Permessi e congedi per gravi motivi familiari (Legge 8 marzo 2000 n. 53, Art. 4)

 

Art. 4
               Congedi per eventi e cause particolari

  1.  La  lavoratrice  e  il  lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito  di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di
documentata  grave  infermita'  del  coniuge o di un parente entro il
secondo  grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il
lavoratore  o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In
alternativa,  nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore
e  la  lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse
modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa.
  2.  I  dipendenti  di  datori  di lavoro pubblici o privati possono
richiedere,  per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le
patologie  individuate  ai  sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo  o  frazionato,  non  superiore a due anni. Durante tale
periodo  il  dipendente  conserva  il posto di lavoro, non ha diritto
alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di attivita'
lavorativa.  Il  congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio
ne'  ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto,
ovvero  al  versamento  dei  relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
  3.   I   contratti   collettivi   disciplinano   le   modalita'  di
partecipazione  agli  eventuali corsi di formazione del personale che
riprende  l'attivita'  lavorativa dopo la sospensione di cui al comma
2.
  4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della
previdenza   sociale  e  per  le  pari  opportunita',  provvede  alla
definizione  dei  criteri  per  la  fruizione  dei  congedi di cui al
presente  articolo,  all'individuazione delle patologie specifiche ai
sensi  del  comma  2,  nonche' alla individuazione dei criteri per la
verifica  periodica  relativa  alla  sussistenza  delle condizioni di
grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1.

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