Lavoratori agricoli (D.lgs 11 Agosto 1993 n. 375, Art. 12)

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 settembre, n. 224). – Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera aa) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi (1).

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(Omissis)

Articolo 12

Categorie di lavoratori agricoli subordinati.

1. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.

2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l’equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.

(Omissis)


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