Contenzioso sui premi per l’assicurazione infortuni (Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2001 n. 314)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314 (in Gazz. Uff., 3 agosto, n. 179) – Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione infortuni
Art. 1
Ricorsi al consiglio di amministrazione dell’INAIL
- Il datore di lavoro può ricorrere al consiglio di amministrazione dell’INAIL avverso i provvedimenti dell’Istituto riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall’INAIL ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione dei provvedimenti indicati nell’articolo 2.
- Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione regionale competente per territorio, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 4.
Art. 2
Ricorsi alle sedi territoriali dell’INAIL
- Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell’INAIL avverso i provvedimenti emessi dalla stessa sede, concernenti:
- l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, adottati secondo le modalità di applicazione approvate ai sensi dell’articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Il ricorso è presentato alla stessa sede con le modalità e nei termini indicati nell’articolo 4.
Art. 3
Contenuto ed effetti dei ricorsi
- La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro l’applicazione dei benefici stabiliti dall’articolo 45, comma 2°, del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.
- I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.
Art. 4
Termini e modalità di presentazione dei ricorsi
- I ricorsi previsti nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere proposti entro trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, mediante consegna diretta, in tal caso con rilascio di ricevuta da parte dell’organo adito, ovvero mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La data di spedizione a mezzo posta vale come data di presentazione. I ricorsi potranno essere presentati anche per via telematica non appena verranno stabilite dall’INAIL le relative modalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5
Termini per la decisione dei ricorsi
- Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.
- I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all’autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione è disposta, d’ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti è disposta, d’ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all’articolo 3, comma 2.
Art. 6
Abrogazioni
- Sono abrogati gli articoli 39, commi 3°, 4° e 5°, 45, comma 1°, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l’articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.