Ferie (Art. 36 Cost.)
Costituzione della Repubblica Italiana – 27/12/1947 – Gazzetta 27/12/1947 , n.298
– Omissis –
Art. 36
- Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
- La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
- Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
– Omissis –