Proroga misure di sicurezza – Art. 3 d.l. 33/2020 – conv. con l. 74 – coordinato con d.l. 125/2020 | Adlabor

Articolo 3
Disposizioni finali
Testo in vigore dal 30 luglio 2020

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 gennaio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1. (1)
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

—–

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 2, D.L. 30.07.2020, n. 83 con decorrenza dal 30.07.2020, convertito in legge dalla L. 25.09.2020, n. 124 con decorrenza dal 29.09.2020.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!