Requisiti investigatori
Allegato G del D.M. 269/2010 EMENDATO con il D.M. 56/2015
Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di Investigazione Privata e di informazioni commerciali
“1. L’investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
– Giurisprudenza
– Psicologia a Indirizzo Forense
– Sociologia
– Scienze Politiche
– Scienze dell’Investigazione
– Economia
ovvero corsi di laurea equipollenti.
b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore
privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con
esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
2. L’investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d’istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c)aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
[…]
5.I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s’intendono assolti per i soggetti che alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d’investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico- pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
6. Ai fini del rinnovo annuale triennale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 4, è necessaria espressa dichiarazione da parte dell’investigatore/informatore commerciale titolare d’istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività.
Analogamente, ai fini del rinnovo annuale triennale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione attestante la partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni, secondo le procedure individuate dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.”
REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), TITOLO IV
Art. 134.
“Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere con ceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonché’ dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.”
Art. 134-bis. – Disciplina delle attivita’ autorizzate in altro Stato dell’Unione europea
“1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2.I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico.
2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea notificano al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza le attivita’ che intendono
svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l’ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell’interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
3.Il Ministro dell’interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell’attività, nonché’ dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.”
Art. 135.
“I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all’articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.”
Art. 136
“La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio.”
Art. 137.
“Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’ufficio era autorizzato”.
Art. 140
“I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da L. 2000 e 6000”.
REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635
Art. 257.
“1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attivita’ di vigilanza e per le altre attivita’ di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l’indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell’institore o del direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché’ degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l’assetto proprietario dell’istituto, con l’indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l’indicazione dell’ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l’istituto intende svolgere la propria attivita’, precisando la sede legale, nonché’ la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;
d) l’indicazione dei servizi per i quali si chiede l’autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell’istituto, con l’indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all’attivazione dello stesso, nonché’ della documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto;
b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all’ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l’indirizzo unitario ed il controllo dell’attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell’istituto, nonché’ alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all’articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 della legge, nonché’ i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.”
Art. 257-bis
“1. La licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per l’ attivita’ di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, e’ richiesta dal titolare dell’istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l’attivita’ di investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l’indicazione dei soggetti per i quali la licenza e’ richiesta e degli altri soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all’articolo 257, comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla e’ innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attivita’ indicate nell’articolo 327-bis del medesimo codice.”
Art. 257-ter.
“1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l’ufficio comunica all’interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante:
a) l’attivazione degli adempimenti relativi all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;
b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all’articolo 257 ed a quanto previsto dall’articolo 260-bis. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell’Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purché’ idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 137 della legge.
2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all’articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell’articolo 9 della legge, nonché’ l’attestazione dell’avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.
3. Se la licenza è richiesta per l’esercizio dell’attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l’istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attivita’ prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché’ per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, ne’ per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all’articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.
4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all’articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell’assetto proprietario dell’istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché’ la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.
5. Ai fini dell’estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché’ la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all’articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell’attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all’articolo.”
257-quater.
“1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:
a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attivita’ ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all’articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l’azione penale per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto.
2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attivita’ assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l’impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall’articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell’autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.
4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.
Art. 257-quinquies.
“1. Per l’accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell’articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell’interno a norma dell’articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all’articolo 249, quinto comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l’accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell’interno, sentita la commissione di cui all’articolo 260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attivita’ di cui all’articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”
Art. 259.
“Salvo quanto dispone il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XI, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all’art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprieta’, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.“
Art. 260.
“Nel registro di cui all’articolo 135 della legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell’affare o della operazione;
c) l’onorario convenuto e l’esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall’ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.
Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l’operazione complessiva, il cliente per conto del quale l’intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l’esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.
Per le attivita’ indicate nell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l’avvenuta vendita, le generalità dell’acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l’onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.”