Ordinanza del Ministero della Salute del 28.03.2020 – Coronavirus: ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  le
funzioni spettanti allo Stato in materia di trasporti e viabilita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; Viste le ordinanze del  Ministro
della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;  del  30  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n.  26  del  1°
febbraio 2020;  del  21  febbraio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e  del  20  marzo  2020,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e
del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  21
marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -
Serie generale, n. 75 del 22 marzo 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla  dichiarazione,  per  sei
mesi,  dello  stato  di  emergenza  nel   territorio   nazionale   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
di  sostegno  per  le  famiglie,  lavoratori   e   imprese   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale  della  Sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 112 del  12  marzo  2020,
con il quale sono stati individuati  gli  aeroporti  presso  i  quali
continua ad essere garantito il trasporto aereo; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 113 del  13  marzo  2020,
con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 114 del  13  marzo  2020,
con  il  quale  sono  stati   ridotti   i   servizi   automobilistici
interregionali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 116 del  14  marzo  2020,
con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario  e
soppressi i servizi notturni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 117 del  14  marzo  2020,
con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di  servizi
aerei e marittimi da e per la Sardegna; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 118 del  16  marzo  2020,
con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di  servizi
aerei e marittimi da e per la Sicilia; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 con
il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le  misure  d'ingresso
delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di
evitare la diffusione e il contagio del COVID-19; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 122 del  18  marzo  2020,
con il quale sono state  disciplinate,  tra  l'altro,  le  misure  di
ingresso in Italia di  particolari  categorie  di  persone,  previste
riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e  per  la  Sicilia,
introdotte nuove limitazioni dei servizi di trasporto  ferroviario  e
disciplinati i voli privati; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 125 del  19  marzo  2020,
con il quale sono  state  disciplinare  le  misure  di  ingresso  dei
passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera  italiana  o  estera
impegnati in servizi di crociera; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro della salute n. 127 del  24  marzo  2020,
con il quale e' stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei
richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
con scadenza al 25 aprile 2020; 
  Considerati l'evolversi della situazione  epidemiologica,  anche  a
livello  internazionale  il   carattere   particolarmente   diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare un incremento dei  casi
sul territorio nazionale in conseguenza dell'aumento  del  numero  di
persone che fanno ingresso in Italia provenendo dall'estero; 
  Ritenuto  necessario  adottare  in   via   d'urgenza,   sull'intero
territorio nazionale e relativamente  agli  ingressi  provenienti  da
Stati terzi, ulteriori misure in materia di contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza  dei  presidenti
delle regioni e delle Province autonome resa con nota prot. 2292  del
27 marzo 2020; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Entrata in Italia 
 
  1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel
territorio nazionale, tramite trasporto di  linea  aereo,  marittimo,
lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso  al
servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte
dei vettori o armatori, di: 
    a)  motivi  del  viaggio,  nel  rispetto  di   quanto   stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verra'
utilizzato per raggiungere la stessa; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario. 
  2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti
del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri  trasportati  e,  in  caso  di  trasporto  si   raccomanda
l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei  passeggeri  dei  mezzi  di
protezione individuali, con contestuale indicazione delle  situazioni
nelle quali gli stessi possono  essere  temporaneamente  rimossi.  Il
vettore  aereo  provvede,  al  momento  dell'imbarco,  a   dotare   i
passeggeri,  che  ne  risultino  sprovvisti,   dei   dispositivi   di
protezione individuale. 
  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di
insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal  luogo  di  sbarco  del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia
non sia possibile per una o piu' persone  raggiungere  effettivamente
l'abitazione o  la  dimora  indicata  alla  partenza  come  luogo  di
effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e  di  isolamento
fiduciario, fermo restando  l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'
giudiziaria sull'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto
dell'imbarco,  ai  sensi  della  citata  lettera  b)  del  comma   1,
l'Autorita'   sanitaria    competente    per    territorio    informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento
con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove
svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con
spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta
misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di  cui
al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione  con
tempestivita' all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri
telefonici appositamente dedicati. 
  5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo  proprio
o privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima
comunicazione. In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita'
sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente
dedicati. 
  6. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia  possibile
raggiungere  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  come   luogo   di
svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento
fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la  quale  informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento
con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove
svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con
spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta
misura. 
  7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi 4 e 6, e' sempre consentito  alle  persone  sottoposte  a  tali
misure procedere ad un nuovo  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario presso altra abitazione o  dimora,  diversa  da
quella indicata dall'Autorita' sanitaria, trasmettendo alla stessa la
dichiarazione  prevista  dal  comma  1  lettera  b),  integrata   con
l'indicazione  dell'itinerario   che   si   intende   effettuare,   e
provvedendo al proprio trasferimento secondo  le  modalita'  previste
dalla  citata  lettera  b).  L'Autorita'   sanitaria,   ricevuta   la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  persone
individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministro  della
salute n. 120 del 17 marzo 2020 e dall'articolo  1  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020. 
  9. Restano fermi gli obblighi previsti  dal  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
della salute n. 120 del 17 marzo 2020, dal decreto  interministeriale
n.  122  del  18  marzo  2020  e  dal  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministro  della
salute n. 125 del 19 marzo 2020. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale addetto al trasporto delle merci. 
                               Art. 2 
 
 
       Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera 
 
  1. Il divieto, alle societa'  di  gestione,  agli  armatori  ed  ai
comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso  nei
porti italiani previsto dall'articolo  4  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si  applica  oltre  che  alle
navi in servizio di crociera  anche  per  la  sosta  inoperosa  delle
stesse navi passeggeri. 
                               Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  1,  si  applicano
anche in relazione ai trasporti gia' iniziati al momento dell'entrata
in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di  cui
al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 del  predetto
articolo  1  viene   trasmessa   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella
prevista dall'articolo 1, comma 1, del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministro  della
salute n. 120 del 17 marzo 2020. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla
data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore  di
un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
 
    Roma, 28 marzo 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
 
Il Ministro delle infrastrutture 
         e dei trasporti         
           De Micheli            
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg. n. 486

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