Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Legge 12 Agosto 1962 n. 1338)

 

Art. 1

 

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall’ Art. 9, L. 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla L. 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86,4 volte . (1)

Art. 2

L’ importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell’ Art. 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

  1. pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600; (2)
  2. pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500.

I trattamenti minimi di cui al co. precedente non sono dovuti:

  1. a coloro che percepiscono piè pensioni a carico dell’ assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo, a esclusione o esonero dell’ assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione al minimo garantito; (3) (4)
  2. (Omissis). (5)

Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo co., trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all’ Art. 10. L. 4 aprile 1952, n. 218.
I trattamenti minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall’ Art. 12, sub Art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218. Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.
Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all’ INPS, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.
Il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti dei trattamenti minimi, di cui al primo co., ha l’ obbligo, osservando le modalità di cui all’ Art. 12, co. terzo, della L. 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l’ importo dell’ integrazione ai trattamenti minimi suddetti e di versarlo all’ INPS.
L’ INPS ha facoltà di subordinare l’ assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo dell’ esistenza dei requisiti di legge.
A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall’ Art. 23, quarto co., L. 4 aprile 1952, n. 218.
(Omissis). (6)

 

Art. 3

Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-1919 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata precedentemente a tale legge.

Art. 4

I contributi versati o accreditati nell’ assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al co. precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.
I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.
La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l’ importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.
L’ ammontare del supplemento è portato in detrazione dall’ eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.
In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte . (7)

Art. 5

L’ assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l’ esonero, ha facoltà di chiedere a liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’ assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l’ età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell’ assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell’ Art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
La pensione supplementare diretta:

  1. decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
  2. si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto co. del precedente Art. 4;
  3. è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall’ Art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 . (8)

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell’ assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.
In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo co. del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell’ assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell’ assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.
Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.
È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo co..

 

Art. 6

È fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all’ Art. 2, L. 20 febbraio 1958, n. 55 . (9)
I superstiti di assicurato deceduto dopo il 3 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal n. 1) dell’ Art. 9, sub Art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, sempreché nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere a) , b) e c) dell’ Art. 2, L. 20 febbraio 1958, n. 55.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al co. precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo co. del presente articolo . (10)

Art. 7

(Omissis). (11)

Art. 8

(Omissis). (12)

Art. 9

In deroga a quanto stabilito dall’ Art. 10, co. quinto, della L. 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli Artt. 2 – co. secondo, lettera a) – e 8 della presente legge, si dispone:

  1. spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilità anche nell’ ipotesi che uno dei contitolari di essa divenga pensionato di invalidità o di vecchiaia dell’ assicurazione obbligatoria;
  2. spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidità o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilità integrata al minimo.

Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorché rimanga unico titolare della pensione di riversibilità e di quella diretta.

 

Art. 10

Nel caso di contitolare di pensione di riversibilità che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall’ Art. 12, L. 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall’ Art. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 55 e dell’ Art. 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.

Art. 11

(Omissis). (13)

Art. 12

(Omissis). (14)

Art. 13

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’ assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa piè versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’ Art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all’ Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto co., una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’ assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all’ assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all’ attribuzione a favore dell’ interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al co. precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell’ assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all’ Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato . (15)
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’ Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel co. precedente . (16)
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l’ ipotesi prevista al quarto co., deve versare all’ Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all’ uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale . (17)

Art. 14

A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell’ assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori all’ entrata in vigore della L. 4 aprile 1952, n. 218, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1962, la facoltà di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall’ applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazione previsto dai primi tre commi dell’ Art. 29 della citata L. 4 aprile 1952, n. 218. L’ Art. 29 indicato al co. precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonché alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale all’ Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell’ Art. 12 dell’ Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con L. 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell’ assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sarà corrisposta dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un’ integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge . (18)

Art. 16

Le disposizioni degli Artt. 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla L. 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla L. 4 luglio 1959, n. 463.

Art. 17

A partire dal 1° luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell’ Opera nazionale pensionati d’ Italia dall’ Art. 12, terzo co., della L. 20 febbraio 1958, n. 55, è elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l’ adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all’ assistenza di malattia ai pensionati.
Per l’ anno 1962, è concesso all’ Opera nazionale pensionati d’ Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.
Il pagamento di tale contributo straordinario sarà effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Omissis). (19)

Art. 19

Fermo restando il concorso finanziario dello Stato al Fondo per l’ adeguamento delle pensioni, stabilito dall’ Art. 16 della L. 4 aprile 1952, n. 218, dall’ Art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall’ Art. 11, lettera b) , della legge 13 marzo 1958, n. 250, lo Stato concorre per l’ esercizio 1962-63 con l’ ulteriore contributo di lire 14 miliardi per l’ aumento dei trattamenti minimi previsti dal precedente Art. 2 e per l’ integrazione delle pensioni libiche di cui al precedente Art. 15.
A decorrere dall’ esercizio finanziario 1963-64 la misura del contributo di lire 14 miliardi di cui al precedente co., è elevato a lire 37,5 miliardi.
All’ onere di lire 50 miliardi, conseguente all’ attuazione della presente legge per l’ esercizio 1962-1963 e a quello di lire 73,5 miliardi per ognuno degli esercizi successivi si farà fronte con un’ aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite “allo stato estero”.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio . (20)

Art. 20

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l’ adeguamento delle pensioni e per l’ assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni, è fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento a carico del lavoratore.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al precedente co. è determinata in ragione del 19,80 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.
In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti commi, si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste dall’ Art. 1 della L. 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del finanziamento dell’ assistenza di malattia ai pensionati:
il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga precedente a quello in corso al 1° gennaio 1964, data in cui – ai sensi dell’ Art. 5 della citata L. 31 dicembre 1961, n. 1443 – l’ onere per l’ assistenza di malattia ai pensionati è posto a carico delle rispettive gestioni dell’ assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con l’ osservanza dei criteri di ripartizione dell’ onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;
lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all’ intera copertura della parte di onere per l’ assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilità del Fondo per l’ adeguamento delle pensioni e per l’ assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell’ applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell’ onere di cui trattasi . (21)

Art. 21

La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell’ Art. 16, L. 4 aprile 1952, n. 218, a favore del Fondo per l’ adeguamento delle pensioni e per l’ assistenza di malattia ai pensionati, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale . (22)
Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente co. saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze della relativa gestione derivante dall’ applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B, n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla L. 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge.

Art. 23

Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni:
Art. 61, ultimo co., del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155;
Art. 11, L. 4 aprile 1952, n. 218; Art. 23 del DPR 6 aprile 1957, n. 818; Art. 5 e Art. 11, ultimo co., L. 20 febbraio 1958, n. 55;
Art. 12, quinto e sesto co., L. 4 aprile 1952, n. 218;
Art. 27, ultimo co., L. 4 aprile 1952, n. 218;
Art. 21 del DPR 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 24

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera b) del primo co. dell’ Art. 2 decorre dal primo giorno dell’ anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.
I pensionati che compiono il 65° anno di età nel corso del 1962 hanno diritto all’ aumento del minimo dalla data stabilita al secondo co. del successivo Art. 26.

Art. 25

[È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell’ assicurazione per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.
La Commissione è nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale;
11 esperti, 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro;
un funzionario dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Commissione potrà avvalersi anche dell’ opera di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Commissione dovrà riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963, sull’ ordinamento generale dell’ assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti: soggetti protetti;
età di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione;
prestazioni di vecchiaia, di invalidità e inabilità;
condizioni di invalidità pensionabile;
problemi di cumulo delle prestazioni dell’ Istituto della prosecuzione volontaria e dell’ assicurazione facoltativa;
assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento;
finanziamento ed interventi dello Stato.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi provvederà, nei mesi successivi, a presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’ esercizio 1962-63 (capitolo 14)] . (23)

Art. 26

Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.
Salvo quanto disposto dal secondo co. dell’ Art. 20 la presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° luglio 1962.
Commenti

(1) Articolo così sostituito dall’ Art. 15, L. 21 luglio 1965, n. 903. Vedi anche l’ Art. 6, L. 18 marzo 1968, n. 228 e l’ Art. 6, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, Conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638.

(2) co. così sostituito dall’ Art. 16, L. 21 luglio 1965, n. 903.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1976, n. 263, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l’ invalidità, a carico dell’ INPS, ai titolari di pensioni dirette a carico di Amministrazioni dello Stato; con sentenza 26 febbraio 1981, n. 34, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui esclude il diritto all’ integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell’ INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidità, per chi sia già titolare di pensione diretta dello Stato, dell’ Istituto post-telegrafonici o della CPDEL qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; la predetta sentenza ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale della stessa lettera, nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilità INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe diritto di percepire; con sentenza 27 maggio 1982, n. 102, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l’ integrazione al minimo della pensione di riversibilità INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; con sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui esclude l’ integrazione al minimo della pensione di riversibilità INPS per i titolari della pensione di riversibilità a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonché per i titolari della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; la predetta sentenza ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale della stessa lettera, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo, nonché dalle sentenze n. 230/1974, n. 263/1976, n. 34/1981 e n. 102/1982.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 1974, n. 230, ha dichiarato l’ illegittimità del combinato disposto dall’ Art. 2, secondo co., lett. a), L. 12 agosto 1962, n. 1338 e dell’ Art. 23, L. 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l’ assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato.

(5) Lettera abrogata dall’ Art. unico, L. 27 ottobre 1965, n. 1199. Vedi anche l’ Art. 6, L. 18 marzo 1968, n. 238.

(6) co. abrogato dall’ Art. unico, L. 27 ottobre 1965, n. 1199. Vedi anche l’ Art. 6, L. 18 marzo 1968, n. 238

(7) Articolo così sostituito dall’ Art. 19, DPR 27 aprile 1968, n. 488, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1968.

(8) co. così sostituito dall’ Art. 12, DPR 27 aprile 1968, n. 488, con effetto a decorrere dal 1° maggio 1968.

(9) – (10) Vedi anche l’ Art. 7, L. 18 marzo 1968, n. 238.

(11) Sostituisce l’ Art. 1, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito dal primo co. dell’ Art. 24, L. 30 aprile 1969, n. 153, e modificato dall’ Art. 32, L. 3 giugno 1975, n. 160. Vedi anche l’ Art. 1, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 e l’ Art. 6-bis, d.l. 30 giugno 1972, n. 267, Conv. in L. 11 agosto 1972, n. 485.

(12) Sostituisce il quinto co. dell’ Art. 10, L. 4 aprile 1952, n. 218.

(13) – (14) Articolo abrogato dall’ Art. 16, DPR 31 dicembre 1971, n. 1432.

(15) – (16) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente co., nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l’ ammontare della retribuzione.

(17) Vedi anche il d.m. 27 gennaio 1964 e gli Artt. 50 e 51, L. 30 aprile 1969, n. 153.

(18) Vedi anche l’ Art. 6, L. 18 marzo 1968, n. 238.

(19) Sostituisce la lett. a) dell’ Art. 6, la lett. b) dell’ Art. 7 e l’ Art. 9, DPR 30 maggio 1955, n. 797.

(20) Per quanto concerne gli oneri dello Stato, vedi, ora, Art. 7, L. 21 luglio 1965, n. 903.

(21) Vedi anche il co. 143 dell’ Art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Per un’ abolizione del contributo previsto dal presente co., vedi l’ Art. 36, D.L. 15 dicembre 1997, n. 446.

(22) Vedi anche il DPR 7 febbraio 1964, n. 118.

(23) La commissione di cui al presente articolo è stata soppressa dall’ Art. 2, DPR 9 maggio 1994, n. 608.

 


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