Attività Ispettiva – DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124

 Art. 7.
                              Vigilanza
  1. Il personale ispettivo ha compiti di:

    a) vigilare  sull'esecuzione  di  tutte  le  leggi  in materia di
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
di  tutela  dei  rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque
sia   prestata   attivita'  di  lavoro  a  prescindere  dallo  schema
contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
    b) vigilare  sulla  corretta applicazione dei contratti e accordi
collettivi di lavoro;
    c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle
leggi  sulla  cui  applicazione  esso  deve  vigilare, anche ai sensi
dell'articolo 8;
    d) vigilare  sul  funzionamento  delle  attivita' previdenziali e
assistenziali   a   favore  dei  prestatori  d'opera  compiute  dalle
associazioni  professionali,  da  altri  enti  pubblici e da privati,
escluse  le  istituzioni  esercitate  direttamente dallo Stato, dalle
province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
    e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    f) compiere   le   funzioni  che  a  esso  vengono  demandate  da
disposizioni  legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.

Art. 12. 
            Diffida accertativa per crediti patrimoniali 
 
  1.  Qualora  nell'ambito  dell'attivita'  di   vigilanza   emergano
inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti
patrimoniali  in  favore  dei  prestatori  di  lavoro,  il  personale
ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore  di  lavoro  a
corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida
trova altresi' applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano
le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili  dei
crediti accertati. 
  2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il
datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la
Direzione provinciale del lavoro. ((In caso di accordo, risultante da
verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di  diffida  perde
efficacia e, per il verbale medesimo,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e  terzo,
del codice civile. Entro il  medesimo  termine,  in  alternativa,  il
datore di lavoro puo' promuovere ricorso avverso il provvedimento  di
diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso,
notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida
ed e' deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o  in  caso  di
mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da  apposito  verbale,
oppure in caso  di  rigetto  del  ricorso,  il  provvedimento  di
diffida di cui al  comma  1  acquista  efficacia  di  titolo
esecutivo. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)). 

Art. 13. 
   (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica) 
 
  1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi
e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle  attivita'
di verifica compiute nel corso del  primo  accesso  ispettivo,  viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione,
con l'obbligo alla  tempestiva  consegna  al  datore  di  lavoro,  il
verbale di primo accesso ispettivo contenente: 
    a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al  lavoro  e
la descrizione delle modalita' del loro impiego; 
    b) la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal  personale
ispettivo; 
    c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da  chi
lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; 
    d) ogni richiesta,  anche  documentale,  utile  al  proseguimento
dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli  illeciti,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della  legge
22 luglio 1961, n. 628. 
  2. In caso di constatata inosservanza delle norme di  legge  o  del
contratto collettivo in materia di lavoro e  legislazione  sociale  e
qualora  il  personale  ispettivo  rilevi  inadempimenti  dai   quali
derivino sanzioni amministrative,  questi  provvede  a  diffidare  il
trasgressore  e   l'eventuale   obbligato   in   solido,   ai   sensi
dell'articolo  6  della  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente  sanabili,
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  notificazione  del
verbale di cui al comma 4. 
  3.  In  caso  di  ottemperanza  alla  diffida,  il  trasgressore  o
l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una  somma
pari all'importo della sanzione  nella  misura  del  minimo  previsto
dalla legge ovvero nella misura pari  ad  un  quarto  della  sanzione
stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla
scadenza del termine di cui al comma  2.  Il  pagamento  dell'importo
della  predetta  somma   estingue   il   procedimento   sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di  diffida  e  a  condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
  4. All'ammissione alla procedura  di  regolarizzazione  di  cui  ai
commi  2  e  3,   nonche'   alla   contestazione   delle   violazioni
amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24  novembre  1981,
n. 689, si provvede da parte del personale  ispettivo  esclusivamente
con la notifica di un unico verbale di accertamento e  notificazione,
notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato  in  solido.  Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
    a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,  con  indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; 
    b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi
del comma 2; 
    c) la possibilita' di estinguere gli illeciti  ottemperando  alla
diffida e provvedendo al pagamento della somma  di  cui  al  comma  3
ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di
regolarizzazione; 
    d) la possibilita' di estinguere gli  illeciti  non  diffidabili,
ovvero quelli oggetto  di  diffida  nei  casi  di  cui  al  comma  5,
attraverso il pagamento della sanzione in  misura  ridotta  ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
    e) l'indicazione degli strumenti di  difesa  e  degli  organi  ai
quali  proporre  ricorso,   con   specificazione   dei   termini   di
impugnazione. 
  5.  L'adozione  della  diffida  interrompe  i  termini   per   la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17  del  presente
decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli  adempimenti
di  cui  ai  commi  2  e  3.  Ove  da  parte  del  trasgressore   o
dell'obbligato in solido non sia stata  fornita  prova  al  personale
ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle  somme
previste, il verbale unico di cui al  comma  4  produce  gli  effetti
della contestazione e  notificazione  degli  addebiti  accertati  nei
confronti del trasgressore e della persona  obbligata  in  solido  ai
quali sia stato notificato.
   6. Il potere di diffida nei casi previsti  dal  comma  2,  con  gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli
ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli  istituti
previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli  enti  e  gli
istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
  7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli  ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  violazioni  in  materia  di
lavoro e legislazione sociale.  Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono  a  diffidare
il   trasgressore   e   l'eventuale   obbligato   in   solido    alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente  sanabili,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

 Art. 14. 
            Disposizioni del personale ispettivo
 
  1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro
puo' adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento  di
disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i  casi  in  cui  le
irregolarita' rilevate in materia di lavoro  e  legislazione  sociale
non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative. 
  2. Contro la disposizione di cui al comma  1  e'  ammesso  ricorso,
entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici  giorni.  Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende  respinto.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecutivita'  della
disposizione. 
  3. La mancata ottemperanza alla disposizione  di  cui  al  comma  1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500  euro  a
3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,
comma 2, del presente decreto. 
Art. 15.
                      Prescrizione obbligatoria

  1.  Con  riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione
sociale   la  cui  applicazione  e'  affidata  alla  vigilanza  della
direzione  provinciale  del  lavoro,  qualora  il personale ispettivo
rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al
contravventore  una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli
articoli 20  e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
per  gli  effetti  degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso
decreto.
  2.  L'articolo  22  del citato decreto legislativo n. 758 del 1994,
trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
  3.  La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle
ipotesi  in  cui  la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle
ipotesi   in  cui  il  trasgressore  abbia  autonomamente  provveduto
all'adempimento  degli  obblighi  di legge sanzionati precedentemente
all'emanazione della prescrizione.


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