Ferie (Art. 36 Cost.)

Costituzione della Repubblica Italiana – 27/12/1947 – Gazzetta 27/12/1947 , n.298

– Omissis –

Art. 36

  1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
  2. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
  3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

– Omissis –


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