Trasformazione in lavoro a tempo pieno (D.Lgs. 21 Aprile 2000 n. 181, Art. 4 bis co 5)

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 154). – Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

– Omissis –

Articolo 4-Bis

Modalità di assunzione e adempimenti successivi (1).

– Omissis –

5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro (4):

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;

e-bis) trasferimento del lavoratore (5);

e-ter) distacco del lavoratore (6);

e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro (7);

e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa (8) (9).

(1) Articolo inserito dall’articolo 6, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(4) Alinea modificato dall’articolo 5, comma 4, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

(5) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1183, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(6) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1183, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(7) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1183, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(8) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1183, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(9) A norma dell’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la violazione degli obblighi di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

– Omissis –


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