Trattamento fiscale (Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, Artt. 17 e 19)

Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 Dicembre 1986, N. 917
Approvazione Del Testo Unico Delle Imposte Sui Redditi (1)

(1) Il D. Lgs. 344/2003 disponendo la riforma della materia di cui al presente decreto ha rinumerato la maggior parte degli articoli presenti. Gli articoli sono stati riportati con la nuova numerazione e, ove possibile, è stata indicata in nota e tra parentesi quadre la numerazione preesistente. Vedi inoltre le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’ articolo 2 e articolo 4 del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

– Omissis –

Art. 17

Tassazione separata (1).
  1. L’ imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
    1. trattamento di fine rapporto di cui all’ articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’ Art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’ Art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’ indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’ obbligo di non concorrenza, ai sensi dell’ Art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’ autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (2);
    1. bis[ le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’ articolo 50, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’ articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;] (3)
    2. emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’ articolo 50 e al comma 2 dell’ articolo 49 (4);
    3. indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’ Art. 53, se il diritto all’ indennità risulta da atto di data certa anteriore all’ inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’ autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (5);
    1. bis l’ indennità di mobilità di cui all’ Art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’ Art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente (6);
    2. indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (7);
    3. indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
    4. indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’ attività sportiva ai sensi del settimo comma dell’ articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
    5. plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piè di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piè di cinque anni (8);
    1. bis plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell’ Art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (9);
    1. ter corrispettivi di cui all’ articolo 54 , comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione (10);
    2. indennità per perdita dell’ avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
    3. indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piè anni;
    4. redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’ articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’ esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’ inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
    5. [ redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all’ imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l’ inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;] (11)
    6. redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’ articolo 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
    1. bis somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’ articolo 15, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo (12).
  2. I redditi indicati alle lettere da g a n del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’ esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
  3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’ esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’ anno in cui sono percepiti, se ciò risulta piè favorevole per il contribuente (13).
  4. Omissis (14).

(1) Vedi articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Sulle nuove disposizioni relative alla tassazione separata per le persone fisiche titolari di redditi d’ impresa e di redditi da partecipazione in snc e sas residenti nel territorio dello Stato vedi articolo 1, comma 40, 41 e 42 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nel testo precedente la riforma introdotta dal D. Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’ articolo 16.
(2) Lettera modificata dall’ articolo 4 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 e successivamente dall’ articolo 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. A norma dell’ articolo 1, comma 9 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la determinazione dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di cui alla presente lettera si applicano se piè favorevoli le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. A norma dell’ articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto il cui importo superi complessivamente la somma di 1,5 milioni di euro è dovuto, sulllimporto eccedente il predetto limite, un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. A norma dell’ articolo 2, comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui alla presente lettera , il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1º aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per llanno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dalllanno 2009.
(3) Lettera aggiunta dall’ articolo 10 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, modificata dall’ articolo 7 del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 e successivamente abrogata dall’ articolo 21 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, come disposto dall’ articolo 23 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nel testo modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(4) Lettera sostituita dall’ articolo 3, comma 82, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, successivamente modificata dall’ articolo 5 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 1996, n. 287, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l’ indennità di disoccupazione.
(5) Lettera modificata dall’ articolo 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
(6) Lettera aggiunta dall’ articolo 3, comma 82, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(7) Lettera modificata dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e successivamente dall’ articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(8) Lettera modificata dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
(9) Lettera aggiunta dall’ articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(10) Lettera aggiunta dall’ articolo 36, comma 29, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(11) Lettera modificata dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e successivamente abrogata dall’ articolo 3 del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(12) Lettera aggiunta dall’ articolo 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, e successivamente modificata dall’ articolo 3, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(13) Comma modificato dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall’ articolo 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e successivamente dall’ articolo 3, comma 82 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(14) L’ originario comma 4 era stato trasformato nel comma 5 dell’ articolo 9 del testo previgente, dall’ articolo 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

– Omissis –

Art. 19

Indennità di fine rapporto (1).
  1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’ imposta è applicata con l’ aliquota determinata con riferimento all’ anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’ importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’ imposta in base all’ aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti (2).
  1. bis Se in uno o piè degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’ aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’ aliquota stabilita dall’ articolo 13 per il primo scaglione di reddito (3).
  2. ter Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’ imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a euro 61,97 per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta (4).
  1. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’ aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’ aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 (5).
  1. bis Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’ articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’ anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’ imposta è applicata con l’ aliquota determinata con riferimento all’ anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’ importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L’ ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’ aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’ aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ ente, cassa o fondo di previdenza (6).
  2. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’ aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’ eccedenza.
  3. Salvo conguaglio all’ atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’ aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’ importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (7).
  1. bis [ Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’ esodo dei lavoratori che abbiano superato l’ età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera a), l’ imposta si applica con l’ aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’ articolo 17. ] (8)
  2. Nell’ ipotesi di cui all’ articolo 2122 del codice civile e nell’ ipotesi di cui al comma 3 dell’ articolo 7 l’ imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all’ ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell’ imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall’ ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
  3. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell’ applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

(1) A norma dell’ articolo 37, comma 43, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 per le indennità di fine rapporto di cui al presente articolo, nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all’ iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’ articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , nè all’ effettuazione di rimborsi, se l’ imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro. A norma dell’ articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto il cui importo superi complessivamente la somma di 1,5 milioni di euro è dovuto, sulllimporto eccedente il predetto limite, un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento.
Nel testo precedente la riforma introdotta dal D. Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’ articolo 17.
(2) Comma modificato dall’ articolo 4 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, dall’ articolo 48 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sostituito dall’ articolo 11 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, successivamente modificato dall’ articolo 8 del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 e dall’ articolo 37, comma 41, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(3) Comma inserito dall’ articolo 11 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(4) Comma inserito dall’ articolo 11 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, e successivamente modificato dall’ articolo 8 del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 168.
(5) Comma modificato dall’ articolo 4 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, e successivamente sostituito dall’ articolo 11 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(6) Comma inserito dall’ articolo 11 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(7) Comma sostituito dall’ articolo 5 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e successivamente modificato dagli articoli 1 e 11 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(8) Comma inserito dall’ articolo 5 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e successivamente abrogato dall’ articolo 36, comma 23, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La disciplina del presente comma continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del citato D.L. 223/2006.

– Omissis –


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