D.l. 130/2020 – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare | Adlabor

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130
Disposizioni  urgenti  in   materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale e  complementare,  modifiche  agli  articoli  131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure  in  materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di  contrasto  all'utilizzo  distorto  del  web  e  di
disciplina del Garante nazionale dei diritti  delle  persone  private
della liberta' personale. (20G00154) 

(GU n.261 del 21-10-2020)

 

 Vigente al: 22-10-2020

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  la
corretta applicazione delle disposizioni in materia di  immigrazione,
nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti  in
materia; 
  Ravvisata, altresi', la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
modificare alcune norme in materia di riconoscimento della protezione
internazionale e della protezione complementare e di riarticolare  il
sistema di prima assistenza e di accoglienza  dei  richiedenti  ed  i
titolari  di  protezione  internazionale,  per   i   beneficiari   di
protezione complementare e per minori stranieri non accompagnati; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre norme
in  materia  di  iscrizione   anagrafica   dello   straniero   e   di
cittadinanza; 
  Ritenuta  inoltre  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
introdurre disposizioni in materia di diritto penale; 
  Considerata, inoltre, la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rafforzare la capacita' preventiva delle misure di divieto di accesso
agli  esercizi  pubblici  e  ai  locali  di  pubblico   trattenimento
nell'attuale quadro delle attivita'  di  prevenzione  in  materia  di
tutela della sicurezza e dell'incolumita' pubblica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di implementare  le
misure di prevenzione e contrasto al  traffico  di  stupefacenti  via
internet; 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.142,  recante
attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2019,  n.  53,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, recante disposizioni
urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
difesa, della salute, dello  sviluppo  economico  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Disposizioni in materia di permesso di soggiorno 
                      e controlli di frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 6, dopo  le  parole  «Stati  contraenti»
sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli  obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno  per  motivi  di
lavoro,  ove  ne  ricorrano  i  requisiti,  i  seguenti  permessi  di
soggiorno: 
    a)  permesso  di  soggiorno  per  protezione  speciale,  di   cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le  cause
di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli
articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
    b) permesso di  soggiorno  per  calamita',  di  cui  all'articolo
20-bis; 
    c)  permesso  di  soggiorno  per  residenza  elettiva,   di   cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-quater),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
    d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o  dello
stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  ad
eccezione dei  casi  in  cui  lo  straniero  era  precedentemente  in
possesso di un permesso per richiesta asilo; 
    e)  permesso  di  soggiorno  per  attivita'  sportiva,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
    f) permesso di soggiorno per lavoro di  tipo  artistico,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o); 
    g)  permesso  di  soggiorno  per   motivi   religiosi,   di   cui
all'articolo 5, comma 2; 
    h)  permesso  di  soggiorno  per  assistenza   minori,   di   cui
all'articolo 31, comma 3.»; 
    c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato; 
    d)  all'articolo  12,  i  commi  6-bis,  6-ter  e  6-quater  sono
abrogati; 
    e) all'articolo 19: 
      1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.1.  Non  sono  ammessi  il  respingimento   o   l'espulsione   o
l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti.  Nella  valutazione  di
tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in  tale  Stato,  di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non  sono  altresi'
ammessi il respingimento o l'espulsione  di  una  persona  verso  uno
Stato   qualora   esistano   fondati   motivi   di    ritenere    che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della propria vita privata e  familiare,  a  meno
che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero
di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio
di violazione di cui al periodo  precedente,  si  tiene  conto  della
natura e della effettivita' dei vincoli  familiari  dell'interessato,
del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza  di  legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; 
      2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 
  «1.2.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della  domanda  di   protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1  e  1.1.,
la Commissione territoriale trasmette gli atti  al  Questore  per  il
rilascio di un permesso di soggiorno  per  protezione  speciale.  Nel
caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso  di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai  commi  1  e  1.1,  il
Questore,  previo  parere  della  Commissione  territoriale  per   il
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un  permesso
di soggiorno per protezione speciale.»; 
      3) al comma 2, lettera d-bis),  al  primo  periodo,  le  parole
«condizioni di salute di particolare gravita'» sono sostituite  dalle
seguenti:  «gravi  condizioni  psico-fisiche  o  derivanti  da  gravi
patologie»; 
    f) all'articolo 20-bis: 
      1) al comma 1, le  parole  «contingente  ed  eccezionale»  sono
sostituite dalla seguente: «grave»; 
      2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi»
sono soppresse, la parola «eccezionale» e' sostituita dalla seguente:
«grave» le parole «, ma non puo' essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse; 
    g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole «In  presenza  dei
requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera  b),  e
fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma
3, lo» sono sostitute dalla seguente: «Lo»; 
    h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti
periodi:  «Il  mancato  rilascio  del  parere  richiesto   non   puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.  Si
applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
241.»; 
    i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha  una  durata  pari
alla durata presunta  del  trattamento  terapeutico,  e'  rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e  consente  lo
svolgimento di attivita' lavorativa.». 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  83  del  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327,  per  motivi  di  ordine  e  sicurezza
pubblica  ovvero  quando  si  concretizzano  le  condizioni  di   cui
all'articolo 19, paragrafo 2, lettera  g),  della  Convenzione  delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta
a Montego Bay il 10 dicembre  1982,  resa  esecutiva  dalla  legge  2
dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle  leggi  di
immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro della difesa e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e previa informazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi  nel
mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi
in  servizio  governativo  non  commerciale.  Non  trovano   comunque
applicazione le  disposizioni  del  presente  comma  nell'ipotesi  di
operazioni  di  soccorso  immediatamente  comunicate  al  centro   di
coordinamento competente per il soccorso marittimo e  allo  Stato  di
bandiera  ed  effettuate  nel  rispetto   delle   indicazioni   della
competente autorita' per la ricerca e soccorso  in  mare,  emesse  in
base agli obblighi  derivanti  dalle  convenzioni  internazionali  in
materia di diritto del mare nonche' dello statuto dei rifugiati fermo
restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale
per combattere il traffico di migranti via  terra,  via  mare  e  via
aria.  Nei  casi  di  inosservanza  del  divieto  o  del  limite   di
navigazione stabilito al periodo precedente,  si  applica  l'articolo
1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa  e'  da  euro
10.000 ad euro 50.000. 
                               Art. 2 
 
                Disposizioni in materia di procedure 
        per il riconoscimento della protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della  Commissione
territoriale, previo esame preliminare  delle  domande,  determina  i
casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma
2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata,  ai  sensi
dell'articolo  28-bis.  La  Commissione   territoriale   informa   il
richiedente delle determinazioni procedurali  assunte  ai  sensi  del
periodo  precedente,  all'avvio  del  colloquio  personale   di   cui
all'articolo 12. 
  2. La domanda e' esaminata in  via  prioritaria,  conformemente  ai
principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: 
    a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata; 
    b) e' presentata da un richiedente appartenente  a  categorie  di
persone vulnerabili, in particolare da un  minore  non  accompagnato,
ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; 
    c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.»; 
    b) l'articolo 28-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28-bis (Procedure accelerate).  -  1.  La  Questura  provvede
senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria  alla
Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque  giorni
nei casi di: 
    a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera
b); 
    b) domanda presentata da richiedente  sottoposto  a  procedimento
penale per uno dei reati di cui agli articoli 12,  comma  1,  lettera
c), e 16,  comma  1,  lettera  d-bis),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251,  e  quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza
non definitiva per uno  dei  predetti  reati,  previa  audizione  del
richiedente. 
  2. La Questura  provvede  senza  ritardo  alla  trasmissione  della
documentazione necessaria alla Commissione  territoriale  che,  entro
sette giorni dalla data di ricezione della  documentazione,  provvede
all'audizione e decide entro i successivi due  giorni,  nei  seguenti
casi: 
    a) richiedente per il quale e' stato  disposto  il  trattenimento
nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano  le
condizioni di cui al comma 1, lettera b); 
    b)  domanda  di  protezione  internazionale  presentata   da   un
richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di  transito  di
cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso  o  tentato
di eludere i relativi controlli.  In  tali  casi  la  procedura  puo'
essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito; 
    c) richiedente proveniente  da  un  Paese  designato  di  origine
sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis; 
    d)  domanda  manifestamente  infondata,  ai  sensi  dell'articolo
28-ter; 
    e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato
in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di  ritardare  o
impedire  l'esecuzione  di   un   provvedimento   di   espulsione   o
respingimento. 
  3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi  competente  all'esame  delle
domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento  (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno
2013. 
  4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.  Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque  ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma
2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma. 
  5. I termini di cui al presente articolo  possono  essere  superati
ove necessario per assicurare un  esame  adeguato  e  completo  della
domanda, fatti salvi i termini  massimi  previsti  dall'articolo  27,
commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e  al  comma
2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27,  commi  3  e  3-bis,
sono ridotti ad un terzo. 
  6. Le procedure di cui al presente articolo  non  si  applicano  ai
minori non accompagnati.»; 
    c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente:
«1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
richiedenti portatori di esigenze particolari indicate  nell'articolo
17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»; 
    d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 29-bis  (Domanda  reiterata  in  fase  di  esecuzione  di  un
provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero  presenta  una
prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un  provvedimento
che  ne  comporterebbe  l'imminente  allontanamento  dal   territorio
nazionale, la domanda e' trasmessa  con  immediatezza  al  Presidente
della  Commissione  territoriale  competente  che  procede  all'esame
preliminare  entro  tre  giorni   e   contestualmente   ne   dichiara
l'inammissibilita' ove non siano stati  addotti  nuovi  elementi,  ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).»; 
    e) all'articolo 32: 
      1) il comma 1-bis e' abrogato; 
      2) al comma 3: 
        2.1 al primo periodo, la parola «annuale» e' sostituita dalla
seguente: «biennale»; 
        2.2 al  secondo  periodo,  le  parole  «ma  non  puo'  essere
convertito in permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo quanto previsto  in  ordine
alla  convertibilita'  dall'articolo  6,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
      3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3.1.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della  domanda  di   protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti  di  cui  all'articolo  19,
comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al  Questore  per
il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. 
  3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non e'
accolta e nel corso del procedimento emergono i  presupposti  di  cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, la Commissione territoriale  ne  informa  il  Procuratore  della
Repubblica presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  competente,  per
l'eventuale attivazione delle misure  di  assistenza  in  favore  del
minore.»; 
    f) all'articolo 35-bis: 
      1) al comma  2,  quarto  periodo,  le  parole  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»; 
      2) al comma 3: 
        2.1 alla lettera d), le parole «commi 1-ter e 2, lettera  c)»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ed e);»; 
        2.2 dopo la lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis)
avverso il provvedimento relativo alla domanda  di  cui  all'articolo
28-bis, comma 1, lettera b).»; 
      3) al comma 4, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Nei casi previsti dal comma 3, lettere a),  b),  c),  d)  e  d-bis),
l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato  puo'  tuttavia
essere sospesa, quando ricorrono gravi  e  circostanziate  ragioni  e
assunte, ove occorra, sommarie informazioni,  con  decreto  motivato,
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
aprile  2017,  n.  46,  e  pronunciato  entro  cinque  giorni   dalla
presentazione dell'istanza  di  sospensione  e  senza  la  preventiva
convocazione della controparte.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  La  proposizione
del ricorso o  dell'istanza  cautelare  ai  sensi  del  comma  4  non
sospende  l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento   che   dichiara
inammissibile, per la seconda volta,  la  domanda  di  riconoscimento
della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29,  comma  1,
lettera   b),   ovvero   dichiara   inammissibile   la   domanda   di
riconoscimento   della   protezione    internazionale,    ai    sensi
dell'articolo 29-bis.». 
                               Art. 3 
 
        Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche 
            al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  10-ter,  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Lo  straniero  e'  tempestivamente  informato  dei
diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida  del
decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»; 
    b) all'articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo  periodo,  e'
inserito  il  seguente:  «Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 14, comma 2.»; 
    c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«A tal  fine  effettua  richiesta  di  assegnazione  del  posto  alla
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»; 
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1.1.  Il
trattenimento dello straniero di cui non e'  possibile  eseguire  con
immediatezza  l'espulsione  o  il  respingimento  alla  frontiera  e'
disposto con priorita' per coloro che siano considerati una  minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblica o che  siano  stati  condannati,
anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma  5-bis,  nonche'  per
coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i  quali  sono  vigenti
accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che
provengano da essi.»; 
      3) al comma 5: 
        a) al quinto periodo  le  parole  «centottanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta  giorni  ed  e'  prorogabile  per
altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino  di  un  Paese
con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»; 
        b) al sesto periodo la  parola  «centottanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «novanta» e  dopo  le  parole  «trenta  giorni»  sono
inserite le seguenti: «prorogabile per altri trenta giorni qualora lo
straniero  sia  cittadino  di  un  Paese  con  cui   l'Italia   abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione
internazionale, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di
cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di  cui  all'articolo
4, comma 3, e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente,  a
norma  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
  2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli  9  e
11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai  sensi  dell'articolo  5
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223.
E'  fatto  obbligo  al  responsabile  di  dare  comunicazione   delle
variazioni della convivenza al competente ufficio di  anagrafe  entro
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 
  3. La comunicazione, da parte  del  responsabile  della  convivenza
anagrafica,   della   revoca   delle   misure   di   accoglienza    o
dell'allontanamento  non  giustificato  del  richiedente   protezione
internazionale costituisce motivo  di  cancellazione  anagrafica  con
effetto immediato. 
  4. Ai richiedenti  protezione  internazionale  che  hanno  ottenuto
l'iscrizione  anagrafica,  e'  rilasciata,  sulla  base  delle  norme
vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata  al  territorio
nazionale e della durata di tre anni.»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 2: 
        1.1 alla lettera a), dopo le parole: «legge 14 febbraio 1970,
n. 95», sono inserite le seguenti: «o nelle condizioni  di  cui  agli
articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del  decreto  legislativo
19 novembre 2007, n. 251»; 
        1.2 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
        1.3 alla lettera c), dopo le parole «attivita' illecite» sono
aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati previsti dagli articoli 12,
comma 1, lettera c), e  16,  comma  1,  lettera  d-bis)  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»; 
      2) al  comma  3-bis),  le  parole:  «centottanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «novanta  giorni  prorogabili  per  altri
trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con  cui
l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.»; 
      3) al comma 6, primo periodo, le parole  «commi  1  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  b),  numero  1)  si
applicano nel limite dei posti disponibili dei centri  di  permanenza
per  il  rimpatrio  o  delle  strutture  diverse  e  idonee,  di  cui
all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286. 
  4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Lo  straniero  e'  trattenuto  nel  centro,  presso  cui  sono
assicurati  adeguati  standard  igienico-sanitari  e  abitativi,  con
modalita' tali da assicurare la necessaria informazione  relativa  al
suo status, l'assistenza e il  pieno  rispetto  della  sua  dignita',
secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.  Oltre  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, e'  assicurata  in  ogni  caso  la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis) Lo straniero trattenuto puo' rivolgere  istanze  o  reclami
orali o scritti, anche in busta chiusa, al  garante  nazionale  e  ai
garanti regionali o locali  dei  diritti  delle  persone  detenute  o
private della liberta' personale.». 
  5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
10, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) formula  specifiche  raccomandazioni  all'amministrazione
interessata, se accerta la fondatezza delle  istanze  e  dei  reclami
proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla  lettera
e). L'amministrazione interessata, in caso di  diniego,  comunica  il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni;». 
                               Art. 4 
 
       Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti 
       protezione internazionale e dei titolari di protezione 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il  sistema  di  accoglienza
per  richiedenti  protezione  internazionale  si  basa  sulla   leale
collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme
di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16. 
  2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate  nei  centri  di
cui  agli  articoli  9  e  11,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
per le procedure di  soccorso  e  di  identificazione  dei  cittadini
stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. 
  3.  L'accoglienza  dei  richiedenti  protezione  internazionale  e'
assicurata, nei limiti dei posti  disponibili,  nelle  strutture  del
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»; 
    b) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di
contenimento della capienza massima»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis.  Espletati
gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente e' trasferito,  nei
limiti  dei  posti  disponibili,  nelle  strutture  del  Sistema   di
accoglienza  e  integrazione  di  cui   all'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3. Il richiedente che  rientra
nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base  delle  specifiche
esigenze di vulnerabilita', e' trasferito nelle strutture di  cui  al
primo periodo in via prioritaria.»; 
    c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle  strutture  di  cui
all'articolo  11,  devono   essere   assicurati   adeguati   standard
igienico-sanitari ed abitativi, secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si
esprime  entro  trenta  giorni.  Sono  altresi'  erogati,  anche  con
modalita'  di  organizzazione  su  base  territoriale,   oltre   alle
prestazioni  di  accoglienza   materiale,   l'assistenza   sanitaria,
l'assistenza     sociale     e     psicologica,     la     mediazione
linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio,  secondo
le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di  gara  di  cui
all'articolo 12. Sono inoltre  assicurati  il  rispetto  della  sfera
privata, comprese le differenze di genere,  delle  esigenze  connesse
all' eta', la tutela della salute fisica e mentale  dei  richiedenti,
l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti  entro
il primo  grado,  l'apprestamento  delle  misure  necessarie  per  le
persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.
Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche
di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti
e del personale che opera presso i centri.»; 
    d) all'articolo 11,  comma  3,  le  parole  «nei  centri  di  cui
all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture  del
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il  trasferimento
del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e'
effettuato in via prioritaria»; 
    e) all'articolo 22-bis, comma 3, dopo la parola  «coinvolgimento»
sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale
e»; 
  2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere  b),  n.  1  e  c)  sono
svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«(Sistema di accoglienza e integrazione)»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Gli enti locali che  prestano  servizi  di  accoglienza  per  i
titolari di protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non
accompagnati, che beneficiano del  sostegno  finanziario  di  cui  al
comma 2, possono accogliere nell'ambito  dei  medesimi  servizi,  nei
limiti  dei  posti  disponibili,  anche  i   richiedenti   protezione
internazionale e,  qualora  non  accedano  a  sistemi  di  protezione
specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: 
    a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi  1  e  1.1
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi
per i quali siano  state  applicate  le  cause  di  esclusione  della
protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,  comma  2,  12,
comma 1, lettere b) e c), e 16  del  decreto  legislativo19  novembre
2007, n. 251, per cure mediche, di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    b)  protezione  sociale,  di  cui  all'articolo  18  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
    c) violenza domestica, di cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
    d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto  legislativo
n. 286 del 1998; 
    e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui  all'articolo  22,
comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo  42-bis
del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132. 
  1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei servizi  di
cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali,
al  compimento  della  maggiore  eta',  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis)  Nell'ambito
dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: 
    a)  servizi  di  primo  livello,  cui  accedono   i   richiedenti
protezione internazionale, tra i quali  si  comprendono,  oltre  alle
prestazioni  di  accoglienza   materiale,   l'assistenza   sanitaria,
l'assistenza     sociale     e     psicologica,     la     mediazione
linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; 
    b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione,  tra
cui  si  comprendono,  oltre  quelli  previsti  al   primo   livello,
l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui  accedono
le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.». 
  4. La  definizione  di  «Sistema  di  protezione  per  titolari  di
protezione internazionale e per minori stranieri  non  accompagnati»,
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di  regolamento,  si
intende sostituita dalla  seguente:  «Sistema  di  accoglienza  e  di
integrazione». 
  5.  Alla  legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  l'articolo  9-ter  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli
5  e  9  e'  fissato  in  massimo  trentasei  mesi  dalla   data   di
presentazione della domanda.». 
  6. Il termine di cui al comma 4 trova applicazione per  le  domande
di cittadinanza presentate dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.
132, e' abrogato. 
                               Art. 5 
 
                 Supporto a percorsi di integrazione 
 
  1. Per i beneficiari  di  misure  di  accoglienza  nel  Sistema  di
accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del
periodo di accoglienza previsto dalle  norme  sul  funzionamento  del
medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione,  a
cura delle Amministrazioni competenti  e  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
nei rispettivi bilanci. 
  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al primo comma,  per
il biennio 2020-2021, il Piano  nazionale  di  cui  all'articolo  29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  individua
le linee di intervento per realizzare forme di  effettiva  inclusione
sociale  volte  a  favorire  l'autonomia  individuale  dei  cittadini
stranieri beneficiari di protezione internazionale,  con  particolare
riguardo a: 
    a) formazione linguistica; 
    b)  informazione  sui  diritti  e  sui   doveri   individuali   e
sull'orientamento ai servizi; 
    c) orientamento all'inserimento lavorativo. 
  3. Il Tavolo di coordinamento nazionale  di  cui  all'articolo  29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  formula
proposte  in  relazione  alle  iniziative  da  avviare,  in  tema  di
integrazione dei titolari di protezione internazionale. 
                               Art. 6 
 
             Disposizioni in materia di delitti commessi 
               nei centri di permanenza per i rimpatri 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza  alle  persone  o
alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei  centri
di cui al presente articolo o durante  la  permanenza  in  una  delle
strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali e'  obbligatorio  o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e'  possibile  procedere  immediatamente
all'arresto per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita'  pubblica,  si
considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice
di  procedura  penale  colui  il   quale,   anche   sulla   base   di
documentazione video o fotografica,  risulta  l'autore  del  fatto  e
l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto. 
  7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con
giudizio  direttissimo,   salvo   che   siano   necessarie   speciali
indagini.». 
                               Art. 7 
 
          Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale 
 
  1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice
penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  le
parole  «di  un  pubblico  ufficiale  nell'esercizio  delle   proprie
funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale  o  agente
di  pubblica  sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e  nell'ipotesi  di
cui all'articolo 343». 
                               Art. 8 
 
           Modifica all'articolo 391-bis del codice penale 
 
  1.  All'articolo  391-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Agevolazione  delle
comunicazioni  dei  detenuti  sottoposti  alle  restrizioni  di   cui
all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni
in elusione delle prescrizioni»; 
    b) al primo  comma  le  parole  «da  uno  a  quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»; 
    c) al secondo comma  le  parole  «da  due  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»; 
    d) dopo il secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «La  pena
prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle
restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 il quale  comunica  con  altri  in  elusione  delle  prescrizioni
all'uopo imposte.». 
                               Art. 9 
 
Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter  in  materia  di
  contrasto  all'introduzione  e  all'utilizzo  di   dispositivi   di
  comunicazione in carcere 
 
  1. Dopo  l'articolo  391-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  391-ter  (Accesso  indebito  a   dispositivi   idonei   alla
comunicazione da parte  di  soggetti  detenuti).  -  Fuori  dai  casi
previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura  a  un
detenuto un apparecchio telefonico  o  altro  dispositivo  idoneo  ad
effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso  indebito
dei predetti strumenti o introduce in un istituto  penitenziario  uno
dei predetti strumenti al fine renderlo  disponibile  a  una  persona
detenuta e' punito con la pena della  reclusione  da  uno  a  quattro
anni. 
  Si applica la pena della reclusione da due  a  cinque  anni  se  il
fatto e' commesso da un  pubblico  ufficiale,  da  un  incaricato  di
pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita  la  professione
forense. 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la  pena  prevista
dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve
o utilizza un apparecchio telefonico o altro  dispositivo  idoneo  ad
effettuare comunicazioni.». 
                               Art. 10 
 
            Modifica dell'articolo 588 del codice penale 
 
  1. All'articolo 588 del codice penale: 
    a) al primo comma la parola «309» e' sostituita  dalla  seguente:
«2.000,00»; 
    b) al secondo comma le parole «da tre mesi a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni». 
                               Art. 11 
 
     Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi 
           pubblici e ai locali di pubblico trattenimento 
 
  1. Al decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato  una  o  piu'
denunzie o condannate anche con sentenza  non  definitiva  nel  corso
degli ultimi tre anni per  la  vendita  o  la  cessione  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.
309, per fatti commessi all'interno o nelle  immediate  vicinanze  di
scuole, plessi scolastici,  sedi  universitarie,  locali  pubblici  o
aperti al pubblico, ovvero  in  uno  dei  pubblici  esercizi  di  cui
all'articolo 5 della legge 25  agosto  1991,  n.  287,  il  Questore,
valutati gli  elementi  derivanti  dai  provvedimenti  dell'Autorita'
giudiziaria  e  sulla  base  degli  accertamenti  di  polizia,   puo'
disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi
locali o a esercizi  analoghi,  specificamente  indicati,  ovvero  di
stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal  seguente:  «La  violazione  di
divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita  con  la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da  8.000  a  20.000
euro.». 
    b) all'articolo 13-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Fuori dei casi di cui  all'articolo  13,  nei  confronti  delle
persone denunciate, negli ultimi tre  anni,  per  reati  commessi  in
occasione di gravi disordini  avvenuti  in  pubblici  esercizi  o  in
locali di pubblico trattenimento  ovvero  nelle  immediate  vicinanze
degli stessi, o per delitti  non  colposi  contro  la  persona  o  il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice
penale, qualora dalla condotta possa  derivare  un  pericolo  per  la
sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici
esercizi  o   locali   di   pubblico   trattenimento   specificamente
individuati in ragione dei  luoghi  in  cui  sono  stati  commessi  i
predetti reati ovvero delle persone con  le  quali  l'interessato  si
associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre,
per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei
confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva,
per taluno dei predetti reati. 
  1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai  pubblici
esercizi  o  ai  locali  di  pubblico  trattenimento   presenti   nel
territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per
i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o  di
fermo  convalidato  dall'autorita'  giudiziaria,  ovvero  condannate,
anche con sentenza non definitiva. 
  1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi  dei
commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento  nelle
immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei  locali  di  pubblico
trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.»; 
      2) al comma 2, le parole «al comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
      3) al comma 3, le parole «al comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
      4) al comma 4, le parole «dal comma 1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»; 
      5) al comma 6, le parole «del divieto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» e le parole «da sei mesi
ad un anno e con la multa da 5.000 a  20.000  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e con la  multa  da  8.000  a
20.000 euro». 
                               Art. 12 
 
                Ulteriori modalita' per il contrasto 
              al traffico di stupefacenti via internet 
 
  1. Al fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto dei
reati di cui al Titolo VIII del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante
l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione  telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico,
l'organo  del  Ministero  dell'interno   per   la   sicurezza   delle
telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma  2,  della  legge  3
agosto 1998, n. 269, forma un  elenco  costantemente  aggiornato  dei
siti web che, sulla base  di  elementi  oggettivi,  devono  ritenersi
utilizzati per l'effettuazione sulla rete  internet  di  uno  o  piu'
reati di cui al  presente  comma.  A  tal  fine,  ferme  restando  le
iniziative e le determinazioni dell'autorita'  giudiziaria,  l'organo
per   la   sicurezza   delle    telecomunicazioni,    su    richiesta
dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza  di  cui
all'articolo  1,  della  legge  15  gennaio  1991,  n.  16,  provvede
all'inserimento  nell'elenco  ed  a  notificare   ai   fornitori   di
connettivita' alla rete internet i siti web per i quali  deve  essere
inibito l'accesso. 
  2. I fornitori di  connettivita'  alla  rete  internet  provvedono,
entro il termine di  sette  giorni,  a  impedire  l'accesso  ai  siti
segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative
soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal  decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio  2007,  recante  requisiti
tecnici  degli  strumenti  di   filtraggio   che   i   fornitori   di
connettivita' alla  rete  Internet  devono  utilizzare,  al  fine  di
impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai
siti  segnalati  dal  Centro  nazionale   per   il   contrasto   alla
pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  23  del  29
gennaio 2007. 
  3. La violazione degli obblighi di cui al comma  2,  salvo  che  il
fatto costituisca reato, e' punita con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro  50.000  a  euro  250.000.  All'irrogazione  della
sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero  dello
sviluppo  economico,  a  seguito   delle   comunicazioni   da   parte
dell'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza   delle
telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la  violazione.
Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
sono versati ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per essere riassegnate,  in  egual  misura,  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero  dello
sviluppo economico destinati al finanziamento  delle  spese  connesse
all'acquisizione dei beni e servizi  necessari  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3. 
                               Art. 13 
 
       Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale 
     dei diritti delle persone private della liberta' personale 
 
  1. All'articolo 7 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica  e  al  comma  1  le  parole  «detenute  o»  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis.  Il  Garante
nazionale opera quale meccanismo nazionale di  prevenzione  ai  sensi
dell'articolo 3 del  Protocollo  opzionale  alla  Convenzione  contro
tortura e altre pene o trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti,
adottato  il  18   dicembre   2002   con   Risoluzione   A/RES/57/199
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato con legge  9
novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode  delle  garanzie  e
adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto
Protocollo.»; 
    c) dopo il comma 5 e'  aggiunto  il  seguente:  «5.1  Il  Garante
nazionale puo' delegare i garanti territoriali per lo svolgimento  di
specifici compiti nelle materie di cui al comma 5, con esclusione  di
quella  di  cui  alla  lettera  g),  quando   ricorrano   particolari
circostanze. La delega ha una durata massima di sei mesi.». 
  2. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  7,  comma  2,  primo
periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  10,  il  Garante
nazionale in carica alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' prorogato per un periodo di due  anni  oltre  la  scadenza
naturale. 
                               Art. 14 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico  della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
provvedono  all'attuazione  delle  attivita'  previste  dal  presente
decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2.  Nell'ambito  del  Sistema  di  cui  all'articolo  1-sexies  del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del
numero dei posti a disposizione e' disposta d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica
della  necessaria  sussistenza  delle  disponibilita'  finanziarie  a
legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui  al  comma
1. 
  3. L'invarianza della spesa e' assicurata,  ove  necessario,  anche
mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di
bilancio  iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito  del  pertinente  Programma  relativo  alle
spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'U.d.V. 5.1,  da
adottare con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione
vigente. 
                               Art. 15 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere  a),  e)
ed f) si applicano  anche  ai  procedimenti  pendenti  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni
territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,
con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma  2  del
codice di procedura civile; 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  a),  b,
c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni
territoriali. 
                               Art. 16 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 ottobre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Guerini, Ministro della difesa 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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