Lavoro intermittente (D.Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276, Art. 33 – 40); abrogato dal D.lgs 81/2015
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 (in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
– Omissis –
Capo I
ARTICOLO 33 – Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
ARTICOLO 34 – Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno [ai sensi dell’ articolo 37] (1).
2. Il contratto di lavoro intermittente puo’ in ogni caso essere concluso con soggetti con piu’ di cinquantacinque anni di eta’ e con soggetti con meno di ventiquattro anni di eta’, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di eta’ (2).
2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e’ ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (3).
3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni (4).
(1) Comma sostituito dall’ articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 21, lettera a), numero 1), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
(2) Comma sostituito dall’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente dall’articolo 1, comma 21, lettera a), numero 2), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 2, lettera a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 45, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 , le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
ARTICOLO 35 – Forma e comunicazioni (1)
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2. Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piè favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
3-bis. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e’ tenuto a comunicarne la durata con modalita’ semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, [fax] o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalita’ applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonche’ ulteriori modalita’ di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (2).
(1) Articolo abrogato dall’ articolo 1, comma 45, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’ articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 , le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 21, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’articolo34, comma 54, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Vedi anche il comma 22 del medesimo articolo 1 della Legge n. 92 del 2012.
ARTICOLO 36 – Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
ARTICOLO 37 – Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (1)
[1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale o territoriale.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Successivamente, l’abrogazione è stata ribadita dall’articolo 1, comma 21, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Vedi anche il comma 22 del medesimo articolo 1 della Legge n. 92 del 2012.
ARTICOLO 38 – Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
ARTICOLO 39 – Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
ARTICOLO 40 – Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2 (1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A norma dell’articolo 39, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto.