Iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (L. 6 Agosto 2008 n. 133, Art. 39 co. 1)
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n.112 (in Suppl. ordinario n. 152 alla Gazz. Uff., 25 giugno, n. 147). – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
– Omissis –
Articolo 39
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
– Omissis –