Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (D.Lgs. 14 settembre 2015 , n. 149)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
il quale, allo scopo di rafforzare le opportunita'  di  ingresso  nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva, delega il Governo ad adottare, su  proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n.  183
del   2014,   recante   il   criterio   di   delega   relativo   alla
razionalizzazione   e   semplificazione   dell'attivita'   ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero  attraverso  l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, di una Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro,  tramite
l'integrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi  ispettivi  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dell'INPS  e  INAIL,
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie  regionali  per  la
protezione ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ispettorato nazionale del lavoro 
 
  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'   di
vigilanza in materia di lavoro e  legislazione  sociale,  nonche'  al
fine di  evitare  la  sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  e'
istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio
1999,  n.  300,  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro
denominata   «Ispettorato   nazionale   del   lavoro»,   di   seguito
«Ispettorato», che integra i  servizi  ispettivi  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
  2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate  dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   dall'INPS   e
dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di  tutto  il
personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione  e
assicurazione  obbligatoria,   nonche'   legislazione   sociale,   ai
funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i  poteri
gia' assegnati al personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 23  aprile  2004,  n.  124  e  alle  medesime
condizioni di legge. 
  3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto pubblico,  e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e'  posto  sotto  la
vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  che  ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la  corretta  gestione  delle
risorse finanziarie. 
  4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma  e  un  massimo  di
ottanta sedi  territoriali.  In  fase  di  avvio,  la  sede  centrale
dell'Ispettorato  e'  ubicata  presso  un  immobile  demaniale  o  un
immobile gia' in uso  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali o un immobile  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altri  Istituti
previdenziali.
  5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte  dei  conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,  n.
20, e successive modificazioni. 

Art. 2 
 
 
                       Funzioni e attribuzioni 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente della  Repubblica  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  lo
statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai  principi  e  ai  criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione  da
stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  il
direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
a quest'ultimo. 
  2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti  funzioni  e
attribuzioni: 
    a) esercita e coordina su tutto il  territorio  nazionale,  sulla
base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, contenenti anche specifiche  linee  di  indirizzo  per  la
vigilanza  sul  corretto  utilizzo  delle   prestazioni   di   lavoro
accessorio, la vigilanza in  materia  di  lavoro,  contribuzione  e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa
la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei
luoghi di lavoro, nei limiti  delle  competenze  gia'  attribuite  al
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e  gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto  a  prestazioni
per infortuni su lavoro e malattie professionali,  della  esposizione
al rischio nelle malattie professionali,  delle  caratteristiche  dei
vari cicli produttivi ai fini della applicazione  della  tariffa  dei
premi; 
    b)  emana  circolari  interpretative  in  materia   ispettiva   e
sanzionatoria, previo parere conforme  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche  sociali,  nonche'  direttive  operative  rivolte  al
personale ispettivo; 
    c) propone, sulla base di direttive del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, gli  obiettivi  quantitativi  e  qualitativi
delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione; 
    d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale  ispettivo,
ivi compreso quello di INPS e INAIL; 
    e)  svolge  le  attivita'  di  prevenzione  e  promozione   della
legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al
contrasto del lavoro sommerso e irregolare , anche attraverso l'uso
non corretto dei tirocini, ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
    f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui rapporti  di
lavoro nel settore dei trasporti  su  strada,  i  controlli  previsti
dalle norme di recepimento delle direttive  di  prodotto  e  cura  la
gestione  delle  vigilanze   speciali   effettuate   sul   territorio
nazionale; 
    g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni  del
lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine  di
orientare l'attivita' di vigilanza; 
    h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8,  anche
al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle
competenze professionali e delle  dotazioni  strumentali  in  uso  al
personale ispettivo; 
    i) svolge ogni ulteriore  attivita',  connessa  allo  svolgimento
delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali; 
    l) riferisce al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile  alla  programmazione  e
allo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali   delle   predette
amministrazioni; 
    m) ferme restando le rispettive competenze,  si  coordina  con  i
servizi ispettivi delle aziende  sanitarie  locali  e  delle  agenzie
regionali  per  la  protezione  ambientale  al  fine  di   assicurare
l'uniformita'  di  comportamento  ed  una  maggiore  efficacia  degli
accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Art. 3 
 
 
                       Organi dell'Ispettorato 
 
  1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica  per  tre  anni
rinnovabili per una sola volta: 
    a) il direttore; 
    b) il consiglio di amministrazione; 
    c) il collegio dei revisori. 
  2.  Il  direttore  e'  scelto  tra  esperti  ovvero  tra  personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del  decreto
legislativo  30  marzo  2001  n.  165  o  altro  personale   di   cui
all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di
provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza
dell'Ispettorato ed e' nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e,  se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando  o  analogo  provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e'  reso  indisponibile
un  posto  equivalente,  dal  punto  di  vista  finanziario,   presso
l'amministrazione  di  provenienza.  Al  direttore   dell'Ispettorato
spetta  il  trattamento  economico  e  normativo   riconosciuto   per
l'incarico di capo dipartimento di cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo n. 300 del 1999. 
  3. Il consiglio di amministrazione  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ed  e'  composto  da
quattro dirigenti incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale
generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale  di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in  possesso  di
provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza
dell'Ispettorato. Un componente  ciascuno  e'  indicato  dall'INPS  e
dall'INAIL  in  rappresentanza  dei  predetti   Istituti.   Uno   dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge,  su  designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le  funzioni  di
presidente. 
  4. Il collegio dei revisori e' nominato con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e'  composto  da  tre  membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  uno  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono  nominati
i membri  supplenti  in  rappresentanza  dei  predetti  Ministeri.  I
componenti del collegio sono scelti tra  i  dirigenti  incaricati  di
funzioni di livello dirigenziale non generale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, in possesso di specifica professionalita'. L'assegnazione delle
funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene  secondo  le
modalita' stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1.  Ai
componenti del collegio dei  revisori  compete,  per  lo  svolgimento
della  loro  attivita',  un  compenso  determinato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a  valere  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Per la partecipazione alle sedute degli  organi  collegiali  non
spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti. 
  6. Il  direttore  e'  sottoposto  alla  disciplina  in  materia  di
responsabilita' dirigenziale  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facolta' di  revoca
dell'incarico. 

Art. 4 
 
 
             Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato 
 
  1. Il  direttore  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ispettorato,
provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida  adottate
d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali  e  presenta  al  consiglio  di
amministrazione il bilancio preventivo  e  il  conto  consuntivo.  Il
direttore propone alla commissione centrale di coordinamento  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124  gli
obiettivi  quantitativi  e  qualitativi  delle  verifiche  ispettive,
riferisce periodicamente al Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al consiglio di amministrazione e  presenta  una  relazione
annuale sull'attivita' svolta  dall'Ispettorato.  Al  direttore  sono
assegnati   i   poteri   e   la   responsabilita'   della    gestione
dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei
risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati  dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro  stesso.  E'  inoltre
facolta' del direttore proporre  all'approvazione  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, modifiche ai  regolamenti  interni  di
contabilita' adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 
  2. Il consiglio di amministrazione, convocato  dal  componente  che
svolge le funzioni di presidente, che  stabilisce  altresi'  l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore  nell'esercizio  delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio  preventivo,  il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. 
  3. Alle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  partecipa  il
direttore dell'Ispettorato. 
  4. Il collegio dei  revisori  svolge  il  controllo  sull'attivita'
dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2011  n.
123 nonche', in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del
codice civile. 

Art. 5 
 
 
           Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  il
Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali  per  il
funzionamento  dell'Ispettorato  e  la  contabilita'  finanziaria  ed
economico patrimoniale relativa alla sua gestione. 
  2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti  di  bilancio  e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti  di
cui al comma 1 provvedono, in  deroga  alle  discipline  normative  e
contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento
di missione del personale  ispettivo  dell'Ispettorato,  dell'INPS  e
dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del
mezzo  proprio  per  lo   svolgimento   della   ordinaria   attivita'
istituzionale che comporta, il trasporto  di  strumenti  informatici,
fotocamere  e  altre  attrezzature   di   lavoro.   Ai   fini   della
rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma
si applicano i seguenti criteri: 
    a) mantenimento della misura dell'indennita' chilometrica di  cui
al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n.  836
come rideterminata dall'articolo 8 della legge  26  luglio  1978,  n.
417; 
    b) previsione di una specifica indennita'  volta  a  favorire  la
messa a disposizione del mezzo proprio; 
    c) previsione di coperture assicurative per  eventi  non  coperti
dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL. 
  3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte  a  garantire
l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali,  anche  informatiche,
messe a disposizione del personale  ispettivo  dell'Ispettorato,  del
personale di cui  all'articolo  6  comma  4,  nonche'  del  personale
ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure
volte a garantire che lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  del
personale  ispettivo  abbia  luogo   con   modalita'   flessibili   e
semplificate. 
  4. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato  si  avvale
dell'Organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  5. L'Ispettorato e' inserito nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. 

Art. 6 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. La dotazione organica dell'Ispettorato,  non  superiore  a  6357
unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali  e  non,  e'
definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2.  Nell'ambito  della  predetta  dotazione
organica, nella quale sono previste quattro  posizioni  di  livello
dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale,  sono
ricomprese  le  unita'  di  personale  gia'  in  servizio  presso  le
direzioni interregionali  e  territoriali  del  lavoro  e  presso  la
direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali.  Al  personale   dirigenziale   e   non
dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si  applica,  rispettivamente,
la  contrattazione  collettiva  dell'Area  I  e   la   contrattazione
collettiva del comparto Ministeri. 
  2. La dotazione organica  dell'Ispettorato  e'  ridotta  in  misura
corrispondente alle cessazioni del personale delle  aree  funzionali,
appartenente ai profili amministrativi, proveniente  dalle  Direzioni
interregionali e  territoriali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  che  avverranno  successivamente  all'entrata  in
vigore dei decreti di cui all'articolo  5,  comma  1  e  fino  al  31
dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le  cessazioni
dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili  ai
fini della determinazione del budget  di  assunzioni  previsto  dalle
vigenti disposizioni in  materia  di  assunzioni  ed,  inoltre,  sono
contestualmente  ridotti  i  relativi  fondi   per   il   trattamento
accessorio. 
  3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa  derivanti
dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1,
la dotazione organica  dell'Ispettorato  e'  incrementata,  ogni  tre
anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta' assunzionali
previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  turn-over  del
personale,  con  conseguente  assegnazione  delle  relative   risorse
finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto
collettivo applicato dall'Ispettorato. 
  4. Presso la sede  di  Roma  dell'Ispettorato  e'  istituito,  alle
dipendenze del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
«Comando carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro».  L'attivita'  di
vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri  nonche'  il
coordinamento   con   l'Ispettorato   e'   assicurato   mediante   la
definizione, da parte del direttore  dell'Ispettorato,  di  linee  di
condotta   e   programmi   ispettivi   periodici   nonche'   mediante
l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento  del
Comando  carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro.  Presso  le  sedi
territoriali  dell'Ispettorato  opera  altresi'  un  contingente   di
personale  che,  secondo  quanto  stabilito  dai   decreti   di   cui
all'articolo  5,  comma  1,  dipende  funzionalmente  dal   dirigente
preposto alla sede territoriale  dell'Ispettorato  e  gerarchicamente
dal comandante dell'articolazione  del  Comando  carabinieri  per  la
tutela del lavoro. In  relazione  a  quanto  stabilito  dal  presente
comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826,  comma  1,  del
decreto   legislativo   15   marzo   2010,   n.   66   e'   assegnato
all'Ispettorato.  Il  contingente   di   cui   al   presente   comma,
eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5,  comma  1,
e' aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma  1  ed
e' selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato
specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono  attribuiti,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti
al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto  salvo  il  potere  di
conciliazione di cui  all'articolo  11  del  decreto  legislativo  23
aprile 2004,  n.  124.  Sono  a  carico  dell'Ispettorato  gli  oneri
relativi al trattamento economico, fondamentale  ed  accessorio,  del
personale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  le  spese  connesse   alle
attivita' cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di  cui
al presente comma e' abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui
all'articolo 5, comma 1, il decreto del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali e con il Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009, recante
la «Riorganizzazione  del  Comando  Carabinieri  per  la  tutela  del
lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative
al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del  lavoro  con
la Regione Sicilia. 
  5. Con i decreti di cui all'articolo  5,  comma  1,  sono  altresi'
individuati: 
    a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato; 
    b) gli  assetti  e  gli  organici  del  personale  dell'Arma  dei
Carabinieri di cui al comma 4, nonche' i contenuti  della  dipendenza
funzionale delle unita' territoriali dal dirigente preposto alla sede
territoriale dell'Ispettorato. 
  6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1: 
    a) cessano di operare le direzioni interregionali e  territoriali
del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali  dell'Ispettorato
i compiti gia' assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15  e
16 di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  14
febbraio 2014, n. 121; 
    b) e' trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato  dagli
stessi decreti di  cui  all'articolo  5,  comma  1.  Nell'ambito  del
trasferimento e' ricompreso il personale gia' in servizio  presso  le
direzioni interregionali  e  territoriali  del  lavoro  e  presso  la
direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. E'  altresi'  trasferito  presso  la  sede
centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale
ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, fatta salva la possibilita'  di  chiedere,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  di
rimanere nei ruoli  dello  stesso  Ministero  con  inquadramento  nei
corrispondenti profili amministrativi. 

Art. 7 
 
 
                    Coordinamento e accentramento 
                     delle funzioni di vigilanza 
 
  1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma  1,
il personale ispettivo gia'  appartenente  all'INPS  e  all'INAIL  e'
inserito in un ruolo ad esaurimento  dei  predetti  Istituti  con  il
mantenimento del trattamento economico  e  normativo  in  vigore.  Le
risorse derivanti dalle economie per le cessazioni  dal  servizio  di
cui  al  presente  comma  non  sono  utilizzabili   ai   fini   della
determinazione  del  budget  di  assunzioni  da  parte  dell'INPS   e
dell'INAIL  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in   materia   di
assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma  3.
In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente  comma,
che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti  di
cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i  relativi
fondi per il trattamento accessorio. 
  2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita'  ispettiva,
con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di
coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL
che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di  dettare
le linee di condotta e le direttive di carattere  operativo,  nonche'
di  definire  tutta  la  programmazione  ispettiva  e  le  specifiche
modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si  tiene
conto delle esigenze del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'INPS e dell'INAIL di  effettuare  accertamenti  tecnici
funzionali  allo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  delle
predette amministrazioni. 
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL puo' chiedere di essere
inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi  dei  rispettivi
Istituti nei limiti  delle  disponibilita'  previste  dalle  relative
dotazioni organiche. 
  4. Nella Regione Sicilia e nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  l'Ispettorato  provvede  alla   stipulazione   di   appositi
protocolli  d'intesa  al  fine  di  garantire,  in  detti  territori,
l'uniforme svolgimento dell'attivita'  di  vigilanza  ed  evitare  la
sovrapposizione  di  interventi   ispettivi,   nel   rispetto   delle
competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di  vigilanza
sul  lavoro  e  legislazione  sociale.   Detti   protocolli   possono
prevedere, altresi', iniziative formative comuni  e  la  condivisione
delle migliori pratiche in materia di svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza al fine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale. 

Art. 8 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse
strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi
comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale  in
forza all'Ispettorato, gia' assegnate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella
titolarita' dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in
ogni caso trasferite all'Ispettorato le  risorse  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS  e  dell'INAIL  destinate
alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera  d)  numero  2),  del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate  per  il
finanziamento delle misure, gia' previste dallo stesso decreto legge,
per   l'incentivazione   del    personale    ispettivo    di    ruolo
dell'Ispettorato. Sono altresi' trasferite all'Ispettorato le risorse
del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'INPS  e
dell'INAIL finalizzate alla formazione  del  personale  ispettivo  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d). 
  2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto  del
piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2,  comma  222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il cui termine di predisposizione e' differito  di
sei mesi. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
in applicazione del presente decreto legislativo. 

Art. 9 
 
 
                     Rappresentanza in giudizio 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  2,  all'Ispettorato  si
applica l'articolo 1 del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1611. 
  2. L'Ispettorato puo' farsi rappresentare e difendere, nel primo  e
secondo grado di  giudizio,  da  propri  funzionari  nei  giudizi  di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi  di  opposizione  a
cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo  6,  comma  4,
lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche'
negli altri  casi  in  cui  la  legislazione  vigente  consente  alle
amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di  propri
dipendenti. Nel secondo grado di giudizio,  ove  vengano  in  rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,  e'  fatta
salva la  possibilita'  per  l'Avvocatura  dello  Stato  di  assumere
direttamente  la  trattazione  della  causa  secondo   le   modalita'
stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso
di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute  dal
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con  la  riduzione
del venti per cento dell'importo complessivo  ivi  previsto.  Per  la
quantificazione dei relativi importi si applica il  decreto  adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, per la liquidazione del  compenso  spettante  agli  avvocati.  Le
entrate derivanti dall'applicazione del presente  comma  confluiscono
in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e  ne  integrano
le dotazioni finanziarie. 

Art. 10 
 
 
               Organizzazione del Ministero del lavoro 
          e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui  all'articolo  1,
comma 4 lettera  c),  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  in
applicazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente   decreto
legislativo sono apportate le conseguenti  modifiche  ai  decreti  di
organizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione  della
struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3. 
  2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresi'  la  soppressione
della direzione  generale  per  l'attivita'  ispettiva  ed  eventuali
ridimensionamenti delle altre direzioni generali  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi  1,
2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti
riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche  con  riferimento  alle  relative  posizioni
dirigenziali di livello generale e non generale. 

Art. 11 
 
 
             Abrogazioni e altre norme di coordinamento 
 
  1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5  comma  1,
al decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) gli articoli 1, 2, 4 e 5  sono  abrogati  e  l'articolo  3  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Commissione centrale di  coordinamento  dell'attivita'  di
vigilanza).  -  1.   La   Commissione   centrale   di   coordinamento
dell'attivita'  di  vigilanza,  costituita  ai  sensi  del   presente
articolo,  opera   quale   sede   permanente   di   elaborazione   di
orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza. 
  2.  La  Commissione,  sulla  base  di  specifici  rapporti  annuali
presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro,  propone  indirizzi
ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi. 
  3. La  Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita'  di
vigilanza, nominata con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e'  composta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali o da un sottosegretario delegato,  in  qualita'  di
presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro;  dai
direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante  generale  della
Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate  della
Guardia  di  finanza;   dal   Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia  delle  entrate;  da
quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro  rappresentanti
dei   lavoratori    designati    dalle    organizzazioni    sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello   nazionale.   I
componenti della Commissione possono farsi  rappresentare  da  membri
supplenti appositamente delegati. 
  4.  Alle  sedute  della  Commissione  centrale   di   coordinamento
dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a  partecipare  i
Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, e i  Direttori  generali  delle  direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in  materia.  Alle  sedute
della  Commissione  centrale  di  coordinamento   dell'attivita'   di
vigilanza puo', su questioni di  carattere  generale  attinenti  alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi'  invitato  il  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  5. Ai componenti della Commissione di coordinamento  dell'attivita'
di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a  partecipare  ai
sensi del comma  4  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso  spese  o
indennita'  di  missione.  Al  funzionamento  della  Commissione   si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui  pertinenti
capitoli di bilancio»; 
    b) all'articolo 9,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  "alla
Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali"; 
    c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal
seguente "L'adozione  della  diffida  interrompe  i  termini  per  la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17  del  presente
decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli  adempimenti
di cui ai commi 2 e 3". 
    d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  16   (Ricorsi   al   direttore   della   sede   territoriale
dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme  applicazione
delle  disposizioni  in  materia  di  lavoro,  legislazione  sociale,
nonche' in materia contributiva e  assicurativa,  nei  confronti  dei
relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali  e  agenti  di
polizia giudiziaria di cui  all'articolo  13,  comma  7,  e'  ammesso
ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del  lavoro,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  degli
stessi. 
  2. Il  ricorso  va  inoltrato  alla  sede  territoriale  competente
dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso,  nel  termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta  dal
ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende respinto»; 
    e) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Ricorso al Comitato per  i  rapporti  di  lavoro).  -  1.
Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito
il Comitato per i rapporti di lavoro, composto  dal  direttore  della
sede territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  che  la
presiede, dal direttore dell'INPS  e  dal  direttore  dell'INAIL  del
capoluogo di  regione  dove  ha  sede  l'Ispettorato  competente.  Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso  spese  o
indennita' di missione ed al funzionamento  dei  comitati  stessi  si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui  pertinenti
capitoli di bilancio. 
  2.   Tutti   i   ricorsi   avverso   gli   atti   di   accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  e  gli  atti  di  accertamento
degli Enti previdenziali e assicurativi che  abbiano  ad  oggetto  la
sussistenza  o  la  qualificazione  dei  rapporti  di  lavoro,   sono
inoltrati entro 30 giorni  dalla  notifica  degli  stessi  alla  sede
territoriale  competente  dell'Ispettorato   e   sono   decisi,   con
provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di
novanta giorni  dal  ricevimento,  sulla  base  della  documentazione
prodotta dal ricorrente e di  quella  in  possesso  dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione  il  ricorso
si intende respinto.». 
  2. Ogni riferimento  alle  direzioni  interregionali,  regionali  o
territoriali del lavoro contenuto in  provvedimenti  di  legge  o  in
norme di rango secondario e' da intendersi,  in  quanto  compatibile,
alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato. 
  3. Le disposizioni di cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689
trovano  applicazione,   in   quanto   compatibili,   nei   confronti
dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorita' competente a ricevere
il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24  novembre
1981, n. 689. 
  4. L'Ispettorato puo' stipulare uno o piu' protocolli d'intesa  che
prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi  delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la  protezione
ambientale.  L'Ispettorato  stipula  altresi'  specifici   protocolli
d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le
aziende  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  al  fine   di
facilitare la mobilita' del  personale  ispettivo  nell'ambito  dello
svolgimento dei propri compiti. 
  5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a  mettere
a  disposizione  dell'Ispettorato,  anche  attraverso   l'accesso   a
specifici archivi informatici, dati  e  informazioni,  sia  in  forma
analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di  difesa  in  giudizio,  al  fine  di
orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle   imprese   che
evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare  ovvero
della evasione od omissione contributiva e al fine  di  una  maggiore
efficacia  della  gestione  del  contenzioso.  L'inosservanza   delle
disposizioni di cui al presente comma comporta  l'applicazione  delle
norme in materia di responsabilita' dirigenziale. 
  6. Al fine di uniformare l'attivita' di  vigilanza  ed  evitare  la
sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  ogni  altro  organo   di
vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione
sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale  e  territoriali
dell'Ispettorato. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma  5,  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS  e  l'INAIL  assicurano
altresi'  ogni  forma  di  collaborazione  utile  ad  un   efficiente
svolgimento dell'attivita' di vigilanza. 

Art. 12 
 
 
          Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato 
 
  1. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  nomina  un
comitato  operativo  presieduto  dal  direttore  dell'Ispettorato   e
formato da un esperto dei ruoli del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL. 
  2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per il periodo
necessario a garantire la progressiva funzionalita'  dell'Ispettorato
e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 
  3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni: 
    a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli
atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro  e
legislazione sociale  da  sottoporre  alla  Commissione  centrale  di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124; 
    b)  assicura  ogni  utile  coordinamento  tra  l'Ispettorato,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia
ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale  ispettivo
che della definizione degli obiettivi  in  relazione  ai  complessivi
piani di attivita' delle stesse amministrazioni; 
    c) adotta, in raccordo con il direttore,  misure  finalizzate  ad
una  piu'  efficace  uniformita'  dell'attivita'  di  vigilanza,  ivi
comprese misure di carattere economico e gestionale; 
    d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici  mesi
dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalita'
ed efficacia di azione. 
  4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di
presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti. 

Art. 13 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


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