Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali (Legge 12 Giugno 1984 n. 222, Art. 8 )

Revisione della disciplina della invalidità pensionabile

– Omissis –

Art. 8

Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali .
  1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 21 e 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657 e dell’Art. 1 della L. 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
  1. -bis L’attivita’ svolta con finalita’ terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al co. 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all’Art. 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato Art. 22, co. 1, della L. 21 luglio 1965, n. 903 (1).
  1. -ter L’importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al co. 1-bis non puo’ essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento (1).
  1. -quater La finalita’ terapeutica dell’attivita’ svolta ai sensi del co. 1-bis e’ accertata dall’ente erogatore della pensione ai superstiti (1).
  1. -quinquies All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al co. 5 dell’Art. 10 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, llaccantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, llaccantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).
  1. -sexies Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’Art. 11-ter, co. 7, della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’Art. 7, secondo comma, numero 2), della citata L. n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative (1).
  2. L’ultimo co. dell’Art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
    “Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età”.

(1) Comma aggiunto dall’ Art. 46, co. 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

– Omissis –


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