Patto di non concorrenza (Art. 2125 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

Codice Civile
R.D.
16/03/1942 , n. 262

– Omissis –

Art. 2125

Patto di non concorrenza.
  1. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
  2. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata

– Omissis –


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