Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di previdenza (Legge 23 Ottobre 1992 n. 421)

(1) Con D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti alle regioni i compiti relativi al collocamento, all’ avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, e i compiti di preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro.

(2) Vedi l’ articolo 20 e l’ articolo 23, comma 4-bis, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 3

Previdenza
  1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o piè decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all’articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1. elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994;
    2. conferma dei limiti di età eventualmente piè elevati già in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; facoltà di deroga per gli inabili in misura non inferiore all’80 per cento, nonché, con conferma dei vigenti limiti di età, per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti;
    3. elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età del limite previsto per l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro;
    4. elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell’esercizio dell’opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell’età pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l’obiettivo di contenimento della spesa previdenziale;
    5. subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro;
    6. anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell’articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonché i relativi apporti della contribuzione integrativa;
    7. graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino assicurati da almeno venticinque anni, nonché dei soggetti che siano stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992;
    8. graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; per coloro che possono far valere una anzianità contributiva inferiore a quindici anni nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive del regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti quello intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità;
    9. facoltà per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima complessiva di cinque anni, successivi al 1° gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l’assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all’80 per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro;
    1. determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa;
    2. armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilità per i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili o da attività sia autonome sia dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a percepire, se piè favorevoli, i trattamenti in atto;
    3. elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di un anno del requisito contributivo richiesto per il pensionamento di anzianità di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a tale data abbiano compiuto l’età di cinquantasette anni per gli uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo:
      1. la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato l’anzianità contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto;
      2. il differimento della possibilità di pensionamento a non prima del compimento del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;
      3. una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all’anzianità contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni;
      4. la concessione della pensione di anzianità dopo l’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di non cumulabilità tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo;
    4. estensione della disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell’intera vita lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h) , alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento dell’intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;
    5. previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g) , h) , m) , n) , q) , t) , u) e v) si applichino al personale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione; (1)
    6. disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto;
    7. conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) dell’autonomia di gestione e, se piè favorevole, della normativa vigente in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio;
    8. revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale;
    9. ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l’equilibrio gestionale, con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro;
    10. disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati;
    11. previsione di piè elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l’articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l’osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
    1. revisione delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo criteri di gradualità ed equità, con armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarietà;
    2. razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f) , o) , v) e aa) del medesimo comma 1, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Il termine per l’emanazione dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f) , o) , v) e aa) del comma 1 è stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
  3. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o piè decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

Legenda

(1) Vedi interpretazione di cui all’ articolo 1 comma 55 della legge 23 agosto 2004, n. 243.


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