Conservazione del posto (Art. 2110 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

 

Codice Civile – R.D. – 16/03/1942 , n. 262

 

– Omissis –

Articolo 2110

Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.

 

  1. In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [382 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative,] (1) dagli usi o secondo equità [21112; 98 att.] (2).
  2. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.
  3. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio [2120].

 

(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.
(2) Per la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza o puerperio v. art. 49 l. 23 dicembre 1999, n. 488 e art. 80 l. 23 dicembre 2000, n. 388. V. inoltre l. 8 marzo 2000, n. 53 e d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

– Omissis –

 

 

 

 

 


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