Prospetto paga – Legge 5 gennaio 1953, n. 4
Articolo 1
Prospetto di paga
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.
Corrispondenza delle annotazioni alle registrazioni
Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.
Consegna del prospetto di paga
Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.
Applicabilità delle presenti norme
La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:
a – alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative aziende autonome;
b – alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
c – alle aziende agricole che impiegano nell’annata agraria mano d’opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3.000;
d – ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
Articolo 5
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Vigilanza per l’applicazione della presente legge
La vigilanza per l’applicazione della presente legge è esercitata dall’Ispettorato del lavoro.