Controlli ed obbligo di riservatezza (D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, Art. 115)
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). – Codice in materia di protezione dei dati personali (1) (2) (3).
(1) Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Garante per la protezione dei dati personali è stato emanato con Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26.
(2) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al presente decreto, vedi l’articolo 44, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(3) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 6 marzo 2007, n. 50.
– Omissis –
Articolo 115
Telelavoro e lavoro a domicilio
- Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
- Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
– Omissis –