Riposi giornalieri della madre (Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151, Artt. 39 – 46)

Testo Unico Delle Disposizioni Legislative In Materia Di Tutela E Sostegno Della Maternità E Della Paternità, A Norma Dell’ Articolo 15 Della Legge 8 Marzo 2000, N. 53

– Omissis –

Art. 39

Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10) (1)
  1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’ orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
  2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’ azienda.
  3. I periodi di riposo sono di mezz’ ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’ asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’ unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis

Art. 40

Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) (1)
  1. I periodi di riposo di cui all’ articolo 39sono riconosciuti al padre lavoratore:
    1. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
    2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
    3. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
    4. in caso di morte o di grave infermità della madre.

(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis

Art. 41

Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6) (1)
  1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’ articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis

Art. 42

Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) (1)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, e’ riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravita’, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese. (2).
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. ] (3)
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (4) (5) (6).
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo’ superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo e’ accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu’ di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita’, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non puo’ fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto (7).
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennita’ corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e’ coperto da contribuzione figurativa; l’indennita’ e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e’ rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennita’ e’ corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita’ previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita’. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennita’ dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e’ prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternita’, l’indennita’ di cui al presente comma e’ corrisposta con le modalita’ di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (8).
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (9).
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita’ e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (10).
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 15 gennaio 2007, n. 14 .
(2) Comma sostituito dall’articolo 24, comma 2, lettera a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e successivamente dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(3) Comma abrogato dall’articolo 24, comma 2, lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(4) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, dall’articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 1266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e da ultimo sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119. Vedi, anche, l’articolo 1, commi 143 e 145 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perchè totalmente inabili. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8 maggio 2007, n. 158 ha nuovamente dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con “soggetto con handicap in situazione di gravità”, il diritto a fruire del congedo ivi indicato. Da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2009, n. 19 (in Gazz. Uff., 4 febbraio 2009, n. 5 ) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilita’ grave.
(6) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 3 agosto 2007, n. 112; Circolare INPS 16 marzo 2009, n. 41.; Circolare INPS 5 marzo 2009, n.38.; Messaggio INPS 8 giugno 2001, n. 12440.
(7) Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(8) Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(9) Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(10) Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

Art.42-bis

Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (1)
  1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
  2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

(1) Articolo inserito dall’articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 43

Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
  1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5.

Art. 44

Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
  1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.
  2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

Art. 45

Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia (1) (2).
2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’eta’ del minore (3).

(1) Con sentenza 1 aprile 2003, n. 104 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41, del presente decreto, si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, “entro il primo anno di vita del bambino” anziché “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”.
(2) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(3) Comma inserito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

Art. 46

Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
  1. L’ inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

– Omissis –

 


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