Extracomunitari (D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286, Art. 27 co. 1 Lettera P)
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
( in Suppl. ordinario n. 139 alla G.U., 18 agosto, n. 191 )
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
– Omissis –
Art. 27
Ingresso per lavoro in casi particolari
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
– Omissis –
- Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ ambito delle quote di cui all’ articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
lettere da a) a o): omissis- stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
– Omissis –