Precedenza nella riassunzione (L. 29 Aprile 1949 n. 264, Art. 15 co. 6)
Legge 29 aprile 1949, n. 264 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 1 giugno, n. 125).
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati
Art. 15
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (2).
(Omissis) (2).
I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi (3).
(Omissis) (4).
(1) Comma così sostituito dall’art. 4, l. 10 febbraio 1961, n. 5 ed, infine, abrogato dallarticolo 8, comma 1, del D.LGS. 19 dicembre 2002 n.297 .
(2) Comma abrogato dall’articolo 8 del D.LGS. 19 dicembre 2002 n.297 .
(3) Comma modificato dall’art. 6, comma 4, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’articolo 1, comma 5, del D.L. 6 marzo 2006, n. 68.
(4) Comma aggiunto dalla l. 16 novembre 1962, n. 1618ed, infine, abrogato dallarticolo 8, comma 1, del D.LGS. 19 dicembre 2002 n.297 .