Lavoro a domicilio (Art. 2128 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)
Gazzetta 04/04/1942 , n.79
– Omissis –
Art. 2128
Lavoro a domicilio.
- Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (1).
– Omissis –