IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
funzioni spettanti allo Stato in materia di trasporti e viabilita';
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; Viste le ordinanze del Ministro
della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1°
febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e
del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21
marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale, n. 75 del 22 marzo 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei
mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020,
con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali
continua ad essere garantito il trasporto aereo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020,
con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020,
con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici
interregionali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020,
con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e
soppressi i servizi notturni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020,
con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi
aerei e marittimi da e per la Sardegna;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020,
con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi
aerei e marittimi da e per la Sicilia;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 con
il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso
delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di
evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020,
con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di
ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste
riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia,
introdotte nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e
disciplinati i voli privati;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020,
con il quale sono state disciplinare le misure di ingresso dei
passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera
impegnati in servizi di crociera;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 127 del 24 marzo 2020,
con il quale e' stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei
richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con scadenza al 25 aprile 2020;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a
livello internazionale il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare un incremento dei casi
sul territorio nazionale in conseguenza dell'aumento del numero di
persone che fanno ingresso in Italia provenendo dall'estero;
Ritenuto necessario adottare in via d'urgenza, sull'intero
territorio nazionale e relativamente agli ingressi provenienti da
Stati terzi, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle Province autonome resa con nota prot. 2292 del
27 marzo 2020;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Entrata in Italia
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel
territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al
servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte
dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e
integrazioni;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verra'
utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti
del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i
passeggeri trasportati e, in caso di trasporto si raccomanda
l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di
protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni
nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il
vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i
passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di
protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia
non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente
l'abitazione o la dimora indicata alla partenza come luogo di
effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento
fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorita'
giudiziaria sull'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto
dell'imbarco, ai sensi della citata lettera b) del comma 1,
l'Autorita' sanitaria competente per territorio informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento
con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con
spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta
misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui
al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con
tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri
telefonici appositamente dedicati.
5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio
o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima
comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita'
sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente
dedicati.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile
raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo di
svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la quale informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento
con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con
spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta
misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi 4 e 6, e' sempre consentito alle persone sottoposte a tali
misure procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da
quella indicata dall'Autorita' sanitaria, trasmettendo alla stessa la
dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con
l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e
provvedendo al proprio trasferimento secondo le modalita' previste
dalla citata lettera b). L'Autorita' sanitaria, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle persone
individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della
salute n. 120 del 17 marzo 2020 e dall'articolo 1 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020.
9. Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
della salute n. 120 del 17 marzo 2020, dal decreto interministeriale
n. 122 del 18 marzo 2020 e dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della
salute n. 125 del 19 marzo 2020.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale addetto al trasporto delle merci.
Art. 2
Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera
1. Il divieto, alle societa' di gestione, agli armatori ed ai
comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso nei
porti italiani previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si applica oltre che alle
navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa delle
stesse navi passeggeri.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano
anche in relazione ai trasporti gia' iniziati al momento dell'entrata
in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di cui
al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 del predetto
articolo 1 viene trasmessa al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella
prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della
salute n. 120 del 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla
data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di
un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Roma, 28 marzo 2020
Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg. n. 486