Mobility manager – legge 17 luglio 2020 n. 77 all’articolo 229, comma 4

 
                              Art. 229 
 
           Misure per incentivare la mobilita' sostenibile 
 "[...] 
  4. Al fine di favorire il  decongestionamento  del  traffico  nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, con singole unita' locali con piu' di 100  dipendenti  ubicate
in un capoluogo di  Regione,  in  una  Citta'  metropolitana,  in  un
capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione  superiore
a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il  31  dicembre  di
ogni  anno,  un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del  proprio
personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di
trasporto privato individuale nominando,  a  tal  fine,  un  mobility
manager con funzioni  di  supporto  professionale  continuativo  alle
attivita' di decisione, pianificazione,  programmazione,  gestione  e
promozione  di  soluzioni  ottimali  di  mobilita'  sostenibile.   Il
Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del  piano
di  mobilita'  sostenibile,  la  realizzazione   di   interventi   di
organizzazione e gestione della domanda di mobilita', delle  persone,
al  fine  di  consentire  la  riduzione  strutturale   e   permanente
dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare  nelle  aree
urbane  e  metropolitane,  tramite  l'attuazione  di  interventi   di
mobilita' sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni  tale  figura
e' scelta tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'  attuative
delle disposizioni di  cui  al  presente  comma.  Le  amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica". 

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