Assicurazione infortuni (D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38, Art. 6)

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (in Gazz. Uff., 1 marzo, n. 50).
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

– Omissis –

Art. 6

Assicurazione degli sportivi professionisti.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’art. 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
  1. bis Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all’articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (1)
  2. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’art. 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

(1) Comma aggiunto dal D.lg. 13 marzo 2002, n. 79.

– Omissis –

 


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