Recesso (Artt. 2110, 2118, 2199 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)
Articolo 2110
- In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [382 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative,] (1) dagli usi o secondo equità [21112; 98 att.] (2).
- Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.
- Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio [2120].
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.
(2) Per la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza o puerperio v. art. 49 l. 23 dicembre 1999, n. 488 e art. 80 l. 23 dicembre 2000, n. 388. V. inoltre l. 8 marzo 2000, n. 53 e d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Articolo 2118
- Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità [21094, 21102, 2121, 2122, 2244; 98 att.] (2).
- In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [2119].
- La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [2122].
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.
(2) V. l. 15 luglio 1966, n. 604, l. 20 maggio 1970, n. 300 e l. 11 maggio 1990, n. 108.
Articolo 2119
- Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto [2244]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.
- Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.