Certificazione di malattia insorta in un Paese Estero
Guida informativa I.N.P.S. – consultala al link: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Guida_sulla_certificazione_malattia_estero.pdf
Nel caso in cui un lavoratore abbia un episodio morboso durante un soggiorno temporaneo all’estero, egli dovrà al suo rientro presentare all’INPS e al datore di lavoro adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali tanto ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico) quanto nel rispetto della legislazione del Paese in cui si trova.
La normativa differisce a seconda dei rapporti vigenti tra lo Stato italiano e lo Stato estero in cui si verifica l’episodio morboso:
- Paesi esteri dell’Unione Europea[1]: qualora la malattia si verifichi in un Paese membro dell’UE, ai sensi del Regolamento n. 883 del 2004 e del Regolamento di applicazione n. 987 del 2009, il lavoratore deve recarsi il primo giorno di malattia dal medico locale al fine di farsi rilasciare il certificato medico che attesti la momentanea incapacità al lavoro e trasmettere lo stesso entro i due giorni successivi (anche via fax, PEC o e-mail, fermo restando l’obbligo a presentare poi il certificato originale) alla sede INPS competente e al Datore di lavoro;
- Paesi esteri non UE con particolari Convenzioni Bilaterali[2]: l’Italia ha stipulato con alcuni Stati accordi particolari in base ai quali è possibile per il lavoratore presentare il certificato medico per la malattia insorta all’estero con le stesse regole e modalità previste per le malattie insorte nei Paesi UE, dunque senza la necessità né di alcuna traduzione né di alcuna legalizzazione del certificato stesso da parte delle Autorità estere;
- Paesi esteri non UE senza particolari Convenzioni Bilaterali: In caso di malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea e che neppure hanno stipulato con l’Italia accordi o convenzioni in materia, il lavoratore deve presentare all’INPS la certificazione medica originale rilasciata dal medico locale nei tempi e modi già visti sopra, ma legalizzata[3] a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero. Qualora al momento del rientro in Italia il lavoratore non avesse ancora provveduto alla legalizzazione, egli potrà procedere presso le ambasciate/consolati del Paese estero presenti in Italia, purché rispetti il termine di prescrizione annuale.
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[1] I 28 Paesi membri dell’UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (si precisa che per il momento il Regno Unito resta membro a pieno titolo dell’UE, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. A tale elenco di Paesi si aggiungono i Paesi extra UE con i quali sono stati stipulati accordi che prevedono l’applicazione della disciplina comunitaria, ossia: Islanda, Norvegia e Liechtenstein in base all’Accordo SEE (Spazio Economico Europeo) e Svizzera (in base all’Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE).
[2] A titolo esemplificativo e non esaustivo l’INPS segnala tra i paesi che godono di un particolare status in ragione di accordi bilaterali: Argentina; Bosnia-Erzegovina; Brasile; Jersey e Isole del Canale; Macedonia; Montenegro; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Serbia; Tunisia; Uruguay; Venezuela.
[3] Possono effettuare il procedimento di “legalizzazione semplificata” i lavoratori il cui certificato medico sia stato rilasciato con apposita apostille da un Paese estero aderente alla Convenzione dell’Aja: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant’Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d’America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.