Art. 2095 c.c.
Categorie dei prestatori di lavoro
Codice civile, approvato con Regio Recreto 16 marzo 1942, n. 262 (pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis.)
ART. 2095 cc – Categorie dei prestatori di lavoro.
[I]. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (1).
[II]. Le leggi speciali [e le norme corporative] (2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie [95 att.].
(1) Comma così sostituito dall’art. 1 l. 13 maggio 1985, n. 190.
(2) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.