Art. 5 L. 4/1953 – Obbligo di consegna dei prospetti paga
Legge 5 gennaio 1953, n. 4
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 gennaio 1953, n. 21
Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.
Articolo 5 – Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. (2) (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 19.12.1994, n. 758.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 22, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015