Lavoratori part time ( D.Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 61, Art. 3 co. 3 e 9)
ARTICOLO 3 – Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche.
(omissis)
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento (3).
(omissis)
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui all’articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ riconosciuta la facolta’ di revocare il predetto consenso (2).
(1) Comma sostituito dall’articolo 46, comma 1, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276.
(2) Comma inizialmente sostituito dall’articolo 46, comma 1, del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 20, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.