Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (D.Lgs. 14 settembre 2015 , n. 149)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
il quale, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'
ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n. 183
del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite
l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL,
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la
protezione ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' al
fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro
denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito
«Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e
dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di tutto il
personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, ai
funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri
gia' assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime
condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e' posto sotto la
vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle
risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di
ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale
dell'Ispettorato e' ubicata presso un immobile demaniale o un
immobile gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti
previdenziali.
5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni.
Art. 2
Funzioni e attribuzioni
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo
statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e ai criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da
stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
a quest'ultimo.
2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e
attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla
base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la
vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro
accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa
la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze gia' attribuite al
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni
per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione
al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei
vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei
premi;
b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e
sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche' direttive operative rivolte al
personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi
delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo,
ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attivita' di prevenzione e promozione della
legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al
contrasto del lavoro sommerso e irregolare , anche attraverso l'uso
non corretto dei tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui rapporti di
lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti
dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la
gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio
nazionale;
g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni del
lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di
orientare l'attivita' di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche
al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle
competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al
personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo svolgimento
delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e
allo svolgimento delle attivita' istituzionali delle predette
amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i
servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare
l'uniformita' di comportamento ed una maggiore efficacia degli
accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
Art. 3
Organi dell'Ispettorato
1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni
rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di
provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza
dell'Ispettorato ed e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile
un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso
l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'Ispettorato
spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per
l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
3. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da
quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale
generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di
provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza
dell'Ispettorato. Un componente ciascuno e' indicato dall'INPS e
dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di
presidente.
4. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati
i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I
componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, in possesso di specifica professionalita'. L'assegnazione delle
funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le
modalita' stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1. Ai
componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento
della loro attivita', un compenso determinato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non
spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
6. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di
responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facolta' di revoca
dell'incarico.
Art. 4
Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato
1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato,
provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate
d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di
amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il
direttore propone alla commissione centrale di coordinamento di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 gli
obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive,
riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione
annuale sull'attivita' svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilita' della gestione
dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei
risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. E' inoltre
facolta' del direttore proporre all'approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di
contabilita' adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che
svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresi' l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il
direttore dell'Ispettorato.
4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attivita'
dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n.
123 nonche', in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del
codice civile.
Art. 5
Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il
Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato e la contabilita' finanziaria ed
economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di
cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e
contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento
di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e
dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del
mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attivita'
istituzionale che comporta, il trasporto di strumenti informatici,
fotocamere e altre attrezzature di lavoro. Ai fini della
rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma
si applicano i seguenti criteri:
a) mantenimento della misura dell'indennita' chilometrica di cui
al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836
come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417;
b) previsione di una specifica indennita' volta a favorire la
messa a disposizione del mezzo proprio;
c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti
dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.
3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte a garantire
l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche,
messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato, del
personale di cui all'articolo 6 comma 4, nonche' del personale
ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure
volte a garantire che lo svolgimento dell'attivita' lavorativa del
personale ispettivo abbia luogo con modalita' flessibili e
semplificate.
4. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato si avvale
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'Ispettorato e' inserito nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. La dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357
unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, e'
definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione
organica, nella quale sono previste quattro posizioni di livello
dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale, sono
ricomprese le unita' di personale gia' in servizio presso le
direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la
direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non
dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente,
la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione
collettiva del comparto Ministeri.
2. La dotazione organica dell'Ispettorato e' ridotta in misura
corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali,
appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni
interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31
dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni
dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai
fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle
vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono
contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento
accessorio.
3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti
dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1,
la dotazione organica dell'Ispettorato e' incrementata, ogni tre
anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta' assunzionali
previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del
personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse
finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto
collettivo applicato dall'Ispettorato.
4. Presso la sede di Roma dell'Ispettorato e' istituito, alle
dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
«Comando carabinieri per la tutela del lavoro». L'attivita' di
vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonche' il
coordinamento con l'Ispettorato e' assicurato mediante la
definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di
condotta e programmi ispettivi periodici nonche' mediante
l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi
territoriali dell'Ispettorato opera altresi' un contingente di
personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui
all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente
preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente
dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal presente
comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' assegnato
all'Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma,
eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1,
e' aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed
e' selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato
specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti
al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di
conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri
relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del
personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle
attivita' cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui
al presente comma e' abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui
all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009, recante
la «Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative
al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del lavoro con
la Regione Sicilia.
5. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresi'
individuati:
a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato;
b) gli assetti e gli organici del personale dell'Arma dei
Carabinieri di cui al comma 4, nonche' i contenuti della dipendenza
funzionale delle unita' territoriali dal dirigente preposto alla sede
territoriale dell'Ispettorato.
6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:
a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali
del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato
i compiti gia' assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e
16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2014, n. 121;
b) e' trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli
stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del
trasferimento e' ricompreso il personale gia' in servizio presso le
direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la
direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. E' altresi' trasferito presso la sede
centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale
ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, fatta salva la possibilita' di chiedere,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di
rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei
corrispondenti profili amministrativi.
Art. 7
Coordinamento e accentramento
delle funzioni di vigilanza
1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1,
il personale ispettivo gia' appartenente all'INPS e all'INAIL e'
inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il
mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le
risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di
cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini della
determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e
dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente comma,
che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi
fondi per il trattamento accessorio.
2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' ispettiva,
con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di
coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL
che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare
le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonche'
di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche
modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene
conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici
funzionali allo svolgimento delle attivita' istituzionali delle
predette amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL puo' chiedere di essere
inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi
Istituti nei limiti delle disponibilita' previste dalle relative
dotazioni organiche.
4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e
Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi
protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori,
l'uniforme svolgimento dell'attivita' di vigilanza ed evitare la
sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle
competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza
sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono
prevedere, altresi', iniziative formative comuni e la condivisione
delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attivita' di
vigilanza al fine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.
Art. 8
Risorse finanziarie
1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi
comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in
forza all'Ispettorato, gia' assegnate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella
titolarita' dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in
ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL destinate
alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) numero 2), del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il
finanziamento delle misure, gia' previste dallo stesso decreto legge,
per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo
dell'Ispettorato. Sono altresi' trasferite all'Ispettorato le risorse
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e
dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo ai
sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d).
2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del
piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il cui termine di predisposizione e' differito di
sei mesi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
in applicazione del presente decreto legislativo.
Art. 9
Rappresentanza in giudizio
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Ispettorato si
applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
2. L'Ispettorato puo' farsi rappresentare e difendere, nel primo e
secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a
cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche'
negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle
amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri
dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, e' fatta
salva la possibilita' per l'Avvocatura dello Stato di assumere
direttamente la trattazione della causa secondo le modalita'
stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso
di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione
del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la
quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le
entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono
in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e ne integrano
le dotazioni finanziarie.
Art. 10
Organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1,
comma 4 lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione della
struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresi' la soppressione
della direzione generale per l'attivita' ispettiva ed eventuali
ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1,
2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti
riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni
dirigenziali di livello generale e non generale.
Art. 11
Abrogazioni e altre norme di coordinamento
1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1,
al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza). - 1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi del presente
articolo, opera quale sede permanente di elaborazione di
orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza.
2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali
presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi
ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi.
3. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualita' di
presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai
direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della
Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della
Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da
quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti
dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I
componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri
supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a partecipare i
Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, e i Direttori generali delle direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute
della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita'
di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai
sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio»;
b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "alla
Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali";
c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal
seguente "L'adozione della diffida interrompe i termini per la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente
decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3".
d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale
dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione
delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale,
nonche' in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei
relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, e' ammesso
ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli
stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente
dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto»;
e) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro). - 1.
Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito
il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della
sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la
presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del
capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento
degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono
inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede
territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con
provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di
novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione
prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso
si intende respinto.».
2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o
territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in
norme di rango secondario e' da intendersi, in quanto compatibile,
alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.
3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti
dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorita' competente a ricevere
il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. L'Ispettorato puo' stipulare uno o piu' protocolli d'intesa che
prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale. L'Ispettorato stipula altresi' specifici protocolli
d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le
aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di
facilitare la mobilita' del personale ispettivo nell'ambito dello
svolgimento dei propri compiti.
5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a mettere
a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a
specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma
analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di
orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che
evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero
della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore
efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle
norme in materia di responsabilita' dirigenziale.
6. Al fine di uniformare l'attivita' di vigilanza ed evitare la
sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di
vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione
sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali
dell'Ispettorato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano
altresi' ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente
svolgimento dell'attivita' di vigilanza.
Art. 12
Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un
comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e
formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.
2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per il periodo
necessario a garantire la progressiva funzionalita' dell'Ispettorato
e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli
atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124;
b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia
ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo
che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi
piani di attivita' delle stesse amministrazioni;
c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad
una piu' efficace uniformita' dell'attivita' di vigilanza, ivi
comprese misure di carattere economico e gestionale;
d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici mesi
dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalita'
ed efficacia di azione.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di
presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.