Soggetti assicurati all’Enpals (Decreto Ministero Lavoro 15 Marzo 2005 n. 17454)
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 15 marzo 2005 (in Gazz. Uff., 7 aprile , n. 80 ) – Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS.
Art. 1
- I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:
- lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:
- artisti lirici;
- cantanti di musica leggera;
- coristi;
- vocalisti;
- suggeritori del coro;
- maestri del coro;
- assistenti e aiuti del coro;
- attori di prosa;
- allievi attori;
- mimi;
- attori cinematografici o di audiovisivi;
- attori di doppiaggio;
- attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
- imitatori, contorsionisti;
- artisti del circo;
- marionettisti e burattinai;
- acrobati e stuntman;
- ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
- suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- generici e figuranti;
- presentatori;
- disc-jockey;
- animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
- registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- casting director;
- sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- soggettisti;
- dialoghisti;
- adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
- direttori della fotografia;
- light designer;
- direttori di produzione;
- ispettori di produzione;
- segretari di produzione;
- responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
- segretari di edizione;
- cassieri di produzione;
- organizzatori generali;
- amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
- direttori di scena;
- direttori di doppiaggio;
- assistenti di scena e di doppiaggio;
- location manager;
- compositori;
- direttori d’orchestra; sostituti direttori d’orchestra;
- maestri collaboratori; maestri di banda;
- professori d’orchestra;
- consulenti assistenti musicali;
- concertisti e solisti;
- orchestrali anche di musica leggera;
- bandisti;
- coreografi e assistenti coreografi;
- ballerini e tersicorei;
- figuranti lirici;
- cubisti;
- spogliarellisti;
- figuranti di sala;
- indossatori;
- fotomodelli;
- amministratori di formazioni artistiche;
- organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
- tecnici del montaggio e del suono;
- documentaristi audiovisivi;
- tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
- tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- sound designer;
- tecnici addetti agli effetti speciali;
- maestri d’armi;
- operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
- aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
- video-assist;
- fotografi di scena;
- maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
- scenografi;
- story board artist;
- bozzettista;
- creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
- architetti;
- arredatori;
- costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi;
- sarti;
- truccatori;
- parrucchieri;
- lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
- lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- artieri ippici;
- impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;
- prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
- impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
- lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificatodalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo: