Obblighi in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Art. 3 co. 8)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101).- Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (1).

(1) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi D.P.C.M. 23 gennaio 2009.

– Omissis –

Art. 3

Campo di applicazione

– Omissis –

  1. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

– Omissis –


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