Norme sui licenziamenti individuali (L. 15 Luglio 1966 n. 604)
Norme sui licenziamenti individuali (1).
Art. 4
Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata (1).
(1) Vedi l’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108.