Contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015 artt. da 19 a 29) come modificato dalla Legge 96/2018 e dalla Legge 106/2021
Art. 19
Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un
termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria
attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
programmabili, dell'attivita' ordinaria.
b -bis ) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi
di cui all’articolo 51.
1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non
eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo,
può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino
specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui
all’articolo 51, ai sensi della lettera b -bis ) del medesimo comma 1,
fino al 30 settembre 2022.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore
a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data
di superamento del termine di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e
con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21,
comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente
dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo'
superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si
tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi
soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato,
per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti,
il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo
determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici
mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del
lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della
descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a
dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di
effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato,
nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la
rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si
rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai
contratti collettivi.
Art. 20
Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i
sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli
articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso
per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', o abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una
sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa
integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 21
Proroghe e rinnovi
01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso
di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere
prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata
iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e,
comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro
mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle
proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro
dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a
sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate
dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al
secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle
imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e
3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo
di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu'
limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le
societa' gia' costituite.
Art. 22
Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino
al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno
ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero
oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei
predetti termini.
Art. 23
Numero complessivo di contratti a tempo determinato
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono
essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al
20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del
decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali
limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i
contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti
dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con
riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2
e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro
anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa'
gia' costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui
all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere
audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre,
ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la
realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo
sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere,
istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e
lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di
coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da
trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione
delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare
esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo
determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica o di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1,
restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in
contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica
una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale non e' superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale e' superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e contenuti delle
informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o
alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito
all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.
Art. 24
Diritti di precedenza
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il
lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a tempo
determinato presso la stessa azienda, ha prestato attivita'
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle
mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di cui al Capo III
del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni,
usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso
lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di
attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di
cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto,
alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro
entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia'
espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di
attivita' stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove
assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attivita' stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato
nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e puo' essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la
propria volonta' in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai
commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto
di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di
cessazione del rapporto.
Art. 25
Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento
economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali
quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in
proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo
determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il
datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da 25,82
euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque
lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a
1.032,91 euro.
Art. 26
Formazione
1. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e strumenti
diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a
opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne la
qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita'
occupazionale.
Art. 27
Criteri di computo
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione
di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale
sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si
tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo
determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art. 28
Decadenza e tutele
1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire,
con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del
singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo comma del
suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in
contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di
lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo
un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del
1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito
dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive
relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la
pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del
rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione,
anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con
contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite
massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.
Art. 29
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in
quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i
rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n.
223 del 1991;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e
gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione del presente
capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che
non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il
diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del
codice civile una volta trascorso un triennio;
b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non
superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici
esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonche'
quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di
cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro
il giorno antecedente; (10) (11)
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale
docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e
21.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza
di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneita'
delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di
ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di
quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla
sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni
lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i
teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto
1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo
spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro
delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto
scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e
categoria legale, per una durata che non puo' superare
complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le
diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi,
anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o
rinnovi. A pena di nullita', il contratto reca l'indicazione
espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente
l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto
incombente e' assolto anche attraverso il puntuale riferimento
alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di una o piu' produzioni
artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva
l'obbligatorieta' della forma scritta a pena di nullita', il presente
comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita' stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21,
comma 2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la
costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non
ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale
titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.