Contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015 artt. da 19 a 29) come modificato dalla Legge 96/2018 e dalla Legge 106/2021

Art. 19 
 
              Apposizione del termine e durata massima 
 
  1. Al contratto  di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un
termine di durata non superiore a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
    a)  esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee   all'ordinaria
attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 
    b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
programmabili, dell'attivita' ordinaria. 
  b -bis ) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi
 di cui all’articolo 51.
1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non 
eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, 
può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino 
specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui
all’articolo 51, ai sensi della lettera b -bis ) del medesimo comma 1, 
fino al 30 settembre 2022.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata  superiore
a dodici mesi in assenza delle condizioni  di  cui  al  comma  1,  il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla  data
di superamento del termine di dodici mesi. 
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi,  e
con l'eccezione delle attivita' stagionali di  cui  all'articolo  21,
comma 2, la  durata  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, conclusi per lo  svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria  legale  e  indipendentemente
dai periodi di interruzione tra un  contratto  e  l'altro,  non  puo'
superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo  si
tiene altresi' conto  dei  periodi  di  missione  aventi  ad  oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti  tra  i  medesimi
soggetti,  nell'ambito  di  somministrazioni  di   lavoro   a   tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro  mesi  sia  superato,
per effetto di un unico contratto o di una successione di  contratti,
il contratto si trasforma in contratto a  tempo  indeterminato  dalla
data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo
determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima  di  dodici
mesi, puo' essere stipulato  presso  la  direzione  territoriale  del
lavoro competente per territorio. In caso di mancato  rispetto  della
descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso  si  trasforma  in  contratto  a  tempo
indeterminato dalla data della stipulazione. 
  4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a
dodici giorni, l'apposizione del termine al  contratto  e'  priva  di
effetto se non risulta da atto scritto,  una  copia  del  quale  deve
essere consegnata dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque
giorni  lavorativi  dall'inizio  della  prestazione.  L'atto  scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga  dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi. 
 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo  determinato,
nonche'   le   rappresentanze   sindacali   aziendali    ovvero    la
rappresentanza sindacale unitaria,  circa  i  posti  vacanti  che  si
rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita'  definite  dai
contratti collettivi.

Art. 20 
 
                               Divieti 
 
  1. L'apposizione di un termine  alla  durata  di  un  contratto  di
lavoro subordinato non e' ammessa: 
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; 
    b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro  i
sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettivi  a  norma  degli
articoli 4 e 24 della legge n. 223 del  1991,  che  hanno  riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro a tempo determinato, salvo che il  contratto  sia  concluso
per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per  assumere
lavoratori iscritti nelle liste di  mobilita',  o  abbia  una  durata
iniziale non superiore a tre mesi; 
    c)  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sono  operanti  una
sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa
integrazione  guadagni,  che  interessano  lavoratori  adibiti   alle
mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
   d) da parte di datori di  lavoro  che  non  hanno  effettuato  la
valutazione dei rischi in  applicazione  della  normativa  di  tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
  2. In caso di  violazione  dei  divieti  di  cui  al  comma  1,  il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 21 
 
                         Proroghe e rinnovi 
 
  01.  Il  contratto  puo'  essere  rinnovato  solo  a  fronte  delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo'  essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,  solo
in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso
di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo,  il
contratto  si  trasforma  in  contratto  a  tempo  indeterminato.   I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma  2  del  presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 
  1. Il  termine  del  contratto  a  tempo  determinato  puo'  essere
prorogato, con il consenso del  lavoratore,  solo  quando  la  durata
iniziale  del  contratto  sia  inferiore  a  ventiquattro  mesi,   e,
comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco  di  ventiquattro
mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero  delle
proroghe sia superiore, il contratto  si  trasforma  in  contratto  a
tempo indeterminato dalla data di decorrenza  della  quinta  proroga.
  2. Qualora il lavoratore sia riassunto a  tempo  determinato  entro
dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino  a
sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un  contratto
di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma  in
contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali nonche'  nelle  ipotesi  individuate
dai contratti collettivi. Fino all'adozione del  decreto  di  cui  al
secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7   ottobre   1963,   n.
1525.
  3. I limiti previsti dal presente articolo non  si  applicano  alle
imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2  e
3, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per  il  periodo
di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu'
limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le
societa' gia' costituite. 

Art. 22 
 
      Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine 

  1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19,  se  il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto  a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione  per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per  cento  fino
al decimo giorno successivo e al 40  per  cento  per  ciascun  giorno
ulteriore. 
  2. Qualora il rapporto  di  lavoro  continui  oltre  il  trentesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a  sei  mesi,  ovvero
oltre il cinquantesimo giorno  negli  altri  casi,  il  contratto  si
trasforma in contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  scadenza  dei
predetti termini. 

Art. 23 
 
         Numero complessivo di contratti a tempo determinato 
 
  1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non  possono
essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore  al
20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
al 1° gennaio dell'anno di  assunzione,  con  un  arrotondamento  del
decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o  superiore  a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavoratori   a   tempo
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per  i  datori  di
lavoro che occupano fino a  cinque  dipendenti  e'  sempre  possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 
  2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche'  da  eventuali
limitazioni  quantitative  previste  da   contratti   collettivi,   i
contratti a tempo determinato conclusi: 
    a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti
dai  contratti  collettivi,  anche  in  misura   non   uniforme   con
riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; 
    b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2
e  3,  del  decreto-legge  n.   179   del   2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro
anni dalla costituzione della societa' ovvero per  il  piu'  limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa'
gia' costituite; 
    c)  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  stagionali   di   cui
all'articolo 21, comma 2; 
    d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici   programmi
radiofonici o televisivi o per  la  produzione  di  specifiche  opere
audiovisive; 
    e) per sostituzione di lavoratori assenti; 
    f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 
  3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre,
ai contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati per  la
realizzazione e il monitoraggio di iniziative  di  cooperazione  allo
sviluppo di cui alla legge 11  agosto  2014,  n.  125,  ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'  straniere,
istituti pubblici  di  ricerca  ovvero  enti  privati  di  ricerca  e
lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di  ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica  alla  stessa  o  di
coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici  e  privati  derivanti  da
trasformazione di precedenti enti pubblici,  vigilati  dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  ad  esclusione
delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo
29 giugno  1996,  n.  367,  e  lavoratori  impiegati  per  soddisfare
esigenze temporanee legate alla realizzazione  di  mostre,  eventi  e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a  tempo
determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca scientifica o di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere  durata  pari  a
quella del progetto al quale si riferiscono. 
  4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma  1,
restando esclusa  la  trasformazione  dei  contratti  interessati  in
contratti a tempo indeterminato, per ciascun  lavoratore  si  applica
una sanzione amministrativa di importo pari: 
    a) al 20  per  cento  della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale non e' superiore a uno; 
    b) al 50  per  cento  della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale e' superiore a uno. 
  5. I contratti collettivi definiscono modalita' e  contenuti  delle
informazioni da rendere alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  o
alla rappresentanza  sindacale  unitaria  dei  lavoratori  in  merito
all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Art. 24 
 
                        Diritti di precedenza 
 
  1.  Salvo  diversa  disposizione  dei  contratti   collettivi,   il
lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o  piu'  contratti  a  tempo
determinato  presso  la  stessa  azienda,   ha   prestato   attivita'
lavorativa per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi  ha  diritto  di
precedenza nelle assunzioni  a  tempo  indeterminato  effettuate  dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento  alle
mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 
  2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di cui al Capo  III
del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive  modificazioni,
usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato  presso
lo stesso datore di lavoro, concorre  a  determinare  il  periodo  di
attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di  precedenza  di
cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e'  altresi'  riconosciuto,
alle stesse condizioni di cui al comma 1, il  diritto  di  precedenza
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di  lavoro
entro i successivi dodici mesi, con riferimento  alle  mansioni  gia'
espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. 
  3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento  di
attivita' stagionali  ha  diritto  di  precedenza  rispetto  a  nuove
assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attivita' stagionali. 
  4. Il diritto di precedenza deve  essere  espressamente  richiamato
nell'atto scritto di cui all'articolo 19,  comma  4,  e  puo'  essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per  iscritto  la
propria volonta' in tal senso al datore  di  lavoro  entro  sei  mesi
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi  di  cui  ai
commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto
di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla  data  di
cessazione del rapporto. 

Art. 25 
 
                  Principio di non discriminazione 
 
  1.  Al  lavoratore  a  tempo  determinato  spetta  il   trattamento
economico e normativo in  atto  nell'impresa  per  i  lavoratori  con
contratto a tempo indeterminato comparabili,  intendendosi  per  tali
quelli inquadrati nello  stesso  livello  in  forza  dei  criteri  di
classificazione stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva,  ed  in
proporzione al  periodo  lavorativo  prestato,  sempre  che  non  sia
obiettivamente incompatibile con la  natura  del  contratto  a  tempo
determinato. 
  2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al  comma  1,  il
datore di lavoro e' punito con la sanzione  amministrativa  da  25,82
euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a piu'  di  cinque
lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da  154,94  euro  a
1.032,91 euro. 

Art. 26 
 
                             Formazione 
 
  1. I contratti collettivi possono prevedere modalita'  e  strumenti
diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo  determinato  a
opportunita'   di   formazione   adeguata,    per    aumentarne    la
qualificazione, promuoverne la carriera e  migliorarne  la  mobilita'
occupazionale. 

Art. 27 
 
                         Criteri di computo 
 
  1. Salvo che sia diversamente disposto, ai  fini  dell'applicazione
di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per  la  quale
sia rilevante il computo dei dipendenti  del  datore  di  lavoro,  si
tiene  conto  del  numero  medio  mensile  di  lavoratori   a   tempo
determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi  due  anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Art. 28 
 
                         Decadenza e tutele 
 
  1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve  avvenire,
con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del
singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo  comma  del
suddetto articolo 6. 
  2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato  in
contratto a tempo indeterminato, il giudice  condanna  il  datore  di
lavoro al risarcimento del danno a favore del  lavoratore  stabilendo
un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo  di
2,5 e  un  massimo  di  12  mensilita'  dell'ultima  retribuzione  di
riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto,  avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.  604  del
1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito
dal lavoratore, comprese le conseguenze  retributive  e  contributive
relative al periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  e  la
pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la  ricostituzione  del
rapporto di lavoro. 
  3. In presenza di contratti collettivi che prevedano  l'assunzione,
anche  a  tempo  indeterminato,  di  lavoratori  gia'  occupati   con
contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il  limite
massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.

Art. 29 
 
                 Esclusioni e discipline specifiche 
 
  1. Sono esclusi dal campo di applicazione  del  presente  capo,  in
quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 
    a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i
rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n.
223 del 1991; 
    b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e
gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; 
    c) i richiami in servizio  del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione  del  presente
capo: 
    a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che
non possono avere una  durata  superiore  a  cinque  anni,  salvo  il
diritto del dirigente di recedere  a  norma  dell'articolo  2118  del
codice civile una volta trascorso un triennio; 
    b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata  non
superiore a tre giorni,  nel  settore  del  turismo  e  dei  pubblici
esercizi, nei casi  individuati  dai  contratti  collettivi,  nonche'
quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale  temporaneo  di
cui all'articolo 17  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro  entro
il giorno antecedente; (10) (11) 
    c) i contratti a tempo determinato  stipulati  con  il  personale
docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; 
    d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240. 
  3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di  produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a  3,  e
21. 
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza
di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla  eterogeneita'
delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di
ulteriore personale artistico e tecnico ovvero,  nel  rispetto  di
quanto  previsto  nel  contratto  collettivo  di  categoria, dalla
sostituzione di lavoratori  temporaneamente  assenti,  le  fondazioni
lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i
teatri di tradizione di cui all'articolo 28  della  legge  14  agosto
1967, n. 800,  e  i  soggetti  finanziati  dal  Fondo  unico  per  lo
spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di  lavoro
delle fondazioni lirico  sinfoniche possono  stipulare,  con  atto
scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di  lavoro  a  tempo
determinato  per  lo  svolgimento  di  mansioni  di  pari  livello  e
categoria  legale,   per   una   durata   che   non   puo'   superare
complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le
diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi,
anche non continuativi, anche  all'esito  di  successive  proroghe  o
rinnovi. A  pena di  nullita',  il  contratto  reca   l'indicazione   
espressa   della condizione che, ai sensi del presente comma, consente 
l'assunzione  a tempo determinato, la proroga  o  il  rinnovo.  Detto  
incombente  e' assolto   anche   attraverso   il  puntuale riferimento   
alla realizzazione di uno o piu' spettacoli,  di  una  o  piu'  produzioni
artistiche cui sia destinato l'impiego  del  lavoratore  assunto  con
contratto   di   lavoro   a   tempo    determinato.    Fatta    salva
l'obbligatorieta' della forma scritta a pena di nullita', il presente
comma non trova applicazione nei confronti dei  lavoratori  impiegati
nelle attivita' stagionali individuate  ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 2. 
  3-ter.  La  violazione  di  norme   inderogabili   riguardanti   la
costituzione, la durata, la proroga  o  i  rinnovi  di  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis  non
ne comporta la conversione in contratti  a  tempo  indeterminato.  Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme  pagate  a  tale
titolo  nei  confronti  dei  dirigenti   responsabili,   qualora   la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 
  4.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  36  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001.

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