Modifiche alla Legislazione sul Lavoro Irregolare

Decreto Legge 22 Febbraio 2002 n. 12 - Art. 3

Decreto convertito, con modificazioni, in L. 23 aprile 2002, n. 73 . – Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare.

– Omissis –

Art. 3

Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare (1)

  1. Alla L. 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 1:
      1. al co. 1, le parole: “30 giugno 2002” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2002”;
      2. al co. 2, dopo le parole: “Per il periodo di imposta” sono inserite le seguenti: “successivo a quello”;
      3. al co. 2, lettera a), primo periodo, le parole: “rispetto a quello relativo al periodo d’imposta precedente” sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quello relativo al secondo periodo d’imposta precedente”;
      4. il co. 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. La contribuzione e l’imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d’imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del co. 2, sono trattenute e versate in un’unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi”;
      5. al co. 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d’imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell’imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA”;
      6. al co. 4, le parole: “30 giugno 2002”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2002”;
      7. dopo il co. 4 è inserito il seguente:
        “4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell’imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell’applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L’adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento”;
      8. il co. 7 è sostituito dal seguente:
        “7. Per intensificare l’azione di contrasto all’economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all’attuazione del piano, l’Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all’acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l’adesione ai programmi di emersione”;
    2. dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:
      “ART. 1-bis. – (Emersione progressiva) – 1. In alternativa alla procedura prevista dall’articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l’unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
      b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;
      c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare; d) l’impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.
      2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l’anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l’osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’imprenditore stesso.
      3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all’ articolo 78, co. 4, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 , e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del co. 5.
      4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell’ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal co. 1 dell’Art. 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
      5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l’interessato o con i soggetti di cui al co. 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell’attività.
      6. Il sindaco o l’organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l’avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all’interessato. L’adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.
      7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall’articolo 1″;
      c) all’articolo 3, co. 1, le parole: “di cui all’articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione”.
  2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto resta ferma l’applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata L. n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell’Art. 1 della L. n. 383 del 2001, introdotte con il co. 1, lettera a), del presente articolo.
  3. Ferma restando llapplicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento (2).
  4. Le sanzioni di cui al co. 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione (3)
  5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al co. 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, è la DPLMO territorialmente competente (4) (5).

(1) Articolo sostituito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, in sede di conversione.
(2) Comma sostituito dall’articolo 36-bis, co. 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente sostituito dall’articolo 4, co. 1, lettera a) della L. 4 novembre 2010, n. 183. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2005, n. 144, aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nel testo precedente la sostituzione, nella parte in cui non ammetteva la possibilita’ di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno in cui era stata constatata la violazione.
(3) Comma sostituito dall’articolo 4, co. 1, lettera b) della L. 4 novembre 2010, n. 183.
(4) Comma sostituito dall’articolo 36-bis, co. 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente sostituito dall’articolo 4, co. 1, lettera c) della L. 4 novembre 2010, n. 183.
(5) Per la proroga del termine di cui al presente articolo fino al 30 giugno 2008, vedi l’articolo 7, co. 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

– Omissis –


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