Contenzioso sui premi per l’assicurazione infortuni (Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2001 n. 314)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314 (in Gazz. Uff., 3 agosto, n. 179) – Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione infortuni
Art. 1
Ricorsi al consiglio di amministrazione dell’INAIL
  1. Il datore di lavoro può ricorrere al consiglio di amministrazione dell’INAIL avverso i provvedimenti dell’Istituto riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall’INAIL ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione dei provvedimenti indicati nell’articolo 2.
  2. Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione regionale competente per territorio, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 4.
Art. 2
Ricorsi alle sedi territoriali dell’INAIL
  1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell’INAIL avverso i provvedimenti emessi dalla stessa sede, concernenti:
    1. l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
    2. l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, adottati secondo le modalità di applicazione approvate ai sensi dell’articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. Il ricorso è presentato alla stessa sede con le modalità e nei termini indicati nell’articolo 4.

Art. 3

Contenuto ed effetti dei ricorsi
  1. La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro l’applicazione dei benefici stabiliti dall’articolo 45, comma 2°, del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione dei ricorsi
  1. I ricorsi previsti nei precedenti articoli 1 e 2 devono essere proposti entro trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, mediante consegna diretta, in tal caso con rilascio di ricevuta da parte dell’organo adito, ovvero mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. La data di spedizione a mezzo posta vale come data di presentazione. I ricorsi potranno essere presentati anche per via telematica non appena verranno stabilite dall’INAIL le relative modalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5

Termini per la decisione dei ricorsi
  1. Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.
  2. I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all’autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione è disposta, d’ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti è disposta, d’ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all’articolo 3, comma 2.

Art. 6

Abrogazioni
  1. Sono abrogati gli articoli 39, commi 3°, 4° e 5°, 45, comma 1°, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l’articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
  2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Vedi Argomenti
error: Content is protected !!