Criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 912001/1999, Art. 2

Art. 2.

  1. Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
    “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
    “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
    “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
    “lavori in cassoni ad aria compressa”;
    “lavori svolti dai palombari”;
    “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 {E}a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
    “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
    “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
    “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
  1. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel co. 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell’ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell’art. 3, co. 4, del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall’art. 1, co. 34, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Le organizzazioni sindacali, di cui all’art. 1, co. 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall’art. 1, co. 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel co. 1, tenuto conto delle previsioni di cui al co. 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, co. 3, del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’art. 1, co. 34, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

– Omissis –

 


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