Computo dell’indennità di mancato preavviso (Art. 2121 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)
Codice Civile
R.D.
16/03/1942 , n. 262
– Omissis –
Art. 2121
Computo dell’indennità di mancato preavviso (1).
- L’indennità di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
- Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
- Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
(1)Articolo così sostituito dall’art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297.
– Omissis –