Limitazioni dell’orario di lavoro per operai ed impiegati di aziende industriali e commerciali (Regio Decreto Legge 15 Marzo 1923 n. 692)
(1) | Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con R.D. 15 marzo 1923, n.1955. | |
(2) | A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali a norma dell’Art. 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. |
Art. 1
La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti d’insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.
Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.
Art. 2
Per le aziende agricole le disposizioni del presente decreto sono applicabili all’avventiziato. Per le altre forme di contratto a salario sarà provveduto in sede di regolamento di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.Sono esclusi contratti di lavoro a compartecipazione.
Art. 3
È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Art. 4
Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all’Art. 1, potranno essere superate, purché la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell’Ispettorato del lavoro.(1)
Art. 5
È autorizzata quando vi sia accordo tra le parti, l’aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell’Art. 1, di un periodo straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 per cento o con un aumento corrispondente sui cottimi. (2)
Art. 5-Bis
1. | Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall’inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio, che vigila sull’ossrvanza delle norme di cui al presente articolo. | |
2. | Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell’ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali. | |
3. | Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa |
a) | casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; | |
b) | casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione; | |
c) | mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’Art. 2,co.10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative. |
3-bis. | Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) delco.3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall’inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale. |
4. | In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Art. si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge. (3) |
Art. 6
Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell’orario normale delle aziende.
Art. 7
Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale, costituisse un pericolo e danno alle persone od alla produzione. Il prolungamento dovrà essere denunziato dal datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro.
Art. 8
È nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.
Art. 9
Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l’inosservanza si riferisce a piè di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per piè di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. (1)
Art. 10
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri dell’industria ed il commercio e delle politiche agricole e forestali, saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazione dei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 6 e delle modalità necessarie all’applicazione del presente decreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e dell’economia agraria.
Art. 11
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà consentire deroghe temporanee all’applicazione del presente decreto per determinate industrie.
Art. 12
Il presente decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l’industria ed il commercio, e, per ciò che riguarda le aziende agricole, con il Ministro delle politiche agricole e forestali potrà differire, per un tempo non superiore ai 12 mesi il termine di entrata in vigore del presente decreto, per quelle aziende o reparti di aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.
Art. 13
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto a modificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nuovo orario prescritto dal presente decreto.
Art. 14
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
(1) Per le deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario, vedi l’Art. 16 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
(2) Gli accordi fra le parti relativi al lavoro straordinario di cui al presente Art. sono sottoposti alle stesse norme prescritte per gli accordi circa la ripartizione dell’orario normale in periodi ultra-settimanali a norma dell’Art. 9,co.2, del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
(3)Art. aggiunto dall’Art. unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, successivamente modificato dall’Art. 2,co.1, del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e, da ultimo, sostituito dall’Art. 1 del D.L. 29 settembre 1998, n. 335, conv., con modif., in legge 27 novembre 1998, n. 409.