Recesso nel contratto di apprendistato (D.Lgs. o 14 settembre 2011 n.167, Art. 2 )
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 n.167 (in Gazz. Uff., 10 ottobre, n. 236). – Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (T.U. APPRENDISTATO)
ARTICOLO 2 – Disciplina generale
1. La disciplina del contratto di apprendistato e’ rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
(omissis)
m) possibilita’ per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facolta’ di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (1).
(omissis)
(1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 16, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.