Esclusione norme sulle collaborazioni coordinate e Continuative (D.Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276, Art. 61 co. 3)

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276

( in Suppl. ordinario n. 159 alla G.U., 9 ottobre, n. 235 )

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

– Omissis –

Art. 61

Definizione e campo di applicazione

– Omissis –

  1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’ esercizio delle quali è necessaria l’ iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’ articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

– Omissis –

 


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