Regolamento Sull’Intermediazione Finanziaria (Decreto Ministero dell’Economia 17 Febbraio 2009 n. 29)

Decreto Del Ministero Dell’economia E Delle Finanze 17 Febbraio 2009 n. 29
Regolamento Recante Disposizioni In Materia Di Intermediari Finanziari Di Cui Agli Articoli 106, 107, 113 e 155, Commi 4 E 5 Del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385.

Art. 1

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
    1. «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    2. «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    3. «elenco generale», l’elenco di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;
    4. «elenco speciale», l’elenco di cui all’articolo 107, comma 1, del Testo unico;
    5. «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;
    6. «confidi», i soggetti indicati nell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai sensi dell’articolo 155, comma 4, del Testo unico nell’apposita sezione dell’elenco generale;
    7. «cambiavalute», i soggetti di cui all’articolo 155, comma 5, del Testo unico che esercitano professionalmente l’attività consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
    8. «gruppo di appartenenza», le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonchè controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell’ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell’intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
    9. «mezzi patrimoniali», l’ammontare determinato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto;
    10. «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;
    11. «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione;
    12. «esercizio di attività finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri», l’esercizio nei confronti del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attività di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di società finanziarie aventi sede legale all’estero;
    13. «esercizio in via prevalente dell’attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l’ammontare delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale, ovvero l’ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi dell’intermediario finanziario;
    14. «esercizio in via rilevante dell’attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui l’ammontare medio delle garanzie nel semestre sia superiore a euro 25 milioni;
    15. «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell’elenco generale;
    16. «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piè delle attività di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;
    17. «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell’Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piè delle attività di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;
    18. «rilascio di garanzie», l’attività indicata dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del presente decreto;
    19. «società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le società che, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l’acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
    20. «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero di imprese che può essere chiaramente individuato in base: alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un’area locale circoscritta; allo stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o distribuzione.

Art. 2

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli intermediari finanziari, agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari, ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all’articolo 113 del Testo unico, ai cambiavalute ed ai confidi.

Art. 3

Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

  1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di :
    1. locazione finanziaria;
    2. acquisto di crediti;
    3. credito al consumo, cosi’ come definito dall’articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
    4. credito ipotecario;
    5. prestito su pegno;
    6. rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, l’accettazione, la girata, l’impegno a concedere credito, nonchè ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell’ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

Art. 4

Attività di intermediazione in cambi

  1. Per intermediazione in cambi si intende l’attività di negoziazione di una valuta contro un’altra, a pronti o a termine, nonchè ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

Art. 5

Attività di prestazione di servizi di pagamento

  1. Per prestazione di servizi di pagamento si intende l’attività di:
    1. incasso e trasferimento di fondi;
    2. trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
    3. compensazione di debiti e crediti;
    4. emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11 del Testo unico.
  2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le attività di:
    1. recupero crediti;
    2. trasporto e consegna di valori;
    3. emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi;
    4. emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente presso lo stesso o, in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi;
    5. mera distribuzione di carte di credito e di debito;
    6. trasferimento di fondi, svolto in via strumentale alla propria attività principale, a condizione che il soggetto che effettua tali operazioni non possa disporre per proprio conto dei fondi medesimi.

Art. 6

Attività di assunzione di partecipazioni

  1. Per assunzione di partecipazioni si intende l’attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.
  2. L’assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell’attività del partecipante. Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Art. 7

Altre attività finanziarie esercitabili

  1. Gli intermediari finanziari, oltre alle attività indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, possono esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività previste all’articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico, numeri da 2 a 12 e numero 15.

Art. 8

Attività strumentali e connesse

  1. Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.
  2. È strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
    1. studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
    2. gestione di immobili ad uso funzionale;
    3. gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
    4. formazione e addestramento del personale.
  3. È connessa l’attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:
    1. informazione commerciale;
    2. locazione di cassette di sicurezza.

Art. 9

Esercizio di attività nei confronti del pubblico

  1. Le attività indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità.
  2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza. La deroga non trova applicazione per gli acquisti di crediti da intermediari finanziari del gruppo medesimo.
  3. Non costituisce attività di finanziamento nei confronti del pubblico l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo medesimo.
  4. L’attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all’ambito dei soci.
  5. L’attività di rilascio di garanzie, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f) del presente decreto è esercitata nei confronti del pubblico quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario della garanzia non faccia parte del gruppo dell’intermediario finanziario. Tuttavia l’attività di rilascio di garanzie non è esercitata nei confronti del pubblico se il garantito fa parte del gruppo del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale.
  6. L’attività di assunzione di partecipazioni è esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi con carattere di professionalità e le assunzioni di partecipazioni avvengano nell’ambito di un progetto che conduca alla alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

Art. 10

Iscrizione e poteri dell’autorità di vigilanza

  1. I soggetti che intendono svolgere, nei confronti del pubblico, le attività di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico sono tenuti all’iscrizione nell’elenco generale.
  2. L’istanza di iscrizione attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 106, comma 3, del Testo unico.
  3. La Banca d’Italia può chiedere agli intermediari finanziari, per i controlli di competenza, atti e documenti, nonchè la trasmissione di dati e notizie anche con carattere periodico, ed effettuare ispezioni.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, provvede alla cancellazione dall’elenco generale ai sensi dell’articolo 111 del testo unico quando si verifichi uno dei seguenti casi:
    1. siano decorsi ventiquattro mesi dall’iscrizione senza che l’intermediario abbia dato inizio all’attività;
    2. l’intermediario abbia interrotto l’esercizio dell’attività per non meno di ventiquattro mesi continuativi.

Art. 11

Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l’attività di rilascio di garanzie

  1. I soggetti che intendono esercitare l’attività rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti nell’elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste nell’art. 106 del Testo unico, devono soddisfare i seguenti requisiti:
    1. costituzione in forma di società per azioni;
    2. capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il capitale sociale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo.
    3. mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni;
    4. oggetto sociale che preveda espressamente l’esercizio dell’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
  2. I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere mantenuti in via continuativa per tutto il periodo di attività dell’intermediario finanziario. In caso di riduzione dei requisiti patrimoniali al di sotto dei limiti fissati dal primo comma, l’intermediario è tenuto a reintegrarli entro 30 giorni.
  3. Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
  4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 10, comma 3 gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia, per i controlli di competenza, il bilancio annuale e una situazione dei conti semestrale nei termini e con le modalità dalla stessa indicate. La situazione semestrale, sottoscritta dall’organo amministrativo e dall’organo di controllo, deve indicare l’ammontare totale delle garanzie in essere, l’ammontare totale delle attività dello stato patrimoniale, l’ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie, l’ammontare dei ricavi complessivi alla data di riferimento, l’ammontare massimo e l’ammontare medio delle garanzie nel periodo di riferimento.
  5. Qualora dal bilancio o dalla situazione dei conti semestrale risulti l’esercizio in via prevalente dell’attività di rilascio di garanzie l’intermediario finanziario deve ricondurre l’attività nei limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d’Italia, e, nel frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.
  6. Qualora si verifichi l’esercizio in via rilevante dell’attività di rilascio di garanzie, l’intermediario finanziario è tenuto a darne pronta comunicazione alla Banca d’Italia; deve, altresi’, ricondurre l’attività nei limiti consentiti entro sessanta giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d’Italia e, nel frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.
  7. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie:
    1. rilasciate a favore di banche o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, in relazione alla concessione di finanziamenti;
    2. connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dall’intermediario finanziario.

Art. 12

Soggetti non operanti nei confronti del pubblico

  1. Sono obbligati all’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113 del Testo unico i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o piè delle attività indicate nell’articolo 106, comma 1, del Testo unico.
  2. L’obbligo ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano dette attività non nei confronti del pubblico in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attività con quelle di natura diversa, industriale, commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo quanto indicato nel successivo articolo 13.
  3. In deroga ai commi precedenti, l’attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell’iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate.

Art. 13

Prevalente operatività non nei confronti del pubblico e modalità di calcolo

  1. L’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o piè delle attività finanziarie di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
    1. l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
    2. l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati dall’articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei proventi complessivi.
  2. Nei confronti degli intermediari esercenti la prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi è sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b).

Art. 14

Cambiavalute

  1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che esercitano in via professionale, anche su base stagionale, l’attività di cambiavalute, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco generale.
  2. I cambiavalute possono altresì esercitare attività strumentali e connesse, attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica, in conformità al regime proprio di ciascuna di esse.
  3. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell’articolo 108 del Testo unico.
  4. I titolari di ditte individuali nonchè coloro che svolgono funzioni, comunque denominate, di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attività di cambiavalute, costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell’articolo 109 del Testo unico.

Art. 15

Obbligo di iscrizione

  1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di richiedere alla Banca d’Italia l’iscrizione nell’elenco speciale. L’iscrizione può essere effettuata d’ufficio dalla Banca d’Italia.
  2. Sussiste l’obbligo di iscrizione per:
    1. gli intermediari finanziari esercenti l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni;
    2. i confidi che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 75 milioni;
    3. gli intermediari finanziari esercenti l’attività di assunzione di partecipazioni, ivi comprese le società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo di cui all’articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a euro 52 milioni;
    4. gli intermediari finanziari esercenti l’attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
    5. gli intermediari finanziari esercenti l’attività di emissione o gestione di carte di credito e di debito;
    6. gli intermediari finanziari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico;
    7. gli intermediari finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4, della stessa legge;
    8. le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, non rientranti nell’ambito di un gruppo bancario come definito dal Testo unico.
  3. La permanenza nell’elenco speciale è subordinata all’effettivo svolgimento dell’attività finanziaria che ha determinato l’iscrizione. La Banca d’Italia provvede alla cancellazione dall’elenco speciale ove:
    1. decorsi dodici mesi dall’iscrizione l’intermediario non abbia dato inizio all’attività, ovvero b) abbia interrotto l’esercizio dell’attività per oltre dodici mesi continuativi.

Art. 16

Intermediari finanziari che esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante attività di rilascio di garanzie

  1. Gli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o intendono esercitare in via prevalente o rilevante l’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico hanno l’obbligo di iscriversi nell’elenco speciale e devono soddisfare i seguenti requisiti:
    1. essere costituiti in forma di società per azioni;
    2. capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il capitale sociale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;
    3. mezzi patrimoniali non inferiori a euro 5 milioni;
    4. oggetto sociale che preveda espressamente l’esercizio dell’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
  2. Nel caso in cui la Banca d’Italia neghi l’iscrizione nell’elenco speciale e lo statuto dell’intermediario preveda l’esercizio dell’attività di rilascio di garanzie in via esclusiva, gli amministratori provvedono a convocare l’assemblea per modificare l’oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.
  3. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 11 non si applicano ai confidi.

Art. 17

Sussistenza dei requisiti di iscrizione

  1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, le condizioni quantitative, di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), vanno accertate con riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. La Banca d’Italia può definire le ipotesi in presenza delle quali è possibile procedere all’iscrizione nell’elenco speciale prima dei citati termini.
  2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale la Banca d’Italia verifica il possesso da parte dell’intermediario dei requisiti di cui agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto nonchè il rispetto delle disposizioni previste dal Titolo V del Testo unico.
    L’iscrizione degli intermediari finanziari indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g) è negata qualora l’intermediario non rispetti le regole di adeguatezza patrimoniale stabilite dalla Banca d’Italia e non disponga di un sistema informativo-contabile, di metodi di misurazione e gestione dei rischi nonchè di strutture di controllo interno adeguati rispetto al volume e alla complessità dell’attività svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale sia motivata esclusivamente dal tipo di attività esercitata, entro due mesi dal provvedimento di diniego gli amministratori provvedono a convocare l’assemblea per modificare l’oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società; qualora invece la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale sia motivata dal superamento delle soglie quantitative previste dall’articolo 15, comma 2, entro il termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l’intermediario deve riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle medesime soglie quantitative. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono, l’intermediario è cancellato, secondo le modalità di cui all’articolo 111 del Testo unico, dall’elenco generale.
  3. La perdita delle condizioni quantitative indicate dagli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto, verificata con riferimento ad almeno tre esercizi consecutivi, comporta la cancellazione dall’elenco speciale. La Banca d’Italia stabilisce in via generale le condizioni in presenza delle quali procedere alla cancellazione anche prima del decorrere di tre esercizi.
  4. Per gli intermediari finanziari di cui al comma 3 che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle facoltà riconosciute dalla delibera del CICR del 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, e dalle relative istruzioni applicative della Banca d’Italia, la cancellazione dall’elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l’ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite stabilito dalle predette disposizioni.
  5. Gli intermediari la cui cancellazione dall’elenco speciale è sospesa ai sensi del comma 4 non possono effettuare nuove operazioni di raccolta tra il pubblico.

Art. 18

Composizione dei parametri validi ai fini dell’iscrizione e modalità di iscrizione nell’elenco speciale

  1. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) e agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera c), del presente decreto. Nell’individuazione delle componenti relative ai volumi di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali la Banca d’Italia fa riferimento alla disciplina in materia di bilancio di esercizio e di calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.

Art. 19

Condizioni per l’esercizio di attività finanziaria da parte di soggetti esteri

  1. L’esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziaria con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari è subordinato all’iscrizione nell’elenco generale.

Art. 20

Iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari comunitari

  1. L’iscrizione nell’elenco generale di intermediari finanziari comunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
    1. svolgimento effettivo dell’attività finanziaria nel Paese di provenienza;
    2. esercizio in Italia dell’attività finanziaria in via esclusiva;
    3. costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto, dall’articolo 106, comma 3, del Testo unico, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per gli intermediari che esercitano l’attività di rilasciano di garanzie nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni ove l’attività è esercitata in via esclusiva, prevalente o rilevante. Il fondo di dotazione deve essere investito per almeno euro 1,5 milioni in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;
    4. sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti dell’articolo 109 del Testo unico in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell’organizzazione stabile operante in Italia;
    5. sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti nell’intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l’iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia.
  2. Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell’intermediario finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a quella prevista dal titolo V del Testo unico, l’iscrizione nell’elenco generale è subordinata al verificarsi della sola condizione di cui al comma 1, lettera a).

Art. 21

Iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari

  1. L’iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari extracomunitari è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
    1. sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 20, comma 1;
    2. rilascio da parte del rappresentante legale della società di dichiarazione attestante l’osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Art. 22

Norme applicabili

  1. Agli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari iscritti nell’elenco generale, ai sensi del presente decreto si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina in relazione all’attività svolta in Italia, gli articoli 106, 107, 108 e 109, comma 1, per quanto concerne i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, ed articolo 111 del Testo unico. Per verificare la sussistenza dei requisiti che determinano l’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale si fa riferimento all’attività esercitata in Italia.
  2. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze dispone la cancellazione dall’elenco generale, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del Testo unico, quando vengano meno le condizioni stabilite negli articoli 20 e 21 del presente decreto.

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

  1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell’elenco speciale per il solo superamento del parametro relativo ai mezzi patrimoniali di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, comma 1, del testo unico, mantengono l’iscrizione nell’elenco speciale per dodici mesi dalla data medesima. Qualora, entro tale termine, non superino le soglie di rilevanza di cui all’articolo 15, comma 2, del presente decreto, sono cancellati dall’elenco speciale.
  2. Le istanze di iscrizione nell’elenco speciale presentate dagli intermediari finanziari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il superamento del solo parametro relativo ai mezzi patrimoniali previsto dal decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono decadute.
  3. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono l’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l’attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l’intermediario è cancellato dall’elenco generale, secondo le modalità di cui all’articolo 111 del Testo unico.
  4. La Banca d’Italia determina le modalità per la cancellazione dall’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 113 del Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, del presente decreto.
  5. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money broker), entro centottanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l’attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l’intermediario è cancellato dall’elenco generale, secondo le modalità di cui all’articolo 111 del Testo unico.
  6. La Banca d’Italia emana disposizioni volte ad assicurare la continuità dell’invio da parte delle società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 delle informazioni relative ai crediti cartolarizzati.
  7. Per tutti i soggetti destinatari del presente decreto la Banca d’Italia determina le modalità di iscrizione nei relativi elenchi.

Art. 24

Abrogazioni

  1. Sono abrogati i seguenti decreti:
    1. il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonchè in quali circostanze ricorre l’esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;
    2. il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    3. il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    4. il decreto ministeriale 28 luglio 1994, recante disciplina dell’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attività finanziarie elencate all’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    5. il decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    6. il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante determinazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie nonchè a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
    7. il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 372, contenente disposizioni applicative dell’articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute;
    8. il decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatti salvi l’articolo 3 e l’articolo 2, secondo comma, primo periodo.

Il presente decreto, munito delle sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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