13ª mensilita’ al lavoratore domestico – Legge 27 dicembre 1953, n. 940
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima
mensilita' di retribuzione di importo uguale ad una mensilita' della
sola retribuzione in danaro; da corrispondersi entro il mese di
dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di
servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima
mensilita' quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953