante.   Gli   impianti   di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche  miranti  alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale; 
    • introduzione di termo-scanner per i passeggeri  sia  in  arrivo
che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune  accordo
tra gestori e vettori  nei  grandi  hub  aeroportuali.  In  linea  di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli  della  temperatura
all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per  le
partenze, ed alla discesa dall'aereo per  gli  arrivi  in  tutti  gli
aeroporti. 
  SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
  Trasporto marittimo di passeggeri 
  Con riferimento al  settore  del  trasporto  marittimo,  specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei  contatti  tra
passeggeri e personale di  bordo,  di  mantenimento  di  un  adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti  della  nave
che  peraltro  sono  gia'  sostanzialmente  previste  nel  protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si  richiede  l'adozione
delle sotto elencate misure: 
    • evitare, per quanto possibile,  i  contatti  fra  personale  di
terra e  personale  di  bordo  e,  comunque,  mantenere  la  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina,
anche di stoffa, per la protezione del  naso  e  della  bocca.  Vanno
rafforzati i  servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche  mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono  di  realizzare  la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali,  quali
uffici, biglietterie e magazzini; 
    • l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo  appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in  porto,  avendo  cura
che  le  operazioni  di  disinfezione   non   interferiscano   o   si
sovrappongano con l'attivita'  commerciale  dell'unita'.  Nei  locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico  le  superfici  toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o  tavolini  e  potra'  essere
effettuata  con  acqua  e  detergente  seguita  dall'applicazione  di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di  igienizzazione  delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro  devono  avvenire,  con  modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di  operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di  prodotti  messi  a  disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.); 
    • le imprese  forniscono  indicazioni  ed  opportuna  informativa
tramite il proprio personale o mediante display: 
      -  per  evitare  contatti  ravvicinati  del  personale  con  la
clientela  ad  eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione  di
circostanze emergenziali e comunque con le previste  precauzioni  dei
dispositivi individuali; 
      - per mantenere il distanziamento di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
      - per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e  durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco,
prevedendo appositi percorsi dedicati; 
  per il TPL marittimo e' necessario  l'utilizzo  di  dispositivi  di
sicurezza come previsto anche per il  trasporto  pubblico  locale  di
terra e sono previste le stesse possibilita' di indici di riempimento
con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale 
  Gestione di terminal passeggeri,  stazioni  marittime  e  punti  di
imbarco/sbarco passeggeri 
  Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione  al  fine
di evitare una concentrazione di persone in quei  luoghi  soggetti  a
diffusa  frequentazione,  come  le  stazioni  marittime,  i  terminal
crociere  e  le  banchine  di  imbarco/sbarco  di  passeggeri.   Sono
indicate,  a  tal  fine,  le  seguenti  misure  organizzative  e   di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle  aree  in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse: 
  1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione  e  protezione,
contenente l'analisi del rischio e  le  misure  necessarie  alla  sua
mitigazione, in coerenza con le  vigenti  disposizioni  nazionali  in
materia di emergenza da covid-19; 
  2.       Corretta       gestione        delle        infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla  sosta/transito  di
passeggeri avendo cura di: 
    a) informare l'utenza in  merito  ai  rischi  esistenti  ed  alle
necessarie misure di prevenzione,  quali  il  corretto  utilizzo  dei
dispositivi  individuali  di  protezione  (mascherine,  guanti),   il
distanziamento sociale, l'igiene  delle  mani.  A  tale  scopo,  puo'
costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche
la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni
che consentono all'utente  di  visualizzare  le  stesse  sul  proprio
smartphone o altro dispositivo simile; 
    b) promuovere la piu' ampia  diffusione  di  sistemi  on-line  di
prenotazione e di acquisto dei  biglietti,  limitando  al  minimo  le
operazioni di bigliettazione in porto; 
    c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in  transito
attraverso il ricorso a forme di  contingentamento  e  programmazione
degli accessi, l'utilizzo di  percorsi  obbligati  per  l'ingresso  e
l'uscita; 
    d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro tra
le persone; 
    e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante
per una costante igiene e pulizia delle mani; 
    f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione  degli
ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici  esposte
al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici; 
    g) rinforzare la presenza di personale  preposto  ai  servizi  di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza  all'interno  delle
aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime. 
  SETTORE  TRASPORTO  PUBBLICO   LOCALE   AUTOMOBILISTICO,   LACUALE,
LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON INTERCONNESSE ALLA RETE NAZIONALE 
  Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti  misure
specifiche: 
    •   l'azienda   procede   all'igienizzazione,   sanificazione   e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici  e  delle  infrastrutture
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che  delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato  dalle  associazioni  di
categoria,  OO.SS.  e  MIT  in  data  20  marzo   2020,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle  specifiche  realta'  aziendali  come
previsto dal medesimo protocollo condiviso; 
    •  i   passeggeri   dovranno   utilizzare   necessariamente   una
mascherina, anche di stoffa, per  la  protezione  del  naso  e  della
bocca; 
     
    • la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo  deve  avvenire
secondo flussi separati: 
    • negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e  la
discesa dall'altra porta, ove possibile; 
    • vanno rispettati idonei tempi di  attesa  al  fine  di  evitare
contatto  tra  chi  scende  e  chi  sale,  anche  eventualmente   con
un'apertura differenziata delle porte; 
    • nei vaporetti la separazione dei flussi sara'  attuata  secondo
le specificita' delle unita'  di  navigazione  lagunari,  costiere  e
lacuali; 
    • sugli autobus e sui tram va  garantito  un  numero  massimo  di
passeggeri in modo da consentire il rispetto  della  distanza  di  un
metro tra gli stessi, contrassegnando con  marker  i  posti  che  non
possono  essere  occupati.  Per  la  gestione  dell'affollamento  del
veicolo,  l'azienda  puo'  dettare  disposizioni   organizzative   al
conducente tese anche a non effettuare alcune fermate; 
    E' consentita' la deroga al rispetto della distanza di un metro e
di garantire quindi un coefficiente  di  riempimento  dei  mezzi  non
superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei
mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei  posti  in
piedi  purche'  sia   privilegiato   l'allineamento   verticale   dei
passeggeri; e' possibile l'utilizzazione in  verticale  delle  sedute
senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento c.d. faccia a
faccia e l'affiancamento tra due persone. Il ricambio dell'aria  deve
essere  costante,  predisponendo  in  modo  stabile  l'apertura   dei
finestrini o di altre prese di area naturale.  Sui  mezzi  adibiti  a
trasporto pubblico con posti a sedere disposti solo in  affiancamento
orizzontale occorre comunque garantire l'alternanza dei posti,  salvo
l'utilizzo di separatori gia' esistenti e/o rimovibili. 
    Le misure in parola  sono  naturalmente  applicabili,  in  quanto
compatibili, per le metropolitane. 
  • nelle stazioni della metropolitana: 
      -  prevedere  differenti  flussi  di  entrata  e   di   uscita,
garantendo ai passeggeri adeguata informazione  per  l'individuazione
delle banchine e  dell'uscita  e  il  corretto  distanziamento  sulle
banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; 
      - predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti; 
      - prevedere l'utilizzo dei  sistemi  di  videosorveglianza  e/o
telecamere  intelligenti  per  monitorare   i   flussi   ed   evitare
assembramenti, eventualmente con la  possibilita'  di  diffusione  di
messaggi sonori/vocali/scritti; 
  • applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di
superficie e dei treni metro; 
  • sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per  la  mobilita'
territoriale competente e  degli  Enti  titolari,  la  vendita  e  il
controllo dei titoli di viaggio a bordo; 
  • sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da  parte  degli
autisti; 
  • installare apparati, ove possibile, per  l'acquisto  self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte  al  giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza; 
  • adeguare la frequenza dei mezzi nelle  ore  considerate  ad  alto
flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili; 
  • per il TPL lagunare l'attivita'  di  controlleria  potra'  essere
effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate. 
  SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO  (FUNIVIE,  FUNICOLARI  E
SEGGIOVIE) 
  Fermo restando che  la  responsabilita'  individuale  degli  utenti
costituisce elemento essenziale  per  dare  efficacia  alle  generali
misure di prevenzione, per  il  settore  funiviario,  ossia  funivie,
cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano applicazione  le  seguenti
misure minime di sicurezza: 
  A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli: 
    • obbligo di indossare una mascherina, anche di  stoffa,  per  la
protezione del naso e della bocca; 
    • disinfezione sistematica dei mezzi. 
  Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi: 
    • limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire
il  distanziamento  di  un  metro.  Sono   esclusi   dalla   predetta
limitazione i nuclei familiari  viaggianti  nella  stessa  cabina  in
assenza di altri passeggeri; 
    • distribuzione delle persone  a  bordo,  anche  mediante  marker
segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di  un  metro
nei mezzi; 
    • areazione continua tramite  apertura  dei  finestrini  e  delle
boccole. 
    • E' consentita la deroga al distanziamento di un  metro  purche'
sia misurata la temperatura ai passeggeri prima  dell'accesso  e  gli
stessi rilascino  autocertificazione  al  momento  dell'acquisto  dei
biglietti di non aver avuto contatti stretti con persone  affette  da
patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei  sintomi  e
fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, il mezzo sia
costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole. 
  Nelle stazioni: 
    • Disposizione di tutti i percorsi nonche' delle file d'attesa in
modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra
le persone,  esclusi  le  persone  che  vivono  nella  stessa  unita'
abitativa; 
    • disinfezione sistematica delle stazioni; 
    •  installazione  di  dispenser  di  facile  accessibilita'   per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale. 
  SETTORE FERROVIARIO 
  Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti  misure
specifiche: 
    • informazioni alla clientela attraverso i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: 
      - misure  di  prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto
disposto dalle Autorita' sanitarie; 
      - notizie circa  le  tratte  ferroviarie  attive,  in  modo  da
evitare l'accesso degli utenti agli uffici  informazioni/biglietterie
delle stazioni; 
    • incentivazioni degli acquisti di biglietti on line. 
  Nelle principali stazioni: 
    • gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
    • garanzia della massima accessibilita'  alle  stazioni  ed  alle
banchine, per  ridurre  gli  affollamenti  sia  in  afflusso  che  in
deflusso; 
    • interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione  del
pubblico  in  tutti  gli  spazi  della  stazione  onde   di   evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; 
    • previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita; 
    • attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; 
    •  installazione  di  dispenser  di  facile  accessibilita'   per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri; 
    •  regolamentazione  dell'utilizzo  di  scale  e  tappeti  mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; 
    • annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro; 
    • limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa  e  rispetto  al
loro interno delle regole di distanziamento; 
    •  ai  gate,  dove  presenti,  raccomandabili   controlli   della
temperatura corporea; 
    • nelle attivita' commerciali: 
      - contingentamento delle presenze; 
      - mantenimento delle distanze interpersonali; 
      - separazione dei flussi di entrata/uscita; 
      - utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria; 
      - regolamentazione delle code di attesa; 
      - acquisti  on  line  e  consegna  dei  prodotti  in  un  luogo
predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza
necessita' di accedervi. 
  A bordo treno: 
    • distanziamento fisico a bordo con applicazione  di  marker  sui
sedili non utilizzabili; 
    •  posizionamento  di  dispenser  di  gel  igienizzanti  su  ogni
veicolo, ove cio' sia possibile; 
    • eliminazione della  temporizzazione  di  chiusura  delle  porte
esterne alle fermate, al fine di  facilitare  il  ricambio  dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie; 
    • sanificazione sistematica dei treni; 
    • potenziamento del personale  dedito  ai  servizi  di  igiene  e
decoro; 
    • individuazione dei sistemi  di  regolamentazione  di  salita  e
discesa in modo da  evitare  assembramenti  in  corrispondenza  delle
porte, anche ricorrendo alla  separazione  dei  flussi  di  salita  e
discesa; 
    • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina,
anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 
    • Sono attuabili le stesse  misure  di  deroga  previste  per  il
trasporto  pubblico  locale  circa  la  previsione  degli  indici  di
riempimento purche' sia previsto un corretto  utilizzo  in  verticale
delle sedute e siano  accuratamente  evitati  gli  assembramenti  nei
vestiboli. 
  Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online): 
    • distanziamento interpersonale di un metro  a  bordo  assicurato
anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione; 
      - adozione del biglietto nominativo  al  fine  di  identificare
tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza  a  bordo  di
sospetti o conclamati casi di positivita' al virus covid 19; 
      - e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza
a bordo treno per i viaggi a media lunga  percorrenza  con  modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri  per  recarsi  al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e  monodose,
da parte di personale dotato di mascherina e guanti; 
      - previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni
ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai  treni  AV  e
agli IC al fine  di  procedere  alla  misurazione  della  temperatura
corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in  cui
sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5  C  non  saro'
consentita la salita a bordo treno. 
  SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA 
  Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti  i  servizi  di  trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il  posto
disponibile vicino al conducente. 
  Sui  sedili  posteriori  nelle  ordinarie  vetture,  al   fine   di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora  muniti
di idonei dispositivi di sicurezza. 
  L'utilizzo della mascherina non  e'  obbligatorio  per  il  singolo
passeggero, che occupi i  sedili  posteriori,  nel  caso  in  cui  la
vettura sia dotata di adeguata  paratia  divisoria  tra  le  file  di
sedili; 
  Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o  piu'  passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano  la  presenza  di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando  l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali. 
  Le presenti disposizioni per quanto  applicabili  e  comunque  fino
all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti
che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
  ALTRI SERVIZI 
  Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus  o
unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli
solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si  applicano  le
prescrizioni relative alla stessa tipologia  di  mezzo  di  trasporto
utilizzato. 
 
 
                             Allegato 16 
 
                      Misure igienico-sanitarie 
 
  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione
in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani; 
  2. evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
  3. evitare abbracci e strette di mano; 
  4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di
almeno un metro; 
  5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un
fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le   secrezioni
respiratorie); 
  6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l'attivita' sportiva; 
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano
prescritti dal medico; 
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
  11.  e'  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali,
utilizzare protezioni delle vie respiratorie come  misura  aggiuntiva
alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

Vedi Argomenti
error: Content is protected !!