Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)

Stralcio delle norme in materia di lavoro

 

omissis

 

Capo II
Misure urgenti in materia di lavoro

                                Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «Il periodo  trascorso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»; 
    b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Dal
31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS
connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2  sono  finanziati  dallo
Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori.»; 
    c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le  tutele
di cui al presente articolo, i datori di lavoro del  settore  privato
con obbligo previdenziale presso le  Gestioni  dell'INPS,  esclusi  i
datori di lavoro domestico, hanno diritto a un  rimborso  forfettario
per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti  non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.
Per ciascun anno solare, il rimborso e'  riconosciuto  al  datore  di
lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed e' previsto solo nei
casi in cui la prestazione lavorativa, durante  l'evento,  non  possa
essere svolta in modalita' agile. Il rimborso e'  erogato  dall'INPS,
per  un  importo  pari  a  euro   600,00   per   lavoratore,   previa
presentazione da parte del  datore  di  lavoro  di  apposita  domanda
telematica corredata da dichiarazione attestante i  periodi  riferiti
alle  tutele  di  cui  al  presente  articolo  da  trasmettere  nelle
modalita' ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS.  L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sulle dichiarazioni prodotte dai datori  di  lavoro,  e'  autorizzato
all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti  nelle
certificazioni  mediche  e   nella   documentazione   sanitaria   dei
lavoratori interessati. Il beneficio di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa  complessivo  pari  a  188,3
milioni  di  euro  per  l'anno  2021  dando  priorita'  agli   eventi
cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti
di spesa di cui al presente comma sulla base delle  domande  ricevute
dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite  di  spesa,
non si procede ad ulteriori rimborsi.». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
482 e' abrogato. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno
2021, mediante utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione
delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di  euro
per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17. 

                               Art. 9 
 
                          Congedi parentali 
 
  1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di
anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi
dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla
durata della sospensione  dell'attivita'  didattica  o  educativa  in
presenza del figlio, alla durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del
figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta  dal
Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL)
territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto.
Il beneficio di cui al primo periodo e' riconosciuto ai  genitori  di
figli con disabilita' in situazione di gravita'  accertata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  a
prescindere dall'eta' del figlio, per  la  durata  dell'infezione  da
SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la  durata  della  quarantena  del
figlio ovvero nel caso in  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione
dell'attivita'  didattica  o  educativa  in  presenza  o  il   figlio
frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata
disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere
fruito in forma giornaliera od oraria. 
  2. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  1,  e'
riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di  cui
al comma 7, un'indennita' pari al 50  per  cento  della  retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
  3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo  2001,
n.  151,  fruiti  dai  genitori  a  decorrere  dall'inizio  dell'anno
scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica  o
educativa  in  presenza  del  figlio  ovvero  di  sospensione   delle
attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei  quali  sia
stata disposta la chiusura, di durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2
del figlio, di durata della quarantena  del  figlio,  possono  essere
convertiti a domanda nel congedo  di  cui  al  comma  1  con  diritto
all'indennita'  di  cui  al  comma  2  e  non  sono   computati   ne'
indennizzati a titolo di congedo parentale. 
  4. In caso di figli di eta' compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei
genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle
condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal  lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'  riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto
alla conservazione del posto di lavoro. 
  5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo  di  cui  ai
commi 1 e 4 oppure  non  svolge  alcuna  attivita'  lavorativa  o  e'
sospeso dal lavoro, l'altro genitore non  puo'  fruire  del  medesimo
congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori  di  anni
quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna
delle stesse misure. 
  6. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al  comma  1  e
per il periodo di cui al comma 9 e nel limite  di  spesa  di  cui  al
comma 7, per i figli conviventi minori  di  anni  quattordici,  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico  congedo,  per  il
quale  e'  riconosciuta  una  indennita',   per   ciascuna   giornata
indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato
secondo la base di calcolo utilizzata ai  fini  della  determinazione
dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita'  e'  estesa  ai
genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per
ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della  retribuzione
convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge,   a
seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
  7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite
di spesa di 29,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Le  modalita'
operative per accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono
stabilite dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di
spesa di cui al presente comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche in via  prospettica,  del  limite  di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  8. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo,
e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021. 
  9. Le misure di cui al presente articolo si applicano  fino  al  31
dicembre 2021. 
  10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 
                               Art. 10 
 
Integrazione   salariale   per   i   lavoratori   di   Alitalia    in
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito  dei
lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo  79,  comma  4-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il  trattamento  di
integrazione salariale di  cui  all'articolo  7,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  puo'  essere  concesso  ai
lavoratori  dipendenti  di  Alitalia  Sai  e  Alitalia  Cityliner  in
amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12  mesi.
Il predetto trattamento puo' proseguire  anche  successivamente  alla
conclusione dell'attivita' del commissario e in ogni caso  non  oltre
il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di  cui  al  presente
comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro  per  l'anno
2022. 
  2. Il Fondo di solidarieta' per il settore del  trasporto  aereo  e
del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016,  e'  incrementato
di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022  destinati  all'integrazione
del trattamento di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 
                                Art. 11 
 
Ulteriori disposizioni in  materia  di  trattamenti  di  integrazione
                              salariale 
 
  1. I  datori  di  lavoro  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  21  maggio  2021,  n.  69,  che  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per  i  lavoratori  in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di  cui
agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalita' previste al comma
4. Per i trattamenti concessi ai sensi  del  presente  comma  non  e'
dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente
comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9  milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni  di  euro  per  i
trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni  di  euro  per  i
trattamenti di cassa  integrazione  in  deroga.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  2. I datori di lavoro di cui  all'articolo  50-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106,  che  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per  i  lavoratori  in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli  articoli
19 e 20 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  per  una  durata
massima di nove settimane nel periodo tra  il  1°  ottobre  e  il  31
dicembre 2021, secondo le  modalita'  previste  al  comma  4.  Per  i
trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto  alcun
contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente  comma  sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di  spesa  di
cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga  che
e' stato raggiunto anche in  via  prospettica  il  limite  di  spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  3. Le tredici settimane dei trattamenti di  cui  al  comma  1  sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia'  interamente
autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui  all'articolo  8,
comma 2, del  decreto-legge  n.  41  del  2021,  decorso  il  periodo
autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai
datori  di  lavoro  di  cui  all'articolo   50-bis,   comma   2   del
decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato. 
  4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   fase   di   prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e'
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la  possibilita'
di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo  22-quater,  comma
4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro e' tenuto  a
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a
quello in cui e' collocato  il  periodo  di  integrazione  salariale,
oppure,  se  posteriore,  entro   il   termine   di   trenta   giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui
al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali  termini,  il  pagamento
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente. 
  6. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Le risorse di cui all'articolo  8,  comma  7,  del
decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in  844  milioni  di
euro  a  valere  sulle  quali   e'   garantita   anche   l'erogazione
dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le  risorse  dell'articolo
1,  comma  303,  della  legge  30  dicembre  2020,   n.   178,   sono
rideterminate in 700 milioni  di  euro.  I  Fondi  erogano  l'assegno
ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo. 
  7. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale. Ai medesimi  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge. 
  8. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  7  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  9. Il limite di spesa di cui  all'articolo  50-bis,  comma  2,  del
decreto-legge n. 73 del 2021, e' incrementato di 80 milioni  di  euro
per l'anno 2021. 
  10. Il limite di spesa di cui all'articolo  40-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 73 del 2021, e' rideterminato in 106 milioni di euro
per l'anno 2021. 
  11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo
41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, e'  rideterminato  in
216 milioni di euro per l'anno 2021 e  a  108  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a  878,4  milioni
di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma  11
valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede: 
    a) quanto a 456 milioni di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le
economie derivanti dal comma 6; 
    b) quanto a 245 milioni di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le
economie derivanti dal comma 10; 
    c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  quota
delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno; 
    d) quanto a 11,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  ai  sensi
dell'articolo 17. 
  13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 200  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  14. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  13  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17. 
  15. All'articolo 31, comma 1, del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, il quinto periodo e' soppresso. 
  16. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 251-bis, e' aggiunto il seguente:  «251-ter.  Ai
lavoratori di cui all'articolo 251-bis  che,  a  norma  del  medesimo
comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione
dell'indennita' di cui al comma 251, la stessa indennita' puo' essere
concessa in continuita' fino al 31 dicembre 2021.»; 
    b) al comma 253, le  parole  «dei  commi  251  e  251-bis»,  sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 251, 251-bis e 251-ter». 
  17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di  1,39
milioni di euro per l'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo  del  presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58-bis,
comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

                               Art. 12 
 
         Disposizioni in materia di mobilita' del personale 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «servizio
sanitario nazionale», sono inserite le seguenti: «e degli enti locali
con un numero di dipendenti a tempo  indeterminato  non  superiore  a
100»; 
    b) al comma 1.1. il primo periodo e' soppresso. 

Capo III
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
                               Art. 13 
 
                  Disposizioni in materia di salute 
                  e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il comitato regionale  si  riunisce  almeno  due  volte
l'anno e  puo'  essere  convocato  anche  su  richiesta  dell'ufficio
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1. le parole «e  per  indirizzare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  per  programmare  e  valutare,  anche  ai   fini   del
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale»; 
        1.2.  le  parole:  «negli  attuali»  sono  sostituite   dalla
seguente: «nei»; 
        1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di
vigilanza alimentano  un'apposita  sezione  del  Sistema  informativo
dedicata  alle  sanzioni   irrogate   nell'ambito   della   vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1. le parole «Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»; 
        2.2.  dopo  le  parole  «dal  Ministero  dell'interno»   sono
inserite  le  seguenti:  «dal  Dipartimento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale»; 
        2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»; 
        2.4.  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:
«Ulteriori amministrazioni potranno essere  individuate  con  decreti
adottati ai sensi del comma 4.»; 
      3)  il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.   L'INAIL
garantisce  le  funzioni  occorrenti   alla   gestione   tecnica   ed
informatica del SINP e  al  suo  sviluppo,  nel  rispetto  di  quanto
disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto  legislativo
10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare  del  trattamento
dei dati secondo quanto previsto dal decreto  legislativo  30  giugno
2003,  n.  196.  L'INAIL  rende  disponibili   ai   Dipartimenti   di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale
di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi
alle aziende assicurate,  agli  infortuni  denunciati,  ivi  compresi
quelli  sotto  la  soglia  di  indennizzabilita',  e  alle   malattie
professionali denunciate.»; 
      4) al comma 4,  primo  periodo,  le  parole  da  «Ministro  del
lavoro» fino  a  «pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale» e le parole  «da  adottarsi  entro  180  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,
vengono definite» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  definiti  i
criteri e»; 
      5) dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Per
l'attivita' di coordinamento e sviluppo del  SINP,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  acquisito  il  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo
sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per  la
prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo  5  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
della salute 25 maggio 2016, n. 183.»; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione
delle parti sociali al  Sistema  informativo  avviene  attraverso  la
periodica consultazione in ordine ai flussi  informativi  di  cui  al
comma 6.»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al  comma  1,  dopo  le  parole  «e'  svolta  dalla  azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio»  sono   aggiunte   le
seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La  vigilanza  di
cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito  della
programmazione regionale realizzata  ai  sensi  dell'articolo  7,  le
aziende  sanitarie  locali  e  l'Ispettorato  nazionale  del   lavoro
promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di  vigilanza
esercitata da tutti gli organi di  cui  al  presente  articolo.  Sono
adottate le conseguenti  modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»; 
      4) al comma 6: 
        4.1. dopo le parole «L'importo delle somme  che  l'ASL»  sono
inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
        4.2.  le  parole   «l'apposito   capitolo   regionale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rispettivamente,  l'apposito  capitolo
regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
        4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti  di  prevenzione
delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»; 
      5)  dopo  il  comma  7  e'  aggiunto   il   seguente:   «7-bis.
L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare,  entro  il
30 giugno di ogni anno al  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per la trasmissione al Parlamento,  una  relazione  analitica
sull'attivita' svolta in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  del
lavoro irregolare e  che  dia  conto  dei  risultati  conseguiti  nei
diversi  settori  produttivi  e  delle   prospettive   di   sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di
lavoro.»; 
    d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14  (Provvedimenti  degli  organi  di  vigilanza  per  il
contrasto del lavoro irregolare  e  per  la  tutela  della  salute  e
sicurezza dei  lavoratori).  -  1.  Ferme  restando  le  attribuzioni
previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19  dicembre
1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela  della
salute e la sicurezza  dei  lavoratori,  nonche'  di  contrastare  il
lavoro irregolare,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  adotta  un
provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il  10  per
cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro  risulti  occupato,
al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione  di
instaurazione del rapporto  di  lavoro  nonche',  a  prescindere  dal
settore di intervento, in caso di  gravi  violazioni  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui  all'Allegato
I. Il provvedimento di sospensione  e'  adottato  in  relazione  alla
parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni  o,
alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata  dai  lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato  I.
Unitamente al provvedimento di  sospensione  l'Ispettorato  nazionale
del lavoro puo' imporre specifiche  misure  atte  a  far  cessare  il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori  durante  il
lavoro. 
      2. Per  tutto  il  periodo  di  sospensione  e'  fatto  divieto
all'impresa di contrattare con la  pubblica  amministrazione.  A  tal
fine il provvedimento  di  sospensione  e'  comunicato  all'Autorita'
Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza
al fine dell'adozione da parte del Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. 
      3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di
cui al comma  1  per  il  tramite  del  proprio  personale  ispettivo
nell'immediatezza degli  accertamenti  nonche',  su  segnalazione  di
altre  amministrazioni,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   del
relativo verbale. 
      4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di  lavoro
irregolare, non trovano applicazione nel caso in  cui  il  lavoratore
risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso  di  sospensione,
gli effetti della stessa possono essere  fatti  decorrere  dalle  ore
dodici del  giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non  puo'  essere  interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di
grave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  terzi  o  per  la
pubblica incolumita'. 
      5. Ai provvedimenti  del  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
      6.  Limitatamente  ai  provvedimenti  adottati   in   occasione
dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,
provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o  le  altre  amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco, il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
      7.  In  materia  di  prevenzione  incendi,  in  ragione   della
competenza  esclusiva  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
prevista dall'articolo 46, trovano applicazione  le  disposizioni  di
cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8  marzo  2006,
n. 139. 
      8. I poteri di  cui  al  comma  1  spettano  anche  ai  servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di  accertamenti
in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. 
      9. E' condizione per  la  revoca  del  provvedimento  da  parte
dell'amministrazione che lo ha adottato: 
        a) la regolarizzazione dei lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da  altra  documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il
profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; 
        b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di violazioni della  disciplina  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
        c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni
nelle ipotesi di cui all'Allegato I; 
        d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il  pagamento  di  una
somma  aggiuntiva  pari  a  2.500  euro  fino  a  cinque   lavoratori
irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque
lavoratori irregolari; 
        e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento  di  una
somma aggiuntiva di importo  pari  a  quanto  indicato  nello  stesso
Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. 
      10. Le somme aggiuntive di cui  alle  lettere  d)  ed  e)  sono
raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei  cinque  anni  precedenti  alla
adozione  del  provvedimento,   la   medesima   impresa   sia   stata
destinataria di un provvedimento di sospensione. 
      11. Su istanza di  parte,  fermo  restando  il  rispetto  delle
condizioni di  cui  al  comma  9,  la  revoca  e'  altresi'  concessa
subordinatamente  al  pagamento  del  venti  per  cento  della  somma
aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per
cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato. 
      12. E'  comunque  fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni
penali, civili e amministrative vigenti. 
      13. Ferma restando la destinazione della  percentuale  prevista
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, l'importo delle somme  aggiuntive  di  cui  al  comma  9,
lettere d) ed e), integra, in funzione  dell'amministrazione  che  ha
adottato  i  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   il   bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale
ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi
di  lavoro  svolta  dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o   dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 
      14. Avverso i provvedimenti di cui  al  comma  1  adottati  per
l'impiego   di   lavoratori   senza   preventiva   comunicazione   di
instaurazione del rapporto di lavoro e'  ammesso  ricorso,  entro  30
giorni, all'Ispettorato interregionale  del  lavoro  territorialmente
competente, il quale si pronuncia nel  termine  di  30  giorni  dalla
notifica del ricorso. Decorso  inutilmente  tale  ultimo  termine  il
ricorso si intende accolto. 
      15. Il datore di lavoro che non ottempera al  provvedimento  di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare. 
      16. L'emissione del decreto di archiviazione  per  l'estinzione
delle contravvenzioni, accertate ai sensi  del  comma  1,  a  seguito
della conclusione della  procedura  di  prescrizione  prevista  dagli
articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,  n.  758,
comporta la decadenza dei provvedimenti  di  cui  al  comma  1  fermo
restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione,
anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9,  lettera
d).»; 
    e) all'articolo 51: 
      1) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
Ministero  del  lavoro  istituisce  il  repertorio  degli   organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»; 
      2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti: 
        «8-bis.  Gli  organismi  paritetici  comunicano   annualmente
all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi: 
          a)  alle  imprese  che  hanno  aderito  al  sistema   degli
organismi paritetici e a  quelle  che  hanno  svolto  l'attivita'  di
formazione organizzata dagli stessi organismi; 
          b)  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriali; 
          c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis. 
        8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati  ai  fini
della individuazione di criteri  di  priorita'  nella  programmazione
della  vigilanza  e  di  criteri  di  premialita'  nell'ambito  della
determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.»; 
    f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1  alimentano  una
apposita banca dati  istituita  presso  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, ferma l'interoperabilita' con le banche dati  esistenti.  Con
decreto del direttore  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  sono
individuate  le  modalita'  tecniche,  la  data  di  effettivo  avvio
dell'alimentazione della banca dati e le  modalita'  di  condivisione
delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»; 
    g)  l'Allegato  I  e'  sostituito  dall'Allegato  I  al  presente
decreto. 
  2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1,
lettera  c),  numero  1),  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   e'
autorizzato,  per  il  biennio   2021-2022,   a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione   vigente   e   con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,   un
contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da  inquadrare
nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL  comparto  Funzioni
Centrali. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro  22.164.286  per
il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in  relazione  alle
assunzioni di cui al presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il
2022 e di euro 6.456.800  a  decorrere  dal  2023  per  le  spese  di
funzionamento connesse alle  medesime  assunzioni,  nonche'  di  euro
1.500.000  per  il  2022  in  relazione  alle  spese  relative   allo
svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici. 
  3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione
delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale  e
sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma
dei  carabinieri  di  cui  all'articolo  826,  comma  1,  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita'  in  soprannumero  rispetto
all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «570  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «660 unita'»; 
    b) alla lettera b), il numero «6»  e'  sostituito  dal  seguente:
«8»; 
    c) la lettera c) e' abrogata; 
    d) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  ispettori:
246»; 
    e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f)  appuntati  e
carabinieri: 229». 
  5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica,  l'Arma
dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle  ordinarie
facolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di
personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45  unita'
del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per  l'anno  2022,
euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024,  euro
4.544.998 per l'anno 2025,  euro  4.595.330  per  l'anno  2026,  euro
4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a
decorrere dall'anno 2033. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a  45.329.374
euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro  per  l'anno  2023,  65.513.994
euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro  per  l'anno  2025,  65.780.701
euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro  per  l'anno  2027,  65.898.783
euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031,  65.951.795  euro  per
l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  si
provvede ai sensi dell'art. 17. 

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